PDL 3493

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                Capo II
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo III
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo IV
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                Capo V
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                Capo VI
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3493

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TONELLI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, FOGLIANI, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LUCENTINI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, TATEO

Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria

Presentata il 28 febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! — L'attività di guardia giurata prevede lo svolgimento di compiti sempre più rilevanti all'interno della società italiana. Lo Stato stesso si avvale molto spesso delle prestazioni di vigilanza offerta dalla sicurezza privata per le sedi istituzionali. Una particolare importanza spetta anche alle attività di investigazione privata, di ricerca o raccolta di informazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi che, negli ultimi anni, hanno visto aumentare sensibilmente i propri ambiti di operatività. Tuttavia, l'attività di vigilanza privata e di investigazione privata sono tuttora disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. L'espansione dinamica di una società in continua evoluzione contrasta con la vetustà di tali disposizioni e richiede una revisione della normativa di settore, che tenga soprattutto conto della contestuale evoluzione del concetto di sicurezza, che attualmente non è solamente ancorata alle attività istituzionali di prevenzione e repressione di polizia, ma che diviene per così dire «sicurezza partecipata». Di qui la necessità di elaborare un progetto di sicurezza globale che distingua tra una «sicurezza primaria» che è e rimane affidata alle varie forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica sicurezza (nazionale e locale) e una «sicurezza secondaria, o sussidiaria», che consenta di demandare ai privati quelle attività che non presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le vigenti leggi attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia.
La proposta di legge si compone di sei capi.
Il capo I enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio professionale privato (vigilanza, custodia, investigazioni e ricerche, recupero crediti, eccetera) e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e dei controlli.
Il capo II disciplina specificamente gli istituti di vigilanza e le guardie giurate.
Il capo III concerne le imprese fornitrici di servizi di custodia e i custodi, confermando alcune recenti «liberalizzazioni» del settore.
Il capo IV è dedicato agli istituti di investigazione e ricerca e agli investigatori privati, incrociando la relativa disciplina con due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale (per le cosiddette «indagini difensive») e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della privacy).
Il capo V è dedicato alle agenzie e agli agenti per il recupero crediti, per i quali emergono profili di tutela della privacy.
Il capo VI, infine, reca disposizioni diverse e finali, che comprendono le sanzioni, le agevolazioni finanziarie e fiscali, il regime transitorio e le abrogazioni.
Gli obiettivi che la presente proposta di legge mira a raggiungere possono così riassumersi: sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più ampio contesto di sicurezza generale coordinato e controllato dal Ministero dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza; crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, anche al fine di meglio corrispondere alle esigenze dell'utenza; valorizzazione e implementazione delle professionalità di settore; calibrata apertura all'Europa, compatibilmente con i tratti pubblicistici dei compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica; introduzione di meccanismi atti a favorire un miglioramento dei servizi e la riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali; adeguamento del sistema dei controlli.
Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, si osserva che con l'articolo 1 vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di intervento assai più ampi di quelli che il citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attualmente riconosce agli istituti di vigilanza. In tale contesto si inserisce il comma 5 che rimette alla decretazione interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori attività di sicurezza esercitabili da soggetti privati, consentendo, tra gli altri, di estendere l'azione di operatori privati ai controlli di sicurezza agli accessi, anche attraverso l'identificazione personale degli interessati, ad esempio negli stadi, di attivare i servizi svolti ad integrazione dei sistemi di prevenzione e di sicurezza assicurati dalle Forze di polizia dello Stato, come già ora avviene in ambito aeroportuale.
L'articolo 2 riguarda la «disciplina generale delle autorizzazioni» contemplate dalla presente proposta di legge e, al comma 1, viene posta una preclusione significativa, peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei pubblici poteri, che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della libertà personale. I commi successivi riguardano i requisiti per il rilascio di tali autorizzazioni.
L'articolo 3 impone al soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di «sicurezza sussidiaria» di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Ciò al fine di assicurare una efficace corrispondenza con le esigenze di qualità dei servizi e di evitare la proliferazione di licenze prive di un reale contenuto imprenditoriale.
