PDL 3563

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3563

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, ALBANO, BELLUCCI, BUTTI, CAIATA, CIABURRO, DEIDDA, DE TOMA, FERRO, FOTI, LUCASELLI, MASCHIO, PRISCO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, VARCHI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche

Presentata il 19 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – Dai dati diffusi dall'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM) risulta che, in Italia, su 3,6 milioni di persone malate di tumore il 27 per cento è considerato guarito: si parla dei cosiddetti «sopravvissuti al cancro», persone che dopo un duro percorso che li ha messi alla prova, fisicamente e psicologicamente, possono dire di essere usciti vincitori nella loro dura battaglia contro la malattia.
Eppure, per gli ex pazienti solo l'essere stati destinatari di una diagnosi di patologia tumorale diventa motivo di disparità di trattamento in determinati ambiti. Ed è per questo che non raramente si vedono negare diritti e servizi, subendo discriminazioni che sono diretta conseguenza di una normativa e di pratiche contrattuali che consentono di indagare sullo stato di salute.
Sul punto, accade, infatti, che gli ex malati oncologici subiscano penalizzazioni nel proprio percorso di lavoro o qualora debbano richiedere mutui, prestiti, assicurazioni a istituti bancari e assicurativi. Inoltre, la loro condizione può diventare ragione per vedersi respingere la domanda per adottare un minore, considerando che la normativa in materia dispone di dover tenere conto anche delle condizioni di salute dei richiedenti.
In sostanza finito il calvario dovuto alla patologia, con la guarigione – attestata da certificazione medica – ne inizia un altro: quello di non essere considerati al pari delle altre persone per il solo fatto di aver subìto una malattia oncologica.
Non è quindi più procrastinabile l'introduzione di norme a tutela degli ex pazienti, affinché la loro storia clinica non sia presa in considerazione laddove possa determinare delle ingiustificabili disparità di trattamento.
A queste persone va garantito un effettivo ritorno alla vita con il riconoscimento del cosiddetto «diritto all'oblio», per il quale non si è tenuti a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un certo periodo di tempo dalla diagnosi e dalla conclusione del percorso terapeutico.
Al riguardo Francia, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo si sono già dotati di una legge che consente ai sopravvissuti al cancro l'esercizio di siffatto diritto. Ciò in virtù del principio che le persone in remissione o guarite dal cancro, trascorso un certo numero di anni per il quale sono considerate guarite, non debbono rendere note informazioni sulla pregressa diagnosi, ad esempio, agli assicuratori o le agenzie di prestito.
Specifiche raccomandazioni per contrastare le disparità di trattamento che subiscono le persone guarite da malattie oncologiche si individuano nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su Rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/ 2267(INI)).
Con tale atto, che mette al centro la necessità di misure più efficaci a livello nazionale ed europeo per contrastare il cancro e assicurare una migliore assistenza sanitaria ai malati, si sollecita altresì l'esigenza di garantire il diritto all'oblio ai cittadini europei.
In particolare, il paragrafo 125 della risoluzione fa riferimento alle compagnie di assicurazione e alle banche affinché non considerino le informazioni relative alla pregressa malattia oncologica, disponendo all'uopo le necessarie pratiche aziendali. Pertanto, il Parlamento europeo chiede che, entro il 2025, tutti gli Stati membri introducano il diritto all'oblio «dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età».
È doveroso dunque che anche l'Italia si unisca a quei Paesi che, virtuosamente, hanno già provveduto a garantire ai propri cittadini una vita libera dallo stigma della patologia oncologica, introducendo le azioni necessarie per consentire all'ex paziente di non dichiarare la malattia, nei casi in cui possa si esponga a provvedimenti discriminatori.
Per raggiungere tale obiettivo la Fondazione AIOM, di recente, ha realizzato la campagna di comunicazione «Io non sono il mio tumore», volta a sensibilizzare opinione pubblica e istituzioni affinché si percorra l'iter legislativo che riconosca il diritto all'oblio.
Tanto premesso, la presente proposta di legge, all'articolo 1 enuncia i princìpi e le finalità per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, al fine di escludere atti discriminatori o qualunque altra forma di disparità di trattamento nei confronti delle persone che sono state affette da un tumore. L'articolo 2 prevede l'introduzione di azioni che assicurino agli ex pazienti oncologici uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione, nei percorsi di carriera e retribuzione. L'articolo 3 detta misure per consentire agli ex pazienti l'accesso ai servizi finanziari ed assicurativi escludendo che debbano riferire informazioni concernenti la diagnosi di patologia oncologica dopo la guarigione: trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento o cinque anni dalla fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età. Inoltre, si sancisce che dette informazioni, in ogni caso, non rilevano ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore o rispetto a qualunque altra condizione connessa alla stipulazione dei contratti. L'articolo 4 interviene in materia di adozione, modificando la legge 4 maggio 1983, n. 184, e prevedendo che le indagini sulla salute dei richiedenti non possano riguardare la diagnosi di patologie oncologiche dopo la guarigione, ai fini delle verifiche relative alla loro idoneità all'adozione. Infine, all'articolo 5, si prevede l'istituzione del Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, presso il Ministero della salute, a cui sono attribuiti, principalmente, compiti finalizzati a garantire l'effettiva attuazione del diritto all'oblio oncologico e la reale parità di trattamento nell'accesso ai servizi per i guariti da una patologia oncologica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, introduce i criteri e le modalità per il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico, come definito dal comma 2 del presente articolo, al fine di escludere che siano compiuti atti discriminatori o qualunque altra forma di disparità di trattamento nei confronti delle persone che sono state affette da una patologia oncologica.
2. Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni in merito alla loro pregressa condizione patologica, nell'accesso al lavoro e ai servizi bancari, finanziari e assicurativi e nell'ambito delle procedure di adozione di minori.

