PDL 3495

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
        Titolo I
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo II
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
        Titolo II
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27
                        Articolo 28
        Titolo IV
                        Articolo 29
                        Articolo 30
                        Articolo 31
                        Articolo 32
                        Articolo 33
                        Articolo 34
                        Articolo 35
                        Articolo 36
                        Articolo 37
                        Articolo 38
                        Articolo 39
                        Articolo 40
                        Articolo 41
        Titolo V
                        Articolo 42
                        Articolo 43

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3495

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

dal ministro dello sviluppo economico
( GIORGETTI )

dal ministro della transizione ecologica
( CINGOLANI )

e dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

di concerto con il ministro della difesa
( GUERINI )

con il ministro per la pubblica amministrazione
( BRUNETTA )

con il ministro della giustizia
( CARTABIA )

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie
( GELMINI )

con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della salute
( SPERANZA )

e con il ministro per il sud e la coesione territoriale
( CARFAGNA )

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali

Presentato il 1° marzo 2022

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Si espone qui di seguito il contenuto degli articoli che ne compongono il testo.

TITOLO I – MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Ca po I – MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1 – (Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

La disposizione di cui al comma 1 prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. In sostanza, tale intervento azzera le aliquote relative agli oneri generali di sistema per le categorie che riceverebbero maggiore nocumento dagli aumenti delle bollette elettriche previsti per il secondo trimestre 2022. Si tratta, in particolare, delle piccole utenze che comprendono non solo quelle domestiche, ma anche quelle non domestiche in bassa tensione (fino a 16,5 kW), come ad esempio negozi, piccole e medie imprese, attività artigianali, commerciali o professionali, capannoni e magazzini.
Il comma 2 prevede che l'ARERA, al fine di ridurre ulteriormente gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° aprile 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
Il comma 3 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Articolo 2 – (Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

Il comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 5 per cento alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili e industriali, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas che si verificheranno nel secondo trimestre del 2022 a causa di congiunture internazionali.
Ai fini della disposizione in esame, gli usi civili e industriali del gas metano sono individuati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del testo unico delle accise, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
In base alla normativa in vigore dal 1° gennaio 2008, l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili è determinata sulla base di scaglioni di consumo. In particolare, l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 26 del 2007, armonizzando le disposizioni IVA con quelle previste in materia di accise, ha modificato il n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui (riferiti all'anno solare). Per i consumi per uso civile, eccedenti il predetto limite, si applica l'aliquota del 22 per cento.
I consumi di gas metano per uso industriale sono ordinariamente assoggettati all'aliquota IVA del 22 per cento, ad eccezione di quanto previsto dal n. 103) della tabella A, parte III, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che assoggetta all'aliquota IVA del 10 per cento le somministrazioni per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili.
L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguarda, pertanto, sia le somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 10 per cento sia quelle per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all'aliquota del 22 per cento. La riduzione di aliquota si applica in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i suddetti consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
Il comma 2 quantifica gli oneri di cui al comma 1 e reca la copertura finanziaria.
Il comma 3, al fine di contenere, per il secondo trimestre 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, prevede l'azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas. A tale fine sono trasferite, entro il 31 maggio 2022, le necessarie risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Il comma 4 quantifica gli oneri di cui al comma 3 e reca la copertura finanziaria.

Articolo 3 – (Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

La disposizione rafforza, per il trimestre aprile-giugno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe elettriche già riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute.
In particolare, la norma demanda all'ARERA la rideterminazione del bonus sociale elettrico e del gas in misura tale da sterilizzare completamente gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate.
La misura si rivolge a coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico, fisico e sociale (platea di oltre 3 milioni di famiglie), e in particolare a famiglie con ISEE fino a 8.265 euro, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 euro, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

Articolo 4 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

Le disposizioni sono volte a garantire alle imprese energivore, come definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento dei costi dell'energia.
Al comma 1 si prevede che alle imprese ricomprese fra quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, che hanno subìto nel primo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, superiore al 30 per cento rispetto a quello relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall'innalzamento dei costi dell'energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. In particolare, in base alla disposizione, il predetto incremento, pari a oltre il 30 per cento del costo per kWh al netto di imposte ed eventuali sussidi, è rilevato dall'impresa facendo riferimento a tutti i contratti di fornitura in essere, compresi i contratti di durata a prezzo bloccato. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e consumata nel secondo trimestre 2022.
Con il comma 2, si intende estendere il riconoscimento del credito d'imposta attribuito dal comma 1 alle imprese energivore ivi contemplate anche con riferimento alla spesa sostenuta dalle medesime imprese per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, per calcolare l'incremento di costo richiesto per l'accesso al beneficio si considera la variazione dei prezzi unitari dei combustibili fossili acquistati e utilizzati per la produzione dell'energia elettrica autoconsumata. Per determinare, invece, il valore del credito d'imposta si fa riferimento, per ragioni di uniformità, al prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che consente un'applicazione neutrale del beneficio (senza dipendenze o correlazioni con l'efficienza dei generatori a disposizione delle imprese e con la tipologia dei prodotti energetici impiegati) e che scongiura al contempo la possibilità di compensare costi non direttamente collegati alla produzione industriale dei soggetti beneficiari qualora gli stessi cedano alla rete elettrica nazionale energia elettrica eccedente il proprio fabbisogno energetico.
Il comma 3 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 4 individua gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022, e reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 5 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Articolo 5 – (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Le disposizioni sono volte a garantire, alle imprese che consumano grandi volumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, una parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'eccezionale innalzamento del prezzo internazionale del gas naturale. In particolare, al comma 1, si prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale necessario alle proprie attività industriali. Il contributo è concesso alle imprese che hanno i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che cioè registrano un consumo annuale medio di gas pari ad almeno 94.582 Sm3/anno, operando in uno degli specifici settori industriali individuati nell'elenco allegato al medesimo decreto.
È escluso dal beneficio in questione il gas naturale consumato per la generazione di energia elettrica tenuto conto degli altri benefìci fiscali già previsti in favore dei grandi consumatori della medesima energia elettrica.
Ai sensi del comma 1 il beneficio in questione è concesso solo se il prezzo medio di riferimento del gas naturale nel primo trimestre dell'anno 2022 risulta essere superiore del 30 per cento del medesimo prezzo medio di riferimento rilevato nell'identico trimestre dell'anno 2019.
Al comma 2 sono indicati i requisiti che devono possedere le imprese per accedere al beneficio fiscale in questione rinviando a quelli previsti per essere considerate imprese a forte consumo di gas naturale ai sensi del citato decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541.
Il comma 3 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 e che non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
Il comma 4 individua gli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, e reca la relativa copertura finanziaria.
Il comma 5 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

Articolo 6 – (Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

Nel corso dell'ultimo anno è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto.
La disposizione di cui al comma 1, in considerazione della forte crisi economica determinata dagli aumenti nel settore energetico e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, incrementa di 20 milioni di euro, per l'anno 2022, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, , che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori (albo istituito dalla legge n. 298 del 1974). La finalità dalla norma è quella di sostenere il comparto dell'autotrasporto, essenziale per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, tenuto conto che in Italia oltre l'80 per cento delle merci viaggia su gomma
Il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori è disciplinato dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284. Le risorse finanziarie del Comitato centrale sono costituite, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente dalla Repubblica 21 giugno 2010, n. 134 (regolamento contabile del Comitato): a) dalle quote annuali di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori, determinate con deliberazione del Comitato e approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (delibera 16 ottobre 2019 per le quote del 2020), al cui versamento sono tenute le imprese iscritte e che sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo e per le attività comunque connesse al funzionamento e alle attribuzioni del Comitato centrale (articolo 7 del regolamento contabile); b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, che sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Comitato, secondo le specifiche finalità stabilite dalla normativa che disciplina l'assegnazione degli stessi, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi.
Nell'ambito di tali stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
Al riguardo, si precisa che la riduzione dei pedaggi autostradali è disciplinata dalla direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, cosiddetta direttiva «Eurovignette» , che detta disposizioni in materia d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale. A tal fine, la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio, prevedendo, all'articolo 7, paragrafo 4 ter, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/38/CE, che «Tali sconti o riduzioni non superano comunque il 13 per cento del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile».
La disposizione al comma 2 prevede che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare, per il medesimo anno, la deduzione forfetaria delle spese non documentate da parte degli autotrasportatori di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
La disposizione al comma 3 riconosce, per l'anno 2022, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi. L'acquisto del componente deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che ad esso non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. L'AdBlue è un componente essenziale per l'utilizzo dei veicoli di ultima generazione e assicura l'abbattimento delle emissioni di NOx e ossidi di varia natura nei motori diesel di ultima generazione. L'incremento del costo del metano, che è utilizzato nella produzione di AdBlue, ha determinato una crisi del relativo sistema produttivo, con un correlato incremento dei costi tale da rendere, per gli operatori, non più conveniente in termini di total cost of ownership (TCO) l'utilizzo dei veicoli commerciali di ultima generazione. Tale situazione determina il ricorso all'utilizzo di mezzi più obsoleti con classificazione ambientale da 0 a 4 (e che non richiedono l'uso dell'AdBlue).
La misura, pertanto, è finalizzata a garantire, non solo la sostenibilità d'esercizio delle imprese del trasporto di merci, ma anche ad evitare ulteriori impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, in netto contrasto con tutte le politiche di sostenibilità ambientale intraprese dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il percorso virtuoso avviato dal comparto del trasporto delle merci su gomma.
Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui al comma 3 si applichino nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Esso inoltre demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Il comma 5 riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di metano liquefatto destinato all'alimentazione dei mezzi impiegati nel settore del trasporto delle merci su strada. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto.
Con specifico riguardo al gas naturale liquefatto (GNL), il consumo medio annuo nel 2021 è stato di circa 105.000.000 di chilogrammi e il costo medio, nel secondo semestre dell'anno 2021, al netto dell'imposta sul valore aggiunto è stato di circa 1,18 euro al chilogrammo.
Dal confronto tra il costo del GNL relativo al mese di settembre 2021 e quello relativo al mese di mese di gennaio 2022, si registra un incremento di oltre il 45 per cento.
L'aumento del prezzo della materia prima gas utilizzato per l'autotrazione, oltre a determinare un incremento significativo degli oneri a carico degli operatori economici, pregiudica la realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica che prevedono la valorizzazione del GNL quale tecnologia strategica per la riduzione degli impatti ambientali del trasporto su gomma.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal suddetto incremento di costi e in coerenza con le politiche di incentivazione degli investimenti ad elevata sostenibilità adottate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il comma 4 prevede un'agevolazione per le imprese che hanno intrapreso un virtuoso percorso di rinnovo dei mezzi ad alimentazione tradizionale, acquistando e utilizzando mezzi alimentati a GNL, rendendo meno gravosi i costi di esercizio complessivi. In particolare, la disposizione riconosce alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, un credito d'imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e che ad esso non si applica il limite annuale di 250.000 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il comma 6 prevede che il credito d'imposta di cui al comma 5 si applichi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Esso inoltre demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Il comma 7 quantifica gli oneri complessivi della disposizione e reca la copertura finanziaria.

Articolo 7 – (Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano)

Lo sport e gli impianti sportivi sono stati già colpiti in modo drammatico dalle misure messe in atto per contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2.
Tali misure hanno inciso significativamente nei confronti dei gestori degli impianti sportivi, in particolare nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, costretti alla chiusura per lunghi periodi, a spendere somme ingenti per l'adeguamento alle misure per fronteggiare le conseguenze dell'epidemia di COVID-19 e a subire il crollo delle entrate senza che le stesse potessero essere compensate da ristori adeguati.
Negli ultimi mesi l'esponenziale aumento del costo dell'energia termica ed elettrica ha inflitto un ulteriore severo colpo mortale ai già precari piani economici finanziari dei gestori di impianti sportivi.
Per le motivazioni sopra esposte, la disposizione incrementa di 40 milioni di euro per il 2022 le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine, maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

Articolo 8 – (Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese e mitigare gli effetti dei rincari del settore energetico che determinano un esponenziale aumento dei costi a carico delle stesse e la conseguente esigenza di disporre di maggiore circolante per far fronte a tali maggiori oneri, la disposizione prevede che i finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica possono essere assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi operanti in vigenza del Temporary Framework (quadro temporaneo di riferimento per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione europea).
Il comma 1, alla lettera a), modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, ai sensi del quale la società SACE Spa è autorizzata a rilasciare, fino al 30 giugno 2022 (termine di validità del Temporary Framework), garanzie in favore delle imprese con sede in Italia , prevedendo che le medesime garanzie sono concesse, alle medesime condizioni agevolate previste dal menzionato articolo 1, a sostegno delle esigenze conseguenti agli aumenti dei prezzi delle forniture energetiche. La norma assicura, inoltre, che anche le garanzie concesse dalla società SACE Spa in favore delle mid-cap ai sensi dell'articolo 1-bis.1 possano essere rilasciate per le medesime finalità.
La lettera b) modifica l'articolo 13 del medesimo decreto-legge 23 del 2020, ai sensi del quale il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese rilascia, fino al 30 giugno 2022 garanzie a condizioni derogatorie e agevolate rispetto all'ordinaria operatività. La disposizione, in particolare, introduce una specifica deroga alla reintroduzione della commissione una tantum per il rilascio della garanzia disposta con l'ultima legge di bilancio (legge n. 234 del 2021), prevedendo la gratuità della garanzia rilasciata dal Fondo sui finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica.

