PDL 3538

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3538

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(DI MAIO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

e con il ministro della salute
(SPERANZA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014

Presentato il 25 marzo 2022

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Onorevoli Deputati! – L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale intende consolidare i rapporti tra i due Paesi per quanto riguarda la sicurezza sociale. Esso sostituirà la precedente Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia, firmata a Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, e pertanto non vi saranno costi aggiuntivi ma piuttosto un risparmio.

Di seguito è illustrato il testo dell'Accordo.

L'articolo 1, rubricato «Definizioni», stabilisce le definizioni convenute tra le due Parti per l'applicazione dell'Accordo. In particolare, sono individuate le Autorità competenti ad applicare l'Accordo in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, viene chiarito che per «residenza» si intende la dimora abituale e sono resi più attuali i termini di «prestazioni» e «prestazioni familiari» per facilitare l'attività delle Istituzioni incaricate di applicare l'Accordo. Vi è infine un rinvio alla legislazione applicabile per i termini non espressamente definiti.
L'articolo 2, rubricato «Campo di applicazione materiale», individua l'ambito di applicazione ratione materiae in Italia e nella Repubblica della Macedonia del Nord, sia in positivo, sia in negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea. L'articolo determina le legislazioni che costituiranno oggetto di coordinamento. Esse riguardano, in particolare, l'invalidità, la vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia e le cure mediche, l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni familiari.
L'articolo 3, rubricato «Campo di applicazione personale», delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo, individuandolo in tutte le persone assicurate, al di là della loro nazionalità.
L'articolo 4, rubricato «Parità di trattamento», garantisce agli assicurati, ai quali verrà applicato l'Accordo, l'eguaglianza di trattamento. Inoltre, per l'Italia l'eguaglianza di trattamento si applicherà anche ai cittadini dell'Unione europea.
L'articolo 5, rubricato «Disposizioni generali», stabilisce il principio della lex loci laboris.
L'articolo 6, rubricato «Disposizioni particolari», prevede alcune eccezioni per i lavoratori distaccati; per i lavoratori autonomi; per il personale viaggiante delle imprese di trasporto; per i lavoratori dipendenti da imprese di interesse pubblico esercenti i servizi di telecomunicazioni e di trasporto; per i membri di equipaggi e i lavoratori assunti nei porti dell'altra Parte contraente; per gli agenti diplomatici, i consoli di carriera, il personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari e i loro familiari; per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, equiparati e loro familiari.
L'articolo 7, rubricato «Disposizioni particolari per il personale diverso da quello appartenente ai ruoli delle Rappresentanze diplomatiche», disciplina il personale che non rientra fra le eccezioni di cui all'articolo 6 e il personale domestico al servizio privato di agenti diplomatici e consolari.
L'articolo 8, rubricato «Eccezioni agli articoli 5 e 6», prevede che le Autorità competenti possano prevedere, di comune accordo, eccezioni ai due articoli richiamati.
L'articolo 9, rubricato «Esportabilità delle prestazioni in denaro», garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.
L'articolo 10, rubricato «Assicurazione volontaria», disciplina la possibilità di ammissione all'assicurazione volontaria, a condizione che essa sia prevista dalla legislazione di uno dei due Stati, il cumulo dei periodi assicurativi e i limiti di applicazione di questi istituti.
L'articolo 11, rubricato «Totalizzazione», introduce l'istituto della totalizzazione dei periodi di assicurazione maturati nei due Stati contraenti.
L'articolo 12, rubricato «Prestazioni», prevede il diritto alle prestazioni sanitarie in natura nel luogo di residenza o soggiorno per i lavoratori e i rispettivi familiari.
L'articolo 13, rubricato «Prestazioni in caso di soggiorno di breve durata», disciplina il diritto alle prestazioni in caso di soggiorno di breve durata nel territorio dell'altro Stato contraente.
L'articolo 14, rubricato «Prestazioni per i pensionati», riguarda le prestazioni sanitarie da erogare ai pensionati e ai loro familiari, a seconda che essi siano titolari di pensioni o rendite in virtù della legislazione di entrambi o di uno solo degli Stati contraenti.
