PDL 3495-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 03
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 13
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

        Titolo I           Titolo I  
            Capo I               Capo I  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                      Articolo 3-bis  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
            Capo II               Capo II  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                      Articolo 9-quater  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                      Articolo 10-bis  
                      Articolo 10-ter  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 11-bis  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                      Articolo 12-bis  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                    Articolo 14                       Articolo 14  
                    Articolo 15                       Articolo 15  
                    Articolo 16                       Articolo 16  
                      Articolo 16-bis  
                    Articolo 17                       Articolo 17  
                    Articolo 18                       Articolo 18  
                      Articolo 18-bis  
                    Articolo 19                       Articolo 19  
                      Articolo 19-bis  
                      Articolo 19-ter  
                      Articolo 19-quater  
                    Articolo 20                       Articolo 20  
                    Articolo 21                       Articolo 21  
        Titolo II           Titolo II  
                    Articolo 22                       Articolo 22  
                      Articolo 22-bis  
                    Articolo 23                       Articolo 23  
                    Articolo 24                       Articolo 24  
                    Articolo 25                       Articolo 25  
                      Articolo 25-bis  
                    Articolo 26                       Articolo 26  
                    Articolo 27                       Articolo 27  
                    Articolo 28                       Articolo 28  
        Titolo IV           Titolo IV  
                      Articolo 28-bis  
                    Articolo 29                       Articolo 29  
                      Articolo 29-bis  
                      Articolo 29-ter  
                    Articolo 30                       Articolo 30  
                    Articolo 31                       Articolo 31  
                    Articolo 32                       Articolo 32  
                    Articolo 33                       Articolo 33  
                    Articolo 34                       Articolo 34  
                    Articolo 35                       Articolo 35  
                      Articolo 35-bis  
                    Articolo 36                       Articolo 36  
                    Articolo 37                       Articolo 37  
                    Articolo 38                       Articolo 38  
                    Articolo 39                       Articolo 39  
                    Articolo 40                       Articolo 40  
                    Articolo 41                       Articolo 41  
                      Articolo 41-bis  
        Titolo V           Titolo V  
                    Articolo 42                       Articolo 42  
                      Articolo 42-bis  
                      Articolo 42-ter  
                    Articolo 43    

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

ALLEGATO - TESTO A FRONTE

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3495-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

dal ministro dello sviluppo economico
( GIORGETTI )

dal ministro della transizione ecologica
( CINGOLANI )

e dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

di concerto con il ministro della difesa
( GUERINI )

con il ministro per la pubblica amministrazione
( BRUNETTA )

con il ministro della giustizia
( CARTABIA )

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( GELMINI )

con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della salute
( SPERANZA )

e con il ministro per il sud e la coesione territoriale
( CARFAGNA )

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Presentato il 1° marzo 2022

(Relatori: FEDERICO, per la VIII Commissione;
SQUERI, per la X Commissione)

NOTA: Le Commissioni permanenti VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo), l'8 aprile 2022, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3495 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 43 articoli, per un totale di 116 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo a cinque distinte finalità: 1) l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; 2) l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica 3) l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; 4) l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; 5) ulteriori misure urgenti; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) ha elaborato la categoria di «provvedimento governativo ab origine a contenuto plurimo» per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari» e «perché la “materia finanziaria” risulta concettualmente “anodìna”, dal momento che ogni intervento normativo può, in sé, generare profili che interagiscono anche con aspetti di natura “finanziaria”»; il riferimento ad essa, come identità di ratio, può risultare «in concreto non pertinente»; considerazioni che, come si vede, potrebbero valere anche per quanto concerne due delle finalità individuate per il provvedimento in esame (il rilancio delle politiche industriali e l'adozione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti locali); sicuramente queste considerazioni valgono poi per la finalità «ulteriori misure urgenti», che rende sostanzialmente impossibile individuare il perimetro del provvedimento;

il provvedimento, deliberato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 febbraio 2022, è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» ad undici giorni di distanza, il 1° marzo 2022; si ricorda che in precedenti analoghe circostanze il Comitato ha invitato a riflettere sulle conseguenze di un eccessivo intervallo di tempo tra deliberazione e pubblicazione in termini di certezza di diritto e di rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

sempre con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 116 commi, 17 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di due DPCM, 13 decreti ministeriali e 3 provvedimenti di altra natura, in 3 casi è poi previsto il coinvolgimento del sistema delle conferenze; il comma 2 dell'articolo 32 troverà inoltre applicazione a decorrere dall'anno 2025;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

la formulazione di alcune disposizioni appare suscettibile di approfondimento; in particolare, l'articolo 12 interviene sull'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che in tale parere sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); al riguardo, si valuti l'opportunità di coordinare la previsione in esame con l'articolo 25, comma 2-bis, del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), relativamente alle procedure di VIA per le opere di competenza statale rientranti nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare, di cui all'allegato 1-bis del medesimo Codice (tale procedura prevede che la VIA sia rimessa al direttore generale del Ministero della transizione ecologica previa acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, e non previo parere obbligatorio, come previsto invece dalla norma in commento; in caso di impianto da energia rinnovabile inserito nel PNIEC vi potrebbe infatti essere incertezza su quale procedura applicare); all'articolo 13, comma 2, lettera b), andrebbe poi meglio specificata nella norma – ad esempio riprendendo quanto affermato nella relazione illustrativa – la fattispecie di «aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»; all'articolo 31, comma 1, lettera a), si valuti l'opportunità di precisare meglio le modalità attraverso le quali la dotazione del fondo di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie potrà essere incrementato da parte di soggetti o enti privati;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

il comma 2 dell'articolo 22 e il comma 2 dell'articolo 23 prevedono l'adozione di DPCM su proposta di un ministro e di concerto con altri ministri; al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente rilevato che «il DPCM risulta allo stato, nell'ordinamento, un atto atipico; pertanto un suo frequente utilizzo, mutuando peraltro procedure tipiche dell'adozione dei regolamenti, quali il concerto dei Ministri interessati, rischia di tradursi in un impiego non corretto delle fonti del diritto»;

il comma 5 dell'articolo 28 prevede l'abrogazione della disposizione novellante (l'articolo 1, comma 458 della legge di bilancio 2022, legge n. 234 del 2021) anziché come corretto dell'articolo 1, comma 135.1 della legge di bilancio 2019, legge n. 145 del 2018, introdotto dal richiamato comma 458;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le commissioni di merito a chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la procedura di cui all'articolo 12, al fine di evitare contenziosi che mettano in conflitto due esigenze entrambe meritevoli di tutela quali la necessità di una velocizzazione delle procedure per tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le esigenze di tutela ambientale;

il Comitato osserva inoltre:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'articolo 31, comma 1, lettera a);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 22, comma 2, l'articolo 23, comma 2 e l'articolo 28, comma 5;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Governo e il Parlamento di volersi attenere alle indicazioni di cui alle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014 della Corte costituzionale in materia di decretazione d'urgenza, «evitando la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei.»

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3495, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

rilevato come il provvedimento appaia riconducibile, sulla base del preambolo, alle seguenti finalità: l'introduzione di misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale; l'introduzione di misure strutturali e di semplificazione in materia energetica; l'introduzione di misure per il rilancio delle politiche industriali; l'introduzione di misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali; ulteriori misure urgenti;

sottolineato come il provvedimento si configuri quindi come ab origine a contenuto plurimo;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», «organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale», «profilassi internazionale» e «tutela dell'ambiente», attribuite alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), q) e s), della Costituzione, e alle materie «ricerca scientifica e tecnologica» e «sostegno all'innovazione», «tutela della salute», «ordinamento sportivo», «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» e «governo del territorio», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

evidenziata l'opportunità, a fronte di tale intreccio di competenze, di prevedere ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, rispetto a quelle già previste dal provvedimento, con particolare riferimento:

- al comma 2 dell'articolo 7, ai fini dell'adozione del decreto chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, relativa all'ordinamento sportivo;

- al comma 2 dell'articolo 28, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, relativa al governo del territorio;

segnalato altresì come l'articolo 15, comma 1, nel demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, riproduca sostanzialmente quanto in origine previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, disposizione poi abrogata dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non prevedendo tuttavia, ai fini dell'adozione del predetto decreto ministeriale, la previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevista invece dalla norma abrogata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio contemplando la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, relativa all'ordinamento sportivo;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 28, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio contemplando la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta, relativa al governo del territorio;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 15, valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire il contenuto della disposizione, che riproduce sostanzialmente una norma abrogata, in considerazione della mancata previsione, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto, della previa intesa in sede di Conferenza unificata, prevista invece dalla norma abrogata, alla luce della competenza legislativa concorrente coinvolta, relativa alla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia».

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;

premesso che:

l'articolo 33, al comma 1 interviene sull'articolo 73, comma 11-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, che disciplina il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, per consentire ai tirocinanti che sono stati assunti come addetti all'ufficio per il processo durante lo svolgimento del tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per la partecipazione al concorso per magistrato ordinario, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

considerato che:

il 2 maggio 2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 58, recante la disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari, quali la Corte di cassazione, la Procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le Procure generali presso le Corti di appello, i Tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari e presso i Tribunali per i minorenni, la Corte dei conti, la Procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali;

quanto ai tirocini interessati dalla disciplina del decreto del Ministro della giustizia, 17 marzo 2016, n. 58, si tratta di quelli iniziati dopo l'entrata in vigore di detto decreto;

i destinatari di questo strumento di formazione sono tutti i praticanti avvocati interessati all'affiancamento ad un magistrato che, al momento della presentazione della domanda, siano inseriti nel registro di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, non abbiano riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni né siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza ed abbiano già svolto sei mesi di tirocinio presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato;

oltre al possesso dei detti requisiti, la domanda di partecipazione deve altresì attestare i dati dell'avvocato presso cui il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio, il punteggio di laurea conseguito dal praticante, la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, nonché ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante;

l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari può essere svolta anche presso uffici giudiziari diversi, purché in ciascun ufficio essa abbia una durata di almeno sei mesi. La durata complessiva del tirocinio non deve superare i 12 mesi;

rilevato che:

molti sono i punti di contatto rinvenibili tra la disciplina introdotta dal decreto ministeriale n. 58 del 2016 e quella relativa al tirocinio ex articolo 73 decreto legge n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013. Medesime sono, infatti, le attività svolte in affiancamento al magistrato affidatario, così come perfettamente sovrapponibile appare l'obbligo di riservatezza e riserbo imposto al tirocinante. In entrambi i casi, inoltre, l'esito positivo del tirocinio, e dunque della formazione, è attestato da una relazione finale sottoscritta dal magistrato affidatario;

rilevato, tuttavia, che:

l'articolo 33, comma 1, non contiene alcuna disciplina relativa ai tirocini formativi presso gli uffici giudiziari svolti ex D.M. 58 del 2016, e che quindi sarebbe auspicabile consentire ai tirocinanti previsti da tale decreto che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento del periodo di tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

l'articolo 33 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo, ma non risolve la lacuna normativa e le conseguenti incertezze in ordine al regime previdenziale applicabile agli avvocati vincitori del concorso, i quali paventano un possibile pregiudizio al loro status previdenziale a causa della cancellazione dell'iscrizione alla Cassa Forense che è conseguenza automatica della sospensione dall'albo;

per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo è necessario prevedere normativamente che la sospensione dall'esercizio della professione forense non comporti la cancellazione automatica dall'ente previdenziale Cassa Forense, in modo da permettere all'avvocato addetto all'Ufficio per il processo di conservare e preservare la continuità del proprio status professionale ai fini previdenziali e assistenziali;

occorre, pertanto, introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

l'articolo 33 comma 2, lettera a), del D.L. 17/2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), presenta, inoltre, criticità in ordine alla posizione dei Praticanti Avvocati assunti nell'Ufficio per il processo;

se, da un lato, il comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 80/2021 riconosce che il servizio prestato presso l'Ufficio del processo è equivalente ad un anno di tirocinio per l'accesso alla professione forense, dall'altro, il nuovo articolo 33, comma 2, lettera a), del D.L. n.17/2022, introduce per le professioni legali una causa di incompatibilità che impone al praticante avvocato solo un obbligo di comunicazione e non anche di interruzione del tirocinio;

l'articolo 41 comma 4 della legge professionale prevede che «Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse»;

ritenuto che:

l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022, che modifica l'articolo 11 del D.L. 80/2021 («Addetti all'ufficio per il processo»), prevede la sospensione dall'esercizio della professione forense per gli avvocati assunti a tempo determinato nell'Ufficio per il processo ma nulla prevede per i praticanti avvocati, se non l'obbligo per quest'ultimi di comunicare l'assunzione al Consiglio dell'ordine di appartenenza;

relativamente alla pratica forense occorre distinguere tra praticanti avvocati abilitati al patrocinio e praticanti avvocati non abilitati al patrocinio;

quanto ai praticanti avvocati abilitati, l'articolo 41, comma 12, della legge professionale n. 247 del 2012 prevede che «Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di pace, e in ambito penale, nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore»;

qualora i praticanti avvocati abilitati divenuti addetti all'Ufficio del processo continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse e d'incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, determinando, inoltre, un regime irragionevolmente differenziato, quanto alla possibilità di esercizio della professione forense, tra avvocati, per cui è disposta l'incompatibilità, e praticanti abilitati al patrocinio, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibilità di commettere illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti, ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio del processo, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale Cassa Forense, che venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

considerato che:

anche nel caso dei praticanti avvocati non abilitati vincitori del concorso per addetto all'Ufficio del processo, qualora gli stessi continuassero a svolgere la pratica forense presso lo studio legale di appartenenza, si potrebbe determinare il rischio concreto di conflitti d'interesse ed incompatibilità con gli affari trattati nell'esercizio delle nuove funzioni espletate, con l'ulteriore conseguenza di esporre tali soggetti alla possibile commissione di illeciti deontologici;

