PDL 3527

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3527

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PATELLI, BAZZARO, BIANCHI, BISA, BITONCI, BOLDI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DI MURO, FANTUZ, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, LUCENTINI, MURELLI, PAOLINI, PRETTO, RACCHELLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Istituzione di un piano sperimentale per favorire l'inserimento e il successo scolastico degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti

Presentata il 22 marzo 2022

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Onorevoli Colleghi! – Secondo le stime circa l'8 per cento degli studenti italiani ha un alto potenziale cognitivo. Si tratta di ragazzi con un quoziente intellettivo superiore alla media, a volte oltre 130 punti, i quali dimostrano capacità di apprendimento e curiosità intellettuale molto sviluppate. Comunemente definiti «piccoli geni» secondo una definizione semplicistica e fuorviante, o «gifted children» in ambito internazionale, essi non vanno confusi con gli alunni molto brillanti. Gli alunni cosiddetti plusdotati sono bambine e bambini che presentano caratteristiche molto particolari i quali, malgrado le loro capacità, rischiano di manifestare un forte disagio quando si trovano inseriti in un percorso scolastico. La loro intelligenza, infatti, non garantisce necessariamente un inserimento ottimale a scuola.
Se non adeguatamente seguiti e stimolati, tali alunni possono trovarsi in una condizione di solitudine e nascondere la propria intelligenza per essere considerati uguali agli altri o, addirittura, esprimere la propria curiosità con comportamenti iperattivi, dannosi per sé o per gli altri. Gli alunni plusdotati hanno necessariamente bisogno di attenzioni particolari, al fine di non disperdere il proprio talento con comportamenti improduttivi o addirittura dannosi. Il fatto di essere piccoli geni può rendere tali alunni particolari tanto quanto i ragazzi che hanno invece difficoltà caratteriali o di apprendimento.
Del resto, il principio di inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell'ambito delle politiche scolastiche nazionali e si ispira ai princìpi costituzionali di eguaglianza e di pari dignità sociale di ogni cittadino. Tali princìpi sono stati attuati attraverso le disposizioni della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170. Un ulteriore passo avanti è stato compiuto dalla direttiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 dicembre 2012 che ha introdotto percorsi ad hoc per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Purtroppo, gli alunni con alto potenziale cognitivo non rientrano appieno nel campo di applicazione delle citate norme, e soltanto con la successiva nota n. 562 del 3 aprile 2019, il Ministero medesimo ha ritenuto corretta l'inclusione delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei bisogni educativi speciali. Tale nota rimette alla decisione dei consigli di classe o dei team docenti della scuola primaria l'impostazione di strategie didattiche inclusive da assumere in presenza di eventuali circostanze critiche con conseguenti manifestazioni di disagio, sia a livello individuale sia di classe, valutando altresì l'eventuale opportunità di avviare un percorso di personalizzazione da formalizzare in un piano didattico personalizzato, al fine di valorizzare gli stili di apprendimento individuali e il principio di responsabilità educativa.
Oltre alle disposizioni richiamate non vi sono dunque altre indicazioni specifiche in materia, quali linee guida o fondi aggiuntivi, e va altresì sottolineato come le azioni assunte da dirigenti scolastici e da docenti abbiano, in ogni caso, carattere di discrezionalità.
La presente proposta di legge intende superare il limite oggettivo alla piena inclusione scolastica di tutte le alunne e gli alunni compresi quelli con alto potenziale cognitivo. In particolare, si prevedono interventi finalizzati all'inclusione scolastica per promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale ideale, il migliore sviluppo delle potenzialità degli alunni; per migliorare il grado di inclusività della scuola, affinché si consenta a ciascun alunno di conseguire l'eccellenza e di realizzare esperienze di crescita individuale e sociale; per riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo come indirizzo strategico delle politiche educative nazionali; per garantire l'attuazione della raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati che dovrebbero poter beneficiare di condizioni adeguate di insegnamento, idonee a sviluppare completamente le loro potenzialità, nell'interesse dei bambini stessi e della società. Si ritiene che tali obiettivi possano essere raggiunti mediante una sperimentazione triennale che preveda, nel primo anno, un'attività di formazione rivolta ai docenti per l'acquisizione di specifiche competenze utili, in particolare, a consentire il riconoscimento delle alunne e degli alunni con alto potenziale cognitivo nell'ambito dei percorsi scolastici e la loro valorizzazione attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne favoriscano l'inclusione. Nel biennio successivo, invece, si prevede la selezione e l'attivazione dei progetti presentati dalle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione interessate a partecipare alla sperimentazione. Le richiamate attività sono oggetto di monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, tramite un Comitato tecnico-scientifico appositamente istituito, e al termine della sperimentazione, il Ministero medesimo provvederà a presentare alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Iniziative per l'inclusione degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Gli alunni con alto potenziale cognitivo sono compresi nell'ambito di quelli con bisogni educativi speciali.
2. La presente legge è finalizzata a:

a) prevedere interventi strutturati finalizzati all'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo, al fine di promuovere, in un contesto emotivo-comportamentale adeguato, il migliore sviluppo delle loro potenzialità;

b) migliorare il livello di inclusività della scuola affinché ciascun alunno possa conseguire l'eccellenza e realizzare esperienze di crescita individuale e sociale;

c) riconoscere l'investimento sulle potenzialità di ciascun individuo quale indirizzo strategico delle politiche educative nazionali;

d) attuare la raccomandazione n. 1248 del Consiglio d'Europa, del 7 ottobre 1994, relativa all'educazione dei bambini plusdotati nell'interesse dei bambini medesimi e della società.

Art. 2.
(Piano sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo)

1. Il Ministro dell'istruzione, sentito il parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone il Piano triennale sperimentale di attività per l'inclusione scolastica degli alunni con alto potenziale cognitivo.
2. Il Piano di cui al comma 1 si attua a partire dall'anno scolastico successivo all'adozione dello stesso e, con riferimento alla sperimentazione triennale, prevede:

a) le modalità per la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche consorziate in rete;

b) le attività di formazione rivolte ai docenti, da attuare nel primo anno;

c) le attività finalizzate all'inclusione scolastica nelle istituzioni scolastiche aderenti, da svolgere nel secondo e nel terzo anno.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, istituisce un Comitato tecnico-scientifico con compiti di coordinamento e di monitoraggio delle iniziative nonché di valutazione complessiva della sperimentazione da presentare in un'apposita relazione al termine di ciascun anno del triennio.
4. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 è composto da sette componenti, di cui tre nominati dal Ministro dell'istruzione, tra i quali è designato il Presidente, due nominati dall'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, e due nominati dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. I componenti del Comitato tecnico-scientifico non percepiscono indennità, compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti, fatti salvi i rimborsi delle spese documentate sostenute in ragione dell'attività svolta.

Art. 3.
(Formazione dei docenti)

1. Le attività di formazione dei docenti sono finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze per il riconoscimento, nell'ambito dei percorsi scolastici, degli alunni con alto potenziale cognitivo e per favorirne l'inserimento e il successo scolastico attraverso la definizione di buone pratiche, di metodi, di tecniche e di strategie didattiche che ne agevolino l'inclusione.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche avvalendosi del Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 2, sono stabiliti:

a) l'organizzazione del percorso formativo con l'individuazione e la definizione del profilo professionale dei docenti tutor;

b) il contenuto specifico dei moduli formativi, gli obiettivi e i risultati attesi nonché le modalità di insegnamento e di verifica dell'apprendimento;

c) le modalità di valutazione dei progetti sperimentali che le istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, dovranno presentare al termine del percorso formativo.

Art. 4.
(Attività finalizzate all'inclusione scolastica)

1. La partecipazione delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado alla sperimentazione è autorizzata con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare previa valutazione, con esito positivo, dei progetti presentati dalle medesime istituzioni.
2. Per le attività finalizzate all'inclusione scolastica, le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza prevedere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dall'ordinamento vigente.

Art. 5.
(Relazione alle Camere)

1. Al termine del triennio di sperimentazione il Ministro dell'istruzione presenta alle Camere, ai fini del deferimento alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione conclusiva sugli esiti della sperimentazione medesima.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 350.000 euro per ciascun anno di sperimentazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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