PDL 3653

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
        Titolo I
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo II
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                Capo III
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                Capo IV
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                Capo V
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
        Titolo II
                Capo I
                        Articolo 27
                        Articolo 28
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                Capo II
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
        Titolo III
                Capo I
                        Articolo 42
                        Articolo 43
                        Articolo 44
                        Articolo 45
                Capo II
                        Articolo 46
                        Articolo 47

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3653

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

Presentato il 21 giugno 2022

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, il cui contenuto è di seguito illustrato.

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I
SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Articolo 1. – (Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori) – L'articolo 67 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di «Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali» prevede che «I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso». L'articolo 68 del citato testo unico, nella sua attuale formulazione, prevede l'obbligo di consegna quadrimestrale, e di ritiro, dei repertori agli uffici dell'Agenzia delle entrate per il relativo controllo, costituendo un continuativo impegno per i soggetti interessati (ufficiali roganti dei comuni, regioni e province, notai, società a partecipazione pubblica, uffici giudiziari, eccetera). A fine di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti, la norma esclude che tali repertori vengano presentati ogni quadrimestre presso il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate per la vidimazione, prevedendo che tale controllo venga effettuato a campione su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di omessa presentazione del repertorio su richiesta dell'Agenzia, è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.
Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 2. – (Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta) – Le disposizioni in esame semplificano gli adempimenti di ottemperanza a carico dei sostituti d'imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai propri sostituiti (dipendenti e pensionati) per la presentazione della dichiarazione personale dei redditi (modello 730). Viene consentita la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d'imposta delle scelte di destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell'Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.
Infatti, le attuali disposizioni prevedono che:

i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;

i datori di lavoro consegnino dette buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato, che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all'Amministrazione finanziaria.

La situazione di emergenza sanitaria, ancora in corso, ha fatto emergere in maniera chiara l'anacronismo di questa disposizione, prevista sostanzialmente soltanto per i sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale e non anche per gli altri due intermediari attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (centri di assistenza fiscale – CAF e professionisti abilitati; portale dell'Agenzia delle entrate). Particolarmente penalizzati dall'obbligo di consegna della busta cartacea sono i dipendenti che svolgono la propria prestazione al di fuori della sede di lavoro. Il numero dei dipendenti che hanno reso la propria prestazione lavorativa in modalità «delocalizzata» è cresciuto nel tempo ed è destinato ad espandersi nei prossimi anni in virtù dei nuovi modelli lavoro che si stanno affermando nel mercato (ad esempio, lavoratori in regime di lavoro agile, di telelavoro o in altre situazioni di mobilità).
La possibilità di esprimere tali scelte in modalità elettronica è coerente con i princìpi del codice dell'amministrazione digitale, volti a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale. Con questa modifica si permette la completa dematerializzazione del processo e si rimuovono sia i pesanti aggravi organizzativi per i datori di lavoro in connessione con il trattamento manuale di un'ingente quantità di documenti cartacei, sia l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai CAF, ai professionisti e all'Agenzia delle entrate, per i quali il processo è dematerializzato; si consente di ridurre i rischi di: i) errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria; ii) mancata o tardiva presentazione del modello 730 all'Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
La norma, analogamente a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, per l'assistenza prestata dai CAF-dipendenti, prevede che i sostituti d'imposta siano obbligati a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Articolo 3. – (Modifiche al calendario fiscale) – Il comma 1 stabilisce nel 30 settembre la data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto (cosiddetto «modello LIPE») relativa al secondo trimestre, di cui all'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.
Il comma 2, con l'aggiunta di un periodo finale all'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, di cui al comma 6 del medesimo articolo 50, può eseguirsi entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Tale ultimo termine era stato previsto, in attuazione della previgente formulazione dell'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge n. 331 del 1993, dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2010, che viene dunque abrogato dal comma 3 del presente articolo.
Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 introducono una significativa semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche di cui all'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con riguardo ai soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato (da 250 euro a 5.000 euro) il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.
La disposizione in esame, inoltre, rappresenta una semplificazione anche per l'Amministrazione finanziaria, con riferimento all'attività di ricezione e controllo dei pagamenti.
Il comma 6 differisce dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui modello, le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono stati approvati per la prima volta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022, a causa delle difficoltà verificatesi per la trasmissione della stessa, che può essere effettuata a norma di legge solo telematicamente.

Articolo 4. – (Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione) – L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 dispone che il domicilio fiscale è individuato, per le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, nel comune nella cui anagrafe sono iscritte; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune ove si trova la sede legale.
Tale regola generale è derogata dal successivo articolo 59 del medesimo decreto, che consente all'Amministrazione finanziaria di stabilire il domicilio fiscale nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze l'amministrazione finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo 58.
L'articolo 58, sopra richiamato, all'ultimo comma, dispone che «le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate», mentre l'articolo 59, ultimo comma, del medesimo decreto dispone che, in caso di variazione disposta dall'ufficio, «Il provvedimento [...] ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato notificato».
Per conseguenza, quando si deve procedere ad una nuova variazione del domicilio fiscale ex articolo 59 è necessario emettere un duplice provvedimento: uno relativo alla revoca e uno relativo alla nuova variazione di domicilio fiscale.
Solo dopo che il provvedimento di revoca è divenuto efficace (dopo sessanta giorni dalla notifica), è possibile procedere all'emanazione del nuovo provvedimento di variazione del domicilio (con effetto dal periodo d'imposta successivo).
Il nuovo comma, in applicazione dei princìpi di speditezza ed economicità che devono caratterizzare l'azione amministrativa, alla lettera b) vuole semplificare la procedura sopra descritta, evitando – ove alla revoca segua contestualmente una nuova variazione – l'emanazione del doppio provvedimento. Viene dunque previsto un unico provvedimento di revoca e variazione, che ha effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento viene notificato.
La lettera a) della disposizione in esame aggiorna i riferimenti agli uffici dell'Agenzia delle entrate e le relative competenze per l'adozione dei provvedimenti di variazione del domicilio fiscale del contribuente, di cui al terzo comma del citato articolo 59.
Il comma 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 5. – (Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi) – La norma, al fine di semplificare gli adempimenti connessi all'erogazione dei rimborsi fiscali spettanti a soggetti defunti e ridurre i tempi di pagamento ai beneficiari, interviene sulla disciplina prevista per la presentazione della dichiarazione di successione stabilita dall'articolo 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
In particolare, si prevede che, nei casi di eredità devoluta per legge, salva diversa comunicazione espressa dai soggetti interessati, i rimborsi di competenza dell'Agenzia delle entrate spettanti al defunto sono corrisposti ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione validamente presentata alla data di erogazione del rimborso, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Ciò consente all'Agenzia delle entrate di eseguire più celermente l'attività di erogazione dei suddetti rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate. La norma consente, comunque, ai chiamati all'eredità che non intendano accettare il rimborso fiscale, di riversarlo.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione prevista dal primo periodo della norma in commento.

Articolo 6. – (Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata) – Per effetto della norma di cui trattasi, si evita che, con riferimento alle spese sanitarie, per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera sanitaria, ivi compresi i dati riferiti a ciascun documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati. Si evidenzia che le informazioni di dettaglio trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria possono essere visualizzate solo dal contribuente, sia accedendo al Sistema Tessera Sanitaria, sia nel sito internet dell'Agenzia delle entrate, nell'area autenticata, tramite il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema Tessera sanitaria. L'Agenzia delle entrate riceve dal Sistema Tessera sanitaria i dati aggregati per tipologia di spesa (ad esempio: farmaci, dispositivi medici, eccetera) e li utilizza per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che viene poi resa disponibile, oltre che ai contribuenti, anche ai CAF e ai professionisti autorizzati tramite apposita delega.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Articolo 7. – (Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato) – Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, il comma 1 interviene sulla validità dell'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale stipulato.
Detta attestazione, attualmente, è rilasciata dalle suddette associazioni di categoria con riferimento a ciascun contratto stipulato, anche nel caso di più contratti relativi al medesimo immobile. Le disposizioni di cui al presente articolo, invece, estendono la validità di tale attestazione, al pari dell'attestato di prestazione energetica (APE), a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale del comune a cui si riferisce.

Articolo 8. – (Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili) – Commi 1, lettera a), e 2 – Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro-imprese.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), estendono il principio di derivazione rafforzata anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria, in modo da consentire a tali soggetti una più agevole determinazione dell'imponibile fiscale. Attualmente, la mancata applicazione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese poggia sul fatto che l'articolo 2435-ter del codice civile consente a tali soggetti di avvalersi di alcune semplificazioni nella predisposizione del bilancio. Tali semplificazioni, però, hanno natura facoltativa, ben potendo le micro-imprese rinunciarvi e redigere il bilancio in forma ordinaria. In questi casi, tali soggetti si ritrovano a dover gestire un complesso doppio binario, determinato dal fatto che in relazione ad alcune poste contabili non si assumono ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai princìpi contabili.
Comma 1, lettera b) – Errori contabili.
Attualmente le componenti di reddito generate dal processo di correzione degli errori contabili, attuato secondo i principi IAS (8) e OIC (29), non possono trovare riconoscimento «naturale» ai fini dell'IRES e dell'IRAP, se non attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al periodo d'imposta interessato dall'errore contabile. La deducibilità dei costi o l'imponibilità dei proventi resta ancorata all'imputazione al periodo in cui gli stessi avrebbero dovuto essere contabilizzati; conseguentemente, la deducibilità e l'imponibilità sono legittimate solo attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa che tenga conto della rettifica dell'errore ricalcolando l'imponibile fiscale. Pertanto, nel sistema tributario attuale, le componenti generate dalla correzione dagli errori non assumono rilevanza fiscale nel periodo d'imposta in cui viene effettuata la correzione.
La modifica all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi attribuisce rilevanza fiscale alla correzione degli errori nell'esercizio in cui viene effettuata in conformità ai princìpi contabili esistenti, evitando così alle imprese la presentazione di un'apposita dichiarazione integrativa (IRES-IRAP) del periodo in cui la componente di reddito avrebbe dovuto essere contabilizzata ed eliminando i connessi oneri di adempimento. In considerazione delle predette finalità di semplificazione della modifica e del principio di carattere generale in base al quale la rettifica delle dichiarazioni non può comportare, in ogni caso, la riapertura di periodi d'imposta per i quali siano già spirati i termini di decadenza dell'attività di accertamento, la rilevanza fiscale delle poste derivanti dalla correzione di errori contabili è, in ogni caso, esclusa per le componenti negative di reddito in relazione alle quali, con riferimento al periodo d'imposta di corretta imputazione contabile, è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Articolo 9. – (Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7) – Comma 1. L'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha esteso la disciplina delle società non operative, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alle società in «perdita sistematica», ossia quelle che presentano cinque esercizi in perdita fiscale ovvero quattro esercizi in perdita fiscale e uno con reddito imponibile inferiore all'ammontare del reddito minimo presunto stabilito per le società non operative.
Tale regime comporta che la società qualificata come non operativa deve dichiarare un reddito minimo non inferiore a quello derivante dall'applicazione di percentuali di legge al valore delle immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale del bilancio e non può utilizzare in compensazione l'eventuale eccedenza dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale né chiederne il rimborso.
La normativa in esame, nel corso degli anni, ha perso tuttavia la funzione originaria. È del tutto evidente che l'attribuzione della qualifica di società di comodo solo in ragione dei risultati negativi conseguiti dall'impresa, seppure ripetuti nel tempo, determina inevitabilmente l'applicazione delle penalizzazioni di legge anche a soggetti in realtà pienamente operativi e commerciali che hanno purtroppo la sventura di non essere redditizi. Per contrastare situazioni di perdite continuative ritenute fiscalmente pericolose, in quanto sintomatiche di redditi conseguiti in situazione di evasione, l'Amministrazione finanziaria dispone comunque dello strumento ordinario dell'accertamento fondato su presunzioni semplici, con cui è possibile contestare il comportamento manifestamente antieconomico dell'imprenditore. Non vi è ragione dunque per dare ingresso a meccanismi automatici che, proprio per tale loro natura, possono rivelarsi ingiustamente penalizzanti, in special modo in periodi di perdurante crisi economica come quelli attuali.
Con la norma in esame si abroga pertanto la disciplina relativa alle società in perdita sistematica.
La decorrenza dell'efficacia dell'abrogazione, fissata a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è coerente con la natura sostanziale e non procedimentale della disciplina che s'intende abrogare, la quale, sulla base di tale decorrenza, continuerà ad applicarsi ai soggetti che al 31 dicembre 2021 hanno maturato il quinquennio di perdite fiscali.
La disposizione del comma 2 abroga l'addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) prevista dall'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, nei confronti delle società e degli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato:

a) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;

b) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

c) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate, nell'ultimo mese di esercizio, nel mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati.

