PDL 3567

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3567

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
PINI, SCHIRÒ

Modifiche all'articolo 4 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, concernenti la soppressione della distinzione per sesso nella compilazione delle liste elettorali, l'indicazione del codice fiscale dell'elettore e l'omissione del cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove

Presentata il 21 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge ha l'obiettivo di ristabilire la legittimità costituzionale di un'antica normativa, entrata in vigore prima della nostra Costituzione e ancora vigente, in materia di compilazione delle liste elettorali.
L'articolo 4, primo comma, lettera a), della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, mai abrogato, stabilisce infatti che nelle liste elettorali la donna venga identificata, se coniugata o vedova, anche con il cognome del marito. Il contenuto di tali liste è poi trascritto nei «certificati di iscrizione nelle liste elettorali», che costituiscono tuttora lo strumento di partecipazione al voto dei cittadini italiani residenti all'estero. La vigenza di questa norma ha comportato pertanto, come si può agevolmente verificare durante lo svolgimento delle tornate elettorali, l'automatico inserimento del cognome del coniuge nei confronti ad esempio delle elettrici che risiedono o momentaneamente si trovano negli altri Paesi dell'Unione europea.
Tale previsione normativa, trascorsi più di settant'anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione, non appare rispettosa dei princìpi costituzionalmente garantiti all'identità personale e all'eguaglianza tra i sessi. Come è ampiamente noto, il cognome della persona costituisce oggetto di un diritto fondamentale costituzionalmente e convenzionalmente garantito, trovandosi in esso il primo e immediato riscontro della piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale. Né, come ben illustrato in un articolo apparso sulla rivista dell'Associazione dei costituzionalisti italiani dell'agosto 2019 (Roberta Lugarà, Il cognome del marito su tessere e certificati elettorali: brevi spunti di riflessione su identità ed eguaglianza dei coniugi, in «Osservatorio costituzionale», fascicolo 4 del 2019), sembrerebbe giustificarsi una compressione di questo diritto alla luce del principio sancito dall'articolo 29 della Costituzione, che richiama la necessità di garantire l'unità familiare: se infatti in taluni settori dell'ordinamento in cui la famiglia emerge come centro autonomo di interessi l'identificazione dei suoi componenti tramite un unico cognome comune potrebbe risultare funzionale all'unità, tale esigenza non ha alcun valore al momento dell'esercizio del voto. Il voto, come è noto, è per definizione un atto individuale, «personale ed eguale». Le formazioni sociali cui il cittadino prende parte, inclusa la famiglia, restano al di fuori del seggio elettorale, ove l'elettore è – solo – chiamato a esprimere un voto «libero e segreto».
Accanto a questa norma, ci è apparsa altrettanto anacronistica la previsione contenuta nel medesimo articolo 4 della richiamata legge n. 1058 del 1947 che ancora stabilisce che le liste elettorali siano distinte tra uomini e donne. Anche qui i tempi appaiono decisamente maturi per superare tale distinzione e prevedere la costituzione di liste elettorali che seguano come unico criterio per la loro formazione quello dell'ordine alfabetico dei nomi. Tuttavia, al fine di non disperdere, a meri fini statistici, l'indicazione del genere di coloro che abbiano partecipato al voto, si è scelto di introdurre accanto alla necessaria indicazione del cognome e del nome, anche quella del codice fiscale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 4, primo comma, della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «, distinte per uomini e donne,» sono soppresse;

b) alla lettera a), le parole «, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito» sono sostituite dalle seguenti: «il codice fiscale».

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