Ca po II – MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9 – (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

La disposizione, nell'ambito della finalità generale di progressiva riduzione del costo delle bollette dell'energia elettrica e del gas, e, in particolare, nell'ambito della strategia tesa ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili – anche attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti – modifica l'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che reca misure di semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili. A tal fine si prevede che l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ad accezione degli impianti che insistono su aree o immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b) (ville, giardini e parchi, che si distinguono per la loro non comune bellezza) e lettera c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri ed i nuclei storici) del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, che disciplinano il procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21, relativo a particolari interventi su beni culturali soggetti ad autorizzazione, e 157, relativo a provvedimenti e atti di tutela emessi ai sensi della normativa previgente.

Articolo 10 – (Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

Anche la disposizione in esame si inserisce nell'ambito della strategia generale di progressiva riduzione dei costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas, con azioni volte ad accelerare il tasso di installazione delle fonti rinnovabili anche attraverso la semplificazione dei procedimenti autorizzativi degli impianti. La norma prevede l'ulteriore estensione dell'ambito applicativo dello strumento del modello unico semplificato per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici – di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 – agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, installati con le modalità semplificate di cui al novellato comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Articolo 11 – (Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

La disposizione in esame si inserisce anch'essa nel quadro strategico del Governo finalizzato a una complessiva riduzione dei costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas e alla previsione di interventi volti ad accelerare in modo significativo il tasso di installazione delle fonti rinnovabili.
In particolare, la norma intende completare la disciplina dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola, facendo seguito a quanto già disposto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, all'articolo 31, comma 5, ha introdotto i commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendo l'accesso agli incentivi agli impianti agro-voltaici «che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione», subordinando la concessione degli incentivi stessi «alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate» e prevedendo che «qualora dall'attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti».
L'articolo 11 del presente decreto, tenendo in debito conto la tutela del suolo agricolo, prevede: a) l'introduzione, al citato comma 1-quinquies, relativo agli impianti che consentono la continuità delle attività agricole e la relativa verifica, del limite di occupazione della superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie aziendale; b) l'estensione dell'accesso agli incentivi anche agli impianti agro-voltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale; c) l'estensione dell'accesso agli incentivi anche agli impianti agro-voltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, riguardante i moduli elevati da terra con possibilità di rotazione, prevedano comunque un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata. Anche in quest'ultimo caso la superficie complessiva occupata dal sistema può raggiungere, ma non superare, il 10 per cento dell'area agricola interessata.
Resta fermo che i fondi del PNRR saranno destinati, come previsto dal progetto M2C2 Investimento 1.1 «Sviluppo Agrivoltaico» solo ed esclusivamente agli impianti agro-voltaici di cui ai richiamati commi 1-quater e 1- quinquies dell'articolo 65 del decreto-legge n. 1 del 2012, che adottino le soluzioni integrative innovative e i sistemi di monitoraggio previsti da tali commi. Grazie all'intervento normativo in esame viene, pertanto, regolamentato nel dettaglio lo sviluppo sostenibile del fotovoltaico in area agricola.

Articolo 12 – (Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

L'articolo 12, che si inserisce nel quadro strategico del Governo sopra descritto, integra l'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina le procedure autorizzative per le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel senso di precisare che i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, in cui l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio e non vincolante, comprendono anche quelli di valutazione di impatto ambientale.
Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio debbono essere tenute in debita in considerazione sin dalla fase di definizione dei princìpi e criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Si aggiunge, peraltro, che la definizione dei suddetti princìpi e criteri avviene mediante l'adozione di decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 13 – (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative per gli impianti off-shore)

Analogamente alle disposizioni precedentemente illustrate, l'articolo 13 rientra nel quadro strategico del Governo finalizzato a una complessiva riduzione dei costi delle bollette dell'energia elettrica e del gas e alla previsione di interventi volti ad accelerare in modo significativo il tasso di installazione delle fonti rinnovabili.
In particolare, il comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di procedure autorizzative per impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Segnatamente, si intende precisare che, non solo per gli impianti off-shore, ma anche per i relativi interventi funzionali alla connessione alla rete, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, di concerto il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentito, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione d'uso del demanio marittimo.
Il comma 2 interviene sull'articolo 23, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Tale articolo disciplina le procedure autorizzative per impianti alimentati da fonti rinnovabili off-shore e l'individuazione delle aree idonee al loro insediamento.
Si premette che, in base al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nel testo previgente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, si prevede, da un lato, che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili off-shore, localizzati in aree individuate come idonee ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 23, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante individuando, ove necessario, prescrizioni specifiche finalizzate al migliore inserimento nel paesaggio e alla tutela di beni di interesse archeologico; dall'altro, che i termini procedurali per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti di un terzo.
L'articolo 13 in esame prevede che le suddette disposizioni si applichino espressamente non solo gli impianti localizzati in aree individuate come idonee ai sensi dei commi 2 e 3, dell'articolo 23, ma anche nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore.
Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede genericamente che, nelle more dell'individuazione delle aree idonee, non possano essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione per le domande già presentate. L'articolo 13 aggiunge che non possono essere disposte moratorie nemmeno nel caso della autorizzazione o realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore. Per aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore si intendono quelle in cui non sussistono vincoli di natura amministrativa in attuazione della normativa europea e nazionale a tutela di aree protette, di specifici valori di biodiversità (riferiti, ad esempio, alle rotte migratorie degli uccelli e agli habitat delle specie marine protette) o della navigazione civile e militare.
Il comma 6 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, adotti le linee guida per lo svolgimento dei procedimenti autorizzativi per impianti off-shore. La modifica introdotta dall'articolo 13 del presente decreto-legge stabilisce che dette linee guida siano adottate dal Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 14 – (Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

L'articolo 14 introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica degli opifici e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive, al fine di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese e conferire loro una maggiore resilienza rispetto all'aumentato costo dell'energia elettrica.
Le agevolazioni sono dirette alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023 nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), e dunque non soggetto ad autorizzazione della Commissione UE. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
L'individuazione dei settori, dei dettagli dell'investimento nonché le altre modalità procedurali necessari per la fruizione del credito d'imposta, è demandata ad un decreto ministeriale da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 15 – (Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

L'articolo 15 integra quanto già previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici, prevedendo una disciplina dedicata agli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica. In particolare, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della transizione ecologica che individui le prescrizioni per la posa in opera di tali impianti e i casi in cui è possibile applicare la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Con il medesimo decreto si stabilisce , inoltre, in quali casi l'attività di installazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica destinati al riscaldamento, alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica rientra nelle attività di edilizia libera, ponendo dei limiti con specifico riguardo alla potenza (2 MW) e alla tipologia di impianto: tale semplificazione è infatti limitata agli impianti che effettuano lo scambio termico senza prelievi o immissioni di fluidi nel sottosuolo (impianti a circuito chiuso). Tale limitazione è finalizzata a circoscrivere la massima semplificazione ai casi che non richiedano particolari approfondimenti tecnici da parte delle autorità atte al rilascio delle autorizzazioni, sia in termini di opere edili connesse all'installazione, che a verifiche di sicurezza.

Articolo 16 – (Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

L'articolo 16 interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale. A tale riguardo, si segnala che l'attuale produzione di gas naturale nazionale si attesta su poco più di 3 miliardi di metri cubi all'anno, su un consumo totale di oltre 70 miliardi di metri cubi. La produzione è ripartita in maniera abbastanza equilibrata tra concessioni su terraferma, in mare e nella piattaforma continentale. Secondo prime stime, è possibile incrementare nei prossimi anni gli attuali livelli di produzione di oltre 2 miliardi di metri cubi, utilizzando le attuali concessioni e ottimizzando i diversi campi.
L'articolo 16 è infatti finalizzato a valorizzare la produzione nazionale di gas naturale per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas, disponendo semplificazioni nel processo di autorizzazione e definendo un meccanismo di assegnazione del gas nazionale ai consumatori industriali, in quanto maggiormente esposti alle conseguenze del «caro energia» e spesso anche al rischio di non prosecuzione delle attività produttive.
È bene precisare che la misura non aumenta né incentiva il consumo di gas in Italia, intervenendo semmai sui nostri margini di sicurezza e stabilità economica, poiché incide sul riparto del consumo tra import e produzione nazionale, con i connessi vantaggi per l'economia nazionale soprattutto nell'attuale contesto di elevati aumenti di prezzo.
Il beneficio dell'aumento della quantità di produzione nazionale ci sarebbe in termini di maggiori margini di sicurezza e di prezzi finali, prevedendo la vendita della produzione tramite procedure di assegnazione secondo criteri di equa remunerazione, piuttosto che a prezzo spot all'ingrosso.
La misura disposta dall'articolo 16 prevede, in particolare:

l'avvio di un approvvigionamento di gas naturale sul lungo termine da parte del Gruppo GSE, su direttiva del Ministro della transizione ecologica (comma 1);

la sollecitazione ai titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale di aderire alla procedura di vendita del gas nazionale sul mercato interno, manifestando entro trenta giorni i programmi di produzione attuali e futuri, con il dettaglio degli interventi necessari a rilanciare la produzione (comma 2);

un percorso accelerato per i procedimenti di valutazione e di autorizzazione eventualmente necessari (comma 3);

un sistema di assegnazione su mercato del gas nazionale così acquisito a condizioni di equità economica, rivolto ai clienti finali industriali, anche in forma consortile (comma 4), e prevedendo che almeno un terzo delle quantità disponibili sia rivolto alle PMI (comma 5).

Articolo 17 – (Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

L'articolo 17 è volto a promuovere ed accelerare la decarbonizzazione del settore dei trasporti, prevedendo un regime di sostegno all'immissione al consumo di biocarburanti sostenibili utilizzabili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione. Con l'idrogenazione, infatti, vengono rimosse le impurità, quali ossigeno e zolfo, in modo da renderne possibile l'utilizzo puro al 100 per cento. Inoltre, tali biocarburanti in purezza al 100 per cento possiedono un numero di cetano elevato che permette un'ottima combustione ed essendo anche privi di aromatici e poliaromatici il loro uso consente di abbattere le emissioni di CO2 (calcolate lungo tutto il ciclo di vita) tra il 60 e il 90 per cento rispetto al carburante tradizionale, in funzione della tipologia di carica biogenica. Il supporto ai biocarburanti utilizzabili in purezza è, in particolare, strategico per la decarbonizzazione del trasporto pesante, per il quale le soluzioni di elettrificazione sono di difficile realizzabilità tecnica ed economica soprattutto nel breve/medio termine. I risparmi emissivi sono stimabili nell'ordine dei 2-3 MTon/a CO2 per un consumo pari a 1 MTon/a di prodotto, in funzione delle caratteristiche dei biocarburanti utilizzabili in purezza.
Segnatamente, al comma 1, lettera a), si aggiunge la nuova lettera d-bis) al comma 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021, precisando che l'obiettivo – conforme alla traiettoria delineata dal PNIEC – di conseguire, entro l'orizzonte temporale del 2030, una quota pari ad almeno il 16 per cento di fonti rinnovabili sul totale di carburanti immessi in consumo deve essere raggiunto anche mediante il ricorso a biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza. Si prevede, infatti, che, a partire dal 2023, la quota di biocarburanti utilizzati in purezza deve essere pari ad almeno 200 mila tonnellate, incrementata di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.
Al comma 1, lettera b), – al fine espresso di «supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale» – si introduce nel predetto articolo 39 del decreto legislativo n. 199 del 2021 il nuovo comma 3-bis, ai sensi del quale si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il «Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN», con una dotazione pari a 205 milioni di euro per l'anno 2022, a 45 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e si dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di riparto delle risorse.

