PDL 3690

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3690

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata CUNIAL

Disposizioni per garantire il diritto alla libera utilizzazione del tempo e dello spazio, alla libertà di scelta nell'impiego di tecnologie informatiche o cibernetiche e alla disconnessione dalla rete internet

Presentata il 20 luglio 2022

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Onorevoli Colleghi! — Nel 2021 sono stati stanziati 20 miliardi di euro per investimenti nei settori digitale e spaziale, tra fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fondi nazionali. Ad oggi sono stati allocati o assegnati circa 15 miliardi, quasi 11 miliardi sul settore digitale e 4 miliardi su quello spaziale.
Il 5 luglio 2022, presso la sala stampa dell'associazione Stampa estera, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colao ha ufficializzato l'obiettivo di rendere il wallet digitale dei documenti della pubblica amministrazione attivo entro un anno e mezzo, dichiarando che dopo che l'Italia avrà reso operativo questo modello per la verifica digitale dei documenti, che storicamente sono stati sempre ancorati al cartaceo, ci si attenderà un passaggio anche a livello europeo, con l'auspicio che «altri Paesi dell'Unione possano non solo validare questo meccanismo italiano ma anche adottarlo».
Quella che si prospetta all'orizzonte è la digitalizzazione dei servizi al cittadino attraverso strumenti da capitalismo della sorveglianza, in grado di trasformare in digitale la relazione con lo Stato e la cosa pubblica. Tra questi: la cosiddetta identità digitale, con conversione della patente e della carta d'identità in QR Code elettronico; l'App Io Wallet come potenziamento del Green Pass e replica del sistema di credito sociale sul modello cinese; il fascicolo sanitario digitale per la telemedicina, il teleconsulto e le televisite; la pubblica amministrazione digitale e i comuni «trasferiti» sul cloud come apripista per le smart cities in Big Data. Ovviamente il tutto supportato e avallato dal 5G, anche dallo spazio, dalla fibra ottica, in grado di coprire il 99 per cento del territorio nazionale, e dall'innalzamento di 110 volte dei limiti soglia d'inquinamento elettromagnetico, passando dai 6 ai 61 V/m.
«Il percorso delle riforme è tracciato e nessun futuro Governo potrà smontarlo» ha dichiarato il Ministro Colao, che dall'inizio del suo mandato agisce in linea con l'Agenda 2030 e quel grande reset tanto caro ai transumanisti che, attraverso l'internet delle cose, puntano all'evoluzione darwiniana dell'internet dei corpi.
Gli effetti sanitari, sociali e ambientali di questo progetto sono totalmente ignorati. Così come restano trascurati gli esclusi da tale progetto. Mentre la Repubblica digitale sta avanzando, prima che sia troppo tardi, è bene che la politica che ancora agisce al servizio del cittadino cominci a comprendere come gli ultimi margini e spazi di indipendenza, diritti costituzionali e libertà si potranno rivendicare solo ed esclusivamente attraverso la formulazione di due nuovi diritti: il diritto alla disconnessione e quello all'autodeterminazione digitale. Questa proposta di legge aspira ad affermare e consolidare questi diritti e a tutelare i cittadini tutti, in primo luogo coloro che, appellandosi alla nostra Costituzione, non intendono sottomettersi a questa dispotica post-democrazia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire al cittadino italiano e a chiunque dimori temporaneamente o permanentemente nel territorio italiano, indipendentemente dalla sua cittadinanza, il diritto all'autodeterminazione digitale e alla disconnessione dalla dimensione immateriale, cibernetica e virtuale della vita e alla possibilità di vivere in una realtà fisica, anche sociale, per fare emergere il diritto fondamentale della sovranità sul tempo e lo spazio.
2. La presente legge è volta a garantire la piena disponibilità degli strumenti materiali da utilizzare in tutti gli aspetti della vita sociale dell'individuo, impedendo che il progresso scientifico e tecnologico determini l'impossibilità di una piena realizzazione sociale per le persone che non desiderano che i processi sociali che riguardano la propria vita diventino immateriali, virtuali e digitali, sostituendosi, anche solo di fatto, a quelli materiali in modo permanente.
3. La presente legge persegue l'obiettivo di impedire che le necessità dettate dal mercato e dalla ricerca continua del benessere, mediante un continuo progresso scientifico e tecnologico, anche mediante la trasformazione digitale della vita delle persone e della sfera pubblica e privata, determinino forme di discriminazione, esclusione e isolamento sociale, dipendenza dalle tecnologie e patologie di varia natura, tali per cui si possa affievolire la distinzione tra dimensione materiale e immateriale della vita. Persegue altresì l'obiettivo di assicurare che i progressi delle nuove possibilità tecnologiche, come quelle legate alla robotica, all'automazione, all'intelligenza artificiale, alle biotecnologie e alla cibernetica, non svolgano un ruolo esclusivo e fondamentale nel plasmare il futuro e l'efficienza lavorativa e nel condurre a un uso disumanizzato degli strumenti digitali e non incidano negativamente sulla vita privata, conducendo a una raccolta dei dati personali, a una sorveglianza e a un controllo sproporzionati della vita delle persone.
4. La presente legge garantisce in ogni caso la libertà di scelta delle persone come principio fondamentale, non precludendo il progresso scientifico e tecnologico, ma bilanciandolo con le necessità della vita delle persone riconoscendo la legittima esistenza di interessi divergenti.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «dimensione immateriale»: lo spazio che non è formato di materia;

