PDL 3620

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3620

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GALLI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CESTARI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PRETTO, RIBOLLA, SNIDER, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZANELLA

Concessione di un credito d'imposta in favore delle micro, piccole e medie imprese per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo

Presentata il 19 maggio 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'impegno profuso dall'Italia sul terreno delle fonti di energia rinnovabili, quali determinanti di sviluppo per la fornitura energetica diffusa, nonché punti di partenza per il progressivo affrancamento dall'attuale grado di dipendenza dall'estero (pari al 90 per cento del fabbisogno interno) e dalle fonti fossili, non appare adeguato. In termini di politiche pubbliche strategicamente orientate alla transizione ecologica si impone, pertanto, un salto di qualità. Ciò assicurando all'intero sistema energetico nazionale una nuova e più sostenibile prospettiva, onde rimuovere, nel tempo, quei fattori di vulnerabilità che espongono il nostro Paese alla mutevolezza delle condizioni di contesto.
In proposito, occorre rilevare come micro, piccole e medie imprese debbano essere, per forza di cose, poste al centro del percorso di disciplinamento della materia relativa all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Questo perché sono gravate da quella che risulta essere, per le richiamate realtà produttive, la bolletta elettrica più onerosa su scala europea (versando il 33,5 per cento in più rispetto alla media dell'Unione europea). Peraltro, per come strutturata, la bolletta italiana pone in evidenza forti tratti di iniquità sul versante dell'effettiva capacità contributiva esibita dalle diverse classi di utenti ai fini del materiale apporto al sistema degli oneri generali. Dati alla mano, una piccola impresa, con un consumo annuo inferiore ai 20 kWh, paga mediamente l'energia quattro volte in più rispetto ad una grande impresa industriale con consumi superiori ai 700 MWh.
Di qui, dunque, la linea ispiratrice della presente proposta di legge, per cui ad ogni unità produttiva di piccole o medie dimensioni potrebbe, in astratto, corrispondere la realizzazione di un sistema autonomo di generazione energetica. Del resto, il puntare, in chiave competitiva, allo sviluppo di tanti piccoli impianti di produzione (fino a 200 kW) vorrebbe dire, sotto il profilo dell'agire imprenditoriale, poter contare su una concreta opportunità di efficientamento energetico dei propri ambienti di lavoro, utile, in quanto tale, all'abbattimento di una voce di costo resasi vieppiù insostenibile a causa del «caro-energia». Con ciò aumentando la capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili a livello policentrico, e sollecitando, in termini aggregati, un autentico rovesciamento di paradigma rispetto all'attuale assetto, improntato all'eteronomia energetica. Eppoi, da altro angolo visuale, significherebbe mettere a disposizione della struttura economica del Paese un nuovo canale di approvvigionamento energetico, funzionale al raggiungimento dell'obiettivo governativo di differenziare il più possibile le fonti, in virtù di una dotazione aggiuntiva di energia misurabile in un consumo annuo di 5,3 miliardi di metri cubi di gas. Un ulteriore vantaggio deriverebbe dallo sfruttamento immediato delle risorse energetiche generate; infatti, impianti installati direttamente presso i terreni e le sedi aziendali consentono all'impresa di attingere direttamente dall'energia autoprodotta, senza la necessità di immettere la stessa nella rete e poi recuperarla nel processo di scambio. Ciò garantisce la possibilità per l'impresa di rifornirsi di energia senza dover gravare sul sistema di scambio e sulla rete che recepisce e convoglia anche l'energia di e per terze parti. Si realizza una energia a costo zero. Infine, nel valorizzare il potenziale energetico ricavabile dai sistemi territoriali d'impresa distribuiti lungo tutto l'arco della Penisola, oltre a ridurre in maniera significativa le emissioni climalteranti con un impatto visivo pari a zero ai fini della tutela del paesaggio, equivarrebbe a porre un effettivo argine al consumo di suolo, stante l'apprestamento di una misura agevolativa volta a favorire, nella pratica, l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture (tetti dei capannoni, pensiline dei parcheggi aziendali eccetera) degli immobili strumentali all'esercizio d'impresa.
Quest'ultimo argomento trova giustificazione nel fatto che l'Italia possiede un patrimonio edilizio di non poco conto, il quale, nel suo complesso, si aggira attorno alle 800.000 unità produttive, di cui, a chiusura del cerchio, oltre il 70 per cento detenuto da imprese di micro, piccole e medie dimensioni. Facendo qualche rapido calcolo, l'attivazione di incentivi fiscali per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica destinata all'autoconsumo finirebbe con l'interessare circa 125.000 unità inscrivibili nella macro-area delle PMI: considerate, nel caso di specie, una potenza media per impianto pari a 30 kW, un costo medio di 1.600 euro/kW, un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, una copertura finanziaria delle misure incentivanti stimata in 3 miliardi di euro, verrebbe generato, nel complesso, un sovrappiù di potenza installata pari a 3.760 MW, una produzione annua addizionale superiore ai 4.320 GWh, corrispondenti ad un quinto di tutta l'energia elettrica prodotta annualmente in Italia mediante impianti fotovoltaici. Nella pratica, per il rientro da un investimento per l'installazione di un impianto di dimensioni medie, occorrerebbero tra i cinque e i sei anni.