appare, pertanto, necessario chiarire a livello normativo che il praticante avvocato non abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, manterrà l'iscrizione nel registro dei praticanti ma non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione;

preso atto che:

l'articolo 34 del D.L. 17/2022 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, che contiene le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO»;

tra le varie modifiche, tale articolo innalza il limite di età per i magistrati che si candidano all'incarico di procuratore europeo delegato (PED) e introduce una specifica disciplina relativa alla designazione di PED addetti esclusivamente alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione (c.d. PED di legittimità);

la novella in questione apporta numerose modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021, volte al coordinamento con la nuova disciplina sui PED di legittimità, disponendo, in particolare, che l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità sia circoscritto alle sole udienze penali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 33, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di consentire ai tirocinanti ex D.M. 58/2016, che sono stati assunti come addetti all'Ufficio per il processo durante lo svolgimento di tale tirocinio, di richiedere che nel calcolo ai fini dell'idoneità del tirocinio stesso a costituire titolo per lo svolgimento e per il riconoscimento dell'espletamento della pratica forense, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il periodo di lavoro a tempo determinato svolto presso l'amministrazione giudiziaria dopo l'assunzione, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, gli avvocati vincitori del concorso, prevedendo che, nonostante la sospensione dall'albo introdotta dall'articolo 33, venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato abilitato al patrocinio, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza e non potrà espletare l'attività professionale legata al patrocinio, restando tuttavia ferma la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo, a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione, ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica, prevedendo, inoltre, in caso di precedente iscrizione all'Ente previdenziale, di introdurre un sistema che possa tutelare, sotto l'aspetto previdenziale ed assistenziale, il praticante avvocato abilitato al patrocinio, affinchè venga comunque garantita la continuità e la conservazione dello status previdenziale e di tutte le prestazioni, anche assistenziali, ad esso correlate;

all'articolo 33, comma 2, lettera a), valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il praticante avvocato non abilitato, assunto presso l'Ufficio del processo, non potrà continuare a frequentare lo studio legale di appartenenza, restando tuttavia ferma sia l'iscrizione nel registro dei praticanti, sia la possibilità di ricongiungere il periodo già espletato a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'Ufficio per il processo – a prescindere dalla diversità di sede o di ufficio rispetto al COA di iscrizione – ai fini dell'ottenimento del certificato di compiuta pratica.

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive;

apprezzato che il provvedimento, nel suo complesso mira a sostenere la ripresa economica e a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il pieno dispiego, stanziando cospicue risorse per fronteggiare il caro energia e sostenere le filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase;

evidenziata, in un'ottica di rilancio di un comparto strategico per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, la norma di cui all'articolo 11, concernente la regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, e valutati i connessi aspetti di impatto ambientale, da cui deriva la necessità di conciliare gli obiettivi di riduzione dei costi energetici con la tutela del suolo agricolo e del paesaggio, che è parte integrante del patrimonio culturale e dell'identità nazionale, nonché risorsa cruciale per il settore turistico;

valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 37, segnatamente, al comma 1, lettera a), che dispone che gli importi di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinati alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, già stanziati dalla legge di bilancio 2022, siano interamente erogati in forma di contributo statale a favore di Roma Capitale; al medesimo comma 1, lettera b), che autorizza, tra le altre cose, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale a partecipare alla costituzione di un Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura di Roma; ai commi 2 e 3, che, novellando talune disposizioni della legge di bilancio per il 2022, anticipano all'anno in corso la spesa necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, appuntamento chiave per promuovere presso i Paesi partner la candidatura di Roma per l'Expo 2030;

apprezzata la disposizione di cui all'articolo 38, che dispone che le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali (NATO e UNDP) dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi, con un focus sulla crisi Ucraina, nonché all'incremento delle dotazioni finanziare delle sedi diplomatico-consolari;

apprezzato, altresì, l'articolo 39, che incrementa di 200 milioni di euro per il 2022 la dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital, strumento essenziale per sostenere le politiche di investimento delle aziende italiane attraverso l'acquisizione da parte di SIMEST di quote di minoranza nel capitale di società estere partecipate da aziende italiane,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento all'articolo 11, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di evidenziare l'esigenza che lo sviluppo del fotovoltaico in area agricola, leva di rilancio di un comparto strategico per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, avvenga salvaguardando il suolo agricolo in un'ottica di tutela del paesaggio, in quanto parte integrante del patrimonio culturale e dell'identità nazionale, nonché risorsa cruciale per il settore turistico.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La Commissione IV,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (n. 3495 Governo);

premesso che il provvedimento – composto di 43 articoli, suddivisi in 5 Titoli, più due allegati – reca in gran parte misure per l'efficienza energetica, la riconversione e altri interventi a favore delle imprese e delle utenze domestiche, per un ammontare di quasi 8 miliardi di euro, di cui circa 5,5 miliardi destinati a contrastare il caro energia e la restante parte a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase;

altre disposizioni del provvedimento stanziano risorse per il contenimento del Covid, la rigenerazione urbana e prevedono, altresì, contributi agli enti territoriali di ogni livello, interventi di solidarietà in favore delle famiglie dei sanitari ed altri interventi urgenti;

rilevato che l'articolo 19 reca disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il funzionamento del Programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) prevedendo, in particolare, la possibilità di affidare la realizzazione degli interventi sugli edifici non in uso al Ministero della Difesa, oltre che ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, anche all'Agenzia del Demanio;

sempre l'articolo 19, nell'ambito degli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione, prevede che l'Agenzia del demanio, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nonché il Ministero della difesa o gli organi del Genio militare possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA);

l'articolo 20 disciplina il contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale stabilendo che il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi Spa, affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

considerato che, nell'ipotesi di utilizzo diretto, gli oneri derivanti dall'installazione degli impianti sarebbero sostenuti con le risorse iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa o, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza previa intesa con il Ministero della transizione ecologica nell'ambito degli investimenti del citato Piano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3495 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 17 del 2022, recante Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

- la stima degli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento alla temporanea applicazione per i mesi da aprile a giugno 2022 dell'aliquota IVA agevolata (5 per cento) sui consumi di gas per uso civile e per uso industriale, prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, è basata sui dati ultimi disponibili per i consumi delle famiglie, pubblicati dall'ISTAT al momento della stima, aggiornati con l'ultimo documento di finanza pubblica, che consente di incorporare anche le variazioni macroeconomiche;

- le stime contenute nella relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del credito d'imposta a favore delle imprese energivore, di cui all'articolo 4, relative ai consumi energetici trimestrali delle imprese energivore e al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) sono state fornite dall'ARERA;

- in particolare, è stato stimato che i consumi di energia elettrica prelevata da rete pubblica dalle imprese energivore su base annua siano pari 54 TWh (13,5 TWh su base trimestrale) e che i consumi di energia elettrica autoprodotta con combustibili fossili siano pari a 16 TWh su base annua (4 TWh su base trimestrale), con un consumo complessivo su base trimestrale, pari a 17,5 TWh;

- per quanto concerne invece il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), la relazione tecnica fa riferimento al PUN medio trimestrale risultante al momento della redazione della medesima relazione, pari a 190 euro/MWh, elevato prudenzialmente a 200 euro/MWh, tenuto conto della volatilità di tale prezzo, conformemente ai dati utilizzati per le stime degli effetti finanziari derivanti all'articolo 15 del decreto-legge n. 4 del 2022;

- la stima relativa al prezzo di 1 MWh di gas naturale, pari a 74 euro, utilizzata ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla concessione di un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5, è stata effettuata dall'ARERA sulla base della previsione, per il secondo trimestre del 2022, relativa alle quotazioni forward esistenti al momento della predisposizione della relazione tecnica;

- gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica associati all'incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 7, rispetto all'impatto calcolato in relazione all'adozione di precedenti analoghe misure, tengono conto di informazioni disponibili più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

- gli stanziamenti previsti a legislazione vigente appaiono idonei alla copertura dei fabbisogni finanziari potenzialmente derivanti dal sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, di cui all'articolo 8, posto che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al 31 dicembre 2021, vantava risorse libere pari a circa 1,5 miliardi di euro, al lordo degli stanziamenti previsti in legge di bilancio per l'anno 2022, pari a 3 miliardi di euro, e al netto degli impegni attesi al 31 dicembre 2022 e che il Gestore del predetto Fondo, al 15 marzo 2022, ha segnalato un minor impegno medio giornaliero, rispetto a quello stimato per il primo semestre del 2022, di circa il 13,2 per cento;

- il Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, reca le risorse occorrenti per far fronte agli oneri, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, derivanti dal riconoscimento di un credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud di cui all'articolo 14 e l'utilizzo delle risorse stesse non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

- le risorse di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legge n. 111 del 2019, utilizzate a copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17, recante disposizioni per la promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza, risultano disponibili e il loro utilizzo, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati;

- l'articolo 19, che consente alle amministrazioni obbligate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili di avvalersi anche dell'Agenzia del demanio, oltre che dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché la norma si limita ad attribuire la realizzazione degli interventi di miglioramento della prestazione energetica degli immobili all'Agenzia del demanio, solo laddove gli stessi riguardino immobili interessati anche da altri programmi di investimento, come ad esempio nel caso della prevenzione del rischio sismico ovvero dell'attuazione di piani di razionalizzazione curati dalla medesima Agenzia,

- in particolare, su un totale di 150 interventi attualmente finanziati risulta che la percentuale degli interventi che potrebbero essere affidati, previa intesa con il Ministero della transizione ecologica e con i predetti Provveditorati, all'Agenzia del demanio oscilla tra il 12 e il 20 per cento;

- inoltre, poiché il citato articolo 19 favorirà l'attuazione integrata delle risorse finanziarie già stanziate per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione (PREPAC) con quelle già esistenti nella disponibilità dell'Agenzia del demanio (prevenzione rischio sismico – capitolo 7759, razionalizzazioni – capitoli 7754 e 7759 – non si determineranno impatti negativi per l'Agenzia medesima, posto che la stessa continuerà a svolgere la propria attività nell'ambito della propria capacità operativa con le risorse strumentali e umane disponibili per l'attuazione dei propri piani d'investimento;

- la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, che autorizza il Ministero della difesa ad affidare in concessione o ad utilizzare direttamente i beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di energia da fonti rinnovabili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché all'attuazione della disposizione in esame si provvederà tramite l'utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del predetto Ministero, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di quelle stanziate nella Missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

- qualora si volesse raggiungere l'obiettivo ideale dell'indipendenza energetica dei siti strategici dovrebbero essere realizzati circa 100 impianti di produzione di vario taglio, di potenza complessiva pari a circa 300 MW, in grado di produrre circa il 50 per cento degli attuali consumi energetici, e si otterrebbero risparmi di non meno di 50 milioni di euro all'anno rispetto all'attuale spesa per consumi elettrici del Ministero della difesa;

- la determinazione della misura dell'incremento del Fondo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021, disposto – per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 – dall'articolo 25, comma 1, al fine di consentire la compensazione, in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del Codice degli appalti, dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei prezzi delle materie prime, è il risultato di elaborazioni effettuate sulla base di dati comunicati dall'ANAC – con particolare riferimento al valore degli appalti di lavori e del numero delle imprese potenzialmente beneficiarie – le quali tengono anche conto delle risorse che le stazioni appaltanti possono prioritariamente utilizzare per il riconoscimento delle compensazioni nonché degli incrementi registrati sui prezzi delle materie prime;

- le risorse destinate dal comma 4 dell'articolo 28 alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo che, al fine di favorire la rigenerazione urbana, dispone lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 30 dicembre 2021, sono disponibili e il loro utilizzo non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente;

- gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica registrati in relazione alla riduzione, disposta dallo stesso articolo 28, comma 4, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 51, della legge n. 160 del 2019, relative all'assegnazione di contributi agli enti locali sono stati calcolati – a differenza di quanto previsto con riferimento alla norma originaria – tenendo conto di informazioni più aggiornate in merito ai sottostanti interventi, alle modalità attuative e al conseguente profilo di spendibilità;

- la stima degli effetti connessi alla riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni, disposta dall'articolo 29, è in linea con le stime storiche relative a simili interventi disposti in passato;

- tuttavia, la relazione tecnica ha ritenuto prudenziale aumentare, rispetto alle stime storiche, gli effetti negativi derivanti dalla disposizione in esame tenuto conto del fatto che l'adesione dei contribuenti, nonostante la riproposizione negli anni della rivalutazione in oggetto, è sempre stata elevata e si è ulteriormente incrementata, come risulta dagli ultimi dati disponibili dei versamenti F24 utilizzati nella stima, anche in presenza della crisi pandemica Covid-19;

- con riferimento all'articolo 33, l'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente per lo svolgimento delle procedure concorsuali generali relative agli uffici del processo risulta adeguata a far fronte all'aumento, per il distretto giudiziario di Trento, del numero dei candidati ammessi alla prova scritta, in quanto tale aumento coinvolgerà un numero esiguo di candidati e non determinerà modifiche alla composizione delle attuali commissioni di concorso né alle procedure digitali e di sicurezza già adottate;

- all'articolo 34, le modifiche al regime di contribuzione previdenziale dei procuratori europei delegati (PED) non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'esclusione dal rimborso della quota previdenziale posta a carico del procuratore europeo delegato è dovuta al fatto che la stessa è già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea e pertanto non risultano necessari ulteriori adempimenti ai fini contributivi e assistenziali;

- la realizzazione del censimento anagrafico dei dipendenti pubblici, prevista dall'articolo 35, potrà essere effettuata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili, non determinando costi amministrativi per ulteriori amministrazioni pubbliche che dovessero essere tenute a fornire dati non attualmente disponibili, né per eventuali aggiornamenti delle modalità di comunicazione digitale dei dati;