L'abrogazione opera a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Articolo 10. – (Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP) – Con la presente disposizione si semplificano le modalità di deduzione dal valore della produzione, ai fini dell'IRAP, dell'intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato, deduzione introdotta a partire dal 2015. In precedenza era possibile dedurre, in tutto o in parte, solo alcune componenti di costo in virtù di disposizioni speciali via via introdotte nel corso degli anni, a volte circoscritte a determinate categorie di dipendenti (ad esempio, disabili o impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo). Il legislatore, nell'introdurre la deduzione del costo relativo al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non ha abrogato o modificato le deduzioni speciali riferite alla platea dei dipendenti a tempo indeterminato, ma ha previsto che la deduzione generale venisse quantificata per differenza rispetto a quanto già dedotto attraverso le deduzioni speciali. L'odierno intervento normativo intende razionalizzare il quadro delle norme che governano la deduzione dei costi generati dalle diverse forme contrattuali del rapporto di lavoro, riformulando la disposizione che regola la deduzione del costo del lavoro prestato con rapporto a tempo indeterminato, elevandola a rango di disposizione generale; tale deduzione sarebbe svincolata dall'operare delle deduzioni speciali preesistenti applicabili al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che sarebbero quindi abrogate in modo da semplificare la determinazione del valore della produzione e l'attività di compilazione dei modelli dichiarativi. Sono confermate le deduzioni speciali esistenti riferibili alle forme contrattuali diverse dal rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, compresa la deduzione del costo relativo ai lavoratori stagionali nella misura già prevista dall'attuale comma 4-octies.
Articolo 11. – (Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa) – L'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le dichiarazioni sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio con provvedimento amministrativo, da utilizzare per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative all'anno precedente ovvero, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione. Il secondo periodo del medesimo articolo 1 prevede che i provvedimenti di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4, comma 1, e dei modelli di dichiarazione semplificata per dipendenti e pensionati di cui agli articoli 34, comma 4, e 37, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono emanati entro il 15 gennaio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.
L'articolo 2, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, prevede che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio.
Con la modifica di cui al comma 1 del presente articolo, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, della dichiarazione dei sostituti d'imposta e delle dichiarazioni semplificate per dipendenti e pensionati, viene fissato come nuovo termine l'ultimo giorno del mese di febbraio.
Parimenti, con la modifica disposta al comma 2 del presente articolo, per la messa a disposizione in formato elettronico dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, il nuovo termine è fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio.
Le modifiche dei predetti termini consentono all'Agenzia delle entrate di gestire più efficacemente, nella modulistica dichiarativa, le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi dell'anno (quali, ad esempio, quelle contenute nella legge di bilancio) in modo da rendere le istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi più chiare ed esaustive, facilitando gli adempimenti dei contribuenti.

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Articolo 12. – (Modifica della disciplina in materia di esterometro) – La disposizione modifica il comma 3-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ampliando le ipotesi di esonero dalla presentazione del cosiddetto «esterometro» per le operazioni di importo singolarmente non superiore a euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini dell'IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Per effetto della modifica legislativa i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, tranne che nelle seguenti ipotesi:

a) operazioni documentate da bollette doganali;

b) operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel richiamato comma 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015;

c) operazioni, purché di importo singolarmente non superiore a euro 5.000, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini dell'IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 13. – (Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere) – La disposizione ha lo scopo di coordinare la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere con quella prevista con il connesso adempimento.
A seguito della nuova decorrenza (1° luglio 2022) della modifica dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, prevista dal comma 14-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, viene uniformata la decorrenza della corrispondente misura sanzionatoria.
Per effetto della modifica, a decorrere dal 1° luglio 2022, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, effettuate, si applicherà la sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. Nelle medesime ipotesi, la sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015 ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Articolo. 14. – (Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso) – La disposizione in esame amplia il termine entro il quale richiedere la registrazione, nonché eseguire la denuncia di eventi successivi, relativamente agli atti che vi sono soggetti in termine fisso e formati in Italia, portandolo da venti a trenta giorni, al fine di garantire un lasso temporale maggiore per l'espletamento degli adempimenti e allineare le disposizioni vigenti al termine più ampio già previsto per alcuni tipi di atti, come i contratti di locazione.

Articolo 15. – (Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo) – L'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, l'individuazione delle modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti della pubblica amministrazione. In attuazione del suddetto comma, è stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, del 19 settembre 2014. Tale provvedimento stabilisce che il contribuente assolve in via telematica al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse telematicamente a un'amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti, di cui agli articoli 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater, della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, acquistando la marca da bollo digitale tramite il servizio denominato @e.bollo.
Tenuto conto del sempre più ampio utilizzo dei servizi digitali da parte della pubblica amministrazione, in relazione ai quali si rende talora necessario il pagamento dell'imposta di bollo, al fine di accelerare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione, semplificare e agevolare l'uso delle tecnologie tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, il nuovo comma 596-bis prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo della la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, l'utilizzo del servizio @e.bollo possa essere esteso ad ulteriori tipi di atti e provvedimenti indicati nella citata tariffa.

Capo IV
ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Articolo 16. – (Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori) – L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, nella sua attuale formulazione, prevede la trasmissione da parte degli intermediari bancari e finanziari, che intervengono nei trasferimenti di strumenti di pagamento da o verso l'estero, dei dati conservati ai fini della normativa antiriciclaggio «di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata».
Tale obbligo riflette ancora la previgente impostazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2007, che, tuttavia, è stata profondamente modificata dal decreto legislativo n. 90 del 2017, con il quale è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta «IV direttiva antiriciclaggio»).
In particolare, l'articolo 31 del decreto legislativo n. 231 del 2007 non individua più una soglia rilevante ai fini della conservazione delle informazioni e non richiede più ai destinatari di rilevare, in tale contesto, le operazioni frazionate.
Sulla base di tale impostazione, il provvedimento della Banca d'Italia del 24 marzo 2020, recante «Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento al terrorismo», emanato in attuazione dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevede l'obbligo di conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni e di rendere disponibile alla Banca d'Italia, all'Unità di informazione finanziaria o ad altra autorità competente, i dati e le informazioni riferibili ad operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000, senza dover individuare le cosiddette «operazioni frazionate».
La modifica consente, quindi, di ristabilire il coordinamento tra gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 e i nuovi obblighi di conservazione disposti dalla normativa in materia antiriciclaggio di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 e dal citato provvedimento della Banca d'Italia.
Pertanto, la norma interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di monitoraggio fiscale, modificando l'importo di riferimento per l'individuazione delle operazioni oggetto di trasmissione dei dati ed eliminando il riferimento alle operazioni cosiddette frazionate.
Ne deriva che, per l'invio delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate, gli intermediari bancari e finanziari sono tenuti a prendere in considerazione le operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, senza dover individuare le operazioni frazionate.
Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 1, esplicano effetti anche con riguardo alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con l'estero, sui rapporti ad esse collegati e sull'identità dei relativi titolari, effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, considerato l'espresso richiamo a tale disposizione contenuto nel citato articolo 2.

Articolo 17. – (Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti) – La disposizione prevede l'abrogazione del primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973. Tale disposizione, integrata con le relative disposizioni di attuazione (decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1994, e successive modificazioni) prevede l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, di comunicare all'anagrafe tributaria, entro il 30 aprile di ogni anno, gli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati, il cui importo complessivo sia pari o superiore a 10.329,14 euro al lordo dell'IVA.
Tale obbligo rappresenta una duplicazione di informazioni già disponibili, in quanto i dati oggetto di segnalazione possono essere ricavati sia dalle fatture elettroniche emesse dagli operatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti stessi sia dalla «piattaforma dei crediti commerciali» (modificata da ultimo dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, introdotto dall'articolo 27 del decreto-legge n. 66 del 2014).

Articolo 18. – (Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati) – La presente disposizione, attraverso le modifiche all'articolo 10, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e al numero 120) della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto, modifica il regime dell'IVA attualmente applicabile alle prestazioni mediche rese dalle case di cura non convenzionate e alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
In particolare, la lettera a) del comma 1 del presente articolo estende il regime di esenzione previsto per le prestazioni rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, di cui all'articolo 10, numero 18), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, anche alle ipotesi in cui tali prestazioni siano rese da una casa di ricovero e cura non convenzionata con il sistema sanitario e quest'ultima acquisti la suddetta prestazione sanitaria da un professionista che applica il regime di esenzione di cui al medesimo numero 18); in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dalla struttura non convenzionata al professionista sanitario.
Tale previsione risulta coerente con l'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il quale prevede, alla lettera b), l'esenzione per «l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti» e, alla lettera c), l'esenzione per «le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato».
Dalla giurisprudenza dell'Unione europea emerge che «il criterio in base al quale va delimitato l'ambito di applicazione delle due fattispecie di esenzione previste dalle suddette disposizioni non è tanto la natura della prestazione, quanto, piuttosto, il luogo della sua erogazione» e che «l'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva in questione riguarda prestazioni compiute in ambito ospedaliero, mentre l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva riguarda prestazioni fornite al di fuori di un tale ambito, tanto nello studio privato del prestatore quanto nel domicilio del paziente o altrove» (si confrontino, tra le altre, la sentenza 8 giugno 2006, C-106/05, e le citate sentenze C-334/14 e C-700/17).
Se ne ricava che – ove una prestazione sia resa al paziente da una determinata struttura avvalendosi di un professionista, in un rapporto trilaterale che veda detta prestazione resa dal professionista alla struttura e da quest'ultima al paziente – l'esenzione trova applicazione sia per la prestazione resa dal professionista alla struttura sia per la prestazione resa dalla struttura al paziente.
La successiva lettera b) del comma 1 modifica il numero 120) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per estendere l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento, già prevista per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 18) e 19), del medesimo decreto, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.
Tale previsione risulta conforme alla disciplina europea, in base alla quale le prestazioni sanitarie non comprese nel perimetro dell'esenzione possono essere assoggettate ad aliquote dell'IVA ridotte non inferiori al 5 per cento, essendo menzionate al punto 17 dell'allegato III della direttiva IVA. La medesima aliquota risulta applicabile alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate, in quanto dette prestazioni possono essere comprese tra le prestazioni alberghiere di cui al punto 12 del medesimo allegato III.

Articolo 19. – (Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali) – La norma è diretta a coordinare il comma 770 con il comma 769 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 in tema di approvazione del modello di dichiarazione dell'IMU prevista rispettivamente per gli enti non commerciali e per le persone fisiche nonché quelle giuridiche.
Infatti, l'attuale comma 769 prevede che il modello di dichiarazione per le persone fisiche e gli enti commerciali sia adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze mentre il comma 770 stabilisce che il modello dichiarativo previsto per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, determinando in tal modo una distonia nell'ambito dell'iter di approvazione di modelli che attengono ad analoghi adempimenti anche se previsti per soggetti diversi.
La modificazione operata consente di semplificare l'iter di approvazione attribuendo ad un unico soggetto, individuato nel Direttore delle finanze, il potere di adottare i provvedimenti in questione, dal momento che detti modelli devono rispettare, dal punto di vista tecnico, requisiti che già sono presenti nella disciplina del tributo, al pari di quanto accade per altri modelli dichiarativi delle imposte erariali.

Articolo 20. – (Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF) – La norma in commento mira ad evitare che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. In mancanza della disposizione in commento, si verificherebbe un'in congruenza nelle deliberazioni comunali prorogate con l'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Quest'ultima disposizione, infatti, prevede, tra l'altro, che per «assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività».
Pertanto, è stato, innanzitutto, previsto, al comma 1, un ampliamento del termine entro il quale i comuni possono adeguarsi al nuovo sistema. Invero, il termine stabilito dall'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stato prorogato dal 31 marzo 2022 (data poi differita al 31 maggio 2022 in virtù della clausola di salvezza che si riferisce all'eventuale più lungo termine di adozione del bilancio) al 31 luglio 2022. Ciò si è fatto al fine di concedere ai comuni un ulteriore margine di tempo per intervenire sul proprio sistema di aliquote rendendolo coerente con i nuovi scaglioni dell'IRPEF. Se il comune approva la deliberazione successivamente all'adozione del proprio bilancio di previsione, lo stesso dovrà procedere alle conseguenti modifiche in occasione della prima variazione di bilancio utile.
Il comma 2 introduce, inoltre, una norma di chiusura per il caso in cui la deliberazione di adeguamento non venga adottata entro il suddetto termine o non venga trasmessa entro il termine del 20 dicembre 2022, previsto dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione prevede, in particolare, che in tali ipotesi, per l'anno 2022, ai nuovi scaglioni si applichino le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF vigenti nel comune nell'anno 2021, ad eccezione dell'ultima, che viene eliminata.

