PDL 3559

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3559

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATASSINI, BAZZARO, ANDREA CRIPPA, FIORINI, TATEO, TONELLI

Istituzione di una zona economica speciale
in alcune aree della regione Marche

Presentata il 14 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi! – Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria si è trasformato drammaticamente in un'autentica emergenza economica e sociale, i cui effetti sono sempre più visibili con il trascorrere dei mesi. Il sistema Italia ha subìto, nel solo 2020, una perdita di PIL dell'8,8 per cento (183 miliardi), con minori consumi per 137 miliardi. A ciò si aggiunge il drammatico record delle chiusure di imprese nel territorio nazionale in conseguenza delle misure di contenimento adottate per l'emergenza pandemica (circa 73.000 imprese). I settori con la più allarmante perdita di forza lavoro sono stati il commercio (con una riduzione di 191.000 unità rispetto al 2019) e la ristorazione (-246.000 unità, pari al 16,2 per cento degli occupati).
Anche i settori della moda e del lusso hanno risentito della crisi, con un calo di fatturato medio annuo del 23 per cento; si tratta di un comparto che per tutto il 2021 ha registrato una flessione al dettaglio del 41 per cento, con la necessità di ricorrere a strumenti di sostegno dell'occupazione e con migliaia di punti vendita al dettaglio chiusi. Numeri così preoccupanti ricordano gli anni tra il 2007 e il 2014, quando le vendite scesero del 12,4 per cento l'abbigliamento e dell'11,1 per cento le calzature e gli articoli in pelle.
La regione Marche, con una forte vocazione all'esportazione manifatturiera ed artigianale, ha chiuso l'anno 2021 con una drastica riduzione di domanda estera di beni e servizi a causa dell'emergenza da COVID-19.
La crisi dell'intero territorio manifatturiero ha comportato la retrocessione della regione Marche da «regione sviluppata» a «regione in transizione» nella programmazione di bilancio di lungo termine 2021-2027 dell'Unione europea, con un PIL pro capite inferiore alla media dell'Unione. Un crollo, questo, su cui hanno avuto un ruolo determinante le crisi del gruppo Merloni, del comparto calzaturiero del Fermano/Maceratese e del sistema bancario regionale (Banca Marche e Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana).
Attualmente oltre il 60 per cento dei comuni marchigiani è ricompreso in un'area di crisi complessa. Gli eventi sismici del 2016, che hanno interessato i territori appenninici di Marche, Abruzzo, Lazio ed Umbria, hanno ulteriormente acuito la crisi di un territorio già segnato da economie di prossimità con un progressivo spopolamento della popolazione residente.
L'economia marchigiana ha confidato di tornare ai livelli pre-COVID già nel corso del 2022, trainata da settori chiave quali l'agroalimentare, l'arredo casa, la meccanica e l'elettronica di precisione. Tuttavia, i recenti eventi geopolitici e sociali hanno arrestato questa ambizione per l'anno in corso e, sebbene l'avvio della ricostruzione post-sisma ed i nuovi incentivi edilizi abbiano stimolato il comparto delle costruzioni, rimangono ancora indietro il sistema moda, in particolare il comparto calzaturiero e dell'abbigliamento, e il settore del turismo. È innegabile, purtroppo, che il positivo trend del 2022 è stato drammaticamente interrotto dal conflitto russo-ucraino, vista la forte vocazione all'export del comparto manifatturiero regionale. Basti pensare che nel 2020 la sola regione Marche ha esportato in Russia merci per un valore di oltre 274 milioni di euro (di cui 91 milioni di euro provenienti dal comparto calzature, pari a circa il 90 per cento delle produzioni).
Alla luce di questa situazione, occorre quindi adottare delle misure immediate e di forte stimolo economico che consentano alla regione Marche di rilanciare il suo potenziale, nonché di agevolarne le attività anche a livello internazionale, facendo leva sulla sua collocazione geografica – ubicata al centro dell'Italia e con un'importante apertura verso i Paesi balcanici e l'Est Europa – e sulla presenza strategica di una qualificata struttura portuale.
