PDL 3687

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3687

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro della difesa
( GUERINI )

e con il ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022

Presentato il 19 luglio 2022

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Onorevoli Deputati! – I Protocolli per l'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia al Trattato del Nord Atlantico, istitutivo dell'Alleanza atlantica, fanno seguito alla manifestazione di volontà politica, espressa da tutti i Paesi alleati, di invitare la Finlandia e la Svezia ad avviare i colloqui propedeutici all'adesione all'Alleanza, a seguito dell'interesse in tal senso espresso dalle autorità di questi due Stati.
Questo procedimento si è svolto conformemente all'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, fatto a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 1° agosto 1949, n. 465, in base al quale «Le Parti possono, su accordo unanime, invitare ad accedere al Trattato ogni altro Stato europeo in grado di favorire lo sviluppo dei principi del presente Trattato e di contribuire alla sicurezza della regione del Nord Atlantico. Ogni Stato così invitato può diventare parte del Trattato depositando il proprio strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Quest'ultimo informerà ciascuna delle parti del deposito di ciascuno strumento di adesione».
Il presente disegno di legge attiene alla ratifica dei Protocolli per l'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia al Trattato del Nord Atlantico, fatti a Bruxelles il 5 luglio 2022.
L'articolo 1 del disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare i due Protocolli.
L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione dei due Protocolli.
L'articolo 3 dispone che la legge di autorizzazione alla ratifica entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Aperti da un brevissimo preambolo e suddivisi in tre brevi articoli, i due Protocolli, il cui testo è identico salvo che per il riferimento allo Stato aderente, definiscono le modalità formali dell'adesione della Finlandia e della Svezia all'Alleanza atlantica. Il testo dei Protocolli ricalca fedelmente la formulazione degli atti equivalenti utilizzati in occasione delle più recenti adesioni all'Alleanza, da ultimo nel caso della Macedonia del Nord (2019).
Nel preambolo di entrambi i Protocolli, le Parti del Trattato di Washington affermano che l'adesione della Finlandia e della Svezia al Trattato accrescerà la sicurezza dell'area euro-atlantica.
All'articolo I di entrambi i Protocolli è stabilito che, dopo l'entrata in vigore dei rispettivi Protocolli, il Segretario generale dell'Alleanza atlantica, in nome di tutte le Parti, comunicherà ai Governi finlandese e svedese un invito ad aderire al Trattato del Nord Atlantico. L'articolo prosegue ricordando che, a norma dell'articolo 10 del Trattato del Nord Atlantico, la Finlandia e la Svezia diverranno parte dello stesso al momento del deposito del proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
L'articolo II di entrambi i Protocolli disciplina i termini dell'entrata in vigore dei Protocolli medesimi. Ricevute le necessarie notifiche da tutti gli Stati parte del Trattato del Nord Atlantico, il Governo degli Stati Uniti d'America informerà gli stessi della data di avvenuta entrata in vigore dei Protocolli.
L'articolo III di entrambi i Protocolli, in coerenza con le disposizioni del Trattato del Nord Atlantico, individua il Governo degli Stati Uniti d'America come depositario dei Protocolli, nelle due versioni in lingua inglese e francese facenti egualmente fede. Copie certificate dei Protocolli verranno trasmesse dal medesimo Governo a tutte le Parti del Trattato del Nord Atlantico.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE PRIMA. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, ai Protocolli al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, che rappresenta un preciso impegno assunto dal Governo italiano e si inserisce nel quadro della cooperazione già in atto nell'ambito dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica. In particolare, i Protocolli hanno lo scopo di favorire l'ulteriore rafforzamento della cooperazione militare tra i Paesi firmatari e di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa, all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi nonché al consolidamento delle relazioni militari tra le nazioni interessate, in conformità ai rispettivi ordinamenti interni e agli obblighi assunti dalle Parti a livello internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Rispetto al quadro normativo nazionale, non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia militare e risponde al preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede l'autorizzazione mediante legge formale alla ratifica degli accordi internazionali aventi, come il presente, natura politica.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Il provvedimento in esame non si pone in contrasto con alcuna norma costituzionale. In continuità con gli equivalenti atti connessi all'adesione all'Alleanza atlantica di nuovi Stati Parte del Trattato del Nord Atlantico, esso risulta pienamente conforme agli articoli 11 e 117 della Costituzione, rispettivamente in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale e in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali princìpi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta delegificazione, poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di accordi internazionali di questo tipo può essere autorizzata solo per via legislativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano, allo stato, progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano, allo stato, giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia.

PARTE SECONDA. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intervento normativo non incide sull'ordinamento dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si rileva alcun problema di incompatibilità rispetto a obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né risultano giudizi pendenti.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Con riferimento alla materia disciplinata dagli accordi in oggetto, non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE TERZA. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordi internazionali, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del disegno di legge non contengono effetti abrogativi espressi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevede alcun atto successivo di natura normativa attuativo del provvedimento in esame.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:

a) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione della Repubblica di Finlandia, fatto a Bruxelles il 5 luglio 2022;

b) Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull'adesione del Regno di Svezia, fatto a Bruxelles il 5 luglio 2022.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo II dei Protocolli stessi.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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