PDL 3569

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3569

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
SURIANO, BENEDETTI, EHM, SARLI

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni concernenti l'introduzione dei reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Presentata il 21 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – Negli ultimi cinque anni in Italia oltre 4.000 lavoratrici e lavoratori sono morti sui luoghi di lavoro, quasi 4 milioni hanno riportato gravi ferite, traumi e danni di varia natura, a causa, in particolar modo, di tagli, schiacciamenti, urti, cadute dall'alto; circa 300.000 hanno subìto un danno permanente; oltre 300.000 si sono ammalati perché esposti ad agenti inquinanti ed a ritmi di lavoro usuranti. A fronte di questi numeri impressionanti, le pene comminate ai responsabili per la mancata osservanza delle disposizioni normative in materia di prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono molto tenui e di scarsa rilevanza.
Prima dell'approvazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le risposte sanzionatorie ai casi di incidenti sul lavoro avvenivano in assenza di disciplina penale specifica. Il nostro codice penale, prevedendo soltanto le fattispecie di reato di omicidio colposo e di omicidio doloso, rendeva, di fatto, determinante la verifica dell'elemento psicologico dell'agente, al fine di ricondurre il caso concreto nell'alveo della fattispecie di reato ad essa corrispondente. Ciò avveniva a seguito di oscillanti interpretazioni giurisprudenziali, legate all'analisi del requisito soggettivo della condotta di volta in volta in esame, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di colpa cosciente o di dolo eventuale, presupposti per la comminazione delle pene. Si ricorda che la colpa cosciente sussiste quando l'agente, pur rappresentandosi l'astratta possibilità di realizzazione di un evento che determini la morte o la lesione del lavoratore, ne respinge il rischio, confidando nella propria capacità di controllare l'azione. Nel caso di dolo eventuale, invece, sussiste l'accettazione del rischio che si realizzi l'evento, concretamente possibile, pur non direttamente voluto.
A seguito di tali difficoltà e del drammatico e costante susseguirsi di gravi incidenti sul lavoro, talvolta anche mortali, il Governo varò il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica». Con esso, si mirò a modificare e integrare la disciplina dei reati di omicidio colposo, inasprendo il trattamento sanzionatorio di tale reato, e di lesioni personali colpose, dando autonomo risalto alle ipotesi in cui tali reati fossero commessi con violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Nonostante ciò, l'ordinamento giuridico italiano e i trattamenti sanzionatori previsti non si sono mai rivelati adeguati, di fronte a ogni caso in cui il datore di lavoro cagionasse la morte di un lavoratore, per distrazione, disinteresse o noncuranza delle normative sulla sicurezza, al fine di privilegiare il profitto rispetto alla tutela della vita umana, della salute, del diritto al lavoro e della dignità umana.
L'attuale assetto normativo prevede, infatti, all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il reato di omicidio colposo aggravato, con pene da due a sette anni di reclusione, qualora l'evento mortale avvenga in conseguenza di violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, attualmente stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008. La genericità degli obblighi e le entità delle pene previste rendono, de facto, poco efficace il potere di deterrenza nei confronti dei responsabili.
Per questi motivi, i nuovi reati di omicidio e di lesioni personali gravi e gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che si intendono introdurre con la presente proposta di legge, attribuiscono rilevanza penale ad una serie di condotte del datore di lavoro, prevedendo sanzioni di entità differente in base al grado della colpa o dell'agente e della gravità del fatto.
Le norme de quo stabiliscono un aumento di pena nei casi in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi necessari a tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro, frutto di un ingiustificabile e inaccettabile disinteresse per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tale proposta di legge, precisamente, introduce nel nostro ordinamento i reati di omicidio e di lesioni gravi e gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla stregua della recente introduzione del reato di omicidio stradale, realizzato attraverso l'introduzione dell'articolo 589-bis del codice penale, nonché una serie di sanzioni che determinino un efficace potere di deterrenza nei confronti di coloro che, con l'obiettivo di ridurre i costi e aumentare il profitto, deliberatamente vìolino gli obblighi di legge e provochino con il loro comportamento infortuni mortali e lesioni gravi per lavoratrici e lavoratori.
Nel corso della XVII e XVIII legislatura sono stati presentati al Senato della Repubblica due progetti di legge molto simili, assegnati alla II Commissione, il cui iter di esame non è mai iniziato, e che prevedono, anch'essi, l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (atti Senato firma Barozzino ed altri n. 2742 della XVII legislatura e Valente ed altri n. 513 della XVIII legislatura).
I progetti di legge introducono nuovi articoli nel codice penale aventi per oggetto, rispettivamente, il reato di omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 589-quater e 589-quinquies) e quello di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (articoli 590-septies e 590-octies). Per entrambe le fattispecie, si innalza l'entità delle pene già definite negli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale e si prevede un ulteriore aumento di pena (da dieci a diciotto anni di reclusione in caso di morte del lavoratore, da quattro a sette anni per le lesioni gravi e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime) qualora risulti che il datore di lavoro non abbia adempiuto:
ai due obblighi di base previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 per la tutela della salute e la sicurezza: la valutazione dei rischi e la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
agli obblighi per la prevenzione e protezione dai rischi da agenti fisici, sostanze pericolose, agenti biologici, incendio, previsti da capi specifici del decreto legislativo n. 81 del 2008, o per mancata consegna ai lavoratori di attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali a norma.
Con la presente proposta di legge, si intende inoltre rafforzare il sistema «obblighi-sanzioni-pene» sia per il reato di omicidio che per quello di lesioni gravi e gravissime, e si propone, oltre ad un aumento rilevante delle pene, di risolvere alcune criticità rispetto alla violazione dei cosiddetti obblighi di base del decreto legislativo n. 81 del 2008, in particolare rispetto alle caratteristiche del sistema di valutazione dei rischi e del relativo documento (DVR). Non si ritiene infatti sufficiente introdurre la previsione di un aumento di pena, in caso di morte o lesioni gravi del lavoratore, nel caso in cui il datore di lavoro non abbia predisposto il DVR, considerando determinante il mero assolvimento di un obbligo burocratico: la previsione di un aumento di pena non avrebbe alcun potere di deterrenza nei confronti del datore di lavoro se non si definiscono dettagliatamente le caratteristiche che deve avere il DVR per essere ritenuto corretto (e quindi perché la sua redazione costituisca causa di non punibilità), sia dal punto di vista metodologico sia rispetto alla veridicità dei dati sui quali si basa la valutazione del livello di esposizione al rischio del lavoratore.
È indispensabile, quindi, per stabilire se il DVR può essere ritenuto corretto, e il datore di lavoro non punibile nel caso in cui lo abbia predisposto, definire (con modifiche ai relativi articoli del decreto legislativo n. 81 del 2008):