Vi è poi da annotare l'effetto traino attivato, presuntivamente parlando, dall'introduzione nell'ordinamento domestico di un beneficio fiscale finalizzato all'autoconsumo energetico in ambito aziendale. Tra le utilità collaterali procurate si assisterebbe, anzitutto, all'originarsi di un vero e proprio indotto, se si considera che oltre la metà del costo di un impianto di autoproduzione dipende, allo stato dell'arte, da installazione, manodopera e materiali italiani. Solo in fatto di forza lavoro, si stima, infatti, una mobilitazione superiore agli 8.000 installatori in un biennio. Dopodiché, quale ulteriore risvolto della misura, è ipotizzabile un potenziamento dell'attività di sperimentazione ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze nel campo delle energie da fonti rinnovabili, cui sommare il sicuro innesco di un processo di innovazione continua in ordine ai prodotti e alle tecniche di lavorazione impiegati.
Per venire al contenuto dispositivo del testo, l'articolo 1, comma 1, della proposta di legge in discorso è formulato in modo da mirare, sulla base delle finalità incorporate nel testo, a promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture aziendali facenti capo a realtà d'impresa inquadrabili nella categorizzazione europea di PMI. Sullo sfondo dei citati intendimenti legislativi si inscrive, tra l'altro, il più generale obiettivo di assumere determinazioni nel campo della politica energetica nazionale in sintonia con la necessità di non recare pregiudizio all'ambiente, sostanziando, a motivo di ciò, quanto appena sancito dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, intervenuta, come noto, modificando la Costituzione ai fini della tutela ambientale. Di qui, dunque, il riconoscimento di un credito d'imposta teso a supportare da un punto di vista finanziario – nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in un periodo inferiore a tre anni (luglio 2022-dicembre 2024) – le imprese che realizzano impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (di potenza non superiore a 200 kW) ai fini dell'autoconsumo, con esclusione delle sole imprese del settore agricolo, cui sono già devoluti incentivi di analoga matrice in collegamento al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il tutto, beninteso, assicurando la compatibilità dell'intervento con gli indirizzi dettati dal diritto eurounitario in tema di aiuti agli investimenti preordinati a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
A tenore del comma 2, si dispone l'esclusivo utilizzo del credito d'imposta in via compensativa. Questo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili all'agevolazione. Seguono, poi, ulteriori princìpi regolativi, quali la non concorrenza del credito d'imposta ai fini della formazione del reddito d'impresa ovvero della base imponibile dell'IRAP e la cumulabilità del credito con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Il comma 3 rimanda a un decreto del Ministro della transizione ecologica per l'adozione delle disposizioni applicative quanto al materiale svolgimento dei princìpi fissati dall'articolo 1. Ciò individuando dapprima le coordinate della normativa attuativa nei costi ammissibili all'agevolazione, nella documentazione necessaria per la fruizione del credito d'imposta, nella certificazione della documentazione richiesta, nelle modalità di verifica ed effettuazione dei controlli circa l'effettività delle spese sostenute e nelle cause di decadenza e revoca del beneficio. Mediante l'articolo 2 viene specificato che le installazioni di impianti fotovoltaici devono avvenire su tetti e coperture di aziende, esistenti o appositamente costruiti, senza ulteriore consumo di suolo. Viene, altresì, introdotta la possibilità di effettuare le installazioni in forma semplificata, senza la necessità di acquisire autorizzazioni e certificazioni in via anticipata; ciò con lo scopo di incentivare e accelerare il processo di transizione ecologica. Da ultimo, viene concesso a chi installa gli impianti di procedere, contestualmente alla realizzazione degli stessi, alla rimozione di coperture in eternit potendo usufruire delle agevolazioni fiscali sull'intera spesa. L'obiettivo è quello di coniugare conversione energetica e riqualificazione senza aggravare eccessivamente i costi di smaltimento.
Successivamente, con l'articolo 3, si dispone in merito all'asseverazione dei costi e delle spese sostenuti, funzionale ad evitare speculazioni nel settore. La valutazione della congruità è rimessa a professionisti e tecnici competenti in materia, salvo che il Ministro della transizione ecologica non individui un altro ente terzo quale competente per le certificazioni del caso, comunque sulla base dei prezzari o dei listini adottati dalle autorità competenti o dei costi definiti dal Gestore dei servizi energetici.
Ai sensi dell'articolo 4, è infine assicurata copertura finanziaria al tessuto normativo della proposta di legge, importando (la stessa) nuovi oneri al bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del credito d'imposta)