L'articolo 15, rubricato «Prestazioni per i familiari», disciplina le prestazioni sanitarie per i familiari del lavoratore.
L'articolo 16, rubricato «Protesi e grandi apparecchi», disciplina la concessione di apparecchi ortopedici, protesi o altri benefìci sanitari. Tale concessione è sottoposta al consenso dell'Autorità competente, salvi casi di assoluta urgenza.
L'articolo 17, rubricato «Rimborsi», stabilisce le modalità di rimborso delle prestazioni sanitarie tra le Istituzioni che le hanno erogate.
L'articolo 18, rubricato «Pensioni dovute secondo la legislazione di uno Stato contraente (autonome)», prevede il caso in cui il lavoratore soddisfi le condizioni stabilite da uno Stato contraente per acquisire il diritto alle prestazioni senza ricorrere alla totalizzazione.
L'articolo 19, rubricato «Pensioni dovute secondo la legislazione dei due Stati contraenti (totalizzazione e pro-rata)», disciplina le pensioni dovute secondo la legislazione di entrambi gli Stati contraenti attraverso la totalizzazione dei periodi.
L'articolo 20, rubricato «Periodi di assicurazione inferiori ad un anno», regola il caso in cui un assicurato abbia periodi contributivi inferiori ad un anno. In questo caso l'Istituzione dell'altro Paese li prenderà a carico.
L'articolo 21, rubricato «Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti», riguarda i casi in cui la persona non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti per conseguire la pensione.
L'articolo 22, rubricato «Pensioni minime», regola l'erogazione dei trattamenti minimi nel territorio in cui il beneficiario risiede.
L'articolo 23, rubricato «Disposizioni particolari», prevede l'applicazione del principio di assimilazione per l'accertamento di determinati requisiti.
L'articolo 24, rubricato «Prestazioni», indica gli articoli del capitolo «Malattia» a cui deve farsi riferimento per le prestazioni in natura e in denaro conseguenti a infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L'articolo 25, rubricato «Malattie professionali», disciplina il diritto a beneficiare delle prestazioni in caso di malattia professionale qualora il lavoratore sia stato sottoposto al rischio in uno dei due Stati contraenti.
L'articolo 26, rubricato «Eventi pregressi per valutazione dell'incapacità», riguarda gli eventi pregressi occorsi nell'altro Stato contraente che devono essere considerati per la valutazione del grado di incapacità.
L'articolo 27, rubricato «Infortunio in itinere», disciplina la competenza per il risarcimento dell'infortunio in itinere subìto dal lavoratore che si rechi da uno Stato all'altro per assumere lavoro o che ritorni nello Stato di provenienza alla cessazione del rapporto di lavoro per cui si era recato nell'altro Stato.
L'articolo 28, rubricato «Accertamenti medici», prevede la collaborazione tra le Istituzioni nell'effettuare esami medici per l'accertamento dell'incapacità lavorativa.
L'articolo 29, rubricato «Diritto di surroga», regola il diritto di surroga nel diritto al risarcimento del danno.
L'articolo 30, rubricato «Notifiche», prevede la notificazione degli infortuni che abbiano causato o possano causare la morte o l'incapacità permanente all'Istituzione dell'altro Stato.
L'articolo 31, rubricato «Diritto alle prestazioni», disciplina il diritto alle prestazioni di disoccupazione, attraverso la totalizzazione, nel caso in cui il lavoratore non soddisfi le condizioni per beneficiarne in base alla legislazione di un solo Stato.
L'articolo 32, rubricato «Totalizzazione», disciplina la possibilità di avvalersi della totalizzazione fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari.
L'articolo 33, rubricato «Residenza dei familiari», stabilisce il diritto a ricevere le prestazioni familiari anche nel caso in cui i familiari siano residenti nell'altro Stato contraente.
L'articolo 34, rubricato «Regole di priorità in caso di cumulo», stabilisce le regole di priorità in caso di cumulo di prestazioni o benefìci previdenziali o assistenziali familiari.
L'articolo 35, rubricato «Intesa amministrativa», prevede l'impegno a concordare la normativa di attuazione dell'Accordo mediante la stipulazione di un'intesa amministrativa.
L'articolo 36, rubricato «Scambio di informazioni», prevede che le Autorità competenti si scambino le informazioni relative ai provvedimenti presi in applicazione dell'Accordo, ad eventuali difficoltà applicative e alle modifiche delle rispettive legislazioni che interessino l'applicazione dell'Accordo.