- all'articolo 38, la riassegnazione nell'anno 2022 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno, dei contributi già erogati dall'Italia per interventi di aiuto e assistenza alle Forze armate e di sicurezza afghane e successivamente restituiti al nostro Paese da parte delle competenti organizzazioni internazionali, non determina effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;

- la mancata evidenziazione di tale misura nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari si conforma ad una costante prassi, in virtù della quale le operazioni che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di somme non note ex ante – trattandosi appunto di somme eventuali, come tali non incluse per ragioni prudenziali nei quadri tendenziali di finanza pubblica – e la loro contestuale riassegnazione alla spesa non sono riportate nel predetto prospetto, trattandosi di variazioni compensative che si producono all'atto della loro manifestazione;

- la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa la fondo rotativo per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, disposta dall'articolo 39 per far fronte agli oneri derivanti dal potenziamento del fondo di venture capital, non pregiudica gli interventi già programmati a valere su detto fondo;

- le procedure di sorveglianza radiometrica, di cui all'articolo 40, saranno svolte dai soggetti pubblici interessati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, che differisce per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi periodi, la deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi di reddito prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2015, sono stati stimati dalla relazione tecnica conformemente a quelli stimati in occasione dell'esame della legge n. 160 del 2019;

- l'attuale quantificazione tuttavia risente dell'aggiornamento dei dati dichiarativi ultimi disponibili (anno di imposta 2020) e della differente capienza stimata attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES per ogni singolo contribuente interessato;

- il venir meno, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, della citata deducibilità del 12 per cento non determina l'iscrizione di nuove imposte differite attive (DTA) rispetto a quelle che erano già iscritte in bilancio e per le quali la legislazione vigente già prevede la possibilità di trasformazione in crediti d'imposta alle condizioni e secondo le modalità dettate dall'articolo 2, commi 55 e seguenti, del decreto-legge n. 225 del 2010;

- la riduzione degli stanziamenti, in termini di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di spesa per gli importi indicati nell'allegato B del provvedimento, disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 42, comma 2, lettera b), non determinerà la necessità di ricorrere a successive integrazioni di bilancio per spese di natura obbligatoria e comunque non riguarda gli stanziamenti relativi ai fondi speciali;

- le risorse già esistenti nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate destinate a legislazione vigente all'erogazione di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge n. 73 del 2021, utilizzate per finalità di copertura dall'articolo 42, comma 2, lettera b), per un ammontare pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, risultano effettivamente disponibili, posto che il relativo ammontare è già stato versato all'entrata del bilancio dello Stato, come previsto dalla medesima lettera b);

- i risparmi di spesa emersi in relazione all'erogazione del citato contributo a fondo perduto sono stati calcolati tenendo conto del fabbisogno effettivo della misura agevolativa in base alle istanze pervenute, rispetto alle risorse originariamente stanziate;

rilevata la necessità di precisare:

- al comma 3 dell'articolo 7, recante il rifinanziamento per 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, che agli oneri da esso derivanti si provvede ai sensi dell'articolo 42, posto che gli stessi risultano computati tra quelli oggetto di copertura di cui all'alinea del comma 2 del medesimo articolo 42;

- alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 42, recante l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria delle risorse derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, che tali risorse sono costituite non solo da maggiori entrate, ma anche da minori spese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 7, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

all'articolo 42, comma 2, lettera d), dopo le parole: utilizzo delle maggiori entrate inserire le seguenti: e delle minori spese.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo del disegno di legge n. 3495, di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

preso atto che il provvedimento reca, tra l'altro, misure volte a fronteggiare l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e misure strutturali volte a incrementare la produzione nazionale di energia, per prevenire gli effetti di eventuali future crisi analoghe all'attuale;

richiamate in particolare – per gli aspetti di natura fiscale – le disposizioni di cui all'articolo 5, che riconoscono, per il gas consumato nel secondo trimestre dell'anno 2022, un credito di imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale;

segnalata in primo luogo l'opportunità, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

evidenziata inoltre in tale ambito l'esigenza di una valutazione della possibilità di estendere la misura di cui all'articolo 5 anche al primo trimestre dell'anno 2022, nel quale già si sono registrati consistenti rincari del gas naturale, al contempo valutando la possibilità, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di prevedere analoghe misure di sostegno anche per i mesi successivi al 30 giugno 2022, onde evitare di esporre le imprese italiane a forte consumo di gas naturale a una perdita di competitività ed al rischio di delocalizzazione per effetto delle differenze tra i costi dell'energia nei vari Paesi;

preso atto del vertiginoso aumento dei prezzi del carburante che si registra nel nostro Paese, e considerato che il carburante attualmente in distribuzione è stato acquistato dalle società di intermediazione e raffinazione in un momento precedente allo scoppio della guerra in Ucraina e ai conseguenti aumenti di prezzo sul mercato internazionale; rilevato in proposito che le suddette società potrebbero aver aumentato in modo ingiustificato lo spread che applicano sulla intermediazione del carburante;

considerata quindi la necessità di monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio e di verificare l'esistenza di speculazioni, sanzionando gli eventuali responsabili;

rilevata altresì la necessità – al fine di sostenere le piccole e medie imprese, particolarmente colpite dalla crisi economica determinata dagli eventi bellici, oltre che dal protrarsi della pandemia – di prevedere una proroga al 30 giugno 2022 delle misure di sostegno di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a tal fine modificando le disposizioni di proroga di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche sopprimendo il riferimento alla sola quota capitale; al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si potrebbe provvedere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

evidenziato infine che le difficoltà recate dall'attuale crisi internazionale stanno determinando problemi all'industria nazionale non solo in ambito energetico ma anche con riguardo all'approvvigionamento di materie prime, in particolare nel settore edilizio;

rilevato inoltre che il testo originario dell'articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha determinato un rallentamento ed in alcuni casi il blocco dei lavori edili, con effetti pregiudizievoli per coloro che – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – al fine di usufruire delle agevolazioni del cosiddetto Superbonus debbono aver effettuato, alla data del 30 giugno 2022, lavori pari almeno al 30 per cento dell'intervento complessivo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre un meccanismo di monitoraggio degli effetti delle disposizioni introdotte, con riguardo alla cedibilità dei crediti di imposta o a eventuali altre misure di sostegno quali i bonus, dal decreto-legge n. 4 del 2022, al fine di valutare di estenderle, ove ve ne siano i presupposti;

b) valutino le Commissioni di merito, con specifico riferimento alle imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'articolo 5 del provvedimento, la possibilità di estendere la cedibilità dei crediti di imposta ivi previsti – previo monitoraggio di cui alla lettera a) – anche al primo trimestre 2022, nel quale l'impatto del rincaro del gas naturale è stato più repentino ed improvviso, nonché ai mesi successivi al 30 giugno 2022, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;

c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di adottare misure immediate ed efficaci per monitorare il rincaro dei prezzi di benzina e gasolio, verificando l'esistenza di speculazioni e provvedendo, in tal caso, a sanzionare i responsabili;

d) valutino le Commissioni di merito, previa interlocuzione da avviare con i competenti Uffici della Commissione europea, l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo la previsione di una proroga al 30 giugno 2022, che non sia limitata alla sola quota capitale, delle misure di sostegno in favore delle piccole e medie imprese, a tal fine modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021;

e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di integrare il testo del provvedimento introducendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l'esecuzione del 30 per cento degli interventi edilizi necessari per fruire del cosiddetto Superbonus – nell'ipotesi di cui al secondo periodo del comma 8-bis, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – anche in considerazione degli effetti del decreto-legge n. 4 del 2022, nella sua formulazione originaria, nonché delle problematiche relative all'approvvigionamento delle materie prime in ragione dell'attuale situazione internazionale e di mercato.

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3495 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

premesso che l'articolo 30 dispone al comma 3 che, per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022;

rilevato che le finalità di cui al richiamato secondo periodo dell'articolo 183, comma 2 del suddetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli e mostre;

considerato che la relazione del Governo illustrativa del decreto-legge in esame, con riferimento all'articolo 30, comma 3, afferma che le risorse sono da destinare al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

appare opportuno che le Commissioni riunite VIII e X valutino la congruenza tra il contenuto dell'articolo 30, comma 3, e le finalità che a questa disposizione sono collegate dal Governo nella relazione illustrativa del decreto-legge in esame;

si valuti l'opportunità di incrementare ulteriormente le risorse destinate ai gestori di impianti natatori sì da riconoscere un sostegno che sia parametrato ai costi effettivamente sostenuti;

si valuti di semplificare il percorso autorizzativo per impianti di energie rinnovabili esistenti nell'impiantistica sportiva pubblica e privata e di repowering, soprattutto laddove sia già presente autorizzazione paesaggistica per impianto già esistente

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (n. 3495 Governo),

considerato che l'articolo 6 reca una serie di interventi in sostegno dell'autotrasporto che risultano allo stato inadeguati, in considerazione della gravissima emergenza che sta attraversando il settore a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi del carburante e dell'energia conseguente alla crisi in Ucraina;

rilevato che, in data 18 marzo 2022, il Governo ha adottato un decreto-legge recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, che reca interventi per il contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia nonché diverse misure di sostegno alle imprese di autotrasporto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2022;

rilevato altresì che nella Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2022 è stato altresì pubblicato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2022 che dispone la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, al gasolio e ai GPL usati come carburanti;

evidenziata la necessità di rafforzare le misure a sostegno del settore dell'autotrasporto;

considerato che diversi paesi europei prevedono l'esenzione dai pedaggi autostradale per le società di bus che operano nell'ambito di missioni umanitarie, quali quelle relative al trasporto e al soccorso della popolazione ucraina,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) il contributo sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 6, comma 3, sia esteso a tutti i mezzi che utilizzano AdBlue senza limitarlo ai soli mezzi di ultima generazione, al fine di evitare discriminazioni tra le imprese;

2) siano introdotti interventi per ridurre i costi di esercizio delle imprese del settore dell'autotrasporto, attraverso la decontribuzione degli oneri sociali e la defiscalizzazione, prevedendo altresì benefici fiscali sul gasolio, consentendo alle imprese di presentare l'istanza mensilmente anziché trimestralmente al fine di permettere alle stesse di disporre di maggiore liquidità.

e con le seguenti osservazioni:

a) le misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di cui all'articolo 6 richiedono ulteriori e più incisivi interventi che amplino il ventaglio dei sostegni ivi previsti e stanzino risorse di gran lunga più consistenti al fine di consentire alle imprese di fare fronte alla gravissima emergenza in corso, intervenendo sul caro carburante, sulla decontribuzione nel settore dell'autotrasporto e con incrementi per il «ferrobonus» ed il «marebonus»;

b) risulta opportuno introdurre un'esenzione dai pedaggi autostradali per i mezzi che svolgono attività di trasporto di persone nell'ambito di missioni umanitarie;

c) si valuti l'opportunità di mettere in campo politiche volte nel medio periodo alla riduzione graduale ma decisa del numero di autoveicoli privati circolanti, sostenendo contestualmente il settore automotive, con particolare riguardo ai veicoli, anche commerciali, con classe emissiva da 0 a 20 g/km di anidride carbonica, ripristinando altresì il cd. «malus» nell'acquisto di auto la cui classe emissiva sia superiore a 160 g/km di anidride carbonica;

d) si valuti l'opportunità di destinare parte delle risorse aggiuntive previste per il settore automotive al ripristino pluriennale della misura della detrazione fiscale al 50 per cento mediante sconto in fattura e cessione del credito per gli interventi di acquisto e messa in opera delle colonnine domestiche di ricarica per gli autoveicoli elettrici;

e) si valuti l'opportunità di rifinanziare e dare attuazione con decreto ministeriale alla misura di detrazione fiscale tramite credito di imposta per le piccole e medie imprese per l'acquisto di bici cargo per la logistica di ultimo miglio in ambito urbano.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3495, di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

considerato che l'articolo 24 estende l'ambito degli interventi a carico del Fondo nuove competenze a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per la transizione industriale, facendo emergere un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori;

rilevato che l'articolo 33, comma 1, allo scopo di superare le difficoltà interpretative insorte, dispone, per coloro che, assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, stiano ancora espletando la formazione teorico-pratica prevista dalla normativa vigente, la possibilità di richiedere che, ai fini del riconoscimento dei titoli per l'accesso al concorso in magistratura il periodo di tirocinio sia computato unitamente al successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, fino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta;

rilevato che, con riferimento all'ufficio del processo, il comma 2 del medesimo articolo 33 chiarisce che l'assunzione nell'amministrazione giudiziaria con contratto a tempo determinato comporta per i professionisti iscritti ad albi, collegi e ordini professionali l'incompatibilità con l'esercizio della professione forense e la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica e consente all'amministrazione giudiziaria di coprire i posti messi a concorso ancora vacanti dopo l'esaurimento della graduatoria distrettuale mediante l'ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti;

considerato che l'articolo 35 dispone l'avvio, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, del censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, finalizzato al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA» del Piano nazionale di ripresa e resilienza e al completamento del fascicolo elettronico del dipendente;

rilevato che l'articolo 37, in relazione alla candidatura di Roma a ospitare l'Esposizione universale nel 2030 autorizza, al comma 1, lettera b), Roma Capitale e le società in house da essa controllate a conferire fino a trenta incarichi di consulenza e di collaborazione e a reclutare un contingente di personale fino a trenta unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023;

considerato che l'articolo 40, allo scopo di semplificare la disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica, introduce modificazioni all'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 e, conseguentemente, sostituisce l'allegato XIX, allo scopo di consentire un avvio rapido del nuovo sistema dei controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori, dell'ambiente nonché del sistema produttivo e logistico nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (n. 3495 Governo);

considerato, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 26 incrementa di 400 milioni di euro la dotazione finanziaria per il 2022 del fondo destinato al riconoscimento di un contributo statale, a titolo definitivo, per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021;

evidenziato altresì che il comma 1 dell'articolo 30 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 200 milioni di euro per il 2022, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2, nell'ambito degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale;

rilevato, inoltre, che l'articolo 31 modifica la disciplina vigente riguardante le iniziative di solidarietà in favore dei famigliari del personale sanitario, sociosanitario, nonché degli esercenti la professione di assistente sociale che sono stati impegnati nel contrasto dell'emergenza epidemiologica e abbiano contratto una patologia dalla quale sia derivata la morte, incrementando di 15 milioni di euro la dotazione del relativo Fondo;

rilevato, infine, che l'articolo 40 reca misure volte a semplificare la normativa vigente in materia di obblighi di sorveglianza radiometrica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali;

rilevato che:

- l'articolo 2 del decreto-legge in esame riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali dei mesi aprile, maggio e giugno 2022;

- al fine di sostenere l'esercizio delle attività imprenditoriali agricole e di contenere gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica, occorrerebbe introdurre una specifica disposizione aggiuntiva volta a prevedere per le imprese agricole, sino al 31 dicembre 2022, la riduzione al 5 per cento anche dell'Iva relativa alla fornitura di energia elettrica;

- sarebbe opportuno, inoltre, prevedere, in favore dei clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola, nel caso di inadempimento delle fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;

rilevato altresì che:

- l'articolo 4, al comma 1, riconosce alle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno subìto un significativo incremento del relativo costo, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022; il comma 2 chiarisce che il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore nel secondo trimestre 2022;

- tali disposizioni andrebbero opportunamente estese anche alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, che non sono attualmente incluse tra le imprese «energivore» di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017;

- analogamente, andrebbe esteso alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto dall'articolo 5 in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, cosiddette «gasivore», come individuate sulla base delle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021;

considerato che:

- l'articolo 6 reca interventi in favore del settore dell'autotrasporto per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici;

- in considerazione degli effetti economici negativi derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di salvaguardare il livello occupazionale della gente di mare, andrebbero inserite nel provvedimento disposizioni recanti interventi anche in favore delle imprese armatrici;

considerato altresì che:

- l'articolo 8 reca misure di sostegno alla liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

- in particolare, il predetto articolo, al comma 1, lettera a), estende la concessione delle garanzie straordinarie SACE a sostegno della liquidità delle imprese – previste dall'articolo 1 e dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 23 del 2020 – anche a sostegno di comprovate esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

- il medesimo articolo, al comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI, di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, disponendo che, fino al 30 giugno 2022, non è dovuta commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia;

- per far fronte alla situazione di grave emergenza economica determinata dalla crisi energetica in atto e sostenere la liquidità del sistema produttivo, già fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto alla pandemia da Covid-129, appare opportuno inserire, nell'articolo in commento, disposizioni aggiuntive dirette a prevedere: a) per gli operatori che abbiano subito un aumento dei costi di produzione a causa dell'incremento del prezzo dell'energia, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui o di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; b) l'estensione delle garanzie straordinarie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Fondo centrale di garanzia PMI) alle imprese che versino in crisi di liquidità a causa dell'aumento dei costi energetici;

ritenuto che:

- l'articolo 11 introduce deroghe alla norma, contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (l. n. 27/2012), che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER);

- in particolare, l'articolo in esame dispone che il divieto non si applica e, dunque, che accedono agli incentivi statali gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-septies dell'articolo 65); analogamente, si dispone l'inapplicabilità del divieto agli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle già ammesse, vale a dire moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, prevedano comunque un sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale (nuovo comma 1-octies dell'articolo 65); si prevede, infine, che il limite del 10 per cento della superficie agricola occupabile operi anche per gli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative già ammesse (novella al comma 1-quinquies dell'articolo 65);

- al fine di scongiurare il rischio di fenomeni speculativi e di prevenire il consumo di suolo agricolo, appare opportuno introdurre ulteriori correttivi alla disciplina inerente gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo contenuta nel richiamato articolo 65;

- nello specifico, l'accesso agli incentivi dovrebbe essere subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, a far permanere la specifica particella occupata dagli impianti parte della proprietà aziendale per almeno 10 anni;

- quanto agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, unitamente all'occupazione di una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale, quale ulteriore condizione per l'accesso agli incentivi dovrebbe essere prevista la collocazione su aree agricole marginali o non coltivate da almeno 5 anni; dovrebbe altresì essere determinato, in termini di metri quadri, il limite massimo della superficie agricola occupabile;

ritenuto altresì che:

- l'articolo 13 introduce ulteriori semplificazioni alle procedure per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica offshore rispetto a quelle già introdotte dal decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo, al comma 2, lettera c), che le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori dovranno essere adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ;

- tale disposizione dovrebbe essere opportunamente riformulata, nel senso di prevedere il concerto, anziché il parere, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

osservato che:

- nell'ambito delle disposizioni contenute nel titolo I del provvedimento, dovrebbero essere inserite urgenti misure per promuovere lo sviluppo di impianti di biogas, in modo da sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale e favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo;

- in particolare, occorrerebbe prevedere per gli imprenditori agricoli un contributo a fondo perduto per la realizzazione, senza oneri di registrazione, di impianti di biogas con potenza non superiore a 300 kW, a condizione che vengano utilizzati reflui zootecnici, colture di secondo raccolto, sottoprodotti di origine biologica ed altri residui organici del ciclo produttivo aziendale;

considerato, infine, che:

- dovrebbero essere introdotte nel provvedimento specifiche disposizioni dirette a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole, i cui costi di produzione sono sensibilmente aumentati a causa della crisi energetica e dei recenti sviluppi del conflitto russo-ucraino;

- in particolare, appare opportuno prevedere: a) un sistema di incentivi fiscali, nella forma di crediti di imposta, per l'acquisto di prodotti energetici, fertilizzanti e fitosanitari; b) l'istituzione di un apposito fondo per la sostenibilità economica in agricoltura; c) l'istituzione di un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo praticato sui prodotti cerealicoli; d) misure volte a favorire la ristrutturazione del debito delle aziende agricole, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali e gli istituti di credito sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, si valuti l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni aggiuntive dirette a prevedere: a) per le imprese agricole, sino al 31 dicembre 2022, la riduzione al 5 per cento dell'Iva relativa alla fornitura di energia elettrica; b) per i clienti finali di energia elettrica e di gas naturale che svolgono attività di impresa agricola, in caso di inadempimento delle fatture emesse tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, la possibilità di accedere ad un piano di rateizzazione;

all'articolo 4, si valuti l'opportunità di estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto per le imprese «energivore»;

all'articolo 5, si valuti l'opportunità di estendere alle imprese agricole e agroalimentari, nonché alle imprese e alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, il contributo straordinario previsto per le imprese a forte consumo di gas naturale;

dopo l'articolo 6, al fine di compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, si valuti l'opportunità di introdurre un articolo aggiuntivo diretto a prevedere interventi in favore delle imprese armatrici;

all'articolo 8, si valuti l'opportunità di inserire ulteriori misure di sostegno alla liquidità delle imprese, tra le quali, in particolare: per gli operatori che abbiano subito un aumento dei costi di produzione a causa dell'incremento del prezzo dell'energia, la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui o di altre forme di finanziamento a rimborso rateale, anche perfezionate attraverso il rilascio di cambiali agrarie; l'estensione delle garanzie straordinarie di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (Fondo centrale di garanzia PMI) alle imprese che versino di in crisi di liquidità conseguente all'aumento dei costi energetici;

all'articolo 11, al fine di contrastare possibili fenomeni speculativi e scongiurare il rischio di un indiscriminato consumo di suolo agricolo, si valuti l'opportunità di inserire disposizioni correttive dirette a: a) condizionare l'accesso agli incentivi per lo sviluppo degli impianti fotovoltaici in ambito agricolo all'assunzione dell'impegno, da parte del richiedente, a far permanere la particella di terreno occupata dagli impianti parte della proprietà aziendale per almeno 10 anni; b) quanto agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, prevedere quale ulteriore condizione per l'accesso agli incentivi la collocazione su aree agricole marginali o non coltivate da almeno 5 anni; c) determinare, in riferimento agli impianti di cui alla precedente lettera, il limite massimo, in termini di metri quadri, della superficie agricola occupabile ;

dopo l'articolo 11, al fine di sostenere le imprese del settore primario nella produzione di energia destinata prevalentemente all'autoconsumo aziendale, si valuti l'opportunità di inserire un articolo aggiuntivo diretto a promuovere lo sviluppo di impianti di biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW, prevedendo un apposito contributo a fondo perduto in favore degli imprenditori agricoli; si valuti altresì l'opportunità di vincolare la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa e biogas, di impianti biogas convertiti alla produzione di biometano e di nuovi impianti a biometano, all'utilizzo di prodotti agricoli, forestali e zootecnici di scarto, cover crops, secondi raccolti, scarti agro-industriali, forsu, sfalci urbani e stradali, e potature;

all'articolo 13, comma 2, lettera c), relativamente all'adozione delle linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di off-shore, si valuti l'opportunità di prevedere il concerto, anziché il parere, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

si valuti, infine, l'opportunità di introdurre nel provvedimento specifiche disposizioni dirette a far fronte alle esigenze di liquidità delle imprese agricole, tra le quali: a) un sistema di incentivi fiscali, nella forma di crediti di imposta, per l'acquisto di prodotti energetici, fertilizzanti e fitosanitari; b) l'istituzione di un apposito fondo per la sostenibilità economica in agricoltura nonché di un fondo a copertura delle polizze assicurative sottoscritte dagli imprenditori agricoli a garanzia del prezzo praticato sui prodotti cerealicoli; c) misure volte a favorire la ristrutturazione del debito delle aziende agricole, il cui livello di indebitamento verso l'erario, gli enti locali e gli istituti di credito sia pari o superiore al 30 per cento del fatturato prodotto nel 2021.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3495 Governo, di conversione in legge del DL 17/22, recante: "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali";

premesso che il provvedimento – composto di 43 articoli, suddivisi in 5 Titoli, più due allegati – reca principalmente misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, al fine di mitigarne l'impatto su famiglie e imprese, nonché misure volte a favorire la transizione verde e a rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti di gas;

ricordate in particolare, per i profili di competenza:

le misure a sostegno delle imprese per compensare gli effetti dell'incremento dei prezzi dei prodotti energetici, mediante una pluralità di interventi, inclusa la concessione di garanzie e crediti d'imposta, per la cui applicazione è puntualmente richiamato il necessario rispetto della normativa europea;

le misure volte a semplificare e incentivare gli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili;

le misure volte a favorire la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzate all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili;

le modifiche apportate al decreto legislativo n. 9 del 2021 attuativa del regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'istituzione della Procura europea «EPPO»;

evidenziato che, sebbene gli interventi di mitigazione dell'aumento dei costi energetici siano ora indispensabili, a fronte di rincari troppo violenti e improvvisi, essi non potranno essere prorogati indefinitamente in quanto assorbirebbero un ammontare molto elevato di risorse pubbliche, sottraendolo a impieghi alternativi e minando la sostenibilità della finanza pubblica;

sottolineata pertanto l'esigenza di risolvere prioritariamente il problema della dipendenza energetica da paesi non appartenenti all'Unione europea, attuando strategie concertate a livello europeo, volte, nel medio periodo, alla transizione verso un mix sostenibile di fonti energetiche alternative, e, nel breve periodo, alla massimizzazione in tutti i Paesi europei della capacità di stoccaggio di gas, garantendo altresì l'effettivo impiego di tale capacità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di raccomandare al Governo di promuovere in sede europea strategie volte a migliorare in tutti i Paesi la capacità di stoccaggio del gas naturale, garantendo altresì il pieno utilizzo di tale capacità, superando le differenze tra i Paesi europei evidenziate nella Comunicazione della Commissione europea «Risposta all'aumento dei prezzi: un pacchetto di misure di intervento e di sostegno» (COM/2021/660 final);

valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di raccomandare al Governo, in coerenza con il Green Deal europeo e tenendo conto della crisi in corso in Ucraina, una revisione strutturale dei criteri di tariffazione dell'energia elettrica e del gas naturale, mediante strategie quali la fiscalizzazione degli oneri di sistema, sia al fine di una maggiore trasparenza di tali oneri ed equità dei relativi criteri di copertura, sia al fine di ricondurre le tariffe ad una maggiore aderenza al costo della componente energetica, attuando al contempo strategie di perequazione tariffaria finalizzate ad ammortizzare le fluttuazioni nel tempo dei prezzi di mercato.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3495 di conversione del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo di energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali e rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale tutela della concorrenza, organizzazione amministrativa dello Stato, ordinamento civile e penale, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), q), s) della Costituzione) e alle materie di competenza concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione, tutela della salute, ordinamento sportivo, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio (articolo 117, terzo comma);

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento già prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 27 prevedono la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei decreti del Ministro dell'interno chiamati a ripartire i contributi previsti dall'articolo per gli enti locali; il comma 1 dell'articolo 35 prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione chiamato a disciplinare le modalità di comunicazione dei dati per la costituzione dell'anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione.

appare opportuno prevedere però ulteriori forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, al comma 2 dell'articolo 7 potrebbe essere prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto chiamato a ripartire i contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi energetici; ciò alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (ordinamento sportivo; in proposito si richiama anche la recente sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale); al comma 2 dell'articolo 28 potrebbe essere poi prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministero dell'interno chiamato ad assegnare le risorse per la rigenerazione urbana stanziate dall'articolo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta (governo del territorio);

l'articolo 15, comma 1, nel demandare a un decreto del Ministro della transizione ecologica, la definizione delle prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, riproduce sostanzialmente quanto in origine previsto dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, disposizione poi abrogata dal decreto legislativo n. 199 del 2021; a differenza però dell'articolo 7, comma 4 richiamato, l'articolo 15, comma 1 non prevede, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale la previa intesa in sede di Conferenza unificata, come invece appare opportuno; si ricorda infatti che, con riferimento alla competenza legislativa concorrente coinvolta (produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia), la giurisprudenza della Corte costituzionale appare orientata a richiedere, per la realizzazione delle infrastrutture energetiche, il rispetto del principio di leale collaborazione attraverso modalità di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali l'intesa (si veda ad esempio la sentenza n. 131 del 2016);

sul provvedimento sono pervenute le proposte di modifica e di integrazione del testo dell'UPI;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa:

ad aggiungere, all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

ad aggiungere, all'articolo 28, comma 2, dopo le parole: «da adottare» le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

a tenere nella massima considerazione le proposte di modifica e di integrazione del testo pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali.

e con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di approfondire l'articolo 15, comma 1.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

1. Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 1:

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. – (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia) – 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – (Strategia nazionale contro la povertà energetica) – 1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.
6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.
6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.
6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite dalle seguenti: «del costo per kWh»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022».