Articolo 21. – (Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione) – La disposizione ha l'obiettivo di rendere possibile l'effettiva integrazione logistica tra le due agenzie, finalizzata alla condivisione delle sedi, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del patrimonio immobiliare e delle attività diverse da quella principale, nonché di miglioramento dei servizi ai contribuenti.
Per realizzare le sinergie immobiliari, funzionali ad una maggiore integrazione tra i due enti, la disposizione introduce la possibilità di considerare unitariamente il fabbisogno immobiliare delle due agenzie, con particolare riferimento all'assegnazione in uso governativo di spazi in immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, in edifici (o porzioni immobiliari degli stessi) appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare: relativamente a tali fattispecie, la modifica legislativa consente all'Agenzia del demanio di assegnare spazi, su richiesta dell'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle entrate-Riscossione, derogando alla preventiva verifica di eventuali fabbisogni di altre pubbliche amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi della normativa attualmente vigente tale possibilità è, invece, preclusa all'Agenzia delle entrate-Riscossione in considerazione della sua natura di ente pubblico economico.
La deroga all'ordinaria disciplina delle assegnazioni in immobili in uso governativo o appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare si configura esclusivamente su richiesta dell'Agenzia delle entrate, che mantiene così la possibilità di utilizzo di tali spazi sia singolarmente che congiuntamente con l'Agenzia delle entrate-Riscossione o con altre pubbliche amministrazioni.
La gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari delle due agenzie rende inoltre possibile per l'Agenzia delle entrate-Riscossione la locazione di spazi in sedi da far acquistare agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010.

Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 22. – (Proroga del meccanismo di inversione contabile) – La disposizione in esame modifica l'ottavo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il quale prevede l'applicazione del meccanismo di inversione contabile dell'IVA fino al 30 giugno 2022, per le operazioni indicate nelle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del sesto comma del medesimo articolo 17, in conformità all'articolo 199-bis della direttiva 2006/112/CE. Si tratta, in sintesi, delle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative; delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; dei trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra; dei trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
In particolare, la modifica normativa in esame prevede che l'applicazione del meccanismo di inversione contabile sia prorogata fino al 31 dicembre 2026.
La modifica normativa è conforme alla direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio, del 3 giugno 2022, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile relativo alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA.
La citata direttiva modifica la proposta originaria, COM (2022) 0039, che prevedeva la proroga al 31 dicembre 2025, sulla quale il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole con risoluzione legislativa del 3 maggio 2022, chiedendo al Consiglio di essere nuovamente consultato in caso di modifiche sostanziali del testo.

Articolo 23. – (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione) – Il comma 1 apporta alcune modificazioni alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci, introdotto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 73 del 2021, eliminando, da un lato, la parola: «nuovi», riferita ai farmaci oggetto dell'attività agevolata, e richiamando, dall'altro, espressamente l'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, al fine di recepire le definizioni relative alle attività di ricerca e sviluppo adottate in applicazione dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 160 del 2019.
La disposizione risulta opportuna al fine di semplificare – come richiesto dagli operatori del settore – l'operatività del credito d'imposta de quo ammettendo all'incentivo non solo le attività riferibili a nuovi medicinali, ma tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico, finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive, basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti, come si evince dalle definizioni contenute nelle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, nonché dai princìpi generali e dai criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
I successivi commi introducono un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Il comma 2 prevede che le imprese possano richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Si prevede, inoltre, che analoga certificazione possa essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203 nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La richiesta delle certificazioni è subordinata all'assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti d'imposta.
Il comma 3 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione e prevede l'istituzione di un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è previsto che siano stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
Il comma 4 prevede che il suddetto decreto definisca il valore legale della certificazione e gli eventuali effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle relative attività di accertamento e verifica. Sono fatte salve le attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ed è comunque escluso ogni effetto vincolante o preclusivo dell'attività accertativa e sanzionatoria nel caso in cui la certificazione sia resa sulla base di false rappresentazioni o sia utilizzata con intenti fraudolenti.
Il comma 5 prevede che la certificazione di cui alla presente disposizione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate e aggiornate.
Il comma 6 autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale, con possibilità di conferire l'incarico dirigenziale anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mentre il comma 7 stabilisce le relative modalità di reclutamento.
Il comma 8 quantifica gli oneri per la copertura delle spese.

Articolo. 24. – (Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale) – Con l'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state introdotte alcune previsioni specifiche riguardanti:

a) l'aggiornamento straordinario degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), volto a tener conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica («correttivi Covid» di cui all'articolo 148, comma 1);

b) l'utilizzo degli ISA ai fini dell'analisi del rischio per le annualità 2018, 2019 e 2020 (di cui all'articolo 148, comma 2).

Considerato il perdurare della pandemia anche per il 2022, viene prevista anche per tale annualità una disposizione analoga a quella che ha consentito di predisporre specifici correttivi per i periodi d'imposta 2020 e 2021.
È inoltre previsto l'utilizzo degli ISA ai fini dell'analisi del rischio anche per le annualità 2021 e 2022.
Infine, in una prospettiva più generale, tenuto conto delle complessità correlate al processo delle attività di elaborazione degli ISA, che, in questi ultimi anni, hanno assunto meccanismi di funzionamento sempre più articolati e che necessitano di dati e informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria solo a partire dalle prime settimane dell'anno successivo a quello di entrata in vigore degli ISA stessi, si è provveduto a modificare il comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, con il differimento dei termini per l'approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, alla fine dei mesi di marzo e di aprile del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione.

Articolo 25. – (Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche) – Con riferimento ai contrassegni fiscali, utilizzati per garantire l'adempimento degli obblighi tributari e l'assenza di vincoli di circolazione e di deposito sull'alcole e sulle bevande alcoliche nonché sui tabacchi lavorati disponibili per la vendita al pubblico, la modifica normativa di cui al presente articolo mira ad estendere anche all'alcole e alle bevande alcoliche immessi in consumo nel territorio dello Stato un sistema di track and tracing, simile a quello previsto per i tabacchi lavorati nel territorio dell'Unione europea.
Per tali prodotti, infatti, l'articolo 15 (Tracciabilità) e l'articolo 16 (Caratteristica di sicurezza) della direttiva 2014/40/UE prevedono, dal 20 maggio 2019, che tutte le confezioni unitarie di sigarette siano fisicamente contrassegnate da una stringa alfa-numerica generata informaticamente nonché da un elemento di sicurezza antimanomissione, al fine di garantirne l'integrità e la genuinità.
A tal fine, è necessario che il contrassegno attualmente in essere per i prodotti alcolici sia debitamente aggiornato in considerazione dello sviluppo delle tecnologie fisiche e informatiche anticontraffazione nonché della circostanza, peculiare della fiscalità nazionale sui prodotti energetici e alcolici, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dispone, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, dell'archivio informatico delle movimentazioni dei prodotti alcolici, costituito dai dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.
Al fine di garantire maggiore flessibilità amministrativa per definire e innestare, ora e per il futuro, i necessari adeguamenti tecnici, il presente articolo, novellando l'articolo 13, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, introduce la facoltà di modificare le caratteristiche e, conseguentemente, il prezzo dei contrassegni, nonché le modalità di distribuzione e di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 26. – (Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore) – L'articolo 104, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nella sua formulazione originaria, prevede che gli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2, e 85, comma 7, nonché l'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g), si applicano alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, alle organizzazioni di volontariato (ODV) di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla legge n. 383 del 2000, in via transitoria, dal 1° gennaio 2018 fino alla fine del periodo d'imposta nel quale le restanti disposizioni del titolo X entreranno in vigore, secondo quanto indicato al successivo comma 2. Il comma 2 stabilisce, appunto, che le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto al comma 1, si applicano agli enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo a quello in cui diviene operativo il predetto Registro. Dal 24 novembre 2021 è diventato operativo il registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel quale sono stati iscritti soggetti che hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore. L'articolo chiarisce l'applicabilità a tali enti (diversi dalle ODV e dalle APS, coinvolte nel processo di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del comma 1), che hanno conseguito l'iscrizione nel RUNTS, delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell'Unione europea a decorrere dall'operatività del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento.

TITOLO II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I
AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Articolo 27. – (Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato) – Le modifiche alla legge di affidamento alla Banca d'Italia del servizio di tesoreria per conto dello Stato (legge n. 104 del 1991) sono conformi all'evoluzione del processo di informatizzazione e alle innovazioni nel sistema dei pagamenti.
Il comma 1, lettera a), adegua la normativa alla nuova denominazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al comma 1, lettera b), viene modificato l'articolo 1 della legge n. 104 del 1991, eliminando i riferimenti allo svolgimento del servizio di tesoreria tramite le Sezioni di tesoreria provinciale. Il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie è volto a perseguire l'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale (si vedano le modifiche al decreto legislativo n. 430 del 1997). Esso è coerente con la dematerializzazione dei flussi finanziari e funzionale all'attuazione di un programma di innovazione, semplificazione e razionalizzazione dei processi della tesoreria statale sviluppato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti.
Il comma 1, lettera c), semplifica il disposto dell'articolo 2 della legge n. 104 del 1991, unificando in un unico comma i precedenti commi 2 e 3 e prevedendo la possibilità che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determinati servizi, operazioni o adempimenti inerenti al servizio di tesoreria siano affidati alla società Poste italiane S.p.A. o ad altri istituti di credito.
Il comma 1, lettera d), aggiorna l'articolo 3 della legge n. 104 del 1991, relativo allo svolgimento, da parte della Banca d'Italia, delle operazioni per conto della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), abrogando la previsione – non operativa – sul corrispettivo dovuto dalla CDP.
Il comma 1, lettera e), semplifica l'articolo 4 della legge n. 104 del 1991 relativo alle convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia volte a regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria.
Il comma 1, lettera f), reca modifiche all'articolo 5 della legge n. 104 del 1991 volte a eliminare il riferimento alle Sezioni di tesoreria in coerenza con le modifiche di cui ai commi precedenti. In particolare, viene riformulato il comma 1 del predetto articolo 5, che prevede, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, l'adozione, con decreti di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di norme dirette a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato e la relativa rendicontazione. Viene inoltre abrogata la previsione relativa all'individuazione dei casi di esclusione dell'emissione di titoli di spesa e di entrata di importo esiguo, ormai obsoleta. Infine, viene introdotto nel predetto articolo 5 un nuovo comma 3-bis, secondo cui la disciplina delle specifiche modalità di esecuzione degli incassi e dei pagamenti per conto dello Stato è definita con decreti ministeriali di natura regolamentare, al fine di assicurare la necessaria flessibilità per l'aggiornamento del quadro normativo, in relazione alle future innovazioni tecnologiche e del sistema dei pagamenti.
Il comma 1, lettera g), reca modifiche al titolo della legge, nel quale viene eliminato il termine: «provinciale».

Articolo 28. – (Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato) – La disposizione abroga l'articolo 6 del decreto legislativo n. 430 del 1997, con il quale è stato affidato alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria centrale dello Stato, precedentemente svolto da una struttura interna al Ministero del Tesoro. L'abrogazione è coerente con le modifiche apportate alla legge n. 104 del 1991 e risponde all'esigenza di unificazione della Tesoreria (si veda la relativa illustrazione). Le Sezioni di tesoreria provinciale e la Tesoreria centrale saranno sostituite dalla Tesoreria intesa in senso unitario, quale unico centro di gestione delle attività di incasso e pagamento per conto dello Stato.

Articolo 29. (Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche) – La disposizione modifica l'articolo 93, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica. Il ricorso alla costituzione della garanzia mediante deposito in Tesoreria ha carattere del tutto residuale, essendo generalmente utilizzata a tale scopo la fideiussione bancaria. Attualmente è prevista la possibilità di costituire garanzie – oltre che con bonifico – a mezzo di contanti, assegni circolari e titoli del debito pubblico; queste ultime modalità presentano difficoltà applicative. Infatti, a seguito della dematerializzazione, i titoli del debito pubblico non possono più rappresentare titoli da custodire presso la Tesoreria; inoltre, l'utilizzo dell'assegno circolare (con conseguente negoziazione da parte della Tesoreria) pone problemi di coordinamento con l'articolo 230 del regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, che non lo contempla tra gli strumenti di versamento alla Tesoreria; infine, il contante, nella pratica, è uno strumento non utilizzato, in considerazione degli importi spesso elevati delle cauzioni e dei connessi rischi operativi. Già attualmente, per i residuali casi di esecuzione del deposito cauzionale in Tesoreria, il bonifico costituisce lo strumento prevalente per il versamento, assicurando la tracciabilità delle somme poste a garanzia e semplificando gli adempimenti operativi per la riconciliazione e la restituzione, oltre a eliminare i rischi connessi alla custodia di valori.