L'articolo 37, rubricato «Collaborazione amministrativa», prevede la reciproca assistenza e la collaborazione tra le varie Istituzioni competenti, le Autorità e gli Organismi di collegamento dei due Stati, anche per il tramite delle autorità diplomatiche qualora siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato contraente.
L'articolo 38, rubricato «Assistenza diplomatica e consolare», prevede che le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato possano rivolgersi alle Autorità, alle Istituzioni competenti e agli Organismi di collegamento dell'altro Stato contraente per la tutela dei propri cittadini.
L'articolo 39, rubricato «Esenzioni e riconoscimento degli attestati», prevede un regime di esenzione da imposte, tasse e tributi e il riconoscimento degli attestati necessari per ottenere le prestazioni.
L'articolo 40, rubricato «Organismi di collegamento», prevede che le Autorità competenti designino gli Organismi di collegamento, deputati a facilitare l'applicazione dell'Accordo e a consentire il collegamento fra le Istituzioni degli Stati contraenti.
L'articolo 41, rubricato «Domande, dichiarazioni e ricorsi», regola le modalità di presentazione di domande, dichiarazioni e ricorsi presentati in applicazione dell'Accordo.
L'articolo 42, rubricato «Corrispondenza tra Autorità, Istituzioni e Organismi di collegamento», prevede il regime linguistico della corrispondenza tra le Autorità, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, che deve essere redatta in italiano e in macedone.
L'articolo 43, rubricato «Pagamenti», disciplina le modalità, la valuta e il tasso di cambio dei pagamenti agli aventi diritto e tra le Istituzioni.
L'articolo 44, rubricato «Recuperi», prevede la collaborazione tra le Istituzioni nel caso in cui debbano eseguirsi recuperi su arretrati o su ratei di pensione.
L'articolo 45, rubricato «Protezione dei dati personali», prevede la riservatezza dei dati personali che vengono trasmessi da uno Stato all'altro e rinvia alla normativa nazionale di entrambi gli Stati in materia di protezione dei dati personali.
L'articolo 46, rubricato «Disposizioni transitorie per le pensioni ai superstiti», reca disposizioni transitorie sul requisito minimo contributivo necessario per le pensioni ai superstiti, al fine di salvaguardare diritti acquisiti sotto il regime della precedente Convenzione.
L'articolo 47, rubricato «Decorrenza», stabilisce che le disposizioni dell'Accordo si applicano alle domande di prestazioni presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso e determina quali prestazioni ricadono nell'ambito di applicazione temporale.
L'articolo 48, rubricato «Entrata in vigore», dispone che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui avverrà lo scambio degli strumenti di ratifica.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento soddisfa l'esigenza di determinare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati parti dell'Accordo per migliorare la condizione dei lavoratori che si spostano e dei membri delle loro famiglie.
Coerentemente con il programma di Governo, sotto il profilo politico-economico l'entrata in vigore dell'Accordo rientra tra le priorità del rapporto bilaterale italo-macedone, fungendo da potenziale impulso per l'incremento di investimenti diretti reciproci.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La ratifica dell'Accordo deve essere autorizzata con atto avente forza di legge, ex articolo 80 della Costituzione. L'ambito di applicazione dell'Accordo è costituito dalla legislazione in materia di sicurezza sociale. Nei rapporti tra i due Stati contraenti, la materia è attualmente disciplinata dalla Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885, che cesserà di essere in vigore tra l'Italia e la Macedonia del Nord all'entrata in vigore del presente Accordo.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'entrata in vigore dell'Accordo di cui trattasi non comporterà la necessità di adeguare la normativa interna. Si tratta, infatti, di una normativa internazionale di coordinamento delle legislazioni nazionali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si conformano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo su tali questioni.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Macedonia del Nord, la Convenzione tra l'Italia e la Jugoslavia in materia di assicurazioni sociali, con Protocollo generale, conclusa in Roma il 14 novembre 1957, ratificata ai sensi della legge 11 giugno 1960, n. 885.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale, non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevedono atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 48 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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