Articolo 18 – (Ferrovie dello Stato Italiane)

L'articolo 18 si pone l'obiettivo di considerare i siti e gli impianti di proprietà di società del Gruppo FS (ferroviarie e stradali) come potenziali aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.
La disposizione in oggetto ha pertanto la finalità di contribuire alla decarbonizzazione, attraverso l'incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, contenendo il consumo di suolo e migliorando la distribuzione territoriale degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili, anche al fine di promuovere la realizzazione di Sistemi Efficienti di Utenza.
Nel mese di novembre del 2021, con il decreto legislativo n. 199 del 2021, è stata recepita la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Il decreto legislativo n. 199 del 2021 ha, tra l'altro, previsto che, nelle more dell'adozione di specifici decreti ministeriali per la disciplina di princìpi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'individuazione delle aree idonee con legge regionale, sono considerate aree idonee alcuni siti e aree elencati al comma 8 del relativo articolo 20.
Il comma 2 dell'articolo 18 prevede che agli interventi sulle aree del Gruppo FS e alle relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale si applicano le procedure autorizzative indicate all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021 – che prevede la riduzione di un terzo dei termini autorizzativi degli impianti – ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Articolo 19 – (Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

L'articolo 19 è volto a consentire l'attuazione, nei tempi stabiliti, della Riforma 1.1.d «Accelerare la fase di attuazione dei progetti finanziati dal programma PREPAC», prevista nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica» – Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» del PNRR, con scadenza 30 giugno 2022.
In particolare, il comma 1 apporta modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2014, che disciplina il programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, introducendo, al comma 3 del citato articolo 5, tra i soggetti cui le pubbliche amministrazioni centrali possono rivolgersi per elaborare i progetti, in alternativa ai Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti, anche l'Agenzia del demanio.
La disposizione al comma 2 riscrive il comma 8 del predetto articolo 5, attribuendo anche all'Agenzia del demanio il ruolo di soggetto «facilitatore» nella fase di predisposizione delle proposte progettuali del programma per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC). In tal modo, affiancando i Provveditorati, fin dalla fase antecedente alla richiesta di finanziamento al Ministero della transizione ecologica, possono essere agevolate forme di razionalizzazione e coordinamento tra interventi di efficientamento energetico e interventi di adeguamento/miglioramento sismico (anche essi gestiti, ex lege, dall'Agenzia del demanio), che molto spesso si prestano ad essere effettuati in modo integrato, favorendo economie di scala, razionalizzando i costi e promuovendo forme di utilizzo sinergico di fondi differenti. Ciò anche al fine di assicurare, in prospettiva, la progressiva transizione verso edifici più sicuri ed efficienti, agevolando, altresì, il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di efficientamento energetico a cui l'Italia è tenuta, in coerenza con quanto da ultimo previsto nell'ambito del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
Nello specifico, la disposizione è finalizzata a favorire la semplificazione e l'efficientamento delle procedure relative alla realizzazione del predetto programma «PREPAC», assicurando una più efficace distribuzione delle attività tra i diversi enti coinvolti, nell'ottica di una migliore valorizzazione delle rispettive competenze, favorendo modalità innovative, efficienti ed economicamente vantaggiose nella gestione degli interventi di efficientamento energetico, anche attraverso l'impiego di metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia (BIM) e garantendo, altresì, forme di razionalizzazione degli interventi stessi, in ragione delle eventuali altre forme di finanziamento che insistono sullo stesso immobile.
Nell'ottica di raccogliere i suggerimenti della Corte dei conti, la norma prevede che l'Agenzia del demanio, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche nonché il Ministero della difesa o gli organi del Genio militare possano fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).
Gli interventi «PREPAC», infatti, spesso presentano particolari peculiarità, tali da essere trattati separatamente e prioritariamente rispetto alle manutenzioni ordinarie e straordinarie, attraverso procedure che permettano una gestione più snella ed efficiente delle risorse specificatamente destinate allo scopo.

Articolo 20 – (Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

La disposizione, al comma 1, prevede che il Ministero della difesa, anche per il tramite della società Difesa Servizi Spa, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e al perseguimento della resilienza energetica nazionale, affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
Il comma 2 prevede che le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possano provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai clienti finali organizzati in comunità energetiche rinnovabili, cui possono partecipare gli enti militari territoriali.
Il comma 3 qualifica ex lege i beni di cui al comma 1 come superfici e aree idonee alla localizzazione di impianti di energia rinnovabile, assoggetta gli stessi alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e dispone che la competenza ad esprimersi in materia paesaggistica spetti alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

Articolo 21 – (Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

Negli ultimi mesi il mercato del gas naturale europeo e nazionale è risultato essere caratterizzato da condizioni di particolare tensione, in considerazione della ripresa della domanda successivamente al riavvio delle attività produttive dopo la fase più acuta della pandemia, cui non ha fatto seguito un equivalente incremento dell'offerta a causa del calo delle consegne da parte della Russia e della Norvegia e della concorrenza dei mercati asiatici nell'accaparrarsi quote crescenti d'offerta mondiale di gas naturale liquefatto. Tale situazione ha portato a un progressivo incremento dei prezzi del gas naturale in Europa e in Italia ed un appiattimento del differenziale dei prezzi tra estate e inverno, con effetti sulla ricostituzione delle riserve di stoccaggio necessarie ad affrontare con adeguata sicurezza il periodo invernale in tutta Europa. Tale situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi per il peggioramento delle tensioni tra Russia e Ucraina.
Il mercato italiano è risultato essere all'inizio dell'inverno in una situazione migliore rispetto a quella riscontrabile negli altri Paesi europei, potendo godere di un sistema infrastrutturale con un certo livello di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e un buon livello di riempimento degli stoccaggi che aveva raggiunto quasi il 90 per cento alla fine del mese di ottobre 2021 (rispetto a circa il 75 per cento degli stoccaggi a livello europeo).
Attualmente, dai dati a consuntivo emerge però che gli stoccaggi sono stati finora utilizzati a pieno ritmo e che nel mese di febbraio 2022 hanno raggiunto il livello che in genere hanno a fine marzo. Occorrerà, pertanto, uno sforzo maggiore se si vuole assicurare nel corso della nuova fase di iniezione di gas negli stoccaggi, che avrà inizio il 1° aprile di ciascun anno, un adeguato livello di riempimento dello stoccaggio per l'inverno 2022-2023, sia perché si parte, diversamente dagli anni passati, da un livello prossimo a zero, sia perché anche in primavera i prezzi di acquisto del gas resteranno sopra la media degli anni passati.
Pertanto, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture, con particolare riguardo ai clienti civili e tutelati, nell'ambito delle iniziative e delle misure di salvaguardia che, ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 4 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, possono essere adottate per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, la disposizione prevede, al comma 1, che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto:

a) il Ministro della transizione ecologica adotti disposizioni che consentano di ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi di gas nazionali, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, disponendo misure per portare a un livello di riempimento adeguato le capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, in particolare per l'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023. Tale disposizione consente di intervenire sin da subito per massimizzare il riempimento degli stoccaggi nazionali. Infatti, nei primi mesi di ogni anno, con decreto del Ministro, vengono definite le modalità con cui deve essere svolta la campagna di riempimento estivo degli stoccaggi nazionali, e vengono disciplinate le modalità di erogazione dei servizi di stoccaggio per l'inverno successivo. Tenuto conto dell'approssimarsi dell'emanazione di tale provvedimento nonché della necessità di giungere a un completo riempimento degli stoccaggi nazionali al termine della campagna di iniezione, attraverso la suddetta disposizione il Ministro può definire dei vincoli più cogenti o misure specifiche che permettano un maggiore riempimento degli stoccaggi durante la stagione estiva;

b) il Ministro della transizione ecologica adotti disposizioni che attribuiscano ai soggetti che effettuano attività di vendita a clienti finali l'obbligo di assicurare la modulazione invernale delle forniture (obbligo già presente nell'ordinamento) mediante una quota obbligatoria di stoccaggio in Italia, invece che basandosi prevalentemente su un ipotizzato maggior import invernale, ciò sempre al fine di assicurare un maggiore riempimento degli stoccaggi nazionali al termine della campagna di iniezione e una maggiore tutela delle sicurezza delle forniture invernali di gas ai clienti tutelati;

c) il Ministro della transizione ecologica adotti disposizioni affinché, durante il periodo invernale, al fine di mantenere gli stoccaggi al più alto livello possibile di riempimento fino alla seconda metà dell'inverno, sia promossa la re-iniezione di ulteriori volumi di gas «in contro-flusso» (ovvero in un periodo dell'anno in cui normalmente si osserva erogazione dagli stoccaggi) a parziale compensazione dei volumi via via erogati, sfruttando i periodi di minore richiesta (ad esempio fine settimana e festività natalizie). In tal caso, in questi periodi di minore consumo, invece di attuare una riduzione dell'import, si potrebbe iniettare gas negli stoccaggi così da compensarne l'erogazione;

d) il Ministro della transizione ecologica stabilisca indirizzi e misure per promuovere, in caso di emergenza o di prevenzione di possibili criticità, l'importazione aggiuntiva di volumi di gas naturale mediante contratti di breve durata attraverso i gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti (quindi importazioni dall'Algeria, dalla Libia e attraverso il TAP) e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto importato dall'estero. Questo potrebbe, ad esempio, essere attuato mediante la riduzione o l'azzeramento temporaneo delle tariffe che gli importatori pagano all'entrata della rete italiana dei gasdotti o delle tariffe di rigassificazione, in modo da rendere più competitivo l'arrivo del gas sul mercato italiano.

Il comma 2 prevede che per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotti le misure di cui al comma 1, ove ne ricorra la necessità, disponendo che le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), siano adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), siano adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.
La disposizione di cui al comma 3 prevede, inoltre, che le predette misure, che rientrano nell'ambito della sicurezza degli approvvigionamenti, tema di competenza del Ministro della transizione ecologica, siano adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA, che provvede alle deliberazioni conseguenti, nel rispetto delle proprie competenze in materia di regolazione.

TITOLO II – POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22 – (Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a favorire la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in conformità agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali.
Il comma 2 prevede che l'individuazione degli interventi ammissibili al finanziamento del fondo, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, e dei criteri e delle modalità di riparto di tali risorse venga demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 3 prevede la copertura finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 23 – (Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

Il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, volto a promuovere la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori nonché l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale.
La definizione degli ambiti di applicazione e di intervento, dei criteri e delle modalità di riparto di tali risorse è demandata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (comma 2), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 3 reca la copertura finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 24 – (Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

La disposizione amplia l'ambito di interventi di riqualificazione e adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori finanziabili con il Fondo Nuove Competenze, che viene così esteso a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.

Articolo 25 – (Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come integrato e modificato, dapprima, dall'articolo 1, commi 398 e 399, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, successivamente, dall'articolo 29, comma 13, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell'anno 2021.
Secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall'acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40 per cento rispetto alla media del 2020 (per le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali gli aumenti hanno registrato aumenti pari a rispettivamente il 59 e il 76 per cento); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima.
In particolare, a partire a partire dall'ultimo trimestre dell'anno 2020, anche per gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, si sono registrati rilevanti rincari dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (acciaio, cemento, prodotti petroliferi, rame, materiali plastici e i loro derivati), con una vertiginosa impennata dei relativi costi, che sta determinando un'alterazione dell'equilibrio nei contratti di affidamento dei lavori, soprattutto negli appalti pubblici.
A titolo esemplificativo, al fine di rappresentare la tendenza dell'aumento dei costi di costruzione delle opere pubbliche tra il 2020 e il 2021, si riportano di seguito le elaborazioni effettuate dall'ISTAT in relazione ai costi di costruzione di capannoni industriali, fabbricati residenziali e tronchi stradali con tratto in galleria.

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Nel calcolo degli indici del costo di costruzione dell'ISTAT l'acquisto di materiali pesa in media per meno della metà del costo complessivo di costruzione (circa il 50 per cento per il capannone industriale, poco più del 40 per cento per i fabbricati residenziali e per i tronchi stradali con tratto in galleria).
Alla luce della nuova lista monitorata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, riferita ai prezzi dei soli materiali più rilevanti, si stima che tali materiali incidono sul costo complessivo dell'opera per circa un terzo.
In considerazione del permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, la disposizione in esame prevede, al comma 1, l'incremento, per ulteriori 150 milioni di euro, della dotazione del fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7, del citato decreto-legge n. 73 del 2021.
I commi da 2 a 8 replicano sostanzialmente, adeguandola sotto il profilo temporale al secondo semestre, la disciplina recata dai commi da 2 a 7 del predetto articolo 1-septies del decreto-legge n. 73 del 2021
Nel dettaglio, il comma 2 prevede che, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'ISTAT in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, determina le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022.
Al riguardo, si evidenzia che il citato articolo 29, comma 2, stabilisce che l'ISTAT individui, entro il 27 aprile 2022 (ossia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 4 del 2022), sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione, anche per le finalità di cui all'articolo 133, comma 6, del previgente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).
Il comma 3 stabilisce che si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, in presenza dei presupposti e secondo il procedimento previsto dai successivi commi 4, 5, 6 e 7, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del previgente codice dei contratti pubblici, e, per i contratti regolati dal vigente codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
Il comma 4 stabilisce che la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
Ai sensi del comma 5, per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 nella Gazzetta Ufficiale. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
Il comma 6 precisa che, per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del previgente codice dei contratti pubblici, dell'articolo 216, comma 27-ter, del vigente codice dei contratti pubblici e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
Il comma 7 stabilisce le modalità attraverso cui ciascuna stazione appaltante provvede agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle variazioni di prezzi percentuali rilevate con il decreto ministeriale di cui al comma 2. In particolare, ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Il comma 8 prevede che, per i soggetti tenuti all'applicazione del previgente codice dei contratti pubblici , ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del vigente codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le maggiori risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, previste dal comma 1 della disposizione in esame e secondo le modalità previste dal secondo e dal terzo periodo del comma 8 del medesimo articolo 1-septies.
Il comma 9 reca la copertura finanziaria della disposizione.

