PDL 3625-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3625-1985-2658-2885-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 maggio 2022 (v. stampato Senato n. 2318)

presentato dal ministro della cultura
(FRANCESCHINI)

e dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 maggio 2022

e

PROPOSTE DI LEGGE

1985

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, BAGNASCO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DE TOMA, FRASSINETTI, MULÈ, NAPPI, PITTALIS, RAFFA, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, SILVESTRONI, VARCHI, VIETINA, VINCI, ZUCCONI

Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo, disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche e ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo

Presentata il 16 luglio 2019

2658

d'iniziativa dei deputati
GRIBAUDO, CARBONARO, BELLA, BOLDRINI, BRUNO BOSSIO, CARLA CANTONE, CASA, CIAMPI, CIMINO, DEL SESTO, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, IORIO, LACARRA, LATTANZIO, LEPRI, MARIANI, MARTINA, MELICCHIO, MURA, NITTI, PELLICANI, PEZZOPANE, PICCOLI NARDELLI, PRESTIPINO, RICCIARDI, SANI, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, TESTAMENTO, TUZI, VACCA, VERINI, VISCOMI, ZAN

Disposizioni in materia di tutela assicurativa e agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori dello spettacolo

Presentata il 10 settembre 2020

2885

d'iniziativa dei deputati
RACCHELLA, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, CAVANDOLI, COIN, COLMELLERE, COVOLO, CRIPPA, DE ANGELIS, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, LAZZARINI, LUCCHINI, LUCENTINI, MATURI, MINARDO, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PRETTO, SASSO, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni concernenti il riconoscimento della qualifica, l'istituzione del registro nazionale e la tutela previdenziale e sociale degli attori professionisti, nonché concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali e istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo

Presentata l'8 febbraio 2021

(Relatori per la maggioranza: CARBONARO per la VII Commissione; GRIBAUDO per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni permanenti VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 5 luglio 2022, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge n. 3625 e delle proposte di legge nn. 1985, 2658 e 2885 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3625 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 12 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 1 dell'articolo 2, nella parte in cui delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative vigenti e regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016; in particolare, il citato articolo 24, comma 3-bis, reca una disposizione che autorizza il Governo ad emanare regolamenti di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che risulta inattuata; alla luce di questi elementi, appare utile chiarire la portata della citata delega e in particolare precisare se il Governo sia autorizzato a disciplinare l'intera materia con norme primarie, superando così la previsione della delegificazione ovvero se si intenda autorizzare il Governo ad affiancare ai decreti legislativi previsioni di rango regolamentare;

si valuti inoltre l'opportunità di approfondire la formulazione di alcuni principi di delega; in particolare alcuni principi di delega sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 («previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro»); la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 («previsione di tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica»); la lettera b) del comma 6 dell'articolo 2 («determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale»); della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2 («individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori di sostegni»);

il testo del provvedimento è corredato dell'analisi tecnico-normativa e dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione della lettera c) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera d) del comma 4 dell'articolo 2; della lettera b) del comma 6 dell'articolo 2; della lettera d) del comma 6 dell'articolo 2; la lettera e) del comma 6 dell'articolo 2 e del comma 1 dell'articolo 2.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», cui sono abbinate le proposte di legge C. 1985, C. 2658 e C. 2885;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come, nel complesso, il provvedimento, volto a una organica riforma del settore dello spettacolo, appia riconducibile alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la giurisprudenza costituzionale, sin dalla sentenza n. 255 del 2004, ha avuto modo di chiarire che, sebbene lo «spettacolo» non sia espressamente nominato nel catalogo delle materie delineato dal nuovo Titolo V, esso rientra senza dubbio fra le più ampie attività culturali cui la disposizione costituzionale fa riferimento;

segnalato, inoltre, come il provvedimento rechi – agli articoli 3, 4, 8, 9 e 10 – anche norme di carattere lavoristico, assistenziale e previdenziale, che attengono alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di «ordinamento civile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), m) e o) della Costituzione;

rilevato poi come l'articolo 3, istitutivo del registro nazionale dei professionisti dello spettacolo, attenga alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni in materia di professioni, ambito rispetto al quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, ad esempio con la sentenza n. 98 del 2013, ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»;

osservato altresì come la Corte costituzionale abbia chiarito che la disciplina della organizzazione e del connesso regime giuridico delle fondazioni lirico sinfoniche sia da ascrivere alla competenza esclusiva legislativa dello Stato, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli altri enti pubblici»;