a) le caratteristiche metodologiche che deve possedere il DVR per essere conforme alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio;

b) l'obbligo per il datore di lavoro di adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione secondo il seguente schema di priorità: eliminare il rischio alla fonte, adottare misure di protezione collettive, fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali solo se, nonostante l'adozione delle prime due tipologie di misure, rimane un rischio residuo;

c) l'obbligo, per i soggetti che indagano sulle cause della morte e delle lesioni subite dal lavoratore, di verificare, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.

Si istituiscono, inoltre, specifiche tutele per chiunque segnala illeciti od omissioni nell'attuazione delle norme in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Sulla base di queste considerazioni, i nuovi reati di omicidio e di lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro attribuiscono rilevanza penale ad una serie di condotte, distinguendole in base al grado della colpa.
In particolare, l'articolo 1, in materia di omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro:

punisce con la reclusione da cinque a dieci anni l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; si tratta del caso di base attualmente punito dall'articolo 589, secondo comma, del codice penale con la reclusione da due a sette anni;

prevede un aggravamento di pena (da dieci a diciotto anni) nei casi in cui il datore di lavoro:

a) non abbia adempiuto agli obblighi di base della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008: la corretta valutazione dei rischi (come ridefinita ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente proposta di legge), la nomina del RSPP, la comunicazione all'INAIL della natura delle lavorazioni svolte ed i relativi rischi;

b) abbia violato gli obblighi, previsti dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, in tema di protezione dagli agenti fisici, dalle sostanze pericolose, dall'esposizione ad agenti biologici, dal rischio di incendio, dalle atmosfere esplosive;