b) «coinvolgimento digitale»: il fatto di coinvolgere o essere coinvolto in ambiti in cui ci si avvale delle tecnologie informatiche e cibernetiche;

c) «sovranità sul tempo e sullo spazio»: il diritto di poter organizzare il proprio tempo e utilizzare lo spazio in base alle proprie scelte e responsabilità personali.

Art. 3.
(Diritto alla disconnessione)

1. In ogni ambito della propria vita privata, lavorativa, sanitaria e sociale, le persone di cui all'articolo 1, comma 1, hanno diritto di disconnettersi dalla rete internet, nonché da ogni archivio informatizzato interconnesso in possesso alla pubblica amministrazione, senza che ciò comporti il venire meno dei loro diritti fondamentali e naturali.
2. Chiunque ne abbia diritto può esigere dalla pubblica amministrazione che i servizi rivolti alla persona siano offerti anche in modalità materiale. La pubblica amministrazione ha il dovere di garantire parità di accesso ai servizi da essa erogati a chi esprime la necessità di non essere coinvolto digitalmente nei processi amministrativi.
3. Rientra nei diritti di cui ai commi 1 e 2 la possibilità di scegliere il grado di coinvolgimento digitale della vita personale nella vita sociale, lavorativa e pubblica.
4. I lavoratori hanno diritto di disconnettersi dal controllo del datore di lavoro sul lavoro del dipendente e di astenersi dallo svolgere mansioni e attività lavorative che comportino l'effettuazione di comunicazioni elettroniche al di fuori dell'orario di lavoro, compresi i periodi di riposo, i giorni festivi, i congedi di maternità, paternità e parentali nonché altri tipi di congedo, senza conseguenze negative. Il datore di lavoro deve garantire un utilizzo efficiente, ragionato ed equilibrato degli strumenti digitali sul luogo di lavoro.

Art. 4.
(Diritto all'oblio)

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che l'esercizio del diritto all'oblio, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, non comprometta l'erogazione dei servizi rivolti alla persona.

Art. 5.
(Diritto alla sovranità sul tempo e sullo spazio)

1. Il diritto alla sovranità sul tempo e sullo spazio è un diritto inviolabile della persona umana, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, e costituisce uno degli elementi della sovranità del popolo ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della Costituzione stessa.
2. In ambito lavorativo, il diritto di cui al comma 1 comporta la garanzia dell'autonomia, della flessibilità e del rispetto del tempo dell'individuo, garantendo al lavoratore di organizzare, nei limiti delle possibilità aziendali, il proprio orario di lavoro in base alle responsabilità personali, anche ai fini dell'assistenza ai figli o ai familiari malati, senza comportare discriminazioni o conseguenze negative in relazione alle assunzioni o agli avanzamenti di carriera, previste anche contrattualmente.

Art. 6.
(Diritto all'uso del denaro contante)

1. Lo Stato garantisce il diritto all'uso del denaro contante come forma di disconnessione dalla dimensione immateriale dell'economia.
2. Qualsiasi limitazione all'uso del denaro contante, e in primo luogo il rifiuto della sua accettazione, è vietata. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono limiti all'uso del denaro contante.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. Chiunque violi le disposizioni della presente legge ne risponde personalmente. Se la violazione è commessa da una persona giuridica o da una pubblica amministrazione, ne rispondono in solido tutti coloro che hanno partecipato a commettere la violazione e il rappresentante legale dell'ente o amministrazione.
1. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 15.000 euro, a seconda della gravità della violazione.

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