All'articolo 6:

al comma 2, la parola: «forfettaria» è sostituita dalla seguente: «forfetaria»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al netto dell'imposta sul valore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento dell'efficienza energetica» e le parole: «ed esercenti» sono sostituite dalla seguente: «esercenti»;

al comma 6, terzo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e dopo le parole: «di concessione» sono inserite le seguenti: «del credito d'imposta»;

al comma 7, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo».

All'articolo 7:

al comma 1, la parola: «determinatasi» è sostituita dalla seguente: «determinata»;

al comma 2, la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «stabiliti»;

al comma 3, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.
3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42».

All'articolo 9:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis e dal comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis, per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6;

c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica, di cui all'articolo 5.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

02. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotti dal comma 01 del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
03. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

3-bis. Per ‘sito dell'impianto eolico’ si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni”;

c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

3-quater. Per ‘altezza massima dei nuovi aerogeneratori’ (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)”»;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione”.

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.
1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: “da fonte fossile di” sono sostituite dalle seguenti: da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano”;

b) alla lettera c), alinea, le parole: o meno” sono soppresse».

Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-bis. – (Requisiti degli impianti termici) – 1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: “installati” sono inserite le seguenti: “pompe di calore a gas o”;

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: “installare” sono inserite le seguenti: “pompe di calore a gas o” e le parole: “e pompe di calore il cui rendimento sia” sono sostituite dalle seguenti: “e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento”.

Art. 9-ter. – (Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti) – 1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Art. 9-quater. – (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico) – 1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: “ancorché scadute, sono prorogate di diritto” sono sostituite dalle seguenti: “o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti:

«Art. 10-bis. – (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale) – 1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Art. 10-ter. – (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici) – 1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

“2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo”».

All'articolo 11:

al comma 1:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: “realizzazione di sistemi di monitoraggio” sono inserite le seguenti: “, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”»;

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

“1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”».

Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. – (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli) – 1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.
4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 12:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: “ai sensi dell'articolo 20,” sono inserite le seguenti: “con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.
02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica»;

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico”;

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri”»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. – (Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano) – 1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016»

All'articolo 13:

al comma 1, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse, dopo le parole: «n. 387,» sono inserite le seguenti: «il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4”».

Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. – (Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche) – 1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.
1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze”;

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni”.

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: “tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni” e le parole: “, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie” sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: “La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata”;

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, al secondo periodo, le parole: “strettamente necessari alla” sono sostituite dalle seguenti: “necessari per lo svolgimento di attività o la”;

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: “sia in fase di realizzazione delle opere,” sono inserite le seguenti: “compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,” e, al secondo periodo, le parole: “di tracciato” sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: “realizzate con le migliori tecnologie esistenti” sono inserite le seguenti: “, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,”;

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi”;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale”».

All'articolo 14:

al comma 1, dopo le parole: «promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici,»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la “chimica verde” a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma».

All'articolo 15:

al comma 1:

al capoverso comma 6-bis, le parole: «, ossia sonde geotermiche» sono soppresse;

al capoverso comma 6-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale»;

dopo il capoverso 6-ter è aggiunto il seguente:

«6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 119, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “agli edifici” sono aggiunte le seguenti: “ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo”».

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico».

All'articolo 16:

al comma 1, le parole: «ai clienti» sono sostituite dalle seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite dalle seguenti: «il Gestore dei servizi energetici (GSE)» e la parola: «avvia» è sostituita dalla seguente: «avviano»;

al comma 2:

al primo periodo, la parola: «ricadenti» è sostituita dalla seguente: «situate» e le parole: «delle tempistiche massime» sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»;

al secondo periodo, la parola: «ricadono» è sostituita dalle seguenti: «sono situati», le parole: «considerate idonee» sono sostituite dalle seguenti «considerate compatibili» e dopo le parole: «28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»;

al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri fiscali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 5, dopo la parola: «industriali» sono inserite le seguenti: «a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico».

alla rubrica, le parole: «l'emergenza caro energia» sono sostituite dalle seguenti: «l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici».

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis. – (Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali) – 1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 17:

al comma 1, lettera b), capoverso 3-bis:

all'alinea, primo periodo, la parola: «ricadenti», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «esistenti»;

alla lettera a), le parole: «di euro, per» sono sostituite dalla seguente: «per» e dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera b), dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

All'articolo 18:

al comma 1, capoverso c-bis), le parole: «Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane» sono sostituite dalle seguenti: «gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali»;

al comma 2, dopo le parole: «di trasmissione nazionale» sono inserite le seguenti: «e di distribuzione»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo”».

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili».

Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. – (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità) – 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: “in relazione all'andamento del mercato” sono aggiunte le seguenti: “e del reale costo di approvvigionamento della materia prima”».

All'articolo 19:

al comma 1:

alla lettera a), dopo le parole: «comma 162» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «n. 145,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 145»;

alla lettera b), capoverso 8:

al primo periodo, le parole: «che insistono sul medesimo immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per il medesimo immobile»;

al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:

«Art. 19-bis. – (Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili) – 1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.
2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
3. Il Ministero della transizione ecologica assicura, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, il coordinamento delle iniziative di cui al comma 2.

Art. 19-ter. – (Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica) – 1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

Art. 19-quater. – (Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici) – 1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza».

All'articolo 20:

al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Difesa Servizi S.p.A.»;

al comma 3 dopo le parole: «Competente ad esprimersi in materia» sono inserite le seguenti: «culturale e».

All'articolo 21:

al comma 1, le parole: «all'articolo 4, del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale”.

3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

“319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma”».

All'articolo 22:

al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole: «il riconoscimento di incentivi» sono sostituite dalle seguenti: «la concessione di incentivi»;

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente:

«Art. 22-bis. – (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale) – 1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.
3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2».

All'articolo 23:

al comma 3, le parole: «dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo».

All'articolo 24:

al comma 1, le parole: «legge 17 dicembre 2021, n. 301» sono sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre 2021, n. 215» e le parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai quali conseguentemente risulti».

All'articolo 25:

al comma 1, dopo le parole: «di 150 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»;

al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

al comma 7, primo periodo, le parole: «nei limiti» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite»;

al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 9, le parole: «quantificati in» sono sostituite dalle seguenti: «pari a».

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – (Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale) – 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: “A decorrere dall'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2019”;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90”.

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.
3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2».

All'articolo 26:

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.
2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: “alla data di entrata in vigore” sono inserite le seguenti: “della legge di conversione”»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Differimento di termini in materia di finanza regionale».

All'articolo 27:

al comma 2:

al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare»;

al terzo periodo, dopo le parole: «data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e le parole: «sulle operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle operazioni»;

i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.
3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio».

All'articolo 28:

al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo le parole: «a 285 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «a 280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: “decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,” sono inserite le seguenti: “ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,”;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”».

Nel titolo IV, all'articolo 29 è premesso il seguente:

«Art. 28-bis. – (Cooperative edilizie di abitazione) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione”».

All'articolo 29:

al comma 1:

alla lettera b), la parola: «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

alla lettera c), la parola : «giugno» è sostituita dalla seguente: «novembre»;

al comma 3, la parola: «valutati» è sostituita dalla seguente: «valutate» e le parole: «per l'anno 2022 e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2022, a».

Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-bis. – (Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) – 1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5 del presente articolo, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6”;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5 del presente articolo, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6”.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Art. 29-ter. – (Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA) – 1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022”».

All'articolo 30:

al comma 1, le parole: «all'articolo 122, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122 del»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.
3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano”».

All'articolo 31:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «può essere incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»;

alla lettera b), dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 2, dopo le parole: «Agli oneri» sono inserite le seguenti: «derivanti dal comma 1,»;

alla rubrica, le parole: «e operatori» sono sostituite dalle seguenti: «e degli operatori».

All'articolo 32:

al comma 1, primo periodo, la parola: «sperimentale» è soppressa;

al comma 2, primo periodo, la parola: «23-quinquesè sostituita dalla seguente: «23-quinquies»;

alla rubrica, le parole: «all'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'incremento».

All'articolo 33:

al comma 1, la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «richiesti»;

al comma 2:

alla lettera a), capoverso 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;

alla l ettera b):

al numero 1), le parole: «per la ripresa e la resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «di ripresa e resilienza» e le parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo profilo»;

al numero 2), le parole: «la prova scritta, un numero» sono sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le parole: «di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti».

All'articolo 34:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,», le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e le parole: «le disposizioni cui» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui»;

alla lettera b), numero 3), capoverso 3), primo periodo, le parole: «dell'incarico» sono sostituite dalle seguenti: «dall'incarico»;

alla lettera f), capoverso 1, le parole: «avviare a un procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «avviare un procedimento».

All'articolo 35:

al comma 1, capoverso Articolo 34-ter, comma 1:

al primo periodo, le parole: «Ministero dell'economia e finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze» e le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e del codice di cui al decreto legislativo»;

al secondo periodo, le parole: «in Conferenza unificata» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata» e dopo le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto».

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. – (Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento;

b) la tempistica;

c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente».

All'articolo 36:

al comma 1 è premesso il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto, tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza”;

b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: “settimo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “ottavo periodo”, al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo” e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: “Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC”;

c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione”;

al comma 1, le parole: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bissono sostituite dalle seguenti: «l'autorità competente»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: “l'autorità competente,” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,” e, al secondo periodo, le parole: “l'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,” e, al terzo periodo, le parole: “all'autorità competente” sono sostituite dalle seguenti: “alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,”.

1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto”».

All'articolo 37:

al comma 1:

alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “e di” sono sostituite dalle seguenti: “e a”»;

alla lettera b), le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

All'articolo 38:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642».

All'articolo 39:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente”».

All'articolo 40:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole: «di risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e le parole: «ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per evitare» e, al secondo periodo, le parole: «attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale attività di importazione»;

alla lettera b):

al capoverso 3:

alla lettera a), dopo le parole: «di buona tecnica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

alla lettera d), la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate»;

al capoverso 3-bis, le parole: «dell'allegato XIX,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»;

alla lettera c), capoverso 4, al primo periodo, la parola: «rilasciati» è sostituita dalla seguente: «rilasciate» e, al terzo periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

«Art. 41-bis. – (Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018) – 1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunti i seguenti:

4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego”».

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “31 dicembre 2026” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento”.

1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: «utilizzo delle maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese».

Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:

«Art. 42-bis. – (Disposizioni finali) – 1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: “Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento” e “Bonus sociale”.

Art. 42-ter. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

All'allegato A:

nell'allegato XIX:

all'articolo 1, comma 1:

all'alinea, le parole: «nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»;

alla lettera c), le parole: «31 luglio 2020, n. 101» sono soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto a una»;

alla lettera d), le parole: «del 9 ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»;

alla lettera g), le parole: «l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione» e dopo le parole: «di cui all'allegato 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'articolo 4:

al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «dei Ministeri»;

al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle seguenti: «e dei principali»;

all'articolo 5:

al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento sono»;

al comma 5, le parole: «consegna a destino» sono sostituite dalle seguenti: «consegna a destinazione»;

all'articolo 6:

al comma 4, le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «, lettera a),»;

al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'articolo 7:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

all'allegato 2:

alla sezione «Prodotti semilavorati», voce «Lanierini/Nastri magnetici», la parola: «LANIERINI» è sostituita dalla seguente: «LAMIERINI».

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Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalle Commissioni

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonché ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

Articolo 1.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

1. Identico.

2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2-bis.
(Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia)

1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra:

a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

4) articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

5) articolo 1, commi da 503 a 505, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

6) articolo 14 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

7) articolo 1 del presente decreto;

b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni:

1) articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171;

2) articolo 1, commi da 506 a 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

3) articolo 2 del presente decreto.

2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ulteriori misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, l'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate a tali misure, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas, e la trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'ARERA trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero della transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'effettivo utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale per l'anno in corso, con particolare riferimento alle disponibilità in conto residui trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, distinguendo nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas.

Articolo 3.
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

Articolo 3.
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3-bis.
(Strategia nazionale contro la povertà energetica)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui al comma 6, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta la Strategia nazionale contro la povertà energetica.

6-ter. La Strategia di cui al comma 6-bis stabilisce obiettivi indicativi periodici per l'elaborazione, a livello nazionale, di misure strutturali e di lungo periodo e per l'integrazione delle azioni in corso di esecuzione e di quelle programmate nell'ambito delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo ed efficace il fenomeno della povertà energetica.

6-quater. Lo schema della Strategia di cui al comma 6-bis è sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti della consultazione sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo da favorire un'ampia partecipazione, per la valutazione dell'aggiornamento della Strategia medesima.

6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma 6-bis è attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Identico.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

4. Identico.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

5. Identico

5-bis. Al fine di mitigare gli aumenti dei costi delle fonti energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in particolare, per le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di cui al periodo precedente, previa comunicazione all'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2022.

Articolo 5.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Articolo 5.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Identico.