c) abbia fornito ai lavoratori strumenti, attrezzature o dispositivi di protezione individuali non conformi alla normativa dell'Unione europea e nazionale; abbia modificato, per esigenze produttive, i sistemi di protezione delle macchine; non abbia effettuato la formazione e l'addestramento adeguati per i lavoratori rispetto all'utilizzo in sicurezza di attrezzature e dispositivi di protezione individuali;

prevede un aumento di pena per i fatti che coinvolgono più lavoratori: in particolare la pena che dovrebbe essere inflitta per la violazione più grave aumenta fino al triplo qualora il reo cagioni la morte di più persone o la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone;

prevede un'ulteriore aggravante specifica qualora sia riconosciuta anche la responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per il datore di lavoro che operava senza assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

prevede un'ulteriore aggravante (sfruttamento sul lavoro) nel caso di cui il responsabile sia punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale; la pena in questo caso è aumentata da un terzo a due terzi.

L'articolo 2, in materia di lesioni gravi e gravissime, prevede un aumento, con diversa gradazione delle pene, da due a dieci anni di reclusione, sulla base dei criteri di violazioni già definiti all'articolo 1.
L'articolo 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli articoli 4, 5, 6, e 7 recano modifiche, rispettivamente, al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio colposo, al codice di procedura penale, alle norme in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e alle norme in materia di competenza penale del giudice di pace, per finalità di coordinamento con le disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2.
L'articolo 8 reca norme di coordinamento e l'articolo 9 fissa l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 589-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 589-quater. – (Omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Il datore di lavoro che, non avendo effettivamente adempiuto alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non avendo designato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non avendo adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagioni per colpa la morte di un lavoratore è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
Ai fini di cui al secondo comma, per la valutazione dell'effettivo adempimento della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i soggetti deputati ad accertare le cause della morte del lavoratore devono verificare, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
La pena di cui al secondo comma si applica anche a chiunque, in violazione delle disposizioni del titolo VIII, capi I o IV, del titolo IX, capi I, II o III, o del titolo X, capi I, II o III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell'Unione europea di prodotto, ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, e cagioni per colpa la morte di una persona.
La pena di cui al secondo comma si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni del titolo III, capi II o III, del titolo IV, capi I o II, del titolo X-bis o del titolo XI, capi I o II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto, la pena è aumentata se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera e i terzi.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, a chiunque cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di uno o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Art. 589-quinquies. – (Omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro) – Nelle ipotesi di cui all'articolo 589-quater, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a dodici anni».

Art. 2.
(Lesioni personali gravi e gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro)

1. Dopo l'articolo 590-sexies del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 590-septies. – (Lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) – Il datore di lavoro che cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da due a quattro anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Il datore di lavoro che, non avendo effettivamente adempiuto alla valutazione di tutti i rischi attraverso l'elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, o non avendo designato un responsabile del servizio di prevenzione e protezioni dai rischi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 o non avendo adempiuto agli obblighi previsti dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cagioni per colpa a un lavoratore una lesione personale è punito con la reclusione da quattro a sette anni per le lesioni gravi e da sette a dieci anni per le lesioni gravissime.
Ai fini di cui al secondo comma, per la valutazione dell'effettivo adempimento della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i soggetti che indagano sulle cause delle lesioni subite dal lavoratore devono verificare, con la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il supporto di tecnici esperti nelle diverse tipologie di rischio, che tutti i dati sui quali si basa la valutazione dei rischi corrispondano al livello reale di rischio al quale sono esposti i lavoratori.
La pena di cui al secondo comma si applica a chiunque, in violazione delle disposizioni del titolo VIII, capi I o IV, del titolo IX, capi I, II o III, o del titolo X, capi I, II o III, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, metta a disposizione dei lavoratori attrezzature non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive dell'Unione europea di prodotto, ai sensi dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, e cagioni per colpa a un lavoratore lesioni personali gravi o gravissime.
La pena di cui al secondo comma si applica altresì:

1) se l'evento è stato determinato dalla violazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