TITOLO III – REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26 – (Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e dalle province autonome)

La disposizione incrementa di ulteriori 400 milioni di euro per il 2022 il Fondo istituito dall'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, finalizzato al ristoro a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle spese sanitarie sostenute relative all'emergenza COVID-19.

Articolo 27 – (Contributi straordinari agli enti locali)

Il comma 1 incrementa di 50 milioni di euro per il 2022, con riferimento al secondo trimestre di tale anno, il Fondo finalizzato a ristorare parzialmente i comuni delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno, del contributo di sbarco e del contributo di soggiorno in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
Il comma 2 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione complessiva di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati, con la destinazione di 200 milioni di euro in favore dei comuni e di 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, tenendo conto delle spese per utenze di energia elettrica e gas risultanti dal Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE).
Il comma 3 prevede un sostegno finanziario in favore dei comuni in condizioni di pre-dissesto che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari delle anticipazioni in quanto sciolti per infiltrazioni e condizionamento della criminalità organizzata ai sensi dell'articolo 143 del medesimo testo unico e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. A essi è destinato un contributo complessivo di 22,6 milioni di euro per l'anno 2022.
Il comma 4 prevede che le risorse di cui al comma 3 siano ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
Il comma 5 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria.

Articolo 28 – (Rigenerazione urbana)

Il comma 1 punta a rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella missione 5 «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizzando lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 (pari a circa 905 milioni di euro, di cui circa 40 milioni di euro relativi a spese di progettazione e circa 865 milioni di euro relativi a lavori).
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottare, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro il 31 marzo 2022, l'assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
Il comma 3 prevede, poi, che gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del citato decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021 (termini di affidamento dei lavori, rendicontazione e monitoraggio, revoca delle risorse, erogazione dei contributi, eccetera).
Il comma 4 reca la copertura degli oneri di cui al comma 1.
Il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 458 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che ha introdotto il comma 135.1 nell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare, la disposizione di cui al comma 135.1, finalizzata a permettere alle regioni di procedere allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 2 aprile 2021, non risulta più necessaria alla luce della disposizione in esame.
Il comma 6, lettere a) e b), rende esplicito, ai commi 46 e 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il vincolo di assicurare agli enti locali del Mezzogiorno almeno il 40 per cento delle risorse allocabili.
Il comma 7 dispone che la verifica del rispetto del vincolo di assicurare agli enti locali del Mezzogiorno almeno il 40 per cento delle risorse allocabili, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia effettuata tenendo conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo in esame.

TITOLO IV – ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 29 – (Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni)

Con le disposizioni di cui al comma 1, che modifica l'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si riaprono i termini previsti per effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non relativi all'impresa. Tale riapertura riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.
La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate è esercitata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è fissata al 14 per cento (comma 2).
In particolare, viene prevista la possibilità di effettuare il versamento di tale imposta sostitutiva entro il 15 giugno 2022; la redazione e il giuramento della perizia possono essere effettuati entro il 15 giugno 2022.
Il versamento dell'imposta sostitutiva può essere rateizzato fino a tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Articolo 30 – (Risorse relative all'emergenza COVID-19)

Il comma 1 autorizza la spesa di 200 milioni di euro, da trasferire all'apposita contabilità speciale intestata del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il virus SARS-CoV-2.
Il comma 2 quantifica gli oneri e reca la copertura finanziaria della disposizione di cui al comma 1.
Il comma 3 prevede che nello stato di previsione del Ministero della cultura siano conservati, come residui di stanziamento, 25 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, e al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di spettacoli e mostre, in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 31 – (Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

La disposizione rifinanzia il fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le cui disponibilità finanziarie, ai sensi dell'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono state riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Le dotazioni del fondo di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge n. 18 del 2020 potranno essere incrementate anche da risorse private.
La disposizione chiarisce altresì che i benefìci erogati con le disponibilità del medesimo fondo sono destinati ai coniugi e ai figli o, in mancanza, ai genitori degli esercenti le professioni sanitarie, degli assistenti sociali e degli operatori socio-sanitari e che consistono in elargizioni in denaro.
La disposizione precisa altresì che i provvedimenti attuativi sono disposti dall'Autorità politica delegata per la famiglia, di concerto con il Ministro della salute, e che la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi a questo fine dell'assistenza tecnica prestata da società in house.

Articolo 32 – (Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

Il comma 1 intende prorogare il funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà, che altrimenti dovrebbe essere dismessa, e consentire contestualmente l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Corniviglio, nella provincia della Spezia, al fine di disporre di un numero superiore di posti letto. Allo scopo vincola una quota di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a valere sulla componente del finanziamento sanitario corrente destinata agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
Il comma 2 consente, dal 2025, di incrementare il limite di spesa corrente per il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, fissato nel 2011 in via permanente nel valore di 55 milioni di euro annui e incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2021, allo scopo di tenere conto di fabbisogni finanziari emergenti (anche legati alla normale evoluzione dei costi dei fattori produttivi) e comunque in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento sanitario corrente standard. Il maggiore fabbisogno è individuato in sede di riparto del fabbisogno sanitario ed è finanziato a valere sulle risorse destinate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale.
Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, dunque, si provvede nell'ambito del finanziamento sanitario corrente definito a legislazione vigente.

Articolo 33 – (Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

L'articolo in esame contiene diverse disposizioni.
Il comma 1 è volto a porre rimedio ai dubbi ermeneutici determinatisi per effetto del reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato per il profilo di addetto all'ufficio per il processo, mediante concorsi indetti ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di personale che al momento dell'assunzione in servizio stia ancora espletando la formazione teorico-pratica disciplinata dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In particolare, si è posto il problema di stabilire se il periodo di tirocinio svolto ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 possa unirsi con il periodo svolto come dipendente pubblico con contratto a termine con qualifica di funzionario F1, Area III, addetto all'ufficio per il processo, al fine di fruire dei benefìci che l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ricollega al compimento, con esito positivo, di diciotto mesi di tirocinio presso l'ufficio giudiziario, in particolare ai fini dell'accesso al concorso per magistrato ordinario.
Sul punto merita osservare che l'ufficio per il processo, finanziato con il Recovery plan e disciplinato negli articoli 11 e seguenti del decreto-legge n. 80 del 2021, rappresenta il rafforzamento dell'esistente struttura dell'ufficio per il processo, della quale i tirocini formativi ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 sono la componente principale. Tale ratio è chiaramente indicata al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 (che recita: «Al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221») nonché negli atti allegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dall'Italia in data 30 aprile 2021 e approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio in data 13 luglio 2021. Pertanto, può ben dirsi che il contratto di addetto all'ufficio per il processo nell'ambito del PNRR sia, per molti aspetti, per volontà di legge, la naturale prosecuzione delle misure relative all'ufficio per il processo già esistente e si ponga in linea di continuità funzionale con i tirocini ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. Altro indice rilevante si desume dall'osservazione che lo stesso decreto-legge n. 80 del 2021 ha attribuito valore al percorso di tirocinio formativo svolto presso gli uffici giudiziari, ai fini della selezione degli addetti all'ufficio per il processo, nell'attribuire specifico punteggio a chi ha completato tale percorso. L'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 80 del 2021 comprende, infatti, tra i titoli valutabili per tale profilo il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. Appare pertanto del tutto opportuno assegnare un valore al percorso formativo svolto ai sensi del richiamato articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 da coloro i quali, risultati vincitori del concorso per addetto all'ufficio per il processo, proprio per questa ragione non hanno potuto completare i diciotto mesi di cui al suddetto articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013. L'introduzione della disposizione in esame, dunque, fugando ogni dubbio interpretativo sulla questione dei benefìci, favorirà certamente l'inserimento negli uffici giudiziari dei tirocinanti ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 69 del 2013 risultati vincitori del concorso.
Il comma 2 apporta modifiche al decreto-legge n. 80 del 2021, in materia di ufficio per il processo.
La disposizione di cui alla lettera a) interviene sulla delicata questione dell'incompatibilità tra pubblico impiego ed esercizio della professione forense, con particolare riguardo alla figura dei nuovi addetti all'ufficio del processo di cui al decreto-legge n. 80 del 2021.
In particolare, anche su indicazione degli organi rappresentativi dell'Avvocatura, si è ritenuto opportuno un chiarimento normativo in ordine all'applicabilità dell'articolo 1, comma 7-ter, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 anche ai soggetti assunti nell'ufficio per il processo. Tale disposizione prevede testualmente che «Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. Per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 5 non si applicano i divieti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Tanto premesso, consentire l'esercizio della professione ai pubblici dipendenti inseriti nell'ufficio del processo determinerebbe una grave anomalia del sistema, che prevede detta facoltà soltanto per i pubblici dipendenti che svolgano attività di docenza o insegnamento.
In particolare, l'articolo 3, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, che disciplina l'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, prevede che l'esercizio di tali professioni «è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Provincie, dei Comuni (...) ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni», escludendo peraltro dall'incompatibilità [quarto comma 4, lettera a)], «i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari». L'articolo 60 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, stabilisce che «l'impiegato non può esercitare (...) alcuna professione» e il successivo articolo 63 regola l'ipotesi come ragione di decadenza dall'impiego, previa diffida. Nel vigore dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso nell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001), che, nel fornire la prima disciplina organica dell'impiego pubblico privatizzato, fece richiamo espresso al citato articolo 60 e seguenti, la legge n. 662 del 1996, all'articolo 1, comma 56, escluse l'applicazione delle norme «che vietano l'iscrizione in albi professionali (...) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni» in regime di tempo parziale cosiddetto «ridotto». È peraltro sopravvenuta la legge n. 339 del 2003, contenente norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, la quale, all'articolo 1, escluse gli avvocati dall'applicazione dell'articolo 1, commi 56 e 56-bis, della citata legge n. 662 del 1996, regolando, all'articolo 2, una facoltà di opzione per i dipendenti iscritti all'albo degli avvocati dopo l'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, nel senso della possibilità di optare, nel termine di trentasei mesi, per il mantenimento dell'impiego pubblico o per lo svolgimento della professione forense, con facoltà, in quest'ultimo caso ed entro cinque anni, di riammissione all'impiego pubblico. Infine, l'articolo 19 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, dispone che, nonostante l'incompatibilità con il lavoro autonomo, l'attività di impresa e il lavoro subordinato (articolo 18 della stessa legge), l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti. Tale quadro normativo, sulla cui legittimità si è pronunciata anche la Corte costituzionale (sentenza n. 166 del 2012), poggia sulla necessità di garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, princìpi suscettibili di lesione nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento delle due attività (lavorativa e professionale) che potrebbe comportare un'indebita commistione di interessi confliggenti. Onde scongiurare tale pericolo si rende opportuno il presente intervento, che impone la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per l'avvocato risultato vincitore del concorso per addetto all'ufficio per il processo, per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.
Le disposizioni cui alla lettera b), invece, muovono dalla straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure che rendano possibile portare a completa e tempestiva esecuzione il piano assunzionale relativo alla linea di progetto «Capitale Umano Giustizia PNRR», anche tenuto conto dell'esito del concorso, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per 8.171 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Amministrazione giudiziaria con il nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, bandito dalla Commissione RIPAM il 6 agosto 2021, nonché delle prospettive ipotizzabili in relazione all'ulteriore concorso per il reclutamento di 79 unità destinate a prendere servizio con la medesima qualifica presso gli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Trento, bandito dalla Commissione RIPAM il 10 dicembre 2021 e tuttora in itinere.
A tale proposito è opportuno rammentare brevemente, in via preliminare, come la suddetta linea di progetto «Capitale Umano Giustizia PNRR», finanziata con fondi europei e compresa nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbia ad oggetto, tra l'altro, il reclutamento di un primo contingente di 8.250 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di due anni e sette mesi, destinati a coadiuvare l'attività giurisdizionale e amministrativa degli uffici giudiziari, al fine di conseguire gli ambiziosi obiettivi di abbattimento delle pendenze e dell'arretrato concordati per la giustizia ordinaria. Questi obiettivi quantitativi (target), nello specifico, prevedono, tra l'altro, la diminuzione al giugno 2026 del cosiddetto disposition time (cioè dell'indicatore che calcola il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti confrontando la massa di pendenze alla fine dell'anno con il flusso dei procedimenti definiti nell'anno) del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento in quello penale. Per il settore civile è previsto anche un ulteriore – e altrettanto impegnativo – obiettivo diretto alla riduzione dell'arretrato del 65 per cento nei tribunali e del 55 per cento nelle corti di appello entro il 2024 e del 90 per cento entro il mese di giugno 2026. Appare di immediata evidenza quanto sia imprescindibile – e insuscettibile di ritardi significativi – il contributo offerto al personale di magistratura e amministrativo da parte del profilo professionale di nuovo conio, istituito appositamente per sostenere, nell'arco dell'orizzonte di piano, la sfidante progettualità di miglioramento dell'efficienza del sistema della giustizia.
L'attività di reclutamento del suddetto contingente di 8.250 unità (articolata in un concorso nazionale e in un concorso riservato al Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le peculiarità ordinamentali della regione a statuto speciale), articolata su base distrettuale, si è svolta celermente e con ottimi risultati di partecipazione. Nella procedura nazionale si sono avuto nel complesso 9.915 idonei per 8.171 posti. Nonostante ciò, secondo una tendenza storicamente radicata, i distretti dell'Italia centro-settentrionale (quelli delle corti di appello di Torino, Genova, Milano, Brescia, Venezia, Trieste e Firenze) sono risultati significativamente meno appetibili per i candidati, per la stragrande maggioranza provenienti da alcune regioni del Mezzogiorno. In tali distretti si è quindi avuto, all'esito della procedura concorsuale, un numero di vincitori inferiore al numero dei posti messi a concorso; questa discrasia si è ulteriormente ampliata all'esito della scelta delle sedi da parte dei vincitori e, verosimilmente, potrebbe avere un'ulteriore coda al momento della concreta presa di possesso negli uffici (con la rinuncia, formalizzata o per facta concludentia, di chi ha manifestato interesse solo per una o poche città, rifiutando altre soluzioni geografiche). Viceversa, negli altri distretti sussistono, come accennato, idonei ma non vincitori, in quanto non utilmente collocati in graduatoria sulla base della votazione conseguita all'esito della valutazione dei titoli e del superamento della prova scritta.
In particolare, questa è la situazione complessiva delle mancate coperture – ad oggi – nei soli distretti in cui i vincitori risultano inferiori ai posti messi a concorso, per complessive 788 vacanze:

Firenze

61

Trieste

62

Torino

92

Genova

118

Brescia

127

Venezia

139

Milano

189

Nelle graduatorie relative agli altri distretti (nei quali, d'altronde, taluni posti in sedi meno ambite non sono stati coperti), sono presenti complessivamente 2384 candidati idonei ma non vincitori.
La presa di servizio è fissata, per i tribunali e le corti di appello, dal 21 al 25 febbraio 2022, in modo che, dopo una formazione di ingresso particolarmente intensa, i neo-assunti possano immediatamente fornire il proprio contributo, si spera sempre crescente, all'attività giudiziaria. Giova sottolineare come la distribuzione di queste nuove unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato effettuata dal decreto ministeriale 28 settembre 2021 si fondi proprio su un'attenta analisi dei flussi di lavoro dei singoli uffici giudiziari e delle peculiarità proprie di ciascuno di essi.
Occorre dunque procedere quanto prima a modifiche normative incidenti sull'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, che disciplina le procedure speciali di reclutamento, tali da consentire di superare le esposte criticità, onde permettere lo svolgimento nelle migliori condizioni possibili dell'attività di riduzione delle pendenze e dell'arretrato concordata nel PNRR.
Nel dettaglio, il comma 2, lettera b), numero 1), riformula il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 80 del 2021 espungendo dall'ordito normativo l'originaria previsione in tema di scorrimenti a copertura delle residue vacanze, contenuta nel secondo periodo dell'articolo 14, comma 11 («Qualora una graduatoria risultasse incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo in un singolo distretto o in un singolo circondario, l'amministrazione potrà coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo nel distretto, ovvero, nell'ipotesi di graduatoria circondariale, nei circondari confinanti con il maggior numero di idonei ovvero, in subordine, delle graduatorie con il maggior numero di idonei non vincitori di altri profili aventi i medesimi titoli richiesti per l'accesso e relative al medesimo distretto o al medesimo circondario; in caso di pari numero di idonei non vincitori, la graduatoria è individuata sulla base della minore distanza chilometrica tra i capoluoghi dei distretti interessati»). Questa disposizione sconta un'eccessiva rigidità di formulazione, laddove individua le graduatorie da cui attingere secondo un sistema fisso basato sulla contiguità geografica, e soprattutto non tiene conto della circostanza che le graduatorie insufficienti riguardano in concreto distretti tutti tra loro confinanti, senza soluzione di continuità, di modo che, in ogni caso, le regole dettate con norma primaria non sono idonee a garantire la completa copertura delle vacanze.
La nuova disciplina che si introduce muove appunto dalla necessità di ripensare, alla luce del dato storico degli esiti concreti della procedura di reclutamento e della sbilanciatissima distribuzione dei vincitori e degli idonei, i criteri con cui procedere allo scorrimento, con redistribuzione del personale in esubero nelle graduatorie del Centro-Sud verso le sedi scoperte del Centro-Nord, garantendo al contempo un'immediata assunzione anche a chi non sia utilmente collocato nella graduatoria del distretto per cui aveva presentato domanda.
In particolare, si prevede che la copertura delle graduatorie distrettuali risultate insufficienti rispetto ai posti messi a concorso avvenga tramite apposite procedure di scorrimento, per uno o più distretti, espletate dall'Amministrazione giudiziaria attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti.
È garantita, anche per candidati provenienti da distretti diversi, la massima omogeneità di valutazione, dal momento che l'ordine di priorità dei partecipanti allo scorrimento si fonda sulla votazione conseguita da ciascuno all'esito della valutazione dei titoli e poi del superamento della prova scritta, secondo i punteggi attribuiti dall'unica commissione esaminatrice per tutti i distretti in relazione al medesimo profilo professionale.
Resta fermo, per espressa previsione, quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 80 del 2021, in tema di vincolo di permanenza nella sede di prima assegnazione (quella, nel caso di specie, determinata sulla base della procedura di scorrimento, a prescindere dal distretto per il quale il candidato aveva originariamente presentato la propria domanda di partecipazione al concorso).
Il comma 2, lettera b), numero 2), interviene sulla procedura speciale relativa al distretto della corte di appello di Trento, disciplinata dall'articolo 14, comma 12-bis, del decreto-legge n. 80 del 2021. La procedura, attualmente in corso, è articolata sui due circondari di Bolzano (ove è tutelata la particolarità linguistica della provincia autonoma, anche con la previsione del necessario possesso dell'attestato di bilinguismo) e di Trento (che invece, presenta criteri sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il concorso nazionale). Il bando di concorso emesso dalla Commissione RIPAM prevede l'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati pari a venti volte il numero dei posti messi a concorso, analogamente a quanto disposto nella procedura nazionale. D'altronde, mentre nella procedura nazionale e in quella per il circondario di Bolzano, il numero di candidature presentato è stato sempre inferiore a tale multiplo, a Trento risultano pervenute 1584 domande per 51 posti. Appare dunque opportuno, al fine di permettere la successiva formazione di una graduatoria di idonei non vincitori quanto più ampia possibile, in vista del possibile scorrimento in favore di altri distretti (in particolare quelli del Nord-Est, falcidiati dalle rinunzie), aumentare al massimo, sia pure in corso d'opera, il numero dei candidati che potranno essere valutati in sede di prova scritta.

Articolo 34 – (Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

La tutela delle risorse finanziarie dell'Unione europea e, segnatamente, dei rilevanti interventi di sostegno previsti dal PNRR, presuppone la tempestiva realizzazione degli interventi necessari a garantire il massimo livello di efficienza all'azione della neo-istituita Procura europea («EPPO») e, ancor prima, a rimuovere qualsiasi possibile profilo di difformità della normativa interna, suscettibile di incidere negativamente sul corretto funzionamento dei meccanismi istituzionali delineati nel regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017 (regolamento EPPO), che ha istituito tale organismo.
A tale fondamentale finalità rispondono le disposizioni dell'articolo in esame, a mezzo delle quali si apportano urgenti modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, con cui sono state dettate le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento suddetto.
Le procedure di designazione dei procuratori europei delegati (PED) sinora espletate dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) e dall'EPPO non hanno consentito la copertura di tutte le sedi disponibili. Attualmente, la scopertura complessiva è pari al 25 per cento. Alle sedi di Bari e di Catanzaro non risulta, allo stato, assegnato alcun PED. Nella seconda procedura di selezione avviata dal CSM, per la sede di Bari sono state formulate due sole dichiarazioni di disponibilità, mentre nessuna domanda è stata avanzata per quella di Catanzaro.
Pertanto, al fine di consentire la partecipazione alle procedure di selezione di un più ampio numero di aspiranti (e ciò anche in relazione all'istituzione dei cosiddetti PED di legittimità), il limite di età per gli aspiranti viene innalzato da cinquantanove a sessantaquattro anni [comma 1, lettera a), numero 1), con cui viene modificato l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2021].
La parte più cospicua e significativa della novella riguarda, in ogni caso, la predisposizione della base giuridica interna necessaria a dare attuazione all'accordo integrativo che – ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento EPPO e dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 9 del 2021 – il Ministro della giustizia intende proporre al Procuratore capo europeo, al fine di riservare l'assolvimento delle funzioni dell'EPPO innanzi alla Corte di cassazione a magistrati già titolari delle funzioni di legittimità, specularmente a quanto avviene nel nostro ordinamento per i procedimenti penali di competenza degli uffici di procura nazionali.
Premesso che tale modifica ha già formato oggetto di un'intesa di massima fra le due autorità ed è stata auspicata dal CSM nei pareri espressi in data 30 dicembre 2020 e 31 marzo 2021, l'anzidetta finalità viene innanzitutto perseguita limitando la legittimazione alla presentazione della dichiarazione di disponibilità per la designazione all'incarico di PED presso la Procura generale della Corte di cassazione ai soli magistrati che svolgono o che abbiano svolto le funzioni di legittimità.
Costituiscono, essenzialmente, meri adattamenti all'introduzione della nuova figura del PED di legittimità gli ulteriori interventi operati sugli articoli 5, commi da 4 a 6, 6, commi 1 e 2, e 10, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2021, riguardanti la sede in relazione alla quale la dichiarazione di disponibilità viene presentata dai candidati, le limitazioni connesse al tramutamento di funzioni (che già secondo la disciplina a regime, dettata dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 160 del 2006, non operano per le funzioni di legittimità) e, infine, i provvedimenti organizzativi che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dovrà adottare in conseguenza della nomina dei suddetti PED. Identica considerazione è a farsi per quanto riguarda la riassegnazione di questi ultimi in caso di cessazione dell'incarico, prevista dal nuovo comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021.
Specifica menzione merita, per contro, l'intervento operato sull'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2021, a mezzo del quale l'esercizio delle funzioni dei PED di legittimità è stato circoscritto alle sole udienze penali [lettera d), ove si richiama la sola lettera a) del comma 1 dell'articolo 76 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12].
Alle modifiche al decreto legislativo n. 9 del 2021 si correla, infine, la modifica apportata alla lettera E della tabella B annessa alla legge 5 marzo 1991, n. 71, con cui si è provveduto ad includere tra i magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità quelli «destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».
Le ulteriori disposizioni recate dall'articolo in esame possono, così, sostanzialmente sintetizzarsi.
Con la sostituzione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 9 del 2021, la disciplina della riassegnazione del magistrato nominato PED, oltre ad essere – come già detto – adattata all'introduzione dei PED di legittimità, viene precisata al fine di chiarire che, in conformità a quanto già previsto dalla normativa del CSM in materia, «[l]a riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte».
La modifica apportata all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 9 del 2021, in materia di contributi previdenziali, si rende necessaria al fine di dirimere dubbi interpretativi in relazione al rimborso della quota contributiva a carico del magistrato nominato PED.
Al riguardo, posto che – secondo quanto previsto dalla norma – i contributi previdenziali (da calcolarsi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea) restano integralmente a carico del Ministero della giustizia secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, si precisa che il rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato nominato PED non potrà – né dovrà – essere richiesto nei casi in cui detta quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea, conformemente a quanto comunicato dalla Direzione generale del bilancio e contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, competente per la trasmissione all'EPPO di tutti i dati retributivi e contributivi relativi al medesimo magistrato.
La modifica si rende necessaria al fine di rispettare il principio di parità retributiva previsto dall'articolo 96, paragrafo 6, del regolamento EPPO, laddove obbliga gli Stati membri a «garanti[r]e [...] che la remunerazione complessiva di un procuratore europeo delegato non sia inferiore a quella che gli sarebbe spettata se avesse mantenuto solo la carica di procuratore nazionale».
Sotto l'aspetto contributivo, non si rilevano maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che rimane inalterato il regime applicato secondo le ordinarie aliquote previste dalla normativa vigente, da calcolarsi sul trattamento economico in godimento alla data di assunzione dell'incarico presso la Procura europea, fatti salvi gli sviluppi economici connessi all'anzianità di servizio. La neutralità finanziaria viene, altresì, garantita, relativamente al rimborso all'amministrazione della quota previdenziale posta a carico del magistrato europeo delegato, mediante l'esclusione dei casi in cui tale quota sia stata già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura europea.
Le ultime due modifiche previste dall'articolo in esame interessano gli articoli 12, comma 1, e 13, comma 2, del decreto legislativo n. 9 del 2021.
La prima modifica si impone al fine di assicurare la piena conformità della disciplina interna alla previsione dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento EPPO, a mente del quale «[s]e uno Stato membro decide la rimozione dall'incarico o l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un procuratore nazionale nominato procuratore europeo delegato per motivi non connessi alle responsabilità che gli derivano dal presente regolamento, esso informa il procuratore capo europeo prima di attivarsi in tal senso».
L'attuale formulazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 9 del 2021 prevede, invece, che «[i] provvedimenti che comportano la cessazione dal servizio, i provvedimenti di trasferimento di ufficio e i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare, adottati per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento [...] sono eseguiti solo dopo averne dato comunicazione al procuratore capo europeo», subordinando dunque la sola fase attuativa di detti provvedimenti (e non già lo stesso avvio del procedimento che ad essi possa dar luogo) alla preventiva informativa dell'organo di vertice dell'EPPO.
Con l'intervento correttivo si provvede, quindi, ad allineare integralmente la norma nazionale alla disposizione del regolamento EPPO, stabilendo che la comunicazione al procuratore capo europeo debba essere inoltrata «prima di dare inizio al procedimento».
Anche l'intervento sull'articolo 13 del decreto legislativo n. 9 del 2021, relativo ai procedimenti disciplinari nei confronti dei PED per motivi connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento EPPO, è finalizzato a rimuovere un possibile problema di conformità della norma con il regolamento europeo.
E, in effetti, pur stabilendosi – al comma 1 – che ai citati procedimenti possa darsi avvio «solo dopo aver acquisito il consenso del procuratore capo europeo», al comma 2 si prevede che la competenza ad acquisire quest'ultimo spetti al procuratore generale presso la Corte di cassazione, che dovrà provvedervi – oltre che «prima di effettuare la comunicazione al Consiglio superiore della magistratura prevista dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109» – solo «una volta ricevuta la richiesta di indagini dal Ministro della giustizia».
Poiché la formulazione della richiesta da parte del Guardasigilli già segna – ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 109 del 2006 – l'inizio dell'azione disciplinare, si è dunque reso necessario intervenire anche in questo caso al fine di prevedere che «prima di trasmettere la richiesta di indagini» il Ministro della giustizia debba comunicare la sua intenzione di promuovere l'azione disciplinare al procuratore generale presso la Corte di cassazione, così che quest'ultimo possa prestare l'eventuale consenso necessario a dar corso al procedimento.