L'articolo 4, in materia di disciplina generale delle attività autorizzate, impone per tutte le attività disciplinate dalla legge alcuni obblighi generali, oltre quelli previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere osservati dal titolare della licenza e dal suo institore: affissione nei locali dove si svolge l'attività di una tabella delle operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe; tenuta di un registro degli incarichi assunti; comunicazione al prefetto o al questore dell'elenco del personale dipendente o comunque impiegato; vigilanza sull'attività del personale; informazione alle autorità di pubblica sicurezza sulle questioni comunque attinenti l'ordine e la sicurezza pubblica.
L'articolo 5, in materia di diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni, ai commi 1 e 2 prevede altre ipotesi – oltre quelle concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 – nelle quali le autorizzazioni previste dalla legge sono negate o revocate: il mancato avvio delle attività autorizzate decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali e organizzativi occorrenti; la violazione grave e reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati. I motivi di ordine e sicurezza pubblica, cui oggi fa riferimento l'articolo 136, ultimo comma, del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931, diventano, quindi, una condizione residuale ed eccezionale, sottolineata dalla loro particolare gravità. I commi successivi svolgono una funzione di garanzia, di cui si avverte l'esigenza, prevedendo l'instaurazione del contraddittorio per l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il questore, di sospendere in via cautelare il titolo per un periodo fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.
L'articolo 6 disciplina l'esercizio in forma diretta, cioè svolto con propri dipendenti, delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, con esclusione cioè delle attività di investigazione e di quelle del recupero crediti, per le quali si prevede il rilascio di un nulla osta da parte del prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi.
L'articolo 7 prevede l'istituzione della Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria, con compiti di monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che svolgono le attività di «sicurezza sussidiaria» e la grande «committenza», in un quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel quale sono presenti le amministrazioni interessate. Una seconda importante funzione della Commissione è quella della tenuta dei registri delle professionalità più rilevanti (titolari e direttori degli istituti, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati, agenti di recupero crediti, eccetera).
L'articolo 8 istituisce il registro professionale delle persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dalla proposta di legge, per le quali è richiesta una elevata professionalità, distinto in apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, di cui al comma 3 dello stesso articolo.
Il capo II della proposta di legge, agli articoli da 9 a 13, reca la disciplina «degli istituti di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate», attualmente prevista dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al citato regio decreto n. 773 del 1931, e dalle corrispondenti norme del citato regolamento di esecuzione del medesimo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 635 del 1940. Si tratta di una riforma da tempo auspicata dalle categorie interessate, per adeguare la disciplina sia all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata, sia agli assetti organizzativi degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione. Oltre alle innovazioni strutturali già richiamate agli articoli 2 e 3, si segnalano le ulteriori disposizioni dell'articolo 9 che, con specifico riferimento agli istituti di vigilanza, rivedono il criterio della «provincialità» della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e controllo.
Un punto particolarmente qualificante che la proposta di legge prende in considerazione è quello della nazionalità, per le guardie giurate, gli agenti di recupero dei crediti ed i collaboratori investigativi, relativamente al quale vengono ammessi i cittadini italiani e quelli dei Paesi appartenenti all'Unione europea. Per gli addetti ai servizi di custodia, invece, vengono ammessi anche gli stranieri extracomunitari, in possesso della carta di soggiorno. Per l'attività svolta dai «custodi», di per sé rimessa all'iniziativa dei titolari dei beni da custodire, è prevista un'iscrizione volontaria in un apposito registro tenuto dalla questura; per l'attività svolta dalle guardie giurate, occorre invece un apposito riconoscimento formale e un giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato. Particolari sono anche le regole d'azione per le attività di investigazione e di ricerca e per quelle di recupero crediti. Un discorso a parte merita la questione della qualificazione giuridica degli addetti ai compiti di «sicurezza sussidiaria»: si è scelto di estendere la norma dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che attribuisce alle guardie giurate con compiti di accertamento degli illeciti, ad esempio le «guardie venatorie», i «guardaparco» e simili, anche la qualifica di agente di pubblica sicurezza, e di adottare nel testo, all'articolo 11, una tesi «avanzata» per quanto riguarda il riconoscimento, alle guardie giurate, di occasionali funzioni di polizia giudiziaria secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione e, soprattutto, di più estese facoltà di arresto in flagranza: per tali operatori viene estesa la facoltà concessa ai privati, e, quindi, anche alle guardie giurate, dall'articolo 383 del codice di procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i quali l'arresto sia obbligatorio, ma anche «ai delitti che le guardie giurate sono tenute a prevenire», sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi previsto all'articolo 11, comma 4, che nell'ambito del servizio cui sono impiegate le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all'organo di polizia che interviene sul posto le persone arrestate e i mezzi di prova eventualmente raccolti. Significativa è, infine, la disposizione contenuta all'articolo 13 che, relativamente alla formazione professionale di competenza delle regioni, demanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di promuovere, su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