Articolo 30. – (Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440) – La disposizione apporta modifiche alla disciplina di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto n. 2440 del 1923. In particolare, il comma 1 prevede quanto segue.
Lettera a). Le modifiche all'articolo 16-bis sono necessarie per ammodernare il riferimento non più attuale, nel primo comma, all'antica imposta di registro; nel comma 2 del medesimo articolo le modifiche tendono a sostituire il richiamo ad una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato) nonché ad una fattispecie di copisteria cartacea al momento superata dalla digitalizzazione dei documenti; al terzo e al quinto comma l'ammodernamento riguarda la semplificazione di previsioni troppo dettagliate, sostituite da un più ampio termine di versamento al bilancio dello Stato, demandando i dettagli al regolamento di contabilità di Stato (regio decreto n. 827 del 1924), oggetto di successiva attività di ammodernamento mediante atto normativo secondario (terzo comma), ed eliminando il riferimento a conti postali, non più attivi per tale servizio (sesto comma).
Lettera b). Le modifiche all'articolo 16-ter sono volte ad ammodernare le antiche previsioni di legge impostate tramite la figura del cassiere, in un ordinamento che prevedeva il superato sistema di custodia dei fondi in contanti da parte del predetto funzionario che si serviva di cassaforte soggetta a tutta una serie di attività di riscontro e di controllo, non più adeguata ai nuovi mezzi di pagamento informatizzati (primo comma); il quarto comma è stato infine ammodernato, d'accordo con la Corte dei conti, al fine di conformarlo alle nuove norme sul controllo di cui alla legge n. 20 del 1994 e al decreto legislativo n. 123 del 2011, rispettivamente dettanti norme in tema di controllo di legittimità della Corte dei conti e di controllo di regolarità amministrativa e contabile del sistema delle ragionerie (UCB-RTS).
Lettera c). L'abrogazione dell'articolo 23 deriva dall'inattualità del suo riferimento a competenze non più esistenti del Direttore generale del Tesoro.
Lettera d). L'articolo 44 reca un ammodernamento soggettivo dei riferimanti agli uffici non più esistenti (compartimentali e provinciali).
Lettera e). L'articolo 45, similmente all'articolo 23, reca l'ammodernamento soggettivo della designazione del destinatario delle informazioni in tesoreria, sostituendo a tal fine il Direttore generale del Tesoro con la Ragioneria generale dello Stato; il comma, inoltre, fa un rimando alle norme di dettaglio del regolamento (regio decreto n. 827 del 1924).
Lettera f). L'ammodernamento dell'articolo 46 riguarda l'eliminazione della definizione concettualmente obsoleta di «casse dello Stato» con la più moderna tesoreria.
Lettera g). La previsione abrogativa dell'articolo 47 è simile nella motivazione a quella dell'articolo 23.
Lettera h). L'abrogazione dell'articolo 48 deriva dal fatto che l'ipotesi ivi contemplata era legata ai titoli di spesa cartacei, e peraltro non si è mai realizzata a causa delle enormi difficoltà incontrate da parte degli agenti della riscossione nell'estinguere titoli di pagamento emessi dalle amministrazioni dello Stato; la predetta estinzione da parte degli agenti della riscossione sarebbe del tutto impossibile con gli attuali titoli di spesa informatici.
Lettera i). Le abrogazioni dei commi dell'articolo 50 si giustificano per incompatibilità con il sistema NoiPA, attualmente impiegato per il pagamento delle competenze fisse e accessorie, con un nuovo sistema del cedolino unico (terzo comma) e per incompatibilità sopravvenuta con la riforma dei controlli di ragioneria operata dal decreto legislativo n. 123 del 2011; l'abrogazione del sesto comma deriva dall'incompatibilità e dalla più completa regolamentazione della spesa delegata contenuta nella legge n. 196 del 2009.
Lettera l). L'ammodernamento dell'articolo 54 è il cuore della riforma e con esso s'intende razionalizzare e ammodernare le modalità con cui sono predisposti i titoli di spesa delle amministrazioni, distinguendo tra le gestioni dirette per bilancio e quelle previa messa a disposizione di fondi in tesoreria; ciò ha ripercussioni soprattutto per la corretta contabilizzazione delle spese, dal momento che queste si possono correttamente imputare agli utilizzatori finali senza rischi di duplicazione, una volta come passaggio di fondi all'ordinatore secondario di spesa e una volta come effettiva immissione delle risorse nel sistema produttivo. La dicitura dei titoli, inoltre, e gli abbinamenti tra titoli di spesa e concreti oggetti di spesa sono per la prima volta inseriti in un solo articolo, peraltro coerente con le riforme operate dalla legge n. 196 del 2009; nell'articolo si denominano i titoli con le corrette modalità attuali utilizzate dal sistema informatico e dalla riforma del tracciato unico OPI in corso di elaborazione; pertanto tale articolo rappresenta la fonte normativa idonea ad autorizzare tutta le reingegnerizzazione della tesoreria. L'ultimo comma non viene riprodotto per la cessazione della competenza in materia da parte della Direzione generale del tesoro.
Lettera m). Sostituisce l'articolo 55, introducendo la disciplina delle modalità di estinzione delle disposizioni di pagamento delle spese dello Stato emesse ai sensi dell'articolo 54 nella nuova formulazione. Nel fare rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la definizione dei dettagli operativi, il comma 1 individua le seguenti modalità di estinzione dei titoli di spesa:

1) con accredito sul conto di pagamento del beneficiario (bonifico), che attualmente rappresenta la modalità di gran lunga prevalente;

2) con altri strumenti di pagamento elettronici. L'introduzione di tale formulazione ampia è finalizzata a consentire anche il ricorso ad altri strumenti che si rendano disponibili nel sistema dei pagamenti e che presentino adeguate caratteristiche di efficienza e sicurezza. La disciplina di dettaglio di tali eventuali ulteriori strumenti verrà delineata nella normativa secondaria, in modo da assicurare il necessario grado di flessibilità per adeguare tempestivamente il quadro normativo all'evoluzione tecnologica;

3) in contanti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il comma 2 del nuovo articolo 55 prevede il ricorso allo strumento dell'assegno a copertura garantita al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:

che si debba dare esecuzione a provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione;

che non sia possibile acquisire gli estremi del conto di pagamento del beneficiario (ad esempio in caso di indigenti).

La nuova disposizione consentirebbe di limitare l'utilizzo dei titoli di credito in ragione delle connesse criticità e dei rischi nell'esecuzione dei pagamenti. I dettagli dei casi e delle modalità di estinzione dei titoli di spesa mediante assegno a copertura garantita saranno definiti dalla normativa secondaria. In questa sede sono regolati esclusivamente gli aspetti relativi agli effetti della consegna del titolo (in particolare, si prevede che con la consegna si estingua l'obbligazione dell'Amministrazione) e all'impignorabilità dei fondi posti a garanzia della copertura del titolo. Viene inoltre esclusa la possibilità di far ricorso al vaglia cambiario della Banca d'Italia per l'esecuzione dei pagamenti per conto dello Stato.
I commi da 3 a 5 del nuovo articolo 55 prevedono disposizioni per l'esecuzione dei pagamenti tra soggetti che detengono disponibilità nell'ambito della Tesoreria e dei versamenti effettuati da questi ultimi in conto entrata del bilancio dello Stato (cosiddetti «girofondi»).
Lettera n). La disposizione in esame abroga la previsione di cui all'articolo 56 la quale prevede che per le spese di pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'Amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro. Con l'eliminazione dell'ultimo comma che residuava si completa il processo di abrogazione dell'intero articolo 56 (articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994).
Lettera o). L'ammodernamento dell'articolo 57 ha per oggetto le spese realizzate tramite funzionari delegati e si rende necessario per conformarsi alle nuove disposizioni sulla spesa delegata contenute nella legge n. 196 del 2009; si provvede altresì all'eliminazione degli assegni emessi da questi ultimi, in concreto mai entrati in esercizio. In particolare, si sposta dal tesoriere all'amministrazione delegante il compito di tenere apposite evidenze contabili di tutte le aperture di credito a favore dei singoli funzionari delegati. I pagamenti a valere sulle aperture di credito verranno trattati, da parte del tesoriere, analogamente ai mandati disposti sugli stanziamenti di bilancio. La gestione delle aperture di credito e i controlli di capienza rimarranno a carico dell'amministrazione delegante. La previsione è coerente con la completa informatizzazione del processo di spesa delegata (operata già da tempo) e con il quadro normativo di riferimento in materia di programmazione e controllo della spesa delegata stessa da parte delle amministrazioni coinvolte.
Lettera p). L'articolo 58 abrogato riguarda previsioni sugli assegni, mai utilizzati e sostituiti dai titoli di spesa, mandati e ordinativi di pagamento.
Lettera q). L'intervento sull'articolo 61, secondo comma, riguarda l'eliminazione di un errore materiale occorso in una disposizione normativa precedente, che aveva erroneamente portato al 30 settembre il termine per i rendiconti suppletivi dei funzionari delegati; si ripristina ora il termine del 31 marzo, coerente con la chiusura del bilancio dell'esercizio (giugno); al terzo comma è operato un ammodernamento terminologico sul versamento al bilancio dello Stato; il quarto comma dell'articolo 61 è abrogato per incompatibilità con la legge n. 196 del 2009, che peraltro ha regolamentato la materia più organicamente.
Lettera r). L'ammodernamento dell'articolo 62 deriva dalla necessità di uniformare le previsioni del pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento nonché delle competenze fisse e accessorie spettanti al personale dello Stato in servizio con il vigente sistema di pagamento informatizzato (spese fisse telematiche).
Lettera s). L'abrogazione dell'articolo 63 deriva dalla nuova regolamentazione contenuta negli articoli precedenti analizzati in precedenza (tra cui il 55 e il 62).
Lettera t). L'abrogazione dell'articolo 65 deriva dall'inattualità della figura dell'ufficiale pagatore.
Lettere u), v) e z). Gli articoli 66, 67 e 68 sono modificati in relazione alle nuove previsioni in materia di assegni a copertura garantita (di cui al nuovo articolo 55). In particolare, l'articolo 66 contiene la precisazione per cui gli assegni a copertura garantita sono sempre emessi con clausola di intrasferibilità, come previsto in generale per i titoli di credito. L'articolo 67 rinvia alla normativa secondaria per la disciplina di dettaglio sull'esigibilità di tale tipo di assegni, applicandosi per tutto quanto non previsto le disposizioni sugli assegni bancari. L'articolo 68 regola le conseguenze della mancata consegna del titolo, rinviando alla normativa secondaria per gli aspetti di dettaglio relativi alla riemissione degli assegni non incassati. L'obiettivo della norma è quello di superare le criticità connesse al mancato incasso dei titoli da parte dei beneficiari (il mancato incasso impedisce l'estinzione dell'obbligazione nei riguardi dell'Amministrazione pagatrice): in particolare, si prevede che la comunicazione di giacenza produca gli effetti dell'offerta reale ai sensi dell'art. 1209 del codice civile.
Lettera aa). La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 68-bis, ai sensi del quale gli ordinativi non pagati entro il mese di gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati emessi sono commutati d'ufficio, a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare, in vaglia cambiari non trasferibili dell'istituto incaricato del servizio di tesoreria. Tale intervento è motivato dal fatto che la particolare fattispecie della commutazione in vaglia cambiari dei titoli non pagati alla chiusura dell'esercizio non ha mai trovato applicazione.
Lettera bb). La norma dispone l'abrogazione dell'articolo 72, che demanda a regolamenti speciali le disposizioni che possono occorrere per il servizio dell'esercizio in caso di guerra nonché di pubbliche calamità. Tale intervento è motivato dall'obsolescenza della norma.

Articolo 31. – (Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia) – Vengono abrogati gli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933, relativi al vaglia cambiario della Banca d'Italia. L'Istituto ha la facoltà di emettere tale strumento, di fatto utilizzato prevalentemente per l'esecuzione di pagamenti per conto delle amministrazioni; tale casistica è peraltro in drastica riduzione (da circa 130.000 vaglia emessi nel 2019 a circa 15.000 nel 2021) in ragione della preferenza per il ricorso a strumenti più efficienti e di rapido regolamento. Infatti, il vaglia rappresenta uno strumento desueto, connotato da elevati costi di gestione e rischi operativi, connessi in particolare a possibili situazioni di anomalia nella circolazione e negoziazione del titolo (ad esempio, pretestuoso mancato incasso, smarrimento, furto). In base al nuovo articolo 55 del regio decreto n. 2440 del 1923, le amministrazioni avranno quindi a disposizione, in sostituzione del vaglia, un'ampia gamma di strumenti di pagamento più moderni ed efficaci.