rilevato come la norma – recata dall'articolo 11 – sui tirocini formativi e di orientamento per giovani già diplomati risulti ascrivibile sia alla materia «istruzione», attribuita dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla competenza concorrente tra Stato e regioni, sia alla materia istruzione e formazione professionale, di competenza residuale regionale;

preso atto come, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento, agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, preveda forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in attuazione dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai sensi degli articoli 118 e 120 della Costituzione;

segnalato come l'articolo 9, che istituisce, presso il Ministero della cultura, il Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, non preveda il coinvolgimento del sistema delle autonomie, né al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto che ne disciplina composizione e funzionamento, né al comma 4, relativamente all'individuazione dei suoi membri;

richiamato l'articolo 9 della Costituzione, il quale prevede che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»;

ricordato, a tale ultimo riguardo, che secondo la Corte costituzionale, lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e Regioni» (come affermato nella sentenza n. 307 del 2004),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 9, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie locali, sia al comma 3, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto ministeriale per la determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo, sia al comma 4, attraverso l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali, alla luce delle competenze in materia di spettacolo di tali enti.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo», cui sono abbinate le proposte di legge C. 1985, C. 2658 e C. 2885,

esprime

NULLA OSTA

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge approvato dal Senato e adottato come testo base dalle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro), recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» (C. 3625);

più in particolare, la proposta di legge 1985, abbinata al disegno di legge 3625, istituisce, all'articolo 16, l'Accademia di alta equitazione e di arte, prevedendo, al comma 4, che possano essere adibiti a sedi dell'Accademia: l'ippodromo militare «Generale Giannattasio» di Roma, il centro di equitazione di Montelibretti, la caserma «Salvo D'Acquisto» DI Roma e l'azienda sperimentale statale di «Tor Mancina». L'Accademia ha la finalità di: conservare e tramandare le tradizioni dell'arte equestre; addestrare gli equini secondo gli insegnamenti caprilliani, nel rispetto dei principi dell'etologia; formare i cavalieri secondo il metodo caprilliano; nonché valorizzare il turismo legato allo spettacolo equestre. L'Accademia è costituita sotto forma di fondazione ed è composta dai rappresentanti dell'Esercito italiano, delle federazioni sportive equestri e delle associazioni di arte equestre;

preso atto che nella seduta del 21 giugno le Commissioni competenti in sede referente hanno dichiarato concluso l'esame preliminare del provvedimento, con l'adozione come testo base del testo del disegno di legge C. 3625 del Governo, già approvato dal Senato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

preso atto del contenuto della relazione tecnica aggiornata trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»;

condivisi, in generale, il contenuto e le finalità del provvedimento in oggetto, anche alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, e rilevate le limitate competenze specifiche della XII Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il disegno di legge C. 3625 Governo, e abb., approvato dal Senato, recante «Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo»;

considerato che il provvedimento di iniziativa governativa, che definisce un nuovo assetto normativo del lavoro dello spettacolo, è uno dei disegni di legge collegati alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, a norma dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

esaminati in particolare, per i profili di competenza:

l'articolo 1, che, nel ridefinire la cornice giuridica di riferimento del settore dello spettacolo, richiama anche la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata dalla legge 1° ottobre 2020, n. 133, che riconosce il diritto umano alla conoscenza e all'uso dell'eredità culturale e promuove la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale, nonché la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)), che reca proposte e raccomandazioni agli Stati membri rivolte al miglioramento della situazione degli artisti in Europa;

l'articolo 2, che, nel definire i princìpi e criteri di delega al Governo per la riforma del settore dello spettacolo e delle forme di sostegno e tutela dei lavoratori del settore, richiama in particolare la conformità con la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C189/01), relativa allo sviluppo di competenze chiave per l'apprendimento permanente, e include tra i criteri di delega, alla lettera m), il sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e ai processi di internazionalizzazione, in particolare in ambito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello internazionale, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri;

tenuto conto dell'importanza del provvedimento, le cui linee di intervento appaiono volte ad applicare al settore dello spettacolo linee di riforma coerenti con alcune delle principali azioni promosse a livello europeo, quali la promozione della parità di genere, della valorizzazione delle professionalità e dei talenti dei giovani, nonché della tutela del lavoro in tutte le sue forme, anche quelle meno strutturate, tipiche del mondo dello spettacolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

richiamato il parere sul provvedimento reso nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 21 dicembre 2021 e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 3 e il riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 4, assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui agli articoli 8 e 10 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o);

a fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si richiamano, in particolare, le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, dovranno essere esercitate acquisendo l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex articolo 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6; la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo;

si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimo articolo; in particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo, di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata; si valuti altresì l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il previo parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 comma 3 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo, nonché di prevedere, al comma 4 del medesimo articolo, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

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