2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

Articolo 6.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

1. Identico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonché Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7.
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

Articolo 7.
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

1. Per far fronte alla crisi economica determinata dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017 è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.

3-ter. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3-bis sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 8.
(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

Articolo 8.
(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:

«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II
MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA ENERGETICA

Capo II
MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Articolo 9.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

01. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis e dal comma 5 dell'articolo 7-bis, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 6-bis, per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 6;

c) impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica l'autorizzazione unica, di cui all'articolo 5.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

02. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotti dal comma 01 del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

03. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata, la realizzazione delle medesime opere connesse è soggetta alla procedura semplificata di cui all'articolo 6-bis. Per le aree interessate dalle modifiche degli impianti non precedentemente valutate sotto il profilo della tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

«3-bis. Per “sito dell'impianto eolico” si intende:

a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è al massimo pari alla superficie autorizzata più una tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie autorizzata è definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni»;

c) il comma 3-quater è sostituito dal seguente:

«3-quater. Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” (h2) raggiungibile dall'estremità delle pale si intende il prodotto tra l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)».

1. All'articolo 7-bis , del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale».

1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«9-bis. Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, è elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione».

1-ter. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla missione 2 (M2-Rivoluzione verde e Transizione ecologica), componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile), investimento 3.1 (Isole Verdi) e di raggiungere entro il 31 dicembre 2026 la copertura totale del fabbisogno energetico delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto adottato sentita l'ARERA e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017.

1-quater. La revisione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere:

a) la conversione, entro l'anno 2026, degli impianti di produzione energetica a combustibili fossili da parte delle società elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante piani di investimenti, comprendenti anche le reti di distribuzione, da trasmettere al Ministero della transizione ecologica e agli enti locali competenti entro il 31 dicembre 2022;

b) l'inserimento dell'isola di Giannutri, come territorio del comune dell'Isola del Giglio, nell'elenco delle isole di cui al citato allegato 1 al medesimo decreto.

1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio, sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «da fonte fossile di» sono sostituite dalle seguenti: «da fonte rinnovabile o da fonte fossile che abbiano»;

b) alla lettera c), alinea, le parole: «o meno» sono soppresse.

Articolo 9-bis.
(Requisiti degli impianti termici)

1. All'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: «installati» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o»;

b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: «installare» sono inserite le seguenti: «pompe di calore a gas o» e le parole: «e pompe di calore il cui rendimento sia» sono sostituite dalle seguenti: «e pompe di calore a gas, comprese quelle dei generatori ibridi, che abbiano un rendimento».

Articolo 9-ter.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici flottanti)

1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione, si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a eccezione degli impianti installati in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree previste all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000.

2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'inserimento e l'integrazione degli impianti di cui al comma 1 sotto il profilo ambientale, anche al fine di assicurare un'adeguata superficie di soleggiamento dello specchio d'acqua e una corretta posizione dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondità del bacino.

Articolo 9-quater.
(Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico)

1. All'articolo 13, comma 6, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: «ancorché scadute, sono prorogate di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «o a data successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi derivazioni idroelettriche situate nel territorio nazionale, sono prorogate di diritto, ancorché scadute,».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Articolo 10.
(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

Articolo 10.
(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Identico.

Articolo 10-bis.
(Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree a destinazione industriale)

1. In deroga agli strumenti urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree a destinazione industriale è consentita l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano una superficie non superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza.

2. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere installati su strutture di sostegno appositamente realizzate.

Articolo 10-ter.
(Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso:

2.1) l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

2.2) l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l'ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all'energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo».

Articolo 11.
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

Articolo 11.
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole: «realizzazione di sistemi di monitoraggio» sono inserite le seguenti: «, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

b) identico:

«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.

Soppresso

1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

Soppresso

1-septies. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi.

1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti fotovoltaici di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a seguito di frazionamento o trasferimento a qualsiasi titolo dei terreni, non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni successivi al rilascio degli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

Articolo 11-bis.
(Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e di favorirne la riconversione per un efficiente reimpiego, il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano nazionale per la riconversione degli impianti serricoli in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali l'agricoltura integrata e la coltivazione fuori suolo, nonché dell'aggiornamento in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per assicurarne la sostenibilità ambientale e l'efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per la riduzione dell'impatto delle attività agricole sull'ambiente;

d) favorire la trasformazione degli impianti serricoli da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori dell'energia necessaria al proprio funzionamento;

e) incrementare la resilienza degli impianti serricoli ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti degli impianti serricoli;

g) favorire gli investimenti nel settore del fotovoltaico semitrasparente da installare sui tetti degli impianti serricoli a duplice utilizzo sia energetico sia agricolo destinato alle nuove installazioni e al rinnovo e alla manutenzione straordinaria delle installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo di impianti geotermici a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e di raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e da centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione degli impianti serricoli con caratteristiche di vetustà e di inefficienza energetica, anche attraverso la concessione di contributi per la demolizione delle strutture, per la bonifica dei terreni sottostanti e per la rinaturalizzazione nonché per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano di gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale;

m) favorire la manutenzione straordinaria degli impianti serricoli mediante l'introduzione di reti e di protezioni antigrandine nonché il miglioramento delle caratteristiche strutturali al fine di garantire l'incremento delle prestazioni di resilienza ai mutamenti climatici;

n) incentivare il rinnovamento delle coperture degli impianti serricoli e l'eventuale sostituzione delle coperture in vetro con impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee a incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione, quali la riduzione dei ponti termici e l'impiego di teli e di strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche degli impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di lunga durata, con caratteristiche di efficienza termica o con specifiche capacità di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento e di illuminazione, attraverso l'impiego di sistemi interattivi con l'operatore e con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione mediante l'introduzione di sistemi di coltivazione fuori suolo in ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di energia da fonti rinnovabili;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e di riutilizzo delle acque meteoriche, quali gli invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e le modalità per il raccordo tra le finalità di cui al presente articolo e gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto agricolo, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

Articolo 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 20,» sono inserite le seguenti: «con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

02. All'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la parola: «parcheggi» sono inserite le seguenti: «, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica».

03. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c-ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico»;

b) dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente:

«c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento;

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri».

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

1. Identico.

1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma 9-bis, 6-bis e 7-bis, comma 5, nelle aree idonee identificate ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;

b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;

c) per impianti di potenza superiore a 10 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

2-ter. Ai fini del comma 2-bis resta fermo quanto stabilito all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal comma 1-bis del presente articolo, si applicano, su richiesta del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti che si trovino in aree non soggette a vincolo e non rientranti in aree dichiarate non idonee ai sensi della normativa regionale, per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione, si applica la procedura autorizzativa di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021.

Articolo 12-bis.
(Sottoprodotti utilizzabili negli impianti per la produzione di biogas e biometano)

1. Al fine di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, possono essere ammessi in ingresso agli impianti per la produzione di biogas e biometano e si intendono compresi nella definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, se rispettano le condizioni previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e se l'utilizzo agronomico del digestato prodotto rispetta altresì le disposizioni previste dal titolo IV del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

Articolo 13.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
per gli impianti
offshore)

Articolo 13.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
per gli impianti
offshore)

1. All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il quarto periodo è soppresso, all'ultimo periodo dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, con le modalità di cui al comma 4».

2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Articolo 13-bis.
(Semplificazioni in materia di infrastrutture elettriche)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, fatta salva la possibilità che la regione, o un comune da essa delegato, possa esprimere caso per caso una diversa valutazione, con congrua motivazione, nell'ambito del procedimento autorizzativo per l'adozione del provvedimento che dichiara la pubblica utilità dell'infrastruttura.

1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica, si intendono sempre compatibili con l'esercizio dell'uso civico le ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, già esistenti, di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per ragioni di obsolescenza, purché siano realizzate con le migliori tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato della linea già esistente o nelle sue immediate adiacenze»;

b) all'articolo 13, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni».

2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al quarto periodo, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le parole: «, salvo il caso in cui il Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie» sono soppresse;

2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «La regione o le regioni interessate esprimono il proprio parere ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza di servizi. Nel caso di mancata espressione del parere di cui al periodo precedente, la compatibilità dell'opera con l'esercizio dell'uso civico si intende confermata»;

b) al comma 4-sexies, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel rispetto dei medesimi limiti dimensionali sono realizzabili, mediante denuncia di inizio attività, le varianti consistenti nel passaggio da linee aeree a cavo interrato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» e, al secondo periodo, le parole: «strettamente necessari alla» sono sostituite dalle seguenti: «necessari per lo svolgimento di attività o la»;

c) al comma 4-quaterdecies, al primo periodo, dopo le parole: «sia in fase di realizzazione delle opere,» sono inserite le seguenti: «compreso l'interramento in cavo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,» e, al secondo periodo, le parole: «di tracciato» sono soppresse;

d) al comma 4-quinquiesdecies, primo periodo, dopo le parole: «realizzate con le migliori tecnologie esistenti» sono inserite le seguenti: «, compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,»;

e) dopo il comma 4-quinquiesdecies è inserito il seguente:

«4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di linee elettriche esistenti, che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate con le migliori tecnologie esistenti e aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal comma 4-quinquiesdecies, sono autorizzate ai sensi del comma 1. Tutti gli interventi di ricostruzione possono essere realizzati senza necessità di previo inserimento in piani e programmi»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale».

Articolo 14.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

Articolo 14.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

2. Identico.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.

3. Identico.

3-bis. Al fine di assicurare il completamento del progetto di risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres, nell'ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Sardegna, la Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la «chimica verde» a Porto Torres, del 26 maggio 2011, alla quale partecipano le istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori economici, per procedere alla revisione, all'aggiornamento e alla ridefinizione degli obiettivi del medesimo Protocollo di intesa nonché alla trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti e non ancora adempiuti in accordo di programma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

4. Identico.

Articolo 15.
(Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

Articolo 15.
(Semplificazioni per le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale.

6-quater. Sono fatte salve le modalità operative individuate dalle regioni che abbiano liberalizzato l'installazione di sonde geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo».

1-bis. All'articolo 119, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: «agli edifici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo».

Articolo 16.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

Articolo 16.
(Misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal rincaro dei prezzi dei prodotti energetici attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli per i clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Gestore dei servizi energetici (GSE) o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avviano, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, situate nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, dei tempi massimi di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione sono situati in tutto o in parte in aree considerate compatibili nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.

3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Identico.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali, e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali a forte consumo di gas, come definiti dal decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, anche in forma aggregata, con priorità per le imprese a prevalente consumo termico, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.

6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

6. Identico.

Articolo 16-bis.
(Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali)

1. Al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefìci conseguenti alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni.

2. Il GSE procede alla stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del presente articolo di durata pari a quella dei contratti di acquisto di cui al medesimo comma 1, attraverso gli strumenti informativi e di negoziazione predisposti dal Gestore dei mercati energetici Spa (GME) ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

3. Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2 del presente articolo, valorizzando opportunamente i differenti profili di produzione degli impianti a fonti rinnovabili, tenuto conto dei valori di investimento standard delle singole tecnologie e della redditività dell'investimento nonché in coerenza con i valori di cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

b) le modalità con le quali il GSE può cedere l'energia nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal servizio di ritiro e vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, o dello scambio sul posto di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, ai quali non si applicano i commi 1, 2, 3, 4 e 5 del citato articolo 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima energia sia ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle isole maggiori e che partecipino al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/EEL;

c) le modalità con le quali il GSE cede l'energia di cui al comma 1, garantendo che i prezzi di cui alla lettera a) siano direttamente praticati ai clienti finali con priorità ai clienti finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna;

d) le modalità di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1 del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 17.
(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

Articolo 17.
(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

a) identica;

«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

b) identico:

«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

a) quanto ad euro 150 milioni, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

3-ter. Identico».

Articolo 18.
(Ferrovie dello Stato Italiane)

Articolo 18.
(Individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili)

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

1. Identico:

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale e di distribuzione sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I gestori delle infrastrutture ferroviarie possono stipulare accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti nel presente articolo».

Articolo 18-bis.
(Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di Autorità per i servizi di pubblica utilità)

1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo le parole: «in relazione all'andamento del mercato» sono inserite le seguenti: «e del reale costo di approvvigionamento della materia prima».

Articolo 19.
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

Articolo 19.
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

b) identico:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento adottate per il medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Articolo 19-bis.
(Istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili)

1. La Repubblica riconosce il 16 febbraio quale Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni pubbliche, negli edifici e negli spazi aperti di loro competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e azioni di risparmio nell'uso delle risorse, anche attraverso pratiche di condivisione; promuovono altresì incontri, convegni e interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

3. Il Ministero della transizione ecologica assicura, con il coinvolgimento di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e in collaborazione con le regioni e gli enti locali, il coordinamento delle iniziative di cui al comma 2.

Articolo 19-ter.
(Disposizioni in materia di incremento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica)

1. Al fine di contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti locali e di perseguire una strategia di incremento dell'efficienza energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle fonti di illuminazione pubblica, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti gli standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto dei livelli di tutela della sicurezza pubblica e della circolazione negli ambiti stradali, secondo i seguenti criteri:

a) utilizzo di appositi sensori di movimento dotati di temporizzatore variabile che garantiscano, durante le ore notturne, l'affievolimento dell'intensità luminosa e il ripristino della piena luminosità al rilevamento di pedoni o veicoli;

b) individuazione delle modalità di ammodernamento o sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti, al fine di garantire che gli impianti o dispositivi siano economicamente e tecnologicamente sostenibili ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza energetica;

c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree, urbane o extraurbane, idonee e non idonee all'applicazione e all'utilizzo delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a).

Articolo 19-quater.
(Disposizioni in materia di riduzione dei consumi termici degli edifici)

1. Al fine di ridurre i consumi termici degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo immediato, dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui all'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, non deve essere superiore, in inverno, a 19 gradi centigradi, più 2 gradi centigradi di tolleranza, né inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi, meno 2 gradi centigradi di tolleranza.