Articolo 35 – (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

Per il completo raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali relativi alla missione M1C1 «Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici economici.

Articolo 36 – (Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

La modifica normativa recata dall'articolo in esame si pone l'obiettivo di razionalizzare l'iter istruttorio seguito dalle commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice dell'ambiente»), per quanto attiene alle procedure di valutazione ambientale di competenza statale, nell'ottica della semplificazione e accelerazione dei relativi procedimenti.
Nello specifico, fermo restando quanto disposto dall'attuale formulazione dell'articolo 23, comma 3, primo periodo, del codice dell'ambiente, in merito ai compiti dell'autorità competente statale inerenti alla verifica della completezza della documentazione presentata nell'ambito dell'istanza, si intendono semplificare le successive eventuali attività volte ad assicurare la completezza della documentazione medesima, attribuendo direttamente alle commissioni tecniche competenti il compito di richiedere al proponente le eventuali integrazioni occorrenti.

Articolo 37 – (Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alle esposizioni universali)

Il comma 1 riguarda la promozione della candidatura di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030, complessa campagna internazionale nella quale l'Italia sarà impegnata nel corso degli anni 2022 e 2023. La campagna sarà condotta nei confronti degli Stati membri del Bureau international des expositions, organizzazione internazionale con sede a Parigi, che stabilisce, mediante un meccanismo di votazioni a scrutinio segreto per successive eliminazioni dei concorrenti, a quale città attribuire l'onore e la responsabilità di ospitare l'evento, che si svolge a cadenza quinquennale.
Per fare fronte con tempestività ed efficacia ai complessi adempimenti occorrenti per ottenere il risultato, al comma 1 si introducono alcune semplificazioni. Si prevede, in primo luogo, che il fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), che ha una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, sia interamente destinato a contributo statale a favore di Roma Capitale. I contratti pubblici per questa esigenza che saranno stipulati da Roma Capitale potranno beneficiare delle stesse modalità semplificate previste per i contratti gestiti dai commissari per le opere pubbliche previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Si prevede altresì che, entro il limite massimo delle risorse previste dal contributo statale, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.
È, inoltre, prevista la costituzione di un comitato, cui sono autorizzati a partecipare, come rappresentanti dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Agli oneri derivanti dall'istituzione del comitato fa fronte Roma Capitale. Si specifica che ai componenti del comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
I commi 2 e 3 riguardano invece la partecipazione italiana all'Expo Osaka 2025 (esposizione universale immediatamente precedente a quella per la quale Roma si è candidata). Il comma 2 prevede l'anticipazione al 2022 dell'inizio delle attività del Commissariato generale di sezione per l'Italia di Expo Osaka 2025, con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per avviare le attività di costituzione del Commissariato stesso e gli studi di fattibilità per la realizzazione del padiglione italiano.
In ragione del particolare impegno richiesto al suddetto Commissario, si rimuove il limite al suo compenso, fissato dall'articolo 1, comma 587, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel doppio del compenso spettante ai commissari straordinari ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Conseguentemente, al compenso del Commissario si applicherà il più elevato limite posto, in via generale per tutti coloro che percepiscono trattamenti economici a carico della finanza pubblica, dal combinato disposto dell'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Si prevede inoltre che ai contratti stipulati dal Commissariato generale di sezione per l'Expo Osaka 2025 si applichino le disposizioni in materia di contratti pubblici previste applicabili per i progetti volti all'attuazione del PNRR.

Articolo 38 – (Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

Dall'anno 2014 all'anno 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali (fino al 2016 decreti-legge e successivamente le deliberazioni previste dalla legge n. 21 luglio 2016, n. 145) hanno stanziato, in adempimento di obbligazioni contratte in ambito NATO, un importo annuo di 120 milioni di euro a favore dei due fondi internazionali costituiti per il supporto rispettivamente alle forze armate (fondo ANATF) e a quelle di sicurezza (fondo LOTFA) afghane.
Al momento della cessazione della loro attività, i versamenti a suo tempo effettuati non erano stati interamente spesi dalle due organizzazioni internazionali incaricate della loro gestione (la NATO per il fondo ANATF e Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo per il fondo LOTFA). La comunità internazionale ha nel frattempo riorientato i propri sforzi verso la mitigazione della crisi umanitaria che ha interessato l'Afghanistan e l'intera regione.
Anche in considerazione del presentarsi di nuovi scenari di crisi internazionale in altri scacchieri, compresa l'Ucraina, la disposizione prevede la riassegnazione dei fondi per interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi. Tali interventi comprenderanno, oltre ad attività di assistenza per la popolazione afghana (compreso il sostegno alla ricollocazione di rifugiati in altri Paesi e la promozione di programmi internazionali di gestione e di mitigazione degli effetti dei flussi migratori venutisi a creare nella regione a seguito della crisi afghana), anche interventi a favore di altre aree di crisi, a cominciare dall'Ucraina.
Parte dei fondi sarà utilizzata per consentire l'ordinato funzionamento della rete diplomatica e consolare.

Articolo 39 – (Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

Nell'ambito del rilancio delle politiche industriali del Governo, assume una particolare rilevanza il potenziamento delle attività di venture capital anche in termini di sostegno all'internazionalizzazione del sistema Italia. In questo quadro si dispone un rifinanziamento, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, che sviluppa l'operatività del fondo di venture capital gestito da SIMEST Spa, per consentire un pieno utilizzo delle potenzialità offerte dalle nuove modalità previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (sostegno alle start-up), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 714, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 40 – (Sorveglianza radiometrica)

L'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, stabilisce gli obblighi di sorveglianza radiometrica in capo ai soggetti che, a scopo industriale o commerciale, importano, raccolgono, depositano o esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta o che importano prodotti semilavorati metallici o prodotti finiti in metallo.
Il vigente disposto dell'articolo 72 demanda la definizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica ed altri aspetti di carattere attuativo all'adozione di un decreto ministeriale (comma 3), con la previsione di una disciplina transitoria e di una disciplina suppletiva, definita nell'attuale allegato XIX al decreto legislativo (comma 4).
L'articolo in esame modifica tale modello procedimentale, introducendo direttamente a livello primario le suddette disposizioni di carattere esecutivo ed operativo, originariamente rimesse all'adozione del decreto ministeriale, mediante la modifica dell'allegato XIX al decreto legislativo ed apporta le conseguenti modifiche al testo dell'articolo 72, anche con riferimento all'entrata in vigore della novella ed all'adozione di eventuali modifiche o aggiornamenti che si rendano necessari, individuandone modalità e criteri.
La disposizione, pertanto, è finalizzata, da un lato, ad operare una semplificazione procedimentale, che appare coerente con il contenuto delle disposizioni e con le esigenze di celere entrata in vigore della normativa attuativa in questione, e, dall'altro lato, a definire una disciplina sostanziale aderente agli obblighi derivanti dalla disciplina europea di riferimento, mantenendo l'impianto stabilito dal vigente articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che viene parzialmente rivisto, unitamente alle previsioni dell'allegato XIX, anche per permettere un avvio rapido, efficace e sostenibile del nuovo sistema di controlli, senza pregiudizio per le esigenze di tutela della salute di cittadini e lavoratori, dell'ambiente, nonché del sistema produttivo e logistico nazionale.
Più nello specifico, per quanto riguarda il comma 1, la lettera b), nel sostituire il vigente comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, demanda all'allegato XIX, invece che al decreto ministeriale, la definizione della disciplina attuativa ed operativa riguardante: le modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica, comprese le condizioni per la sorveglianza radiometrica sui prodotti finiti in metallo, nonché l'identificazione dell'elenco di prodotti metallici semilavorati e, nei casi previsti, finiti oggetto di sorveglianza e dei grandi centri di importazione e dei nodi di transito in cui la medesima trova applicazione per tali prodotti; i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica; le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Inoltre, si prevede (comma 3-bis) il termine di entrata in vigore delle disposizioni dell'allegato XIX, individuato, tenendo conto delle tempistiche necessarie per gli adempimenti autorizzatori derivanti dalla normativa europea, prevedendo che, nelle more, al fine di garantire continuità al sistema dei controlli, continui a trovare applicazione la disciplina transitoria ad oggi vigente, nonché l'articolo 10 dell'allegato XIX, conforme all'articolo 7 della vigente versione del medesimo.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo in esame adegua il dettato del comma 1 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, relativo all'applicazione soggettiva ed oggettiva degli obblighi radiometrici, alle modifiche introdotte dalla lettera b), prevedendo i necessari rinvii al comma 3 e, quindi, all'allegato XIX ivi richiamato.
La lettera c) del comma 1, nel sostituire il vigente comma 4 dell'articolo 72, definisce le modalità di adeguamento, modifica ed aggiornamento tecnico dell'allegato XIX, stabilendone altresì ambito di operatività, finalità, parametri e presupposti, principalmente legati ad eventuali mutamenti delle condizioni di rischio o di fatto che rendano opportune semplificazioni o comunque revisioni della disciplina attuativa in questione.
Il comma 2 sostituisce l'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 con l'allegato A al decreto-legge, introducendo la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo, come modificato dalla disposizione in esame.
Segnatamente, il nuovo allegato XIX, recante «Condizioni e modalità di applicazione della sorveglianza radiometrica ai sensi dell'articolo 72, comma 3», si compone di 10 articoli e di tre allegati: allegato 1, recante il «Documento di accompagnamento per l'importazione in Italia di rottami metallici o di altri materiali metallici di risulta e di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo», l'allegato 2, recante l'elenco dei «Prodotti finiti in metallo e prodotti semilavorati metallici» oggetto di sorveglianza radiometrica, e l'allegato 3, recante l'elenco dei «Grandi centri di importazione di metallo e principali nodi di transito».
L'articolo 1 dell'allegato XIX reca l'elenco delle definizioni rilevanti.
L'articolo 2 dell'allegato XIX elenca le finalità e l'oggetto, in conformità con quanto prescritto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020.
L'articolo 3 dell'allegato XIX individua l'ambito soggettivo di applicazione ed elenca i soggetti ai quali il medesimo si applica, prevedendo altresì le condizioni di applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo.
L'articolo 4 dell'allegato XIX individua l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero i materiali e prodotti in metallo oggetto di sorveglianza radiometrica, con rinvio ai relativi allegati ed alle disposizioni contenute nel medesimo allegato regolanti le modalità di espletamento della sorveglianza radiometrica per ciascuna delle tipologie ivi individuate.
L'articolo 5 dell'allegato XIX reca i criteri per la sorveglianza radiometrica sia per i prodotti semilavorati e finiti in metallo sia per i carichi di rottami e altri materiali metallici di risulta.
L'articolo 6 dell'allegato XIX individua le modalità applicative della sorveglianza radiometrica.
L'articolo 7 dell'allegato XIX prescrive i contenuti informativi che devono essere presenti nelle attestazioni di sorveglianza radiometrica, secondo il modello previsto nell'allegato 1.
L'articolo 8 dell'allegato XIX riguarda il personale addetto alle misure radiometriche.
L'articolo 9 dell'allegato XIX reca i contenuti dell'informazione e della formazione che l'esperto di radioprotezione, almeno di II grado, deve fornire al personale addetto allo scarico, alla movimentazione e a ogni manipolazione dei materiali oggetto del decreto.
L'articolo 10 dell'allegato XIX prescrive le condizioni di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati completamente in metallo o prodotti completamente in metallo provenienti da Paesi terzi.