Articolo 32. – (Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento) – Il comma 1, lettera a), apporta modifiche all'articolo 11, comma 1, lettera a) e lettera e-bis), e all'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 123 del 2011, necessarie per allineare le norme di controllo alle nuove definizioni e modalità di dotazione dei fondi agli ordinatori secondari di spesa (funzionari delegati) dettate dagli articoli 54 e 62 del regio decreto n. 2440 del 1923, come modificati dal presente decreto.
Il comma 1, lettera b), inserisce nell'ambito delle disposizioni relative al controllo dei conti giudiziali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, una specifica disposizione per i conti degli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo di ruolo, con ciò intendendosi gli agenti preposti alle articolazioni territoriali d'ambito dell'Agente della riscossione, come previste dai decreti del Ministro delle finanze 31 gennaio 1994, pubblicati nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, e dalla legge regionale della Regione Siciliana 5 settembre 1990, n. 35. La disposizione consente di superare molti dubbi interpretativi e applicativi relativi alla resa dei conti giudiziali da parte degli agenti della riscossione, emersi soprattutto a seguito dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha istituito l'Agenzia delle entrate-Riscossione quale ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuite all'Agenzia delle entrate, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il presente comma 2, lettera b), nel ribadire l'obbligo di resa del conto giudiziale da parte degli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo di ruolo e nel richiamare i termini previsti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, rispettivamente per la presentazione e per l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile dei conti stessi, dispone che gli agenti in parola rendano il conto della propria gestione in via principale e diretta, per ciascuna delle articolazioni territoriali d'ambito alle quali gli stessi sono preposti. Tale modifica risponde, dunque, all'esigenza di armonizzare l'articolo 16 del decreto legislativo n. 123 del 2011 con:

le disposizioni del codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2016, per cui si prevede, anche in un'ottica di semplificazione procedurale, la modifica del comma 3 dell'articolo 16, eliminando la previsione dell'invio dei conti alla Corte da parte delle ragionerie territoriali dello Stato, da ritenersi superata a seguito del parere n. 4/CONS/2020 del 10 settembre 2020, reso dalla Corte dei conti a sezioni riunite in sede consultiva con riferimento agli adempimenti a cura degli uffici del sistema delle Ragionerie circa il deposito di conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in considerazione del ruolo e dei compiti attribuiti dall'articolo 139 del codice di giustizia contabile al responsabile del procedimento, al quale compete il deposito del conto presso la competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti;

le disposizioni del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che ha istituito l'Agenzia delle entrate-Riscossione, quale ente pubblico economico che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, attribuite all'Agenzia delle entrate.

Il comma 2, al fine di conseguire ulteriormente il monitoraggio della spesa pubblica, prevede che la trasmissione delle informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE (di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi. Il SIOPE è una base di dati realizzata dalla Banca d'Italia, in collaborazione con la Ragioneria generale dello Stato e con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che favorisce il monitoraggio dei conti pubblici e dei tempi di esecuzione dei pagamenti mediante la raccolta di informazioni sulle operazioni di incasso e pagamento degli enti aderenti. Attraverso l'infrastruttura SIOPE+ gli enti pubblici trasmettono alle banche tesoriere gli ordini di pagamento e incasso esclusivamente per via telematica, in base a parametri determinati dall'AgID.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Articolo 33. – (Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220) – La disposizione interviene sulla legge n. 220 del 2021, recante misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, in particolare apportando le seguenti modificazioni all'articolo 3:

la soppressione del riferimento temporale (sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 220 del 2021) attualmente previsto per l'adozione, da parte degli organismi di vigilanza, di apposite istruzioni per l'esercizio di controlli rafforzati sull'operato degli intermediari abilitati, volte a contrastare il finanziamento della produzione, utilizzo, assemblaggio, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona, delle munizioni e submunizioni cluster e di loro singoli componenti;

l'istituzione di una Commissione interministeriale (Ministeri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dello sviluppo economico e dell'interno) incaricata di elaborare, entro il 30 giugno 2023, una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo e del soggetto competente a svolgere le predette attività.

Articolo 34. – (Commissariamento società SOGIN S.p.A.) – Il presente articolo disciplina il commissariamento della società SOGIN S.p.A., determinato dalla necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.
Al comma 1 viene disposto ex lege il commissariamento della società.
Il comma 2 prevede che gli elementi essenziali del commissariamento (nomina dell'organo, compenso, durata del relativo mandato, eccetera) siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede:

a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, che potranno essere individuati anche tra soggetti in quiescenza;

b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che potrà essere prorogata con successivo decreto in relazione all'avvenuto (o meno) conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., nonché di ogni eventuale ulteriore potere di gestione, anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate; tali poteri risultano finalizzati a garantire celerità nelle procedure di smantellamento e di realizzazione del deposito nucleare consentendo all'organo commissariale di adeguare la struttura, ove necessario, a tali necessità;

d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vicecommissari, fermo restando il limite massimo retributivo previsto dalle vigenti disposizioni di legge (articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014; articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011) e al limite del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito, per i dipendenti pubblici che conservano il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza (articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011).

Il comma 3 conferisce all'organo commissariale il potere di operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Il comma 4 disciplina gli effetti del commissariamento disposto ex lege. In particolare, viene previsto che il consiglio di amministrazione della SOGIN S.p.A. decada alla data di entrata in vigore del presente decreto e che il collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicuri il compimento degli atti di ordinaria amministrazione nonché degli atti urgenti e indifferibili.
Al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, la disposizione prevede espressamente che ai componenti del consiglio di amministrazione decaduti non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, concernente l'eventuale risarcimento dei danni dovuto agli amministratori revocati prima della fine del mandato.
Il comma 5 dispone che, alla data di nomina dell'organo commissariale, decade anche il collegio sindacale della SOGIN S.p.A. Viene altresì previsto che, alla medesima data, decadono anche i rappresentanti della SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate (ossia nella Nucleco S.p.A.). Anche in tal caso non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, in materia di risarcimento dei danni dovuti alla revoca dell'incarico prima della fine del mandato.
Il comma 6 prevede che l'organo commissariale informi il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della transizione ecologica delle attività compiute, dello stato di avanzamento dello smantellamento dei siti e di realizzazione del deposito nazionale. Tale informativa si concentra, in particolare, sui siti che, per ragioni di sicurezza, risultano di prioritaria importanza.

Articolo 35. – (Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti e proroga della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco) – L'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, prevede che gli aiuti fiscali si intendono concessi e sono registrati nel Registro nazionale aiuti di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nell'esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.
Con riferimento agli aiuti COVID-19, riconosciuti in base alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, che, in base alle citate regole, devono essere registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), nonché nel SIAN e nel SIPA, sono prorogati di sei mesi i termini per tali registrazioni e, in particolare, i termini con scadenza dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023, mentre i termini in scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 sono prorogati al 31 dicembre 2023.
La proroga si rende necessaria, tenuto conto dell'elevata quantità di dati che saranno comunicati dai contribuenti con l'autodichiarazione prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come disciplinata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021 e dal decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate 27 aprile 2022.
Il predetto provvedimento prevede, tra l'altro, che l'autodichiarazione sia presentata entro il 30 giugno 2022 e – dato l'approssimarsi della scadenza e le difficoltà rappresentate dalle imprese e dai professionisti tenuti all'adempimento – potrà essere differito con successivo provvedimento della medesima Agenzia, rendendo ancor più necessaria la proroga del termine per effettuare le successive registrazioni nel RNA.
Pertanto, considerato l'elevatissimo numero di aiuti individuali da iscrivere in base alla sezione 3.1 e alla sezione 3.12 della citata comunicazione e i numerosi dati che saranno comunicati dai contribuenti con la citata autodichiarazione, la proroga si rende necessaria per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare le relative registrazioni nei termini.
Tenuto conto, inoltre, della durata della crisi economica dovuta alla pandemia e del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza del COVID-19, il comma 3 proroga al 31 dicembre 2023 il regime di sospensione di responsabilità previsto dall'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Sulla stessa linea si pone anche la proroga al 31 dicembre 2022 prevista dal comma 4 della disposizione in commento per la presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU).
L'esigenza di differire il termine in questione è dettata dalla circostanza che attualmente l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che la presentazione della dichiarazione debba essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
Per quanto riguarda la dichiarazione per l'anno di imposta 2021, è in corso di approvazione il nuovo modello dichiarativo nel quale, tra l'altro, è presente un apposito campo dedicato alla «Esenzione Quadro Temporaneo Aiuti di Stato», che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefìci fiscali derivanti appunto dal Quadro temporaneo Aiuti di Stato che hanno interessato l'IMU durante il periodo dell'emergenza epidemiologica del COVID-19.
Pertanto, tenuto conto che il termine del 30 giugno è ormai prossimo, il differimento al 31 dicembre consentirà ai contribuenti di disporre di un lasso di tempo più ampio e di presentare al comune una dichiarazione utile per l'acquisizione delle informazioni relative agli aiuti COVID-19.
Il comma 5 proroga la vigenza della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco.

Articolo 36. – (Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) – Il comma 1 si rende necessario al fine di dare tempestiva attuazione al disposto dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, che prevede che nella mensilità di luglio ai lavoratori dipendenti beneficiari del cosiddetto esonero contributivo (articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021) sia erogata una indennità una tantum pari a 200 euro. A tal fine, l'articolo 31, comma 1, dispone che l'erogazione dell'indennità avvenga in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18, del decreto-legge n. 50 del 2022 (trattamenti pensionistici a vario titolo, comma 1, e reddito di cittadinanza, comma 18).
La previa dichiarazione del lavoratore di non trovarsi nelle condizioni da ultimo citate è finalizzata ad evitare l'eventuale doppia erogazione dell'indennità una tantum, considerato che in tali casi l'articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede l'erogazione diretta da parte dell'INPS.
Con riguardo alla categoria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA (articolo 11 comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), in considerazione della platea dei beneficiari dell'una tantum censiti dal sistema, che ammontano a circa 1,3 milioni di dipendenti, si pongono alcune criticità legate all'acquisizione della dichiarazione di cui sopra. Ciò con particolare riferimento alle grandi amministrazioni (ad esempio, la scuola). Per queste ultime, infatti, i tempi necessari alla raccolta delle autodichiarazioni da parte dei propri dipendenti rischiano di non consentire il rispetto dei termini di pagamento prefissati dalla norma in esame, che riveste le caratteristiche della necessità e urgenza.
Per eliminare tale criticità, ai lavoratori pubblici gestiti dal sistema NoiPA non sarà richiesta la previa dichiarazione di cui all'articolo 31, comma 1. Va considerato che per questa platea specifica di lavoratori il rischio di doppia erogazione del bonus può essere azzerato dalla possibilità di individuazione degli aventi diritto con modalità informatiche alternative: la verifica potrà, infatti, avvenire mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – NoiPA e l'INPS, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Con riferimento agli arruolamenti eccezionali, autorizzati nell'ambito delle misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID-19, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri, in servizio temporaneo, la disposizione di cui al comma 2 è intesa a consentire, per coloro che sono ancora in servizio, un ulteriore prolungamento delle relative ferme, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022, al fine di poter corrispondere alle persistenti esigenze di completamento della campagna vaccinale e a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale nel breve periodo, avvalendosi di personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale già arruolato.
Analogamente, al comma 3, si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022 della durata degli incarichi conferiti dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle unità di personale rimaste in servizio, di livello non dirigenziale, appartenenti all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica. La previsione è indispensabile per far fronte alle rimodulate esigenze imposte dal perdurare della pandemia e dalla ancora riscontrabile circolazione del virus, soprattutto in vista della riapertura delle scuole nel prossimo mese di settembre. In questo contesto restano confermate le esigenze di continuare ad effettuare e processare una gran quantità di tamponi molecolari, di rafforzare e proseguire la campagna vaccinale e di mantenere le attività di studio per le cure basate sui cosiddetti anticorpi monoclonali di seconda generazione e sull'applicazione dei cosiddetti neutralizzanti. Quanto rappresentato, anche nella consolidata prospettiva di un qualificato supporto alle strutture del Servizio sanitario nazionale, comporta un ponderoso impegno del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio e dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, in ordine al mantenimento dei livelli in atto della diagnostica molecolare e all'esecuzione delle attività connesse alla genomica virale, al sequenziamento delle varianti e al sostegno della rete militare di diagnostica e sorveglianza per le malattie diffusive emergenti e riemergenti (DIMOS MILNET), che assicura la propria attività in quasi tutto il territorio nazionale.
Il comma 4 prevede la copertura finanziaria per la proroga dei periodi di ferma di medici e infermieri e quella per gli incarichi di tecnico biologo, chimico e fisico di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 37. – (Termini del programma delle amministrazioni straordinarie) – La disposizione interviene sulla disciplina inerente alla proroga dei termini di esecuzione dei programmi delle amministrazioni straordinarie oggetto dell'intervento normativo di cui all'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare, detta norma non disciplinava l'iter procedimentale per la proroga, lasciando il dubbio se si trattasse di una proroga automatica. Tale interpretazione avrebbe sollevato, tuttavia, numerose criticità, in quanto la richiesta degli organi commissariali appare indispensabile nel contesto della normativa di riferimento e per il coordinamento con le attività e gli organi, anche statali, coinvolti dalla procedura. La disposizione chiarisce, pertanto, che ai fini della proroga del termine di esecuzione dei programmi citati occorre la preventiva richiesta dell'organo commissariale. Al contempo la disposizione chiarisce che anche per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è ammessa analoga proroga: si tratta di disposizione sostanzialmente interpretativa che va a chiarire la non lineare scrittura della norma base.
Profilo realmente innovativo è, invece, quello del termine ultimo della proroga, non presente nella norma base, il cui carattere emergenziale impone invece la fissazione di un termine finale.