Art. 2.
(Accesso al lavoro e alla formazione professionale)

1. Sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro e nella riqualificazione e nei percorsi di carriera e retributivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 1.

Art. 3.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. Nella fase precontrattuale e in sede di sottoscrizione di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari e di contratti di assicurazione, il consumatore guarito da una patologia oncologica non è tenuto a riferire informazioni concernenti tale sua condizione, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età.
2. Le informazioni di cui al comma 1, qualora comunque fornite, non rilevano ai fini della valutazione del rischio o della solvibilità del consumatore o rispetto a qualunque altra condizione ai fini della stipulazione dei contratti di cui al medesimo comma 1.
3. Gli operatori bancari, finanziari e assicurativi hanno il dovere di garantire un'informazione esaustiva, chiara e completa al consumatore circa i diritti che derivano dal comma 1 nelle fasi che precedono la sottoscrizione del contratto di cui al medesimo comma.
4. Con decreto del Ministro della salute, su proposta del Garante di cui all'articolo 5, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti dal comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, sentito il Garante di cui all'articolo 5, con proprie deliberazioni, individuano le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine della predisposizione di appositi moduli informativi sull'esercizio dei diritti di cui al presente articolo a fini della stipulazione dei contratti di cui al comma 1.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«4-bis. Le indagini di cui al comma 4 concernenti la salute dei richiedenti non possono riguardare la diagnosi di patologie oncologiche dopo la guarigione, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei diciotto anni di età, fatto salvo quanto previsto con decreto del Ministro della salute, su proposta del Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, per particolari patologie oncologiche, per le quali si applicano termini diversi rispetto a quelli previsti dal presente comma ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente comma, nel rispetto delle sue finalità».

Art. 5.
(Istituzione Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Garante per la tutela dei diritti delle persone guarite da patologie oncologiche, di seguito denominato «Garante».
2. I componenti del Garante sono scelti tra persone di comprovate professionalità ed esperienza nelle materie di cui alla presente legge, con specifico riferimento alle patologie oncologiche.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Garante si avvale di personale del Ministero della salute.
4. Il Garante esercita, in particolare, i seguenti compiti:

a) svolge funzioni consultiva e di monitoraggio per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'oblio oncologico;

b) promuove e favorisce la conoscenza del diritto alla parità di trattamento e di non discriminazione delle persone guarite da patologie oncologiche;

c) trasmette annualmente alle Camere e al Ministro della salute una relazione sull'attività svolta.

5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo.

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