Il capo III agli articoli da 14 a 16 si occupa «dei servizi di custodia e degli altri servizi di sicurezza secondaria». Vengono quindi in considerazione, per un verso, i servizi indicati al comma 3 dell'articolo 1: la scorta tecnica per i trasporti eccezionali e i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada; la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate; per altro verso, nello stesso ambito sono ricompresi pure i servizi indicati al comma 5, lettera c), dello stesso articolo 1, nonché quelli non riservati alle guardie giurate, che saranno successivamente individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione di cui all'articolo 7.
Il capo IV agli articoli da 17 a 20 reca la disciplina «degli istituti di investigazione e ricerca e degli investigatori privati», prevedendo il rilascio di una licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta di informazioni per conto dei privati, da parte del prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso, iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8, fermo restando il possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. Viene poi previsto (articolo 17, comma 3) il rilascio di una licenza da parte del questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo iscritto nel registro di cui all'articolo 8. Relativamente agli investigatori privati, si è inoltre previsto, colmando una lacuna dell'ordinamento, che, fatte salve le prerogative inerenti alle «indagini difensive», essi siano tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività autorizzata (articolo 19, comma 4); allo stato della legislazione vigente, infatti, l'omissione di denuncia sarebbe sanzionata solo come violazione dell'obbligo di collaborazione a richiesta dell'organo di polizia o come favoreggiamento. Un profilo a parte è quello degli istituti di investigazione abilitati all'investigazione difensiva (articolo 18). Mantenendo integralmente le disposizioni «speciali» in vigore, che sono, poi, quelle del codice di procedura penale e delle relative disposizioni di attuazione, viene attribuita al presidente della corte d'appello, come organo sicuramente «terzo» nel processo penale, la competenza a disporre l'iscrizione dell'istituto, ovvero del collaboratore investigativo, che siano in possesso della licenza, rispettivamente, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello.
Il capo V agli articoli 21 e 22 riguarda l'attività di recupero crediti che, pur presentando elementi di contiguità con quella di investigazione e di ricerca, è oggettivamente ai margini della materia «sicurezza sussidiaria». Si è comunque preferito disciplinarla nella proposta di legge, al fine di poter comprendere in un contesto normativo statuale una materia finora riservata alla competenza degli organi dello Stato per gli spiccati profili di ordine e sicurezza pubblica che essa presenta.
Il capo VI agli articoli da 23 a 26 reca, infine, disposizioni diverse e finali concernenti le sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio e le abrogazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria)

1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali, svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di vigilanza o di sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II a mezzo di guardie giurate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8:

a) la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, di imprese o di loro unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;

b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;

c) il trasporto e la scorta di valori o di altri beni;

d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o di controllo di sicurezza degli accessi;

e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali, in uffici e simili;

f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;

g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di comunicazione telematica.

3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2:

a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche e automobilistiche su strada;

b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate.

4. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle agenzie per il recupero stragiudiziale crediti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate:

a) le attività di sicurezza che devono essere assicurate a mezzo di guardie giurate o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge;

b) le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali le stesse possono essere autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento di identificazione personale;

c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento o di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica.

6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di investigazione, ricerca e informazione di cui al comma 4, alle agenzie di recupero crediti di cui al medesimo comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla qualità dei servizi. A tale fine, il regolamento di attuazione può prevedere che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e tecnico-operativi da acquisire.

Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo la piena disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea;

b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;

c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in relazione all'attività da esercitare;

d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione, anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti della riabilitazione;

e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello stesso