Articolo 38. – (Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico) – La modifica di cui al comma 1, lettera a), relativa all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, si sostanzia in una norma di coordinamento che consente di rendere completo il disciplinare giuridico nella fattispecie di nuclei orfanili con soggetti disabili maggiorenni, per i quali era stato espressamente abrogato il beneficio degli assegni al nucleo familiare senza tuttavia delineare compiutamente la modalità di riconoscimento del corrispettivo beneficio in termini di assegno unico.
Con le lettere b) e c) si modificano gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, limitatamente all'anno 2022, al fine di annullare la differenziazione degli importi dell'assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) spettanti per i figli minorenni e maggiorenni, nel solo caso di figli a carico con disabilità. In particolare, la norma prevede quindi, per il 2022, l'erogazione, per tutti i figli a carico con disabilità indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ossia 175 euro mensili per figlio. Tale importo spetta in misura piena nel caso di ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 annessa al decreto legislativo, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro nel caso di ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante.
Sempre con riferimento agli importi di cui all'articolo 4, viene disposta per il 2022 l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni di età inferiore a 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. La maggiorazione continua a non spettare dal compimento del ventunesimo anno, in quanto per tali casi sono in vigore le detrazioni per figli a carico.
La modifica dell'articolo 4 comporta un incremento degli importi spettanti che va da 90 euro al mese, nel caso di ISEE inferiore a 15 mila euro, a 25 euro al mese, nel caso di ISEE superiore a 40.000 euro, per tutti i disabili maggiorenni e, inoltre, per coloro che si trovano nella fascia di età tra 18 e 20 anni, viene disposta un'ulteriore maggiorazione, che va dal minimo di 85 euro al massimo di 105 euro a seconda del grado di disabilità.
Inoltre, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui all'articolo 5 (Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF) sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.
Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022.

Articolo 39. – (Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa) – La norma prevede, in analogia a quanto avvenuto per gli anni 2020 e 2021, un finanziamento statale pari a 58 milioni di euro a favore dei comuni che svolgano, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività educative extra-scolastiche a favore di minori, per il periodo estivo e fino alla fine dell'anno, attraverso la promozione o il potenziamento di centri estivi, servizi socio-educativi territoriali e centri con funzione educativa. A tal fine, è prevista la costituzione di un fondo ad hoc nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La misura ha avuto un notevole successo, dimostrato dall'adesione dei comuni, nel 2021, pari al 95 per cento (7.146 comuni beneficiari) con una potenziale popolazione beneficiaria da 0 a 17 anni di età pari a 9.154.724 unità.
Oggi la disposizione si rende necessaria anche alla luce delle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita armonici dei minori, che hanno reso necessario un potenziamento delle attività educative, non formali e informali, a sostegno della socialità, nonché al fine di promuovere, tra i bambini e le bambine, lo studio delle materie scientifiche, tecniche e matematiche (cosiddette «STEM»).
La norma prevede che i beneficiari siano inseriti in un elenco comprensivo di tutti i comuni italiani, ad eccezione di quelli che dichiarino di non voler accedere al finanziamento, predisposto dal Dipartimento per le politiche della famiglia e approvato con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, contenente gli importi da destinare a ciascun comune, calcolati tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base dei dati dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente. Il medesimo decreto prevede le modalità relative al monitoraggio dell'attuazione degli interventi, svolto dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

Articolo 40. – (Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto) – Nell'ambito delle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti, erogati dal Ministero dello sviluppo economico, previsti dalle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022, è previsto un termine per la conclusione della procedura di accesso al beneficio, tramite immatricolazione e consegna del veicolo, da effettuarsi entro termini perentori, il cui decorso determina la caducazione della prenotazione. In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022 rinvia, ai fini dell'attuazione, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, che, all'articolo 6, comma 2, prevede che i venditori dovranno confermare le operazioni entro 180 giorni dalla data di apertura della prenotazione. Tali termini non risultano compatibili con l'attuale situazione oggettiva di carenza di alcune componenti, risultando necessaria la previsione di un termine generale più ampio, che viene fissato a 270 giorni, con riferimento alle procedure effettuate entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 41. – (Cooperazione internazionale) – Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, si incrementano di 70 milioni di euro le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

TITOLO III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394.

La carenza di manodopera, specie di quella altamente specializzata, è una realtà nota da tempo, ma che si è posta in termini critici durante la pandemia e rischia ora di ostacolare lo sforzo di trasformazione e la spinta economica che il Paese sta affrontando nell'ambito riformatore del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La ripresa economica successiva alla cessazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica del COVID-19, già resa più difficile dalla crisi internazionale dovuta alle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche, subisce ora anche i riflessi economici e sociali conseguenti alla guerra in Ucraina.
Nel descritto quadro di crisi nazionale e internazionale, è emersa con carattere di urgenza l'esigenza di sostenere alcuni settori produttivi, nei quali maggiormente è sentita la carenza di mano d'opera. In particolare, le associazioni di categoria e le parti sociali hanno indicato alcuni settori produttivi che non in un prossimo futuro ma già ora presentano forti carenze di personale adeguato come, a mero titolo di esempio, i settori meccanico, metalmeccanico, delle telecomunicazioni, ma anche i settori alimentare, del lavoro domestico e dell'assistenza alla persona.
Si tratta di attività che richiedono profili professionali al momento non reperibili in misura congrua nel mercato del lavoro interno e che, pertanto, sollecitano un tempestivo ricorso ai flussi di lavoratori stranieri. Per dare risposta immediata al mondo produttivo e sostenere i settori più colpiti dal fenomeno, il presente titolo mira a semplificare alcune fasi del procedimento di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche stagionale, limitatamente alle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021 e a un successivo decreto per l'anno 2022, di prossima adozione.

Articolo 42. – (Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro) – Pur lasciando inalterato l'impianto complessivo così come delineato dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, intende facilitare, per gli anni 2021 e 2022, l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e lo straniero, senza rinunciare agli accertamenti e ai controlli che rispondono alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a quelli in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela del lavoratore.
In particolare, il comma 1 riduce i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, istituito presso le prefetture. Il predetto termine, previsto attualmente in sessanta giorni dall'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dalla presente disposizione viene portato a trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2021. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato testo unico, che prevede una forma di silenzio assenso al ricorrere di determinate condizioni, ossia:

a) la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;

b) il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

Per rendere effettivo il predetto termine di trenta giorni, il comma 2 prevede una fattispecie di silenzio assenso in relazione ai pareri che devono essere acquisiti nella fase istruttoria, così come richiesti per il lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, e per il lavoro stagionale, rispettivamente dagli articoli 22 e 24 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Pertanto, decorso il suddetto termine di trenta giorni, il nulla osta sarà rilasciato se non sono stati comunicati elementi ostativi ai sensi dei citati articoli.
Al nulla osta al lavoro è connesso l'effetto dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale, già prima, quindi, della definizione del procedimento di cui agli articoli 22 e 24 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Secondo le vigenti disposizioni, infatti, lo straniero, dopo aver ottenuto il nulla osta e successivamente il visto presso la rappresentanza diplomatica italiana nel suo Paese di origine, deve sottoscrivere il contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo sportello unico e presentare richiesta per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato dal questore. Solo con la ricevuta postale della richiesta di appuntamento per conseguire il titolo di soggiorno, il cittadino extracomunitario può attualmente sottoscrivere un contratto di lavoro. Con la presente disposizione, invece, senza modificare l'iter procedimentale appena descritto, al nulla osta è ricondotto l'effetto dell'autorizzazione all'instaurazione del rapporto di lavoro. Laddove però sopravvenga l'accertamento dei predetti elementi ostativi, ne consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità.
Il comma 3 riduce a venti giorni il termine per la trattazione delle domande di visto presentate sulla base dei nulla osta al lavoro relativi ai decreti sui flussi per gli anni 2021 e 2022. Il termine ordinario, previsto dall'articolo 31, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 è di trenta giorni.
Il comma 4 stabilisce che lo sportello unico per l'immigrazione, a seguito del rilascio del nulla osta, convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della predetta sottoscrizione il datore di lavoro sarà comunque tenuto alle garanzie e agli obblighi previsti dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in particolare alla garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'impegno al pagamento, da parte dello stesso datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
Il comma 5 richiama la normativa vigente in materia, ossia il testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che continua ad applicarsi per le parti non disciplinate dalle disposizioni del presente decreto.
Il comma 6 estende le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 anche alle domande che saranno presentate a seguito dell'adozione del prossimo decreto di programmazione dei flussi di ingresso degli stranieri per l'anno 2022. In questi casi, il termine ridotto di trenta giorni previsti per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione delle domande.
Il comma 7 estende l'ambito applicativo delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 4 e 5 anche nei confronti di stranieri che si trovano nel territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022 al ricorrere di determinate condizioni:
In particolare, lo straniero dovrà documentare la sua presenza nel territorio nazionale alla data suddetta o mediante rilievi fotodattiloscopici eseguiti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o tramite una dichiarazione in frontiera a seguito di ingresso per motivi turistici o studio o simili ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68. L'interessato potrà, inoltre, provare la sua presenza in Italia con qualunque altra documentazione rilasciata con una data certa da un organismo pubblico.
Il comma 8 prevede che il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo, può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tale accertamento sarà effettuato dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. All'eventuale accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Articolo 43. – (Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti) – Le disposizioni di cui all'articolo 43 riguardano le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini stranieri contemplati all'articolo 42, comma 7, già presenti in Italia alla data del 1° maggio 2022. Il comma 1 esclude la possibilità di essere ammessi alle predette procedure per coloro:

nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;

che risultino segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

che risultino condannati per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

che siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

Il comma 2 esclude altresì dalle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro gli stranieri nei cui confronti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 o risultino condannati anche in via non definitiva per il reato punito ai sensi dell'articolo 10-bis del citato testo unico.
Il comma 3 prevede la sospensione, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, corrispondenti al limite numerico delle quote di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La sospensione non opera evidentemente nelle fattispecie di cui al comma 1 e 2.
Il comma 4 stabilisce la cessazione della predetta sospensione in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato rilasciato il nulla osta.
Il comma 5 dispone che, nel suddetto periodo di sospensione, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.
Ai sensi del comma 6 il rilascio del permesso di soggiorno determina per lo straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Articolo 44. – (Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394) – Le disposizioni contenute nell'articolo mirano ad introdurre percorsi di semplificazione per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro di personale extracomunitario di cui ai flussi 2021 e 2022, coinvolgendo i professionisti di cui all'articolo 1 della legge n. 12 del 1979 e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti già oggi richiesti dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.
In particolare, le procedure previste al comma 1 sostituiscono la verifica richiesta agli ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in ordine all'«osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili».
Il comma 2 della disposizione stabilisce i criteri di massima in base ai quali i professionisti e le organizzazioni datoriali saranno tenute ad effettuare le verifiche, tenendo quindi conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione da presentarsi al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il comma 3 prevede che, per le domande già presentate per l'annualità 2021, l'asseverazione debba essere prodotta al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, non potendo ovviamente trovare applicazione la previsione della produzione in allegato alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
Il comma 4 fa salva l'ipotesi che l'ispettorato nazionale del lavoro abbia già effettuato le verifiche di legge, in tal caso escludendo di onerare il datore di lavoro dalla produzione dell'asseverazione. È altresì escluso l'obbligo dell'asseverazione nell'ipotesi prevista dall'articolo 30-bis, comma 8, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, trattandosi di ipotesi non sottoposta alle verifiche di legge da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Al comma 5 si prevede, inoltre, che l'asseverazione non sia richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi il nulla osta al lavoro è sostituito dalla comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, cioè «da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis».
In entrambi i percorsi di semplificazione si prevede poi la facoltà, da parte degli ispettorati del lavoro, di svolgere accertamenti al riguardo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate (comma 6).