Per fa ripartire il tessuto produttivo marchigiano è fondamentale l'istituzione di una zona economica speciale (ZES), ossia di un'area geograficamente delimitata che presenti un nesso economico-funzionale e comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
Nel mondo esistono circa 2.700 ZES distribuite in aree molto diverse per collocazione geografica, situazione politica e modello economico. Per rimanere in Europa, solo in Polonia ci sono quattordici ZES, i cui effetti positivi si riverberano non solo all'interno delle zone, ma in generale sull'intera area allargata di competenza, con un effetto propulsivo duraturo nel tempo. Statisticamente, si rilevano un aumento di nuovi insediamenti produttivi con nuovi posti di lavoro, l'avvio di start-up innovative focalizzate sull'innovazione tecnologica ed una maggiore propensione all'export dell'intero territorio.
In Italia, l'avvio delle ZES si è avuto con l'emanazione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (il cosiddetto «decreto Mezzogiorno»), che ha riportato l'attenzione sulle regioni in transizione e sulle regioni meno sviluppate ai sensi della normativa dell'Unione europea, quelle con un PIL pro capite tra il 75 per cento ed il 100 per cento della media dell'Unione. In particolare, il decreto-legge ha introdotto dei regimi fiscali agevolati, con misure di semplificazione burocratica e amministrativa, e, con l'entrata in vigore del relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente del Consiglio 5 gennaio 2018, n. 12, si è proceduto all'istituzione di ZES in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Le ZES partono dalle aree portuali e comprendono le aree ad esse economicamente collegate, e possono essere attivate su richiesta delle regioni interessate, corredando la richiesta con un dettagliato progetto di sviluppo. L'obiettivo è anche quello di rilanciare la competitività dei porti di tali regioni, attraendo nuovi investimenti, alla luce dell'aumento del traffico marittimo nel Mediterraneo, ampliando le zone di sviluppo industriale in un'ottica di miglioramento del livello di ricchezza e di occupazione di quelle aree.
Come si accennava in precedenza, l'Unione europea, nella programmazione 2021-2027, ha disposto il declassamento della regione Marche da «regione ordinaria» a «regione in transizione»: ne deriva che, a seguito del nuovo status, la medesima regione avrebbe tutte le condizioni per l'attivazione di una ZES ai sensi dell'articolo 107 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea. È agevole immaginare come la nascita di una ZES possa fungere da leva per l'economia non solo nel territorio marchigiano, ma di tutta la regione adriatica e delle aree interne di riferimento. Il trasporto via mare è, infatti, considerato dall'Unione europea come un settore peculiare per lo sviluppo dell'economia degli Stati membri e, di conseguenza, capace di contribuire alla crescita delle varie aree regionali. L'Italia, data la sua configurazione geografica e i suoi numerosi porti, ha le potenzialità per diventare un polo strategico e, tra i diversi programmi europei di sviluppo, le ZES costituiscono un'occasione importante, concentrandosi proprio sullo sviluppo delle aree portuali con attrazione di investimenti.
Negli ultimi dieci anni la politica di coesione europea ha aiutato le diverse regioni europee a riprendersi dallo shock della crisi economica, tuttavia in alcuni casi le disparità territoriali in campi come la disoccupazione e l'innovazione industriale sono aumentate invece di assottigliarsi. In particolare, al riguardo, si è osservato che le priorità della politica di coesione dovrebbero interessare prevalentemente le aree dove aggiungono più valore o quelle dove sono più efficienti: proprio in base a questa linea è utile sostenere con forza la creazione di una ZES in un'area con solide strutture e grandi potenzialità industriali come quella marchigiana.
La presente proposta di legge mira, quindi, ad istituire la «Zona economica speciale – Marche» individuando, all'articolo 1, le modalità e l'iter di creazione dell'area ad economia speciale nonché la disciplina sul suo organo di amministrazione che deve assicurare, in particolare:

a) strumenti di garanzia per l'insediamento e la piena operatività delle aziende presenti nella ZES Marche nonché la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