Articolo 41 – (Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016)

L'articolo in esame differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza anche nell'esercizio 2022 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 42 – (Disposizioni finanziarie)

L'articolo in esame reca le disposizioni finanziarie del presente decreto-legge.

Articolo 43 – (Entrata in vigore)

L'articolo in esame fissa l'entrata in vigore del decreto-legge nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022.

Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finalizzate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonché misure strutturali e di semplificazione in materia energetica e per il rilancio delle politiche industriali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure finanziarie in favore delle regioni e degli enti territoriali, nonché ulteriori misure urgenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della difesa, per la pubblica amministrazione, della giustizia, per gli affari regionali e le autonomie, dell'interno, della salute e per il Sud e la coesione territoriale;

emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E FONTI RINNOVABILI

Capo I
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DEI PREZZI NEL SETTORE ELETTRICO E DEL GAS NATURALE

Articolo 1.
(Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022)

1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 3.000 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 31 maggio 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 2.
(Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas)

1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 591,83 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Al fine di contenere per il secondo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 250 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 3.
(Rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas)

1. Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il secondo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 400 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 4.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore)

1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al medesimo comma 1 e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Articolo 5.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

1. Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 2 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
2. Ai fini del presente articolo è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura agevolativa di cui al presente articolo, valutati in 522,2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Articolo 6.
(Interventi in favore del settore dell'autotrasporto)

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
5. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di efficientamento energetico nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
7. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 7.
(Incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e ridurne gli effetti distorsivi, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi e piscine.
2. Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.
3. Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022 per le finalità di cui al comma 1.

Articolo 8.
(Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia)

1. Al decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 14-sexies, è inserito il seguente:

«14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente articolo e all'articolo 1-bis.1 sono concesse, alle medesime condizioni ivi previste, a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia.»;

b) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole «A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662» sono inserite le seguenti: «. Fino al 30 giugno 2022 la predetta commissione non è dovuta per le garanzie rilasciate su finanziamenti concessi a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell'energia».

Capo II
MISURE STRUTTURALI E DI SEMPLIFICAZIONE
IN MATERIA ENERGETICA

Articolo 9.
(Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».

Articolo 10.
(Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono individuate le condizioni e le modalità per l'estensione del modello unico semplificato di cui all'articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dall'articolo 9 del presente decreto.

Articolo 11.
(Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quinquies, dopo le parole «aziende agricole interessate» sono inserite le seguenti: «, purché tali impianti occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale».

b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti:

«1-septies. Il comma 1 non si applica agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, a condizione che occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.
1-octies. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che, pur adottando soluzioni costruttive diverse da quelle di cui al comma 1-quater, prevedano la realizzazione dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 1-quinquies ai fini della verifica e della attestazione della continuità dell'attività agricola e pastorale sull'area interessata e occupino una superficie complessiva non superiore al 10 per cento della superficie agricola aziendale.».

Articolo 12.
(Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,».

Articolo 13.
(Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
per gli impianti
offshore)

1. All'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: «Per gli impianti off-shore» sono inserite le seguenti: «, incluse le opere per la connessione alla rete,».
2. Al fine di garantire il rispetto delle aree sottoposte a vincoli ambientali nelle more dell'individuazione delle aree idonee, all'articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, alinea, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nelle aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore»;

b) al comma 5, dopo la parola: «moratorie» sono inserite le seguenti: «, anche con riferimento alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l'insediamento di impianti off-shore,»;

c) al comma 6, le parole: «con i Ministeri della cultura e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili» sono sostituite dalle seguenti: «con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti, per gli aspetti di competenza, il Ministero della cultura e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Articolo 14.
(Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud)

1. Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia volti ad ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, nel limite di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, nella misura massima consentita dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
2. I costi ammissibili all'agevolazione di cui al comma 1 corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive. Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, anche ai fini del rispetto del limite degli oneri annuali di cui al comma 1, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
3. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Articolo 15.
(Semplificazioni per impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso)

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro della transizione ecologica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.
6-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 6-bis sono inoltre individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.».

Articolo 16.
(Misure per fronteggiare l'emergenza caro energia attraverso il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento di gas naturale a prezzi equi)

1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale a prezzi ragionevoli ai clienti finali e, contestualmente, alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE o le società da esso controllate (di seguito «Gruppo GSE») avvia, su direttiva del Ministro della transizione ecologica, procedure per l'approvvigionamento di lungo termine di gas naturale di produzione nazionale dai titolari di concessioni di coltivazione di gas.
2. Il Gruppo GSE invita i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale, ricadenti nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, a manifestare interesse ad aderire alle procedure di cui al comma 1, comunicando i programmi delle produzioni di gas naturale delle concessioni in essere, per gli anni dal 2022 al 2031, nonché un elenco di possibili sviluppi, incrementi o ripristini delle produzioni di gas naturale per lo stesso periodo nelle concessioni di cui sono titolari, delle tempistiche massime di entrata in erogazione, del profilo atteso di produzione e dei relativi investimenti necessari. La disposizione di cui al primo periodo si applica alle concessioni i cui impianti di coltivazione ricadono in tutto o in parte in aree considerate idonee nell'ambito del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica 28 dicembre 2021, anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività. La predetta comunicazione è effettuata nei confronti del Gruppo GSE, del Ministero della transizione ecologica e dell'ARERA, entro trenta giorni dall'invito alla manifestazione di interesse ai sensi del primo periodo.
3. I procedimenti di valutazione e autorizzazione delle opere necessarie alla realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2 si concludono entro il termine di sei mesi dalla data di avvio dei procedimenti medesimi. Le procedure di valutazione ambientale sono svolte dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di lungo termine, di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui al comma 2 a condizioni e prezzi definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentita l'ARERA. Il sistema dei prezzi garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e un'equa remunerazione, ferma restando la condizione di coltivabilità economica del giacimento. Lo schema di contratto tipo di acquisto è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre i volumi di gas di cui al comma 2 alle condizioni e ai prezzi di cui al comma 4 a clienti finali industriali, secondo criteri di assegnazione su base pluralistica definiti con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Lo schema di contratto tipo di offerta è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica.
6. Il Gruppo GSE è autorizzato a rilasciare garanzie a beneficio dei concessionari di cui al comma 2 in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 4. Il Gruppo GSE acquisisce dai clienti finali industriali corrispondente garanzia in relazione ai contratti stipulati ai sensi del comma 5.

Articolo 17.
(Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza)

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) a partire dal 2023, la quota di biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza è pari ad almeno 200 mila tonnellate, che si incrementa di 50 mila tonnellate all'anno nel successivo triennio.»;

b) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine di supportare la promozione dei biocarburanti sostenibili utilizzati in purezza di cui al comma 3, lettera d-bis) anche attraverso la riconversione delle raffinerie tradizionali ricadenti all'interno di siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da utilizzare in purezza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il fondo denominato “Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie ricadenti nei SIN”, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto ad euro 150 milioni di euro, per l'anno 2022, mediante utilizzo delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro, e dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per 20 milioni di euro, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisite all'erario;

b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45 milioni per l'anno 2023 e ad euro 10 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019.

3-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

Articolo 18.
(Ferrovie dello Stato Italiane)

1. Al comma 8 dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.».

2. Gli interventi realizzati sulle aree di cui all'articolo 20, comma 8, lettera c-bis), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative opere di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale sono dichiarati di pubblica utilità ed i relativi termini autorizzativi sono regolati dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ferme restando le competenze in materia paesaggistica e archeologica in capo alle amministrazioni competenti.

Articolo 19.
(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione
energetica degli immobili della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole «Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e trasporti» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'Agenzia del demanio, attraverso la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La realizzazione degli interventi compresi nei programmi definiti ai sensi del comma 2 è gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalle amministrazioni interessate e dall'Agenzia del demanio, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili realizzano gli interventi ricompresi nei programmi predisposti ai sensi del comma 2, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. Su richiesta del Ministero della transizione ecologica, d'intesa con le strutture operative dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio può curare anche l'esecuzione degli interventi già oggetto di convenzionamento con le medesime strutture operative nell'ambito dell'attuazione dei programmi predisposti ai sensi del comma 2. I Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa o gli organi del genio del medesimo Ministero, possono fare ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici, ivi inclusi il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) e il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA).».

Articolo 20.
(Contributo del Ministero della difesa alla resilienza energetica nazionale)

1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
2. Le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono provvedere alla fornitura dell'energia prodotta dagli impianti di cui al comma 1 ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. Alle Comunità energetiche rinnovabili possono partecipare gli enti militari territoriali.
3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 21.
(Disposizioni per aumentare la sicurezza delle forniture di gas naturale)

1. Al fine di accrescere la sicurezza delle forniture di gas naturale con particolare riferimento alle esigenze di tutela dei clienti di cui agli articoli 12, comma 7, lettera a) e 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministro della transizione ecologica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, misure ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, nonché misure di salvaguardia di cui all'articolo 4, del medesimo decreto legislativo n. 93 del 2011, finalizzate a:

a) ottimizzare il ciclo di iniezione di gas negli stoccaggi nazionali, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e i relativi obblighi di iniezione, per portare a un livello di riempimento di almeno il 90 per cento delle capacità di stoccaggio nazionali disponibili, in funzione dei possibili scenari di utilizzo del gas in stoccaggio nel ciclo invernale di erogazione, a partire dall'anno contrattuale di stoccaggio 2022-2023;

b) assicurare che il servizio di modulazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sia assicurato prioritariamente attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di gas naturale;

c) promuovere, nel corso del ciclo di erogazione invernale, il mantenimento dello stato di riempimento degli stoccaggi, anche mediante il ricorso a iniezioni di gas in controflusso;

d) stabilire meccanismi economici per rendere disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di interconnessione con gasdotti non interconnessi alla rete europea dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, allo scopo di contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza.

2. Per gli anni successivi al 2022, il Ministro della transizione ecologica adotta le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità. Le misure di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottate entro il 31 marzo di ciascun anno e le misure di cui al comma 1, lettera c), sono adottate entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Le misure di cui al comma 1 sono adottate anche mediante specifici indirizzi alle imprese di trasporto e di stoccaggio, nonché ai gestori di impianti di gas naturale liquefatto operanti sul territorio nazionale, sentita l'ARERA. L'ARERA dà attuazione alle misure di cui al primo periodo rientranti nell'ambito delle proprie competenze.

TITOLO II
POLITICHE INDUSTRIALI

Articolo 22.
(Riconversione, ricerca e sviluppo del settore automotive)

1. Al fine di favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore automotive finalizzati all'insediamento, alla riconversione e riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per il riconoscimento di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma 1 nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 23.
(Ricerca e sviluppo di tecnologie innovative)

1. Al fine di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.
2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti gli ambiti di applicazione e di intervento, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)

1. All'articolo 11-ter, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 301, dopo le parole «transizione ecologica e digitale» sono inserite le seguenti: «nonché a coloro che abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori».

Articolo 25.
(Incremento del Fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici)

1. Per fronteggiare, nel primo semestre dell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di 150 milioni per l'anno 2022.
2. Per le finalità di cui al comma 1, in relazione ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il 30 settembre 2022, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili procede alla determinazione con proprio decreto, sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istituto nazionale di statistica in attuazione della metodologia definita dal medesimo Istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2022, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
3. Per i materiali da costruzione di cui al comma 2 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno 2022, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
4. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 2 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2022 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
5. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
6. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti all'anno 2022, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, dell'articolo 216, comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell'articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
7. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice, ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 7 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 150 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le risorse del Fondo di cui al comma 1 e secondo le modalità previste dall'articolo 1-septies, comma 8, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.
9. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 150 milioni per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO III
REGIONI ED ENTI TERRITORIALI

Articolo 26.
(Contributo statale alle spese straordinarie sostenute dalle regioni e
dalle province autonome)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 8-septies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, è incrementata di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 27.
(Contributi straordinari agli enti locali)

1. Il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per i mancati incassi relativi al secondo trimestre del 2022, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 luglio 2022.
2. Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE-Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici.
3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che sono stati destinatari della anticipazione di cui all'articolo 243-quinquies del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni, è destinato un contributo complessivo per l'anno 2022 di 22,6 milioni di euro.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022, tenendo conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 3, con riferimento alle rate scadute nel triennio 2019-2021.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 322,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 28.
(Rigenerazione urbana)

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 «Inclusione e Coesione», Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», Investimento 2.1 «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2022. A tal fine è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da adottare entro il 31 marzo 2022, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 dell'8 aprile 2021.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 6 a 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 6 marzo 2021, e di cui agli articoli da 4 a 8 del decreto del Ministero dell'interno 30 dicembre 2021.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e quanto a 285 milioni per l'anno 2025 e a 280 milioni per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 46 dopo le parole «, sono individuati i criteri di riparto» sono inserite le seguenti: «, assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,»;

b) al comma 51 è inserito, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.».

7. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 139, ultimo periodo, della legge n. 145 del 2018 e dell'articolo 1, commi 46 e 51, ultimo periodo, della legge n. 160 del 2019, come modificati dal comma 6 del presente articolo, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2.

TITOLO IV
ALTRE MISURE URGENTI

Articolo 29.
(Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto
dei terreni e delle partecipazioni)

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022»;

b) al secondo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022»;

c) al terzo periodo, le parole: «15 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022».

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2003, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe al 14 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è aumentata al 14 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutati in 245,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 278,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031 e a 33 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 30.
(Risorse relative all'emergenza COVID-19)

1. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilità speciale allo stesso intestata, per l'acquisto di farmaci antivirali contro il SARS-CoV-2.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
3. Per le finalità di cui all'articolo 183, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono conservati, come residui di stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, 25 milioni di euro per l'anno 2022. Alla compensazione del relativo onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 31.
(Iniziativa di solidarietà in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e operatori socio-sanitari)

1. All'articolo 22-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2022, per essere destinato alla corresponsione di speciali elargizioni a favore dei coniugi e dei figli o, in mancanza, dei genitori dei soggetti di cui al comma 1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 può essere incrementata da parte di soggetti o Enti privati.»;

b) al comma 2, dopo le parole «Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «o dell'Autorità politica delegata alla famiglia, di concerto con il Ministro della salute»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo del due per cento delle risorse stesse.».

2. Agli oneri pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

Articolo 32.
(Disposizioni urgenti volte all'implementazione della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)

1. Allo scopo di prorogare il pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e contestualmente consentire l'avvio della REMS sperimentale di Calice al Cornoviglio (La Spezia), è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Liguria, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinques, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento. Al maggiore onere si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996.

Articolo 33.
(Disposizioni urgenti in materia di tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari e di ufficio per il processo)

1. All'articolo 73, comma 11-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti assunti dall'amministrazione giudiziaria nell'ambito dei concorsi per il reclutamento a tempo determinato di personale con il profilo di addetto all'ufficio per il processo banditi ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, qualora al momento dell'assunzione stiano ancora espletando lo stage, possono richiedere che, ai fini del riconoscimento del titolo di cui al primo periodo, oltre al periodo di stage svolto sino all'assunzione, sia computato anche il successivo periodo di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione giudiziaria, sino al raggiungimento dei diciotto mesi di durata complessiva richiesta.».
2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al consiglio dell'ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio per il processo.»;

b) all'articolo 14:

1) al comma 11 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e il rispetto dei tempi previsti dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, per i concorsi richiesti dal Ministero della giustizia, qualora una graduatoria distrettuale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso per un profilo, l'amministrazione giudiziaria può coprire i posti ancora vacanti mediante ulteriore scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo di altri distretti. A tali ulteriori procedure di scorrimento, aventi ad oggetto uno o più distretti che presentano residue scoperture nel profilo, possono partecipare, presentando domanda per uno solo dei distretti oggetto della procedura, i candidati risultati idonei, ma non utilmente collocati, nelle altre graduatorie distrettuali ancora capienti, tenendosi conto per ciascuno di essi della votazione complessiva ivi conseguita. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 15.»;

2) al comma 12-bis, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La commissione esaminatrice, anche in deroga al bando di concorso, può ammettere a sostenere la prova scritta, un numero di candidati pari ad un multiplo, non superiore a trenta volte, del numero di posti messi a concorso nel distretto, sulla base delle graduatorie risultanti all'esito della valutazione dei titoli ai sensi dei commi 1, 9 e 10.».

Articolo 34.
(Modifiche urgenti alla normativa nazionale concernente la Procura europea «EPPO»)

1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, la parola «cinquantanovesimo» è sostituita dalla seguente: «sessantaquattresimo» ed è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'accordo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento prevede la designazione di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione, la dichiarazione di disponibilità a ricoprire tale incarico può essere presentata unicamente da magistrati che svolgono o che hanno svolto funzioni di legittimità.»;

2) al comma 4, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, la dichiarazione di disponibilità si intende presentata in relazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.»;

3) al comma 5, le parole «nell'articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 4 dai magistrati interessati», le parole «delle disposizioni cui all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso di tramutamento di funzioni, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche. Fuori del caso di cui al comma 3, secondo periodo, si osservano, in relazione a ciascuna delle sedi indicate nell'articolo 10, le disposizioni cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»;

4) al comma 6, dopo le parole «articolo 10», sono inserite le seguenti: «e, nel caso di cui al comma 3, secondo periodo, per la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, allo stesso modo il Consiglio superiore della magistratura provvede per la destinazione alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione dei magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

2) al comma 2, secondo periodo, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, presso la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Alla cessazione dell'incarico di procuratore europeo delegato, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, previo nuovo conferimento delle funzioni giudicanti ove necessario. La riassegnazione alla sede di provenienza non comporta, in alcun caso, il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, ove in precedenza svolte. In mancanza di una domanda di riassegnazione alla sede di provenienza o di trasferimento ad altra sede, il magistrato cessato dall'incarico di procuratore europeo delegato resta assegnato alla procura della Repubblica cui è stato trasferito ai sensi del comma 1 o, nel caso di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.»;

c) all'articolo 7, comma 3, dopo le parole: «aliquote vigenti» sono inserite le seguenti: «, ad esclusione dei casi in cui tale quota risulti già computata nel trattamento economico erogato dalla Procura Europea»;

d) all'articolo 9, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «I magistrati nominati procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione esercitano le sole funzioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), e comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.»;

e) all'articolo 10, comma 3, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione nel caso di nomina di procuratori europei delegati addetti in via esclusiva alla trattazione dei giudizi innanzi alla Corte di cassazione.»;

f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando nei confronti del magistrato nominato procuratore europeo delegato occorre avviare a un procedimento che possa comportare, per motivi non connessi alle responsabilità derivanti dal regolamento, la cessazione dal servizio, il trasferimento di ufficio o l'adozione, anche in via cautelare, di provvedimenti disciplinari, prima di dare inizio al procedimento è data comunicazione al procuratore capo europeo.»;

g) all'articolo 13, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'acquisizione del consenso del procuratore capo europeo provvede, in ogni caso, il procuratore generale presso la Corte di cassazione. A tal fine, prima di trasmettere la richiesta di indagini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, il Ministro della giustizia comunica al procuratore generale presso la Corte di cassazione che intende promuovere l'azione disciplinare.».

2. Alla lettera E. della tabella B, allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, dopo le parole «di legittimità», sono inserite le seguenti: «nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione».

Articolo 35.
(Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 34-bis, è inserito il seguente:

«Articolo 34-ter (Anagrafe dei dipendenti della pubblica amministrazione).1. Per il completo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla missione M1C1: “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e per il completamento del fascicolo elettronico del dipendente è avviato, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il censimento anagrafico permanente dei dipendenti pubblici, avvalendosi della base di dati del personale della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e finanze, strumentale all'erogazione dei servizi di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed ampliata in attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, nel rispetto delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e degli enti pubblici economici. Alle attività derivanti dal presente articolo il Dipartimento della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Articolo 36.
(Semplificazioni alla disciplina delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il medesimo termine, la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis, avvia la propria attività istruttoria e, qualora la documentazione risulti incompleta, richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni.».

Articolo 37.
(Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana
alle esposizioni universali)

1. All'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da «istituito» a «stanziamento di» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a»;

b) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate operano, in qualità di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le società in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unità con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.».

2. All'articolo 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole «e terzo» sono sostituite dalle seguenti: «, terzo e quinto»;

c) sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b) e c) si provvede mediante le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

Articolo 38.
(Disposizioni urgenti per situazioni di crisi internazionale)

1. Le quote restituite dalle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2022 e riassegnate, nel medesimo anno, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché per il finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi.

Articolo 39.
(Misure urgenti per il potenziamento del fondo di venture capital)

1. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 40.
(Sorveglianza radiometrica)

1. All'articolo 72 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare, secondo quanto previsto dal comma 3, la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica, secondo quanto previsto dal comma 3, ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o di prodotti finiti in metallo. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.»;

b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La sorveglianza radiometrica di cui al presente articolo è effettuata secondo quanto prescritto dall'allegato XIX al presente decreto, che disciplina:

a) le modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, individuate secondo norme di buona tecnica e i contenuti della relativa attestazione;

b) con riferimento ai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo, l'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza e le relative modalità, ivi incluse le condizioni per l'applicazione della sorveglianza radiometrica ai prodotti finiti in metallo, nonché l'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei nodi di transito; per l'aggiornamento degli elenchi di cui alla presente lettera si procede ai sensi del comma 4;

c) i contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni;

d) le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai Paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

3-bis. Le disposizioni dell'allegato XIX, si applicano, nel rispetto della disciplina europea, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione dell'articolo 10 del medesimo allegato che, nelle more, trova applicazione congiuntamente all'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, i cui rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Nel rispetto della disciplina europea, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, possono essere apportate modifiche all'allegato XIX con riferimento alle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, in ragione delle mutate condizioni di rischio e diffusione o dell'opportunità di adottare, per le medesime ragioni, forme semplificate delle procedure di controllo, ai contenuti della formazione per la sorveglianza, nonché alle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati da Paesi terzi ai fini dell'espletamento delle formalità doganali. Le relative modifiche entrano in vigore nel termine ivi previsto. L'aggiornamento dell'elenco dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica può essere effettuato, anche sulla base delle variazioni della nomenclatura combinata, come stabilite dai regolamenti dell'Unione europea per i medesimi prodotti, con decreto dei Ministeri della transizione ecologica e dello sviluppo economico adottato su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'elenco dei grandi centri di importazione di metallo e dei principali nodi di transito è definito sulla base dei dati statistici disponibili per l'ultimo triennio per le operazioni di importazione dei prodotti semilavorati in metallo e dei prodotti finiti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica e viene aggiornato, con scadenza biennale, con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, salva la possibilità di modifica prima di tale scadenza, su impulso delle Autorità competenti o della stessa Agenzia delle dogane e dei monopoli.».

2. L'allegato XIX al decreto legislativo n. 101 del 2020 è sostituito dall'allegato A annesso al presente decreto.

Articolo 41.
(Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali
dei territori colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.».
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Articolo 42.
(Disposizioni finanziarie)

1. La deduzione della quota del 12 per cento dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 41 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in 7.769,53 milioni di euro per l'anno 2022, 2.240,6 milioni di euro per l'anno 2023, 2.038,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 1.778,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, 278,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 7.794,53 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 4.516 milioni di euro per l'anno 2022, 1.730 milioni di euro per l'anno 2023, 1.530 milioni di euro per l'anno 2024, 2.040 milioni di euro per l'anno 2025, 2.040 milioni di euro per l'anno 2026, 1.580 milioni di euro per l'anno 2027, 1.780 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, 280 milioni di euro per l'anno 2031 e 33 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato B al presente decreto;

b) quanto a 250 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate che, a tal fine, provvede ad effettuare il corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

c) quanto a 1.968,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 515,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29;

d) quanto a 1.040,2 milioni di euro per l'anno 2022 e 199,1 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 43.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2022.

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Giorgetti , Ministro dello sviluppo economico
Cingolani , Ministro della transizione ecologica
Giovannini , Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Guerini, Ministro della difesa
Brunetta , Ministro per la pubblica amministrazione
Cartabia , Ministro della giustizia
Gelmini , Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Lamorgese, Ministro dell'interno
Speranza, Ministro della salute
Carfagna , Ministro per il sud e la coesione territoriale

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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ALLEGATO A
(Articolo 40, comma 2)

«Allegato XIX
(Articolo 72, comma 3)

CONDIZIONI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA SORVEGLIANZA RADIOMETRICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 72, COMMA 3

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ALLEGATO B
(Articolo 42, comma 2)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

MISSIONE/programma

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

23. FONDI DA RIPARTIRE (33)

1.886

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

1.186

400

400

400

400

400

400

400

400

280

33

23.1 Fondi da assegnare (1)

700

1. POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA (29)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

1.630

1.130

1.130

1.640

1.640

1.180

1.380

1.380

1.380

7. COMPETITIVITÀ E SVILUPPO
DELLE IMPRESE (11)

1.000

200

7.2 Interventi di sostegno tramite
il sistema della fiscalità (9)

1.000

200

TOTALE

4.516

1.730

1.530

2.040

2.040

1.580

1.780

1.780

1.780

280

33

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