Articolo 20.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

Articolo 20.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.

2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.

2. Identico.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 21.
(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

Articolo 21.
(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

a) identica;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

b) identica;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

c) identica;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

d) identica.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Identico.

3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

3. Identico.

3-bis. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-sexies. Per gli interventi di metanizzazione ammessi ai finanziamenti di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale».

3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:

«319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare, per l'attività di assistenza tecnica, fino all'1 per cento delle risorse finanziarie di cui al primo periodo non ancora erogate. Le regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile e al Ministero della transizione ecologica una relazione sull'esecuzione del programma».

TITOLO II
POLITICHE INDUSTRIALI

TITOLO II
POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22.
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

Articolo 22.
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 22-bis.
(Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire la continuità degli investimenti in ricerca e sviluppo nell'ambito del settore aerospaziale, anche rivolti alla transizione ecologica e digitale, nell'area della sicurezza nazionale già destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i diritti di regia derivanti dalla vendita dei prodotti utilizzanti le tecnologie sviluppate nell'ambito dei singoli progetti finanziati sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale ricavato delle vendite effettive nel quindicennio successivo alla data di conclusione di ciascun progetto, secondo gli scaglioni di avanzamento degli incassi in base alle aliquote previste nei provvedimenti di ammissione agli interventi. È comunque esclusa l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme già versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai soggetti che presentano la dichiarazione di cui al comma 2 nei termini ivi previsti.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, presentano al Ministero dello sviluppo economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare dei diritti di regia maturati ai sensi del comma 1 nonché delle somme non ancora versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati.

3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 2.

Articolo 23.
(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

Articolo 23.
(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

1. Identico.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione ai quali conseguentemente risulti un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Articolo 25.
(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

Articolo 25.
(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).

3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

4. Identico.

5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.

5. Identico.

6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

6. Identico.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nel limite della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 25-bis.
(Riassegnazione di risorse in favore dell'emittenza locale)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2019»;

b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90».

2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è abrogato.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 15 milioni di euro annui da destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dal comma 3, pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 2.

TITOLO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

TITOLO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26.
(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome)

Articolo 26.
(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome. Differimento di termini in materia di finanza regionale)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.

1. Identico.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Identico.

2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio.

2-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2022:

a) il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della Giunta entro il 30 giugno 2022;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.

2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla data di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».

Articolo 27.
(Contributi straordinari agli enti locali)

Articolo 27.
(Contributi straordinari agli enti locali)

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.

1. Identico.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.

2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.

3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni disposte con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 243-quinquies del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022. I comuni di cui al periodo precedente che sono in dissesto finanziario o che risultano beneficiari di contributi concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, del comma 1-septies dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al presente comma.

3-bis. Il contributo di cui al comma 3 è erogato in proporzione all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del medesimo comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al comma 3 nonché quelli esclusi dal contributo ai sensi del medesimo comma possono restituire le rate scadute e non pagate nel triennio 2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3, in quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.

4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti ai comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni compresi nel proprio territorio.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

5. Identico.

Articolo 28.
(Rigenerazione urbana)

Articolo 28.
(Rigenerazione urbana)

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

1. Identico.

2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.

2. Identico.

3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.

3. Identico.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni di euro per l'anno 2025 e a 280 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5. Identico.

5-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del medesimo decreto legislativo,»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, ricadenti nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

7. Identico.

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 28-bis.
(Cooperative edilizie di abitazione)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della presente legge si considerano società cooperative edilizie di abitazione le società cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 e seguenti del codice civile che hanno come scopo mutualistico e come oggetto sociale principale la realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in proprietà, in godimento ovvero in locazione, nonché, in via accessoria o strumentale, attività o servizi anche di interesse collettivo, svolti secondo i princìpi della mutualità cooperativa e senza fini di speculazione privata, a favore dei soci, dei loro familiari nonché di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto sociale principale e, comunque, sempre riconducibili all'attività caratteristica delle cooperative di abitazione».

Articolo 29.
(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni)

Articolo 29.
(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

a) identica;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.

2. Identico.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 29- bis .
(Modifiche all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5 del presente articolo, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6»;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, che hanno esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, è consentita un'ulteriore cessione a favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; con riferimento a quest'ultima ulteriore cessione, il cedente è in ogni caso responsabile solidalmente per il recupero dell'importo di cui al comma 5 del presente articolo, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità solidale in capo ad altro soggetto, ai sensi del comma 6».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Articolo 29-ter.
(Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA)

1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine di cui al comma 1 del presente articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022».

Articolo 30.
(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

Articolo 30.
(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Identico.

3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

3. Identico.

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli adempimenti di cui al comma 3, può avvalersi altresì delle aziende del servizio sanitario della regione Calabria, in qualità di soggetti attuatori, nonché del supporto di strutture regionali e di personale in servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo a tempo pieno o parziale, con oneri a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle risorse trasferite per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del Commissario ad acta, sono autorizzati a trasferire sulla predetta contabilità speciale le residue risorse finanziarie disponibili per l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano».

Articolo 31.
(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

Articolo 31.
(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari)

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

a) identico:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»;

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante erogazioni da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute,»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

c) identica.

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 32.
(Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

Articolo 32.
(Disposizioni urgenti volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinques , del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23- quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesti.».

2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

a) identico:

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo. Ai soli fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica, il praticante avvocato può ricongiungere il periodo già svolto a titolo di pratica forense a quello di svolgimento della funzione di addetto all'ufficio per il processo, anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano diversi rispetto a quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»;

b) all'articolo 14:

b) identico:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per il medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero dei posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Articolo 34.
(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

Articolo 34.
(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) all'articolo 5:

a) identico:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

1) identico;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

2) identico;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

4) identico;

b) all'articolo 6:

b) identico:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

1) identico;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

2) identico;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3) identico:

«3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

«3. Alla cessazione dall'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

c) identica;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

d) identica;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

e) identica;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

f) identico:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

g) identica.

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

2. Identico.

Articolo 35.
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

Articolo 35.
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

1. Identico:

«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Articolo 35-bis.
(Comunicazioni relative a bandi e avvisi finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Le amministrazioni statali sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, entro trenta giorni dalla data di emanazione di bandi e avvisi destinati agli enti territoriali relativi a infrastrutture e opere pubbliche finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, una comunicazione contenente:

a) la tipologia di intervento;

b) la tempistica;

c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento;

d) il livello progettuale richiesto;

e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente.

Articolo 36.
(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Articolo 36.
(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla parte seconda del presente decreto, tra quelli a cui, ai sensi del periodo precedente, deve essere data precedenza, hanno in ogni caso priorità, in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista. La Commissione può derogare all'ordine di priorità di cui al quarto e quinto periodo in caso di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri ai sensi del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal caso, la Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui al comma 2-bis del presente articolo dà precedenza ai progetti connessi alle misure relative allo stato di emergenza»;

b) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo periodo», al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui al medesimo quinto periodo» e dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario in esso individuato è autorizzato a partecipare, con diritto di voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC»;

c) il comma 2-octies è sostituito dal seguente:

«2-octies. Il presidente della Commissione di cui al comma 1 si avvale altresì di una struttura di supporto composta da quattro unità di personale dell'Arma dei carabinieri, appartenenti all'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare di cui all'articolo 174-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel settore della tutela ambientale o nel coordinamento di unità complesse o nella gestione di fondi. I componenti della struttura di supporto sono individuati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi di funzionamento di cui all'articolo 8, comma 5, del presente decreto. La struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione».

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, l'autorità competente avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al primo periodo, le parole: «l'autorità competente,» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,» e, al secondo periodo, le parole: «l'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,» e, al terzo periodo, le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero alla Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,».

1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

«6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica, nel caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a integrali ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali, il proponente può ricorrere prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove sussistano i presupposti per l'applicazione di tali disposizioni; ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare, risultino applicabili le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale o di valutazione di impatto ambientale, ovvero ove il proponente sottoponga direttamente il progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni caso a oggetto solo l'esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto».

Articolo 37.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali)

Articolo 37.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a»;

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a» e le parole: «e di» sono sostituite dalle seguenti: «e a»;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

3. Identico.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

1. Identico.

1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità ucraina e di altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina sono esenti dall'imposta di registro di cui all'articolo 5, comma 4, della parte prima della tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Articolo 39.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

Articolo 39.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

1. Identico.

1-bis. Al fine di garantire la piena operatività dei fondi per il venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico, al comma 7-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la gestione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dello sviluppo economico cui affluiscono le risorse ad esso assegnate e sul quale la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a effettuare operazioni di versamento e di prelevamento per le medesime finalità. Il Ministero dello sviluppo economico stipula con la società Cassa depositi e prestiti Spa un'apposita convenzione per la disciplina delle modalità operative di gestione delle risorse assegnate al citato conto corrente».

Articolo 40.
(Sorveglianza radiometrica)

Articolo 40.
(Sorveglianza radiometrica)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano a scopo industriale o commerciale attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

b) identico:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

«3. Identico:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica, e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

b) identica;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

c) identica;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

c) identico:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciate da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

2. Identico.

Articolo 41.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali
dei territori colpiti dal sisma 2016)

Articolo 41.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali
dei territori colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».

Identico.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 41-bis.
(Commissari straordinari per la ricostruzione nei territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi sismici del 2018)

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunti i seguenti:

«4-ter. In alternativa a quanto previsto al comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 8, ciascun Commissario può avvalersi di un'apposita struttura, costituita all'interno dell'amministrazione regionale, composta da personale appartenente alla medesima amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

4-quater. Può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi al personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel numero massimo di quattro unità, per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa della medesima struttura, anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è attribuita, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un'indennità mensile pari al 30 per cento della retribuzione mensile di posizione o di rischio prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego».

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 42.
(Disposizioni finanziarie)

Articolo 42.
(Disposizioni finanziarie)

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e ai tre successivi.

1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022 per il 53 per cento del suo ammontare e al 31 dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento».

1-ter. Nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso:

a) al 31 dicembre 2022:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;

2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis;

b) al 31 dicembre 2023:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma 1-bis;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi:

1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il comma 1;

2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1;

d) al 31 dicembre 2027 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

2. Identico:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

a) identica;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) identica;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

c) identica;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

e) identica.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

3. Identico.

Articolo 42-bis.
(Disposizioni finali)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e di assicurare la massima trasparenza delle voci di costo sostenute dai consumatori, nelle fatture per i consumi di energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cui si applicano le disposizioni concernenti la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente, le seguenti diciture: «Importi rideterminati a seguito di intervento del Governo e del Parlamento» e «Bonus sociale».

Articolo 42-ter.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 43.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2022.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti , Ministro dello sviluppo economico
Cingolani , Ministro della transizione ecologica
Giovannini , Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Guerini, Ministro della difesa
Brunetta , Ministro per la pubblica amministrazione
Cartabia , Ministro della giustizia
Gelmini , Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Lamorgese, Ministro dell'interno
Speranza, Ministro della salute
Carfagna , Ministro per il sud e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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ALLEGATO A
(Articolo 40, comma 2)

ALLEGATO A
(Articolo 40, comma 2)

«Allegato XIX
(Articolo 72, comma 3)

«Allegato XIX
(Articolo 72, comma 3)

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

Articolo 1.
(Definizioni)

Articolo 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:

1. Ai fini del presente allegato, oltre alle definizioni stabilite nel presente decreto, di seguito denominato “decreto legislativo”, si applicano le seguenti definizioni:

a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;

a) “bianco di riferimento”: campione avente la medesima composizione chimico-fisica e geometria del campione oggetto della misura radiometrica, in cui non risulta essere presente alcuna contaminazione e/o attivazione radioattiva;

b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

b) “carico”: il container, il veicolo o il vagone ferroviario o qualsiasi altro contenitore utilizzato per rottami, materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo;

c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,?), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto una predeterminata soglia di riferimento;

c) “controllo radiometrico esterno rispetto al carico”: la misura dei ratei dell'equivalente di dose ambientale H*(d) o dell'equivalente di dose direzionale H'(d,?), in µSv/h, come definiti all'allegato XXIV del decreto legislativo o, nel caso di utilizzo di strumentazione radiometrica fissa, la misura degli scostamenti dei conteggi per unità di tempo rispetto a una predeterminata soglia di riferimento;

d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;

d) “controlli doganali”: controlli descritti e disciplinati dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione, per la verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite nella dichiarazione doganale, unitamente all'esistenza, all'autenticità, all'accuratezza e validità di documenti;

e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

e) “fondo ambientale”: insieme delle radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti naturali, sia terrestri che cosmiche, sempre che l'esposizione che ne risulta non sia accresciuta in modo significativo da attività umane;

f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

f) “formalità doganali”: tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;

g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata l'attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

g) “grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito”: i luoghi in cui è esercitata a scopo industriale o commerciale l'attività di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2, individuati nell'Allegato 3 del presente allegato;

h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;

h) “materiali metallici di risulta”: rottami costituiti da scarti di lavorazioni in metallo industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, ovvero parti in metallo derivanti dallo smantellamento di installazioni industriali, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche;

i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

i) “rottami metallici”: materiali in metallo che soddisfano i requisiti delle materie prime e seconde o che cessano di essere rifiuti, che possono essere fusi nell'ambito delle attività siderurgiche e metallurgiche, nonché i rifiuti in metallo da sottoporre ad operazioni di recupero per essere utilizzati nell'ambito di attività siderurgiche e metallurgiche;

j) “sorveglianza radiometrica”: l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

j) “sorveglianza radiometrica”: l'obbligo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto legislativo;

k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

k) “strumentazione radiometrica fissa”: apparecchiatura progettata ai fini della rilevazione automatica della presenza di materiale radioattivo su automezzi o veicoli di grosse dimensioni.