Articolo 45. – (Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie) – L'articolo contiene le disposizioni relativi agli oneri finanziari, che dovranno essere sostenuti dal Ministero dell'interno per l'attuazione delle misure di semplificazione dei procedimenti di cui agli articoli 42, 43 e 44. In particolare per dare attuazione alle misure di forte semplificazione previste, il Ministero dell'interno dovrà realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme tecnologiche, nonché potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, con l'assunzione di lavoratori forniti dalle agenzie di somministrazione di lavoro e con il potenziamento del servizio di mediazione culturale (commi 1 e 2).
Il comma 3 indica la copertura finanziaria dei costi come determinati nell'articolo appena illustrato.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 46. – (Disposizioni finanziarie e finali) – Il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio o a disporre anticipazioni di tesoreria per dare immediata attuazione alle disposizioni del presente decreto.
Il comma 2 prevede che alcune modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), introdotte dall'articolo 30, nonché le abrogazioni previste dall'articolo 31 (abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia) e alcune modifiche previste dall'articolo 32 in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti si applichino a decorrere dalla data di adozione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze previsti dall'articolo 30.

Articolo 47. – (Entrata in vigore) – Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022.

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure di ammodernamento delle procedure di incasso e pagamento presso la Tesoreria dello Stato e ulteriori misure di carattere sociale e finanziario;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge

TITOLO I
SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Capo I
SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

Articolo 1.
(Soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il controllo dei repertori previsti dall'articolo 67 è effettuato su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio. I soggetti indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti trasmettono il repertorio entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta. Gli uffici dell'Agenzia delle entrate effettuano verifiche anche presso gli uffici dei soggetti roganti.
2. L'ufficio dopo aver controllato la regolarità della tenuta del repertorio e della registrazione degli atti in esso iscritti, nonché la corrispondenza degli estremi di registrazione ivi annotati con le risultanze dei registri di formalità di cui all'articolo 16 e dopo aver rilevato le eventuali violazioni e tutte le notizie utili, comunica l'esito del controllo ai pubblici ufficiali.»;

b) all'articolo 73, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'omessa presentazione del repertorio a seguito di richiesta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del primo comma dell'articolo 68, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.032,91 a euro 5.164,57.».

2. Alle attività di cui all'articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificati dal comma 1, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d'imposta)

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai propri sostituiti, entro il 15 gennaio di ogni anno, di voler prestare assistenza fiscale provvedono a:

a) controllare, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal sostituito, la regolarità formale della stessa anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni ed ai crediti di imposta;

b) consegnare al sostituito, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione elaborata ed il relativo prospetto di liquidazione;

c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate, i relativi prospetti di liquidazione e i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro:

1) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;

2) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;

3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;

4) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;

5) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;

d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro i termini previsti alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;

e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, nonché le schede relative alle scelte per la destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 2, l'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, cessa di avere applicazione.

Articolo 3.
(Modifiche al calendario fiscale)

1. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole «16 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
2. All'articolo 50, comma 6-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «sono stabiliti le modalità ed i termini» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite le modalità»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli elenchi di cui al comma 6 sono presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento.».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e finanze 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010, è abrogato.
4. All'articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «250 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.
6. Il termine del 30 giugno previsto dagli articoli 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022.

Articolo 4.
(Modifica domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma le parole «l'intendente di finanza o il Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate» e le parole «provincia o in altra provincia» sono sostituite dalle seguenti: «regione o in altra regione»;

b) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Quando il domicilio fiscale è stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca è l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento è la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.».

2. All'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5.
(Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi)

1. All'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l'eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di trasmissione della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero mediante CAF o professionista, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi di cui all'articolo 3. Su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.»;

b) al comma 3 le parole «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche,» sono sostituite dalle seguenti «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche,»;

c) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. In caso di difformità, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.».

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo II
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE

Articolo 7.
(Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato)

1. L'attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

Articolo 8.
(Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili)

1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria, i quali»;

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 9.
(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, è abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.
(Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a):

1) al numero 1), prima delle parole «i contributi» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

2) i numeri 2) e 4) sono abrogati;

3) al numero 5), prima delle parole «le spese relative agli apprendisti» sono inserite le seguenti: «in relazione a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,»;

b) al comma 4-bis.1, dopo le parole «per ogni lavoratore dipendente» sono inserite le seguenti: «diverso da quelli a tempo indeterminato»;

c) il comma 4-quater è abrogato;

d) il comma 4-septies è sostituito dal seguente:

«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.»;

e) il comma 4-octies è sostituito dal seguente:

«4-octies. Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. La deduzione di cui al primo periodo è altresì ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 11.
(Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole «entro il 31 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio» e le parole «entro il 15 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio»;

b) all'articolo 2, comma 3-bis, le parole «entro il 15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di febbraio».

Capo III
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE

Articolo 12.
(Modifica della disciplina in materia di esterometro)

1. L'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è sostituito dal seguente:

«3-bis. I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2. Con riferimento alle medesime operazioni:

a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Articolo 13.
(Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)

1. All'articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole «a partire dal 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° luglio 2022».

Articolo 14.
(Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso)

1. All'articolo 13, commi 1 e 4, e all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 6,031 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 15.
(Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell'imposta di bollo)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 596 è inserito il seguente:

«596-bis. Le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo individuate con il provvedimento di cui al comma 596 possono essere estese, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare, d'intesa con il Capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.».

Capo IV
ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

Articolo 16.
(Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari e altri operatori)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera s), del medesimo decreto sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel 2021.

Articolo 17.
(Semplificazione degli obblighi di segnalazione in materia di appalti)

1. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, il primo comma è abrogato.

Articolo 18.
(Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 18) è sostituito dal seguente:

«18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione di cui al presente numero; in tal caso, l'esenzione opera per la prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo;»;

b) alla tabella A, parte terza, il numero 120) è sostituito dal seguente:

«120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217; prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 18) e numero 19); prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate; prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'articolo 10, primo comma, numero 19);».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 12,3 milioni di euro per l'anno 2022 e 21 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 19.
(Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali)

1. All'articolo 1, comma 770, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la parola «Ministro» è sostituita dalla seguente «Ministero».

Articolo 20.
(Adeguamento delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ai nuovi scaglioni dell'IRPEF)

1. Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il termine di cui al comma 7 dello stesso articolo 1 è differito al 31 luglio 2022. In caso di approvazione della delibera di adeguamento ai nuovi scaglioni o di quella di determinazione dell'aliquota unica in data successiva all'adozione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.
2. Per i comuni nei quali nel 2021 risultano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito e che non adottano la delibera di cui al secondo periodo del comma 1 nel rispetto del termine di cui al primo periodo del medesimo comma, o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per l'anno 2022 l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Articolo 21.
(Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

«5-quinques. Al fine di agevolare l'integrazione logistica dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari, l'Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di tutte le soluzioni allocative individuate per l'Agenzia delle entrate, anche nel caso di utilizzo, di immobili demaniali oppure, previo rimborso della corrispondente quota di canone, di edifici appartenenti ai fondi pubblici di investimento immobiliare o oggetto di acquisto da parte degli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ove richiesto dall'Agenzia delle entrate, nell'assegnazione di tali tipologie di immobili, ovvero ai fini dell'attuazione delle previsioni dell'articolo 8, comma 4, sopra richiamato, l'Agenzia del demanio considera congiuntamente i fabbisogni espressi dall'Agenzia delle entrate stessa e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione».

Capo V
ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI

Articolo 22.
(Proroga del meccanismo di inversione contabile)

1. All'articolo 17, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Articolo 23.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione)

1. All'articolo 31 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola «nuovi» è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Per la definizione delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 luglio 2020, n. 182.».

2. Al fine di favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n 160 del 2019. La certificazione di cui al primo e secondo periodo può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate nei medesimi periodi non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità ed è istituito un apposito albo dei certificatori, tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di vigilanza sulle attività esercitate dai certificatori, le modalità e condizioni della richiesta della certificazione, nonché i relativi oneri a carico dei richiedenti, parametrati ai costi della procedura.
4. Ferme restando le attività di controllo previste dal comma 207 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, la certificazione di cui al comma 2 esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.
5. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.
6. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dai commi da 2 a 5, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a conferire l'incarico dirigenziale di cui al presente comma anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. Per il reclutamento del personale non dirigenziale il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a bandire una procedura concorsuale pubblica e conseguentemente ad assumere il predetto personale con contratto di lavoro subordinato in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, da inquadrare nell'Area Terza del Comparto Funzioni Centrali, ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso pubblico, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dai rispettivi ordinamenti, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche e del personale in servizio presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, nonché del personale delle Forze armate, ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house, previa intesa con le amministrazioni vigilanti, con rimborso dei relativi oneri.
8 Per l'attuazione dei commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di euro 307.000 per l'anno 2022 ed euro 614.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale)

1. All'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole «2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «2020, 2021 e 2022»;

2) la lettera c) è abrogata;

b) al comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.».

2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.».

Articolo 25.
(Contrassegno fiscale telematizzato sull'alcole e sulle bevande alcoliche)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le caratteristiche, il prezzo, le modalità di distribuzione, di applicazione del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, sono aggiornati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione all'evoluzione delle tecnologie di anticontraffazione nonché di tracciabilità dell'alcole e delle bevande alcoliche condizionati tramite i dati di contabilità presentati esclusivamente in forma telematica dai soggetti obbligati.».

Articolo 26.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in materia di Terzo settore)

1. All'articolo 104, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro.».

TITOLO II
PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO STATO IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Capo I
AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO

Articolo 27.
(Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato)

1. Alla legge 28 marzo 1991, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro», ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e «Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 1:

1) al comma 1 la parola «provinciale» è soppressa;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La Banca d'Italia svolge il servizio di tesoreria dello Stato con l'osservanza delle disposizioni delle norme di legge e regolamentari, nonché delle altre disposizioni emanate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.»;

c) all'articolo 2:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione a particolari esigenze, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono determinati i servizi, le operazioni o gli adempimenti compresi nell'ambito del servizio di tesoreria di cui all'articolo 1 che possono essere affidati a Poste Italiane S.p.A. o ad istituti di credito.»;

2) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole «Cassa depositi e prestiti», è aggiunta la sigla: «S.p.A.»;

2) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.»;

2) il comma 2 è abrogato;

f) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole «alla rendicontazione da parte delle sezioni di tesoreria, anche mediante l'impiego di strumenti informatici.» sono sostituite dalle seguenti: «alla relativa rendicontazione.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.»;

g) nel titolo, la parola «provinciale» è soppressa.

Articolo 28.
(Unificazione della Tesoreria provinciale e centrale dello Stato)

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, è abrogato.

Articolo 29.
(Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche)

1. All'articolo 93 del decreto legislativo 18 gennaio 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9.».

Articolo 30.
(Modifiche alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)

1. Al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-bis:

1) al secondo comma, le parole «del disposto dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

2) al terzo comma, le parole «predisposte dal Provveditorato generale dello Stato e approvate con decreto del Ministro per il tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

3) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Gli importi delle spese di cui al primo comma, nonché quelle di cui al secondo comma, sono versati dal contraente, entro cinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, con imputazione, a seconda dell'amministrazione stipulante, agli appositi capitoli dello stato di Previsione dell'entrata del bilancio dello Stato o del bilancio delle amministrazioni autonome.»;

4) al sesto comma, le parole «sul conto corrente postale» sono soppresse;

b) all'articolo 16-ter:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il pagamento delle spese di cui al primo e secondo comma dell'articolo 16-bis è eseguito con le modalità stabilite dal regolamento.»;

2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«I rendiconti delle spese di cui al primo comma, riferiti a contratti stipulati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile e, secondo le modalità previste dalla legge, al controllo della Corte dei conti.».

c) l'articolo 23 è abrogato;

d) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. (Attribuzioni dei responsabili degli uffici centrali e periferici) – 1. I responsabili degli uffici centrali e periferici che hanno competenza in materia di entrate curano, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni e sotto la personale loro responsabilità, che l'accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate siano fatti prontamente ed integralmente.»;

e) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. (Trasmissione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del conto degli incassi)1. L'istituto incaricato del servizio di tesoreria dello Stato trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il conto degli incassi e gli agenti della riscossione comunicano alle Amministrazioni da cui dipendono o da cui sono vigilati i conti debitamente giustificati degli accertamenti, delle riscossioni e dei versamenti effettuati alla tesoreria, con modalità e tempistiche definite dal regolamento.»;

f) all'articolo 46, primo comma, le parole «nelle casse dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla tesoreria dello Stato»;

g) l'articolo 47 è abrogato;

h) l'articolo 48 è abrogato;

i) l'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. (Impegno delle spesa)1. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa.»;

l) l'articolo 54 è sostituito dal seguente:

«Art. 54. (Disposizioni di pagamento)1. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua secondo lo standard ordinativo informatico previsto dall'articolo 14, comma 8-bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, direttamente a valere sugli stanziamenti di bilancio dello Stato o tramite l'utilizzo di fondi disponibili in tesoreria.
2. Il pagamento a valere sugli stanziamenti del bilancio è effettuato attraverso le seguenti tipologie di disposizione:

a) mandati informatici, emessi dagli ordinatori primari di spesa;

b) ordinativi informatici, emessi dagli ordinatori secondari di spesa titolari di contabilità ordinaria sulle aperture di credito disposte dalle amministrazioni deleganti;

c) buoni di prelevamento informatici, a valere sulle risorse messe a disposizione degli ordinatori secondari ai sensi della lettera b);

d) spese fisse telematiche, per i pagamenti indicati nell'articolo 62;

e) altre disposizioni di pagamento informatizzato previste dalla legge o dal regolamento.

