PDL 3663

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3663

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata SCANU

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, in materia di decorrenza delle promozioni alla qualifica di vice sovrintendente conferite per merito straordinario agli assistenti capo del personale della Polizia di Stato

Presentata il 5 luglio 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge mira a garantire un trattamento equo al personale della Polizia di Stato che si è distinto per merito straordinario.
In particolare si tratta della disciplina dell'immissione alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato attraverso tale modalità.
A coloro che si distinguono nell'esercizio del dovere la legge riconosce la possibilità di accedere alla promozione a tale qualifica, che rappresenta non solo uno strumento di gratificazione in ambito lavorativo in base a un profilo premiale, ma anche un mezzo per incidere significativamente sulla progressione di carriera dei soggetti meritevoli.
L'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, stabilisce infatti che la promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo attualmente qualificati come sovrintendenti «i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica».
Attualmente la normativa che disciplina l'ordinamento del personale della Polizia di Stato stabilisce che il personale promosso per merito straordinario consegue la promozione alla qualifica alla data del verificarsi dei fatti e tale momento sancisce la decorrenza giuridica ed economica della nuova qualifica.
Sul punto della decorrenza si è venuta a creare una situazione di disuguaglianza e di discriminazione.
Chi infatti ottiene una promozione a seguito di superamento delle procedure selettive a domanda perfeziona l'immissione in ruolo con il superamento del corso di formazione professionale, momento in cui l'Amministrazione accerta il possesso delle qualità per lo svolgimento delle mansioni della qualifica superiore e al quale consegue la decorrenza economica con una retrodatazione giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
Invece per il personale promosso per merito straordinario la qualifica decorre alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione, senza alcuna retrodatazione.
La questione è sorta solo per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, che ha introdotto la retrodatazione giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Questa previsione, considerata in combinato disposto con la decorrenza giuridica ancorata, invece, per la promozione per merito straordinario dal primo comma dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 alla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l'attribuzione della qualifica, ha determinato un irragionevole effetto distorsivo.
La Corte costituzionale, investita della questione, con la sentenza n. 224 del 7 ottobre 2020 ha stabilito che al personale promosso per merito straordinario alla qualifica di vice sovrintendente deve essere attribuita la decorrenza giuridica assegnata al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti, con equiparazione della decorrenza giuridica.
Sulla questione la Corte costituzionale ha espressamente sancito che «la decorrenza giuridica dell'anzianità di chi accede (per concorso) alla qualifica di vice sovraintendente in un momento successivo non può sopravanzare quella di chi tale qualifica già possiede (per merito straordinario) da un momento anteriore».
Di fatto i lavoratori in questione possiedono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri.
Purtroppo la sentenza della Corte costituzione è stata interpretata in maniera difforme dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato negando ai ricorrenti la possibilità di godere degli effetti positivi dell'equiparazione.
Coloro i quali si siano distinti per l'eccezionalità delle doti mostrate in occasione di particolari operazioni di servizio risultano ingiustamente penalizzati.
Tenuto conto del fatto che l'intera vicenda è stata caratterizzata da una lunghissima attesa occorre intervenire per:

ridare dignità al personale della Polizia di Stato che in questi anni ha dovuto soffrire pregiudizi in termini economici per il mancato raggiungimento dei parametri derivanti e di carriera a causa della perdita di chance per le possibilità di risultare vincitori nelle procedure concorsuali interne e per incarichi professionali diversi;

salvaguardare l'amministrazione pubblica garantendo la corretta disciplina della progressione delle carriere.

L'articolo 1 prevede la finalità e l'oggetto della legge, che intende riformare la disciplina della promozione alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato ai fini dell'equiparazione del trattamento giuridico tra i soggetti promossi per merito straordinario indicati dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e i soggetti vincitori delle procedure selettive a domanda di cui alla lettera a) dell'articolo 24-quater del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, nel rispetto di quanto indicato nella sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 7 ottobre 2020.
L'articolo 2 modifica l'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, al fine di superare l'illegittimità costituzionale sancita dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020.
In particolare, viene introdotta la retroattività della norma a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 24-quater contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato (28 febbraio 2001), che ha creato l'effetto distorsivo dell'articolo 75 censurato dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020. Le disposizioni operano limitatamente ai rapporti non conclusi e al personale tuttora appartenente al ruolo dei sovrintendenti, mentre non avrebbe utilità per il personale che nel frattempo è transitato in un ruolo superiore. Tenuto conto che per il personale promosso per merito straordinario la decorrenza economica della qualifica conferita resta ferma alla data del verificarsi del fatto, per il personale individuato dal comma 2-bis essa non opera per il passato se non limitatamente all'ultima qualifica posseduta dal personale interessato.
L'articolo 3 abroga, in quanto non più applicabile, il comma 2-bis dell'articolo 24-quater, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172.
L'articolo 4 reca una clausola di salvaguardia finanziaria che conferma l'invarianza della decorrenza economica della nuova qualifica poiché essa opera già alla data del verificarsi del fatto e pertanto non derivano ulteriori spese a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. Ai fini dell'equiparazione del trattamento giuridico la presente legge disciplina le promozioni alla qualifica di vice sovrintendente conferite agli assistenti capo del personale della Polizia di Stato per merito straordinario, ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e per superamento della procedura selettiva a domanda, di cui alla lettera a) dell'articolo 24-quater del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono inseriti i seguenti:

«La decorrenza della promozione alla qualifica di vice sovrintendente conferita per merito straordinario agli assistenti capo è equiparata ai fini giuridici a quella del personale che, successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla promozione, abbia conseguito la medesima qualifica ai sensi del comma 1 dell'articolo 24-quater, ovvero abbia superato l'esame finale previsto dal medesimo articolo 24-quater al termine del corso di formazione immediatamente successivo a tale data. Essi precedono in ruolo gli assistenti capo vincitori della selezione di cui alla lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 24-quater e del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. La decorrenza della promozione conferita ai sensi del presente comma opera ai fini economici a partire dalla data del verificarsi del fatto.
Limitatamente alla decorrenza ai fini giuridici della promozione alla qualifica di vice sovrintendente conferita per merito straordinario agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in servizio, le disposizioni di cui al secondo comma del presente articolo hanno efficacia a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 24-quater. La decorrenza della promozione conferita al personale di cui al presente comma opera ai fini economici a partire dalla data di decorrenza ai fini giuridici dell'ultima qualifica posseduta».

Art. 3.
(Abrogazione)

1. Il comma 2-bis dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è abrogato.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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