Articolo 2.
(Finalità)

Articolo 2.
(Finalità)

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

1. Il presente allegato disciplina la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta e su prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo al fine di rilevare la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, associabili all'eventuale presenza di radionuclidi o di eventuali sorgenti orfane o dismesse, a tutela dell'ambiente e della salute dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni a radiazioni ionizzanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente allegato stabilisce:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica e i contenuti della relativa attestazione, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e, nei casi previsti, dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale;

d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

d) le condizioni di riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Articolo 3.
(Ambito soggettivo di applicazione)

Articolo 3.
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

1. Il presente allegato si applica ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività d'importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano, esclusi i soggetti che svolgono esclusivamente attività di trasporto e che non effettuano operazioni doganali, anche ai soggetti che, nei grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito indicati nell'allegato 3 al presente allegato, a scopo industriale o commerciale, esercitano:

a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;

a) attività d'importazione dei prodotti semilavorati in metallo indicati nell'allegato 2;

b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

b) attività di importazione dei prodotti finiti in metallo indicati nell'allegato 2, alle condizioni e con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

3. Fatte salve le attività di controllo di cui al comma 4, l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica nei casi di cui al comma 2, lettera b), opera su richiesta specifica delle autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, indirizzata all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sulla base di particolari e comprovati elementi sulla sussistenza o sull'eventuale presenza di un pericolo concreto riferiti a livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale o ad eventuali sorgenti dismesse.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Per la tutela della salute pubblica, nei casi di cui al comma 2, lettera b), l'applicazione delle disposizioni sulla sorveglianza radiometrica opera altresì nel caso di un'attività di controllo effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai criteri di gestione del rischio di cui all'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

5. Con protocollo d'intesa tra le autorità competenti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite modalità procedimentali semplificate e standardizzate per la trasmissione e la gestione delle richieste di cui al comma 3, nonché i criteri di selettività per l'attività di controllo di cui al comma 4 che tengano conto, fatte salve le opportune valutazioni di proporzionalità rispetto al rischio e di incidenza dei controlli sul flusso degli scambi, del tipo di merce, dell'origine o della provenienza della medesima, del modo di trasporto e del profilo dell'operatore economico.

Articolo 4.
(Ambito oggettivo di applicazione)

Articolo 4.
(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

1. Sono soggetti a sorveglianza radiometrica, secondo le modalità esecutive previste dal presente allegato:

a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;

a) i rottami e altri materiali metallici di risulta per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, con le modalità disciplinate, a seconda della tipologia di attività esercitata, dall'articolo 6, commi da 1 a 5;

b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;

b) i prodotti semilavorati in metallo elencati nell'allegato 2 per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6;

c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

c) i prodotti finiti in metallo elencati nell'allegato 2, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), alle condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 3, con le modalità disciplinate dall'articolo 6, comma 6.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto del Ministero della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. L'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo di cui all'allegato 2 può essere aggiornato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e i principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

3. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito, riportato nell'allegato 3, è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti indicati nell'allegato 2 e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. È fatta salva la possibilità di una modifica dell'allegato 3 prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Articolo 5.
(Criteri di sorveglianza radiometrica)

Articolo 5.
(Criteri di sorveglianza radiometrica)

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

1. Il presente articolo disciplina i criteri della sorveglianza radiometrica, secondo le modalità di applicazione della medesima stabilite nell'articolo 6.

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

2. La sorveglianza radiometrica consiste:

a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;

a) per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo nel controllo radiometrico esterno rispetto al carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale oppure, ove applicabile, a un bianco di riferimento;

b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

b) per i carichi di rottami o di altri materiali metallici di risulta sia nel controllo radiometrico esterno rispetto a1 carico, al fine di accertare l'eventuale presenza di sorgenti orfane o dismesse, di contaminazione radioattiva o comunque di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale, sia nell'esecuzione di un controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dello stesso, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento, sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

3. Il fondo ambientale oppure, ove applicabile, il bianco di riferimento sono individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 236 del decreto legislativo, qualora disponibili, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

4. I rottami e gli altri materiali metallici di risulta sono sottoposti a sorveglianza radiometrica anche nella fase di scarico o di manipolazione presso lo stabilimento di arrivo con le modalità tecniche stabilite all'articolo 6, comma 1, lettera b).

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destino.

5. In fase di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta trasportati alla rinfusa via mare, sono sottoposti a sorveglianza radiometrica i singoli carichi via via formati ai fini del trasporto e della consegna a destinazione.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

6. Nel caso del rinvenimento di sorgenti radioattive o nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli di radioattività al di sopra del fondo ambientale deve essere effettuato il controllo della contaminazione superficiale trasferibile delle pareti interne dei contenitori utilizzati per il trasporto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

7. Nell'ambito di una programmata attività di controllo di qualità sui provini di colata o, comunque, nel caso di sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato, devono essere effettuate misure di concentrazione di attività per unità di massa sui provini stessi e su campioni rappresentativi delle scorie di fusione e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto.

Articolo 6.
(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

Articolo 6.
(Modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di raccolta e deposito di rottami o altri materiali metallici di risulta:

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

a) effettuano la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo tramite il controllo radiometrico esterno su ogni carico;

b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

b) eseguono il controllo visivo del materiale nella fase di scarico o di manipolazione dei suddetti materiali, allo scopo di verificare l'eventuale presenza di materiale sospetto, tenendo conto delle caratteristiche più comuni delle sorgenti radioattive e dei relativi contenitori e, al verificarsi di tale condizione, effettuano il controllo del materiale stesso scaricato procedendo alla misura di esposizione esterna.

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, oltre alla sorveglianza radiometrica di cui al comma 1:

a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

a) misurano la concentrazione di attività per unità di massa nei provini di qualità e resa, ai sensi del comma 3 secondo una specifica programmazione delle attività di controllo qualità sui provini di colata e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato;

b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

b) effettuano controlli radiometrici su campioni rappresentativi delle scorie e delle polveri derivanti dal sistema di abbattimento dei fumi dell'impianto e, in ogni caso, quando si verifica una sospetta fusione di sorgenti radioattive o di materiale contaminato.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

3. La periodicità dei controlli di cui al comma 2 e il numero dei campioni correlati ai fini della relativa rappresentatività sono stabiliti in un'apposita procedura di impianto, predisposta in relazione alle caratteristiche dello stesso e delle attività in esso svolte; le autorità di vigilanza possono disporre una diversa periodicità.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2 lettera a) e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

4. I controlli di cui ai commi 1, 2, lettera a), e 3 sono posti in essere prima di trasportare i rottami, i materiali metallici di risulta o i prodotti derivanti dalle predette operazioni di rifusione all'esterno dello stabilimento e destinarli a soggetti terzi per la commercializzazione o gli utilizzi del caso.

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

5. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di rottami o altri materiali metallici di risulta, effettuano il controllo radiometrico esterno rispetto al carico all'ingresso dello stabilimento di arrivo e, successivamente, allo scarico o in fase di manipolazione, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera b).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

6. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), che, a scopo industriale o commerciale, esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati in metallo di cui all'allegato 2, e, nei casi in cui la sorveglianza radiometrica sia prevista, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), che, a scopo commerciale o industriale, esercitano attività di importazione dei prodotti finiti di cui all'allegato 2, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica prima della presentazione della dichiarazione doganale qualora in luogo dell'attestazione dei controlli radiometrici esterni rispetto al carico effettuati in dogana decidano di avvalersi delle dichiarazioni rilasciate all'origine di cui all'articolo 10, eseguono la sorveglianza radiometrica all'ingresso dello stabilimento di arrivo o nel luogo approvato, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).

Articolo 7.
(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

Articolo 7.
(Attestazione della sorveglianza radiometrica)

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

1. Salvo l'utilizzo del modello di cui all'allegato 1 per l'attestazione dei controlli radiometrici effettuati in dogana, l'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui al comma 2 dell'articolo 72 del decreto legislativo, rilasciata dagli esperti di radioprotezione almeno di II grado, deve contenere almeno tutte le seguenti informazioni:

a) estremi del carico;

a) estremi del carico;

b) tipologia de1 materiale metallico;

b) tipologia de1 materiale metallico;

c) provenienza;

c) provenienza;

d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;

d) data di effettuazione della sorveglianza radiometrica;

e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;

e) fondo ambientale rilevato prima della sorveglianza radiometrica;

f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;

f) tipo di misure radiometriche eseguite e caratteristiche della strumentazione utilizzata;

g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);

g) ultima verifica di buon funzionamento della strumentazione di cui alla lettera f);

h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;

h) nominativo dell'operatore addetto all'esecuzione delle misure radiometriche;

i) risultati delle misure radiometriche effettuate;

i) risultati delle misure radiometriche effettuate;

j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

j) conclusioni sull'accettazione o eventuale respingimento del carico/materiale.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

2. Nel caso di impianti che effettuano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, le misure di concentrazione di attività per unità di massa secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 7, sono registrate ai sensi e conformemente all'articolo 6, comma 3.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

3. In ogni stabilimento di arrivo dei carichi da sottoporre a controllo è istituito un registro nel quale l'esperto di radioprotezione incaricato riporta, per conto del soggetto di cui all'articolo 3, le attestazioni di cui al comma l. Il registro deve essere messo a disposizione delle autorità di vigilanza e conservato per almeno cinque anni presso lo stabilimento di arrivo del carico o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

4. Se il registro di cui al comma 3 è tenuto in formato elettronico devono essere effettuate almeno due copie del registro stesso su supporti diversi da quello su cui è memorizzato; il software dell'archivio informatico è progettato e realizzato in modo tale da garantire che le eventuali informazioni di modifica siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate.

Articolo 8.
(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

Articolo 8.
(Personale addetto all'esecuzione delle misure radiometriche)

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

1. Le misure radiometriche possono essere effettuate anche da personale che non abbia l'abilitazione di esperto di radioprotezione, a condizione che il medesimo:

a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;

a) sia alle dirette dipendenze dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e sia stato scelto dal datore di lavoro dell'impianto d'intesa con l'esperto di radioprotezione incaricato ovvero, presso i grandi centri di importazione di metallo ed i principali nodi di transito di cui all'allegato 3, sia collaboratore diretto dell'esperto di radioprotezione incaricato o alle dirette dipendenze dell'ente o società di appartenenza di tale esperto, fermo comunque l'obbligo di attestazione, da parte dell'esperto di radioprotezione, dell'avvenuta sorveglianza radiometrica;

b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;

b) sia stato preventivamente sottoposto a un adeguato programma di informazione e formazione, come previsto all'articolo 9;

c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;

c) operi sotto le direttive, le indicazioni e la responsabilità dell'esperto di radioprotezione;

d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

d) si attenga alle procedure scritte definite dall'esperto di radioprotezione e, in caso di sospetta presenza di sorgenti orfane o dismesse o materiale contaminato, alle norme interne predisposte dal datore di lavoro.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

2. L'esperto di radioprotezione incaricato, in particolare, fornisce ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, le indicazioni di radioprotezione per le misure radiometriche e per i provvedimenti di sicurezza e protezione, da adottare in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma 5 dell'articolo 72 del decreto legislativo.

Articolo 9.
(Informazione e formazione del personale)

Articolo 9.
(Informazione e formazione del personale)

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

1. L'informazione, la formazione e l'eventuale addestramento pratico sono svolte dagli esperti di radioprotezione, almeno di II grado, nei confronti del personale addetto ai controlli radiometrici e del personale addetto allo scarico, alla movimentazione e ad ogni manipolazione dei materiali oggetto del presente allegato. I contenuti dell'informazione e della formazione comprendono:

a) concetti base in materia di radioprotezione;

a) concetti base in materia di radioprotezione;

b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;

b) informazione sui rischi per la salute e sicurezza dovuti alle radiazioni ionizzanti;

c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;

c) concetti base sulla sorveglianza radiometrica;

d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;

d) nozioni sul riconoscimento dei tipi più comuni di sorgenti radioattive e dei loro contenitori;

e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;

e) modalità di riconoscimento degli apparecchi recanti indicazioni e contrassegni che rendono riconoscibile la presenza di radioattività;

f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;

f) modalità di esecuzione di controlli visivi in fase di scarico e manipolazione;

g) modalità di esecuzione dei controlli;

g) modalità di esecuzione dei controlli;

h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

h) indicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti in caso di rinvenimento di sorgenti orfane o dismesse o di materiale metallico contaminato all'interno dei carichi.

Articolo 10.
(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

Articolo 10.
(Mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi)

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

1. Ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, per i rottami metallici o per gli altri materiali metallici di risulta e per i prodotti semilavorati in metallo e i prodotti finiti in metallo provenienti da Paesi terzi, per i quali esistono equivalenti livelli di protezione tali che i controlli radiometrici effettuati dagli Stati terzi assicurino livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, come anche riconosciuti dall'uso di attestati di contenuto equivalente a quello del modello di cui all'allegato 1, in luogo dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica di cui all'articolo 72, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo può essere accettata, in regime di reciprocità, la dichiarazione rilasciata all'origine da soggetti previamente abilitati sulla base delle disposizioni stabilite dall'Autorità competente dello Stato di provenienza dei suddetti materiali.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

2. Il Ministero della transizione ecologica pubblica e aggiorna periodicamente l'elenco dei paesi per i quali è in vigore un accordo o intesa, comunque denominata, stipulati ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo.

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ALLEGATO B
(Articolo 42, comma 2)

ALLEGATO B
(Articolo 42, comma 2)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

1.886

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

1.186

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.1 Fondi da assegnare (1)

700

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
DELLE IMPRESE (11)

1.000

200

7.2 Interventi di sostegno tramite
il sistema della fiscalità (9)

1.000

200

TOTALE

4.516

1.730

1.530

2.040

2.040

1.580

1.780

1.780

1.780

280

33

Identico.

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