PDL 3511

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3511

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, MIGLIORE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
e altre disposizioni in materia di cittadinanza

Presentata l'8 marzo 2022

torna su

Onorevoli Colleghi! — Il testo fondamentale che regola le modalità di trasmissione e di acquisizione della cittadinanza è la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il quadro normativo è completato dal regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e dal regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362, che contengono le norme attuative dei princìpi generali normativi.
La legge n. 91 del 1992, che si basa sul principio dello ius sanguinis, prevede, in estrema sintesi, tre modalità di trasmissione o acquisizione della cittadinanza: per nascita, per naturalizzazione e per matrimonio. In relazione alla prima ipotesi, è cittadino per nascita chi è nato da cittadini italiani; se i genitori stranieri sono diventati cittadini italiani, anche il figlio minore convivente diventa cittadino italiano. In base allo stesso principio dello ius sanguinis, se il minore è nato in Italia ma i genitori non sono cittadini italiani, il figlio non acquista la cittadinanza italiana, ma può diventare cittadino italiano rendendo dichiarazione in tal senso entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, a condizione che abbia risieduto legalmente in Italia, senza interruzioni, fino al raggiungimento della maggiore età.
Se uno straniero sposa un cittadino italiano, acquista la cittadinanza, come previsto dalle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, dopo un periodo di due anni di residenza in Italia.
Per quanto concerne la naturalizzazione, la cittadinanza può essere concessa allo straniero dopo dieci anni di residenza ininterrotta nel territorio nazionale.
La conseguenza di una simile normativa è che il livello di acquisizione della cittadinanza italiana è molto inferiore alla media europea.
Nell'articolo 1 della presente proposta di legge, al comma 1, lettera a), numero 1), sono previste modifiche che riguardano coloro che nascono nel territorio italiano. L'introduzione del principio dello ius soli viene collegata al requisito, alternativamente, della residenza di uno dei genitori in Italia da almeno cinque anni, senza interruzioni, prima della nascita del figlio, o della nascita di uno dei genitori in Italia, congiunta alla residenza del medesimo in Italia da almeno un anno senza interruzioni.
Lo stesso articolo 1, al comma 1, lettera a), numero 2), dispone che, nei casi suddetti, la cittadinanza sia acquistata a seguito di una dichiarazione di volontà resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza. La cittadinanza, qualora non sia stata resa dai genitori la dichiarazione di volontà, può essere chiesta direttamente dal soggetto, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.
Il medesimo articolo 1, alla lettera b), integrando l'articolo 4 della citata legge n. 91 del 1992, stabilisce la nuova disciplina del cosiddetto «ius culturae», disponendo che il minore straniero, il quale sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che abbia frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volontà di un genitore o, in mancanza, mediante propria richiesta da presentare entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. A questo termine biennale viene altresì uniformato, per coerenza sistematica, il termine previsto dal vigente comma 2 dell'articolo 4 per la presentazione della stessa richiesta da parte dello straniero nato e vissuto in Italia fino al raggiungimento della maggiore età.
Con la lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 si dispone che le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza riguardanti i minori non sono soggette al pagamento del contributo di cui all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 91 del 1992.
La lettera e) introduce nella legge n. 91 del 1992 un nuovo articolo 23-bis, che reca alcune definizioni occorrenti per l'applicazione delle norme introdotte.
Infine, l'articolo 2 reca le necessarie norme di coordinamento legislativo e finali.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia residente legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla data della nascita del figlio;

b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi risieda legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno antecedente alla data della nascita del figlio»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza è acquistata a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

b) all'articolo 4:

1) al comma 2, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni»;

2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età e che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza è acquistata a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso, resa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;

c) all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, vi risiede legalmente da almeno sei anni e ha frequentato, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, conseguendo il titolo conclusivo, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale, conseguendo una qualifica professionale»;

d) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze e le dichiarazioni concernenti minori»;

e) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis. – (Definizioni) – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito alla data della presentazione dell'istanza o della dichiarazione da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, ove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione dai registri anagrafici non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi abbia trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno.
4. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, all'indirizzo di residenza risultante all'ufficio, la facoltà di acquistare la cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter, con indicazione dei presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione determina la sospensione dei termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'interno,» sono inserite le seguenti: «o suo delegato,» e dopo le parole: «comune di residenza» sono inserite le seguenti: «o al prefetto competente per territorio»;

b) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 sono presentate al prefetto o all'autorità consolare competenti in relazione alla residenza dell'istante».

2. Il comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle norme di cui alla presente legge.
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, si provvede a riordinare e a riunire in un testo unico le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.

torna su