L'articolo 2, invece, definisce i benefìci fiscali e le semplificazioni di cui le imprese che operano nella ZES Marche possono usufruire. Tra le agevolazioni previste, si segnala la possibilità di utilizzare il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro, somma questa utile ad attrarre player internazionali di grandi dimensioni e di strategica importanza per il trasporto marittimo e per la movimentazione delle merci nell'area portuale di Ancona. La finalità delle misure incentivanti è, appunto, quella di rilanciare gli investimenti strategici nelle aree portuali e retro-portuali marchigiane che arrivano fino all'Umbria, aumentando così il livello di occupazione e l'attrattività delle zone stesse. Si prevede, poi, che le imprese dovranno mantenere la loro attività nella ZES per un periodo predefinito dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefìci concessi e goduti.
Da ultimo, l'articolo 3 reca le norme di copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona economica speciale in alcune aree della regione Marche)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi nel territorio marchigiano che consentano lo sviluppo delle imprese ivi già operanti nonché l'insediamento di nuove imprese nel medesimo territorio, è istituita una zona economica speciale, di seguito denominata «ZES Marche».
2. La ZES Marche è costituita dai comuni marchigiani interessati dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dai comuni marchigiani delle aree di crisi industriale complessa della «Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2016, del «Distretto fermano maceratese», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 dicembre 2018, e del Gruppo A. Merloni Spa, di cui all'accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e le regioni Emilia-Romagna, Marche e Umbria del 19 marzo 2010.
3. La ZES Marche è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. La proposta è corredata di un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibili.
4. L'amministrazione della ZES Marche è attribuita a un Comitato di indirizzo composto dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, che lo presiede, da un rappresentante della regione Marche, da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle Marche, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico. Ai membri del Comitato di indirizzo non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Il Comitato di indirizzo si avvale del Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di funzionamento del Comitato di indirizzo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Comitato di indirizzo di cui al comma 4 assicura, in particolare:

a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operatività delle imprese presenti nella ZES Marche nonché la promozione sistematica della medesima ZES Marche verso i potenziali investitori internazionali;

b) l'utilizzo di servizi economici e tecnologici nell'ambito della ZES Marche;

c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.

6. Il Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale può stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo di cui al comma 4, accordi o convenzioni quadro con banche e intermediari finanziari.
7. Le imprese già operanti nel territorio dei comuni di cui al comma 2 e quelle che si insediano nella ZES Marche dopo la sua istituzione ai sensi del comma 3 sono tenute al rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, nonché delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES Marche.

Art. 2.
(Benefìci fiscali e semplificazioni)

1. Le nuove imprese e quelle, già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES Marche possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

a) procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e di convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, con la previsione di una riduzione dei termini procedimentali e di una semplificazione degli adempimenti rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile, sulla base di criteri derogatori e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, previa delibera del Consiglio dei ministri;

b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 1, comma 3, alle condizioni definite dal Comitato di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previste dagli articoli 15-bis della citata legge n. 84 del 1994 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169.

2. In relazione agli investimenti effettuati nella ZES Marche, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge n. 208 del 2015.
3. Il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Marche per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefìci concessi e goduti;

b) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui al comma 2 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14; agli adempimenti di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per il Sud e la coesione territoriale.
5. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES Marche, l'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dallo svolgimento dell'attività nella medesima ZES Marche è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.
6. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è situata nella ZES Marche, l'esonero dal versamento del 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
7. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 5 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES Marche per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare la dotazione organica dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES Marche per almeno dieci anni;

c) le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o in fase di scioglimento.

8. L'agevolazione di cui al comma 5 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
9. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, con cadenza almeno semestrale, il monitoraggio delle attività intraprese dalle imprese operanti nella ZES Marche e delle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo, riferendo al Presidente del Consiglio dei ministri sull'andamento delle stesse attività e sull'efficacia delle agevolazioni, avvalendosi di un piano di monitoraggio concordato con il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 4, basato su una serie di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale individuati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12, in quanto compatibile.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

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