PDL 3553

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati e delle deputate
BOLDRINI, SERRACCHIANI, BENAMATI, BERLINGHIERI, BONOMO, BRUNO BOSSIO, CANTINI, CARLA CANTONE, CARNEVALI, CASU, CENNI, CIAGÀ, CIAMPI, CRITELLI, DE FILIPPO, D'ELIA, DE LUCA, DE MARIA, DI GIORGI, FIANO, FRAGOMELI, FRAILIS, GRIBAUDO, INCERTI, LACARRA, LA MARCA, LATTANZIO, MADIA, MELILLI, MORANI, MORASSUT, MURA, NAVARRA, PAGANI, PELLICANI, PEZZOPANE, PINI, POLLASTRINI, PRESTIPINO, QUARTAPELLE PROCOPIO, SANI, SCHIRÒ, SIANI, SOVERINI, TOPO, ZAN

Modifica all'articolo 37 della Costituzione, in materia di tutela dell'adempimento delle funzioni familiari nelle condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa

Presentata il 6 aprile 2022

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Onorevoli Colleghi e Colleghe! — Nella sua attuale formulazione, il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione contraddice lo spirito della Carta, ponendosi come gravemente limitativo sia della parità di diritti della lavoratrice, attestata nella prima parte dello stesso comma, sia di quella fondamentale uguaglianza di tutti i cittadini «senza distinzione di sesso», proclamata dall'articolo 3.
Infatti, la disposizione richiamata definisce «essenziale» per la donna la funzione familiare, e dispone che le condizioni di lavoro gliene debbano consentire l'adempimento, mentre nulla di simile è previsto per il lavoratore. Se ne deduce che:

1) la funzione familiare, vale a dire la cura e l'educazione dei figli, il benessere dei membri della famiglia, l'organizzazione e la conduzione del ménage familiare, il lavoro domestico in tutte le sue forme, spetta interamente alla donna e ne costituisce il compito sociale primario, mentre non compete in alcun modo all'uomo, o comunque non in misura da incidere sulla sua funzione di lavoratore;

2) il lavoro extradomestico della donna, contrapposto e subordinato alla «essenzialità» della sua funzione familiare, è di secondaria importanza nella definizione della sua figura sociale e civile;

3) l'onere esclusivamente femminile della funzione familiare, con tutto quanto esso comporta, permane anche quando la donna svolga un'attività extradomestica.

In pratica, dunque, la Carta costituzionale, cioè il documento giuridico che fissa i princìpi normativi dei rapporti civili e sociali del Paese, riconosce e sancisce la divisione dei ruoli sociali dei sessi così come la cultura patriarcale li ha storicamente definiti e trasmessi, finendo per assumerli e radicalizzarli.
Ne consegue che, indicando come prioritaria l'«essenziale funzione familiare» della donna e come secondaria e accessoria ogni sua altra attività, si determina la debolezza, la precarietà e la discontinuità della presenza della donna stessa nel mercato del lavoro: in pratica negandole la possibilità di essere lavoratrice a pari condizioni dell'uomo, in termini di qualifica, di impegno, di carriera, di miglioramenti economici, eccetera, obbligandola alla dipendenza economica e trasformandola in una «cittadina debole».
Appare dunque necessario correggere il testo vigente dell'articolo 37 della Costituzione, estendendo a entrambi i genitori - e non più alla sola donna lavoratrice - il riferimento alla essenziale funzione familiare, affinché dalla Carta sia espunta una disposizione ritenuta non più attuale. Già nel 1979 la senatrice Carla Ravaioli, insieme ai senatori e Padri costituenti Ferruccio Parri, Umberto Terracini e altri, presentò un disegno di legge sul medesimo tema (VIII legislatura, atto Senato n. 239), che però non ebbe seguito. Dopo 75 anni che hanno radicalmente modificato il corpo sociale femminile attraverso numerosi interventi legislativi, anche di natura costituzionale, che hanno ridotto le discriminazioni tra uomo e donna in ambito lavorativo, è essenziale operare una revisione della normativa costituzionale che, di fatto, sancisce l'inferiorità sociale della donna, negandole quella «pari dignità sociale e civile» che viceversa l'articolo 3 le garantisce, al fine di portare su un piano di effettiva parità tra i sessi la responsabilità del lavoro di cura e la funzione familiare nella società. Risulta, infatti, contraddittorio introdurre quote in funzione antidiscriminatoria nei consigli di amministrazione delle società o nei partiti politici, se le disposizioni di rango primario contengono un vulnus che avalla gli squilibri nell'attribuzione dei ruoli maschili e femminili.
Si rende quindi opportuno aggiornare la disposizione del primo comma del citato articolo 37 concernente la protezione della lavoratrice madre e del bambino. La funzione familiare, infatti, deve essere assolta da entrambi i genitori in tutto quanto concerne i rapporti personali e affettivi, i bisogni e le scelte fondamentali, per una più equilibrata presenza delle figure parentali e una loro compartecipazione ai compiti educativi e formativi dei figli e delle figlie; tale funzione deve essere equamente condivisa tra i genitori, quando siano ambedue impegnati in occupazioni extradomestiche. Si tratta dunque di una funzione che non deve in alcun modo incidere sui rapporti di lavoro della donna in via esclusiva.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 37 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire alle lavoratrici e ai lavoratori l'adempimento della loro essenziale funzione familiare e assicurare ai genitori, ai bambini e alle bambine una speciale adeguata protezione».

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