3. Il pagamento tramite l'utilizzo di risorse disponibili in tesoreria è effettuato:

a) con ordinativi informatici a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali e dei conti aperti presso la tesoreria statale;

b) con ordinativi informatici a titolo di anticipazione di tesoreria, nei casi previsti da norme di legge o regolamentari o da autorizzazione amministrativa da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Le disposizioni per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, dei crediti documentari, nonché dei rimborsi fiscali sono stabilite dal regolamento. Sui pagamenti di cui al presente articolo sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei conti.
5. Il pagamento di mutui, fitti e canoni, è effettuato mediante mandati informatici.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di spese di giustizia, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;

m) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Art. 55. (Modalità di estinzione delle disposizioni di spesa)1. Le disposizioni effettuate ai sensi dell'articolo 54 a favore dei creditori non titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, mediante accredito sul conto di pagamento indicato dal beneficiario e ad esso intestato, con altri strumenti di pagamento elettronici disponibili nel sistema dei pagamenti, o in contanti nel rispetto della normativa vigente.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità con cui le disposizioni emesse in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna dell'Amministrazione sono estinte con assegni a copertura garantita, intestati a soggetti per i quali non sia stato possibile acquisire i riferimenti del conto di pagamento. Con la consegna al beneficiario dell'assegno a copertura garantita si estingue il debito per cui l'assegno è stato emesso e al debito estinto si sostituisce quello derivante dall'assegno stesso, secondo le disposizioni del regolamento. Sui fondi a garanzia della copertura degli assegni non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso terzi a pena di nullità rilevabile d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento presso terzi eventualmente notificati non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'emissione degli assegni. Non è ammessa l'estinzione dei titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia.
3. Nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato provvedono, con mandati informatici da estinguersi mediante girofondi, a mettere risorse a disposizione dei funzionari delegati titolari di contabilità speciale.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, i pagamenti a favore di titolari di contabilità speciale o di altri conti aperti presso la tesoreria statale si estinguono mediante operazioni di girofondi.
5. Le disposizioni con cui si effettuano versamenti all'entrata del bilancio dello Stato si estinguono mediante girofondi, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

n) all'articolo 56 le parole «Per le spese di cui al numero 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro.» sono soppresse;

o) all'articolo 57:

1) al primo comma, primo periodo, le parole «soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «mediante assegni» sono sostituite dalle seguenti: «mediante buoni» e le parole «dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori» sono sostituite dalle seguenti: «dovrà essere utilizzata con ordinativi informatici a favore dei creditori»;

2) al secondo comma, le parole «L'istituto tiene un unico conto per tutte le» sono sostituite dalle seguenti: «L'Amministrazione delegante tiene apposite evidenze contabili di tutte le»;

p) all'articolo 58:

1) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati;

2) al quinto comma le parole «la prelevazione» sono sostituite dalle seguenti: «il prelevamento»;

q) all'articolo 61:

1) al secondo comma le parole «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato»;

3) il quarto comma è abrogato;

r) all'articolo 62, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

«Il pagamento delle pensioni e delle indennità a carattere ricorrente riconosciute a titolo di risarcimento, nonché delle competenze fisse e accessorie al personale dello Stato in servizio è effettuato con spese fisse telematiche. Sui predetti pagamenti sono comunque effettuate, in sede di controllo, le attività di riscontro della Corte dei Conti.
La normativa di settore stabilisce i procedimenti da seguirsi per l'ordinazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma, le modalità e i limiti dei relativi controlli.»;

s) l'articolo 63 è abrogato;

t) l'articolo 65 è abrogato;

u) l'articolo 66 è sostituito dal seguente:

«Art. 66. (Non trasferibilità degli assegni a copertura garantita)1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono sempre emessi con clausola di non trasferibilità.»;

v) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:

«Art. 67. (Esigibilità degli assegni a copertura garantita)1. Gli assegni a copertura garantita di cui all'articolo 55 sono esigibili secondo le disposizioni del Regolamento e secondo le norme che regolano la circolazione di tali titoli. Per gli aspetti non diversamente trattati, si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni sugli assegni bancari dettate dal Regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni e integrazioni.»;

z) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

«Art. 68. (Mancata consegna ai creditori degli assegni a copertura garantita)1. In caso di mancata consegna al creditore degli assegni di cui all'articolo 55, i relativi fondi rimangono a disposizione, a garanzia del pagamento, fino al verificarsi della prescrizione prevista dalle norme in materia di titoli di credito. La comunicazione di giacenza dell'assegno, notificata al creditore con le modalità indicate dal regolamento, ha valore di offerta reale ai sensi dell'articolo 1209 del codice civile e solleva l'Amministrazione debitrice da qualsiasi responsabilità per il mancato incasso. Il regolamento determina le modalità di riemissione degli assegni non incassati, fermi restando i termini di prescrizione del diritto per il quale l'assegno era stato emesso»;

aa) l'articolo 68-bis è abrogato;

bb) l'articolo 72 è abrogato.

Articolo 31.
(Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario della Banca d'Italia)

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, gli articoli da 87 a 97 sono abrogati.

Articolo 32.
(Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;

2) al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

3) al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;

b) all'articolo 16:

1) al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.».

2. La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E SOCIALE

Articolo 33.
(Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre 2021, n. 220)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli organismi»;

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una Commissione che, entro il 30 giugno 2023, elabora una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e del soggetto competente a svolgere le predette attività. La Commissione è composta da un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze, che la presiede, e da un rappresentante per ciascuno nominato dal Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro della difesa, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'interno, da un componente nominato da ciascuno degli organismi di vigilanza, nonché da un esperto del settore individuato anche tra estranei alla pubblica amministrazione, nominato da ciascuno dei Ministri sopra indicati. Per la partecipazione ai lavori della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

Articolo 34.
(Commissariamento società SOGIN S.p.A.)

1. In considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è disposto il commissariamento della società SOGIN S.p.A..
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari, anche in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) alla definizione della durata del mandato dell'organo commissariale, che può essere prorogata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, in ragione del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1;

c) all'attribuzione all'organo commissariale di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della SOGIN S.p.A., di ogni eventuale ulteriore potere di gestione della Società, ivi compresi poteri di riorganizzazione finalizzati ad assicurare maggior efficienza nella gestione e celerità nelle attività tenendo conto, in particolare, dei siti che presentano maggiori criticità, nonché di ogni altro ulteriore potere di gestione anche in relazione all'attività di direzione e coordinamento delle società controllate;

d) alla determinazione dei compensi del commissario e dei vice commissari, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma l, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con oneri a carico della SOGIN S.p.A..

3. Al fine di esercitare le funzioni individuate dal presente articolo nonché dal decreto di cui al comma 2, l'organo commissariale opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
4. Il Consiglio di amministrazione di SOGIN S.p.A. decade alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Il Collegio sindacale, in via transitoria, fino alla nomina dell'organo commissariale, assicura il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti e indifferibili.
5. Alla data di nomina dell'organo commissariale, decadono il Collegio sindacale, nonché i rappresentanti di SOGIN S.p.A. in carica negli organi amministrativi e di controllo delle società controllate. Non si applica l'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.
6. L'organo commissariale predispone con cadenza trimestrale una relazione sulle attività svolte, sullo stato di avanzamento dello smantellamento degli impianti nucleari con particolare riguardo ai siti di prioritaria importanza per ragioni di sicurezza. La relazione di cui al primo periodo è inviata al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro della transizione ecologica. I Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica possono, anche autonomamente, segnalare all'organo commissariale priorità e attività ritenute di particolare rilevanza anche in ragione degli impegni internazionali assunti.

Articolo 35.
(Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, in scadenza:

a) dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 giugno 2023;

b) dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 dicembre 2023.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti Stato, nonché nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura, degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», e successive modificazioni.
3. All'articolo 31-octies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
4. Il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022.
5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2022».

Articolo 36.
(Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

1. Ai fini dell'erogazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, l'individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista dall'ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.
2. La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
3. La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
4. Per l'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa di 6.298.685 euro per l'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 467, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Articolo 37.
(Termini del programma delle amministrazioni straordinarie)

1. All'articolo 51 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «sono prorogati di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere prorogati, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sulla base di motivata richiesta dell'organo commissariale, e comunque non oltre il termine del 30 novembre 2022. Analoga proroga può essere concessa per le procedure di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.».

Articolo 38.
(Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno unico e universale per i figli a carico)

1. Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) se nuclei familiari orfanili, per ogni orfano maggiorenne a condizione che sia già titolare di pensione ai superstiti e riconosciuto con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104.»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole «Per ciascun figlio minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022 per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età,»;

2) al comma 4, dopo la parola «minorenne» sono aggiunte le seguenti: «e, limitatamente all'anno 2022, anche fino al compimento del ventunesimo anno di età»;

3) al comma 5, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

4) al comma 6, le parole «Per ciascun figlio» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2023, per ciascun figlio»;

c) all'articolo 5, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. Nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione di cui al comma 1 sono incrementati di 120 euro al mese per l'anno 2022.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti da marzo 2022”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c), e dal comma 2 del presente articolo, valutati in 136,2 milioni euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 39.
(Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa)

1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al benessere dei figli, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 58 milioni di euro per l'anno 2022, destinato al finanziamento delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari, comprensivo di tutti i Comuni che non abbiano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, espressamente manifestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di non voler aderire all'iniziativa. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne di cui all'ultimo censimento della popolazione residente e sono individuate le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite in caso di mancata o inadeguata realizzazione.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 58 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 48 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, quanto a 2 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio delle Stato a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse trasferite nel 2022 al pertinente bilancio autonomo ai sensi del predetto articolo 19, comma 1, e quanto a 8 milioni di euro, mediante riduzione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di termini del procedimento di prenotazione degli incentivi auto)

1. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre 2022, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.

Articolo 41.
(Cooperazione internazionale)

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, le risorse finanziarie di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, sono incrementate di euro 70 milioni per l'anno 2022. Ai relativi oneri pari a 70 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 30 maggio 2022, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario.

TITOLO III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394

Articolo 42.
(Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro)

1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato è rilasciato nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. Il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e consente lo svolgimento dell'attività lavorativa sul territorio nazionale. Al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla base dei nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente articolo, è rilasciato entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda.
4. A seguito del rilascio del nulla osta e del visto d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, si applicano anche in relazione alle procedure disciplinate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, da emanarsi per il 2022. Per le procedure di cui al primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del nulla osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma 1, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.

8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di cui al presente articolo può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico per l'immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni, consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, qualora in corso di validità, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.

Articolo 43.
(Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti)

1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

b) che siano segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;

c) che siano condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che alla predetta data risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui all'articolo 10-bis del citato decreto n. 286 del 1998.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione dei procedimenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La sospensione di cui al comma 3 cessa comunque in caso di diniego o revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia rilasciato il nulla osta.
5. Nel periodo di sospensione di cui al comma 3, il cittadino straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti ai commi 1 e 2.
6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Articolo 44.
(Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394)

1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le annualità 2021 e 2022, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è demandata, in via esclusiva e fatto salvo quanto previsto al comma 6, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruità di cui al comma 1 tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. Per le domande già proposte per l'annualità 2021 l'asseverazione è presentata dal datore di lavoro al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non trovano applicazione con riferimento alle domande dell'annualità 2021 in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono già state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le annualità di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
5. L'asseverazione di cui al presente articolo non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
6. In relazione agli ingressi di cui al presente articolo resta ferma la possibilità, da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui al presente articolo.

Articolo 45.
(Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie)

1. Per consentire una più rapida definizione delle procedure di cui agli articoli 42, 43 e 44, il Ministero dell'interno è autorizzato ad utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga agli articoli 32, 36, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel limite massimo di spesa di 5.663.768 euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure menzionate.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 42, 43 e 44, è autorizzata la spesa di euro 1.417.485 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno; di euro 4.069.535 per l'anno 2022 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; di euro 818.902 per l'anno 2022 per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio; di euro 484.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell'interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 12.453.690 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 46.
(Disposizioni finanziarie e finali)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m).

Articolo 47.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco
, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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