1. Al fine di sostenere e promuovere gli investimenti nell'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive esistenti nel territorio italiano, anche in vista del conseguimento di un più elevato livello di tutela dell'ambiente, alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal regime contabile adottato e dal settore economico in cui operano, fatta eccezione per quello agricolo, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a copertura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 chiloWatt destinata all'autoconsumo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione di tali impianti alla rete elettrica.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi ammissibili all'agevolazione. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
3. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, con specifico riguardo all'individuazione dei costi ammissibili all'agevolazione, tra cui sono compresi, in particolare, le spese per la realizzazione degli audit energetici, per l'installazione degli impianti e per le attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, nonché alla documentazione necessaria per la fruizione del credito d'imposta, alle forme di certificazione della documentazione richiesta, alle modalità di verifica ed effettuazione dei controlli circa l'effettività delle spese sostenute, alle cause di decadenza e revoca dell'agevolazione e alle modalità di restituzione della stessa in caso di indebita fruizione.

Art. 2.
(Modalità di installazione)

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, gli impianti devono essere installati sulle coperture di edifici destinati all'esercizio di attività industriali, artigianali o commerciali esistenti ovvero su coperture all'uopo realizzate.
2. La realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1 e delle coperture di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta alla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e i relativi interventi sono considerati interventi di manutenzione ordinaria non subordinati all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.
3. Nel caso in cui, contestualmente alla realizzazione dell'impianto, si sostituisca una copertura contenente amianto già esistente, il credito d'imposta di cui all'articolo 1 si applica all'intero costo dell'intervento.

Art. 3.
(Asseverazione dei costi)

1. La congruità dei costi sostenuti per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2 è sottoposta ad asseverazione da parte di tecnici abilitati, ovvero da un ente certificatore autorizzato e individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, o, in alternativa, ai costi definiti dal Gestore dei servizi energetici.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 600 milioni di euro per l'anno 2022 e in 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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