2) se l'evento è stato determinato dalla violazione delle disposizioni del titolo III, capi II o III, del titolo IV, capi I o II, del titolo X-bis o del titolo XI, capi I o II, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nelle ipotesi di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto, la pena è aumentata se è riconosciuta anche una responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o se il fatto è commesso da un datore di lavoro sprovvisto di assicurazione per la responsabilità civile verso i prestatori d'opera e i terzi.
Nelle ipotesi di cui al presente articolo, a chiunque cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo.
Art. 590-octies. – (Lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro) – Nelle ipotesi di cui all'articolo 590-quinquies, se il responsabile è punibile anche ai sensi dell'articolo 603-bis la pena è aumentata da un terzo a due terzi.
Art. 590-novies. – (Definizione di lavoratore e di datore di lavoro) – Ai fini degli articoli 589-quater e 590-septies, si intende per:

a) “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Ai fini della presenta lettera, sono equiparati al lavoratore: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui agli articoli 2549 e seguenti del codice civile; l'allievo degli istituti di istruzione o universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, ovunque si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore socialmente utile ai sensi della normativa vigente;

b) “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali è svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».

Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera dd), le parole: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;

b) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. – (Procedura d'urgenza per la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro)1. Nel caso in cui ritengano che il datore di lavoro non abbia dato attuazione agli adempimenti a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, i singoli rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali, le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie possono ricorrere al giudice del lavoro, con la procedura d'urgenza di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, perché ne ordini l'immediata attuazione.
2. Laddove il giudice riconosca la fondatezza del ricorso proposto ai sensi del comma 1, intima al datore di lavoro l'immediata rimozione del pericolo o l'attuazione immediata degli adempimenti non rispettati e decide la sanzione da applicare in caso di mancata ottemperanza entro sessanta giorni dalla sentenza.
3. I rappresentanti dei lavoratori e sindacali di cui al comma 1 sono tutelati dal licenziamento, dal demansionamento e da qualsiasi altra forma di discriminazione.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro, appositi uffici con il compito di assicurare la tutela di cui al comma 3 e con il compito di accertare la correttezza del documento di cui all'articolo 28, ai fini della non punibilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 589-quater, secondo comma, e 590-septies, secondo comma, del codice penale»;

c) all'articolo 28, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. I criteri devono essere conformi alle norme tecniche di riferimento per le differenti tipologie di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro deve adottare, sulla base della valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e di protezione secondo il seguente schema di priorità:

1) eliminare il rischio alla fonte;

2) adottare misure di protezione collettive;

3) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali solo se, nonostante l'adozione delle misure di cui ai numeri 1) e 2), rimane del rischio residuo»;

d) all'articolo 302, comma 3, le parole: «ovvero i reati di cui all'articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero i reati di cui agli articoli 589-quater e 590-septies del codice penale»;

Art. 4.
(Modifiche al codice penale in materia di prescrizione e di omicidio e lesioni personali colposi)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «589, secondo e terzo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis e 589-quater»;

b) all'articolo 589, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 590, il terzo comma è abrogato.

Art. 5.
(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è inserita la seguente:

«m-quater.1) delitto di omicidio per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previsto dall'articolo 589-quater, secondo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quinquies) è aggiunta la seguente:

«m-sexies) delitto di lesioni personali lavoro gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di previsto dall'articolo 590-septies, secondo, quarto e quinto comma, del codice penale»;

c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis, 589-quater, 590-bis, 590-septies»;

d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «589, secondo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis e 589-quater»;

e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «589, secondo comma, e 589-bis» sono sostituite dalle seguenti: «589-bis e 589-quater»;

f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

«e-ter) lesioni personali gravi o gravissime per inosservanza colposa delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro a norma dell'articolo 590-quinquies del codice penale, anche se aggravate»;

g) all'articolo 552:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-bis o dall'articolo 590-septies del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari»;

2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590-bis o dall'articolo 590-septies del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto».

Art. 6.
(Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»;

b) al comma 2, le parole: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto di cui all'articolo 589-quater del codice penale»;

c) al comma 3, le parole: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «In relazione al delitto di cui all'articolo 590-septies del codice penale».

Art. 7.
(Competenza penale del giudice di pace)

1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono soppresse.

Art. 8.
(Norme di coordinamento)

1. In tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i richiami ai reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, devono intendersi riferiti ai reati di cui agli articoli 589-quater e 590-quinquies del codice penale, come introdotti dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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