PDL 3497

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3497

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
VALLASCAS, CABRAS, COLLETTI, SPESSOTTO

Modifica dell'articolo 135 della Costituzione in materia di composizione della Corte costituzionale e nomina dei giudici della medesima

Presentata il 1° marzo 2022

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge costituzionale è volta a riformulare l'articolo 135 della Costituzione che definisce la composizione e le modalità di nomina dei giudici della Corte costituzionale.
Una riforma della composizione della Corte appare particolarmente necessaria soprattutto alla luce delle evoluzioni che ci sono state negli ultimi anni nelle dinamiche istituzionali e nei rapporti tra gli organi costituzionali. La stessa riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha modificato gli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione riducendo il numero dei parlamentari, deve essere accompagnata da una serie di correttivi e compensazioni per evitare un disequilibrio tra poteri dello Stato.
Entrando nello specifico, tra gli elementi che rendono maggiormente necessaria una rimodulazione della composizione della Corte vi è quello legato al suo particolare ambito di competenza. La Corte, nell'esprimersi «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni», lambisce, di volta in volta, gli ambiti propri delle prerogative legislative, ovvero politiche, e di quelle dichiaratamente giurisdizionali.
Secondo giuristi e costituzionalisti, per i temi trattati e per le decisioni degli ultimi anni, si registrerebbe uno spostamento del pendolo della giustizia costituzionale più verso l'anima «politica» rispetto a quella giurisdizionale.
Questa tendenza è emersa in più circostanze e, in particolare modo, in occasione delle decisioni prese sulla materia elettorale; decisioni che non solo hanno inciso sui sistemi di designazione democratica delle rappresentanze politiche, ma hanno anche generato vere e proprie interlocuzioni tra Corte e potere legislativo.
In questo contesto, ad accentuare lo sbilanciamento verso gli ambiti della politica intervengono la composizione della Corte e la nomina dei suoi giudici, che l'articolo 135 della Costituzione affidata per un terzo al Presidente della Repubblica, per un terzo alle Camere in seduta comune e, per il restante terzo, alle magistrature superiori. Circostanza, quest'ultima, che rischia di attenuare ruolo e attenzione della Corte per le materie giurisdizionali, nei rapporti con l'autorità giudiziaria e nei concreti interessi fatti valere nel giudizio costituzionale attivato in via incidentale.
La presente proposta di legge costituzionale introduce alcune innovazioni volte a riequilibrare il sistema di pesi e contrappesi, prevedendo una diversa composizione della Corte e un diverso sistema di nomina che, da una parte, riduce la componente di designazione politica e dà maggiore peso all'ambito giurisdizionale, dall'altra, in parte apre l'accesso alla Corte a una più ampia platea di candidati attraverso una elezione pubblica limitata a un collegio di elettori che hanno i requisiti per essere eletti giudici costituzionali.
Nel dettaglio, la proposta porta da quindici a ventuno i componenti della Corte. Un terzo di essi è nominato dal Presidente della Repubblica, a cui spetta la nomina di un giudice, e dal Parlamento in seduta comune.
Un secondo terzo è designato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. Infine, l'ultimo terzo è eletto da un collegio di elettori in possesso dei requisiti necessari per essere nominati componenti della Corte.
Con l'obiettivo di rimarcare la distanza dall'ambito politico, la proposta di legge costituzionale introduce il criterio di ineleggibilità alla carica di giudice della Corte per tutti coloro che in precedenza sono stati membri del Parlamento o di un Consiglio regionale.
Per le stesse ragioni, al termine del mandato, e per i successivi cinque anni, i giudici costituzionali non sono eleggibili al Parlamento o in un Consiglio regionale e non possono ricoprire incarichi di governo nazionali o regionali.
La proposta di legge costituzionale si compone di un unico articolo che sostituisce l'articolo 135 della Costituzione.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 135. – La Corte costituzionale è composta di ventuno giudici, di cui uno nominato dal Presidente della Repubblica, sei dal Parlamento in seduta comune, sette dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative e sette da un collegio di elettori in possesso dei requisiti di cui al secondo comma.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
Non può essere nominato giudice della Corte costituzionale chi è stato membro del Parlamento o di un Consiglio regionale.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
I giudici della Corte cessati dall'incarico, per i cinque anni successivi alla cessazione, non possono far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale regionale e non possono essere titolari di cariche di governo nazionali o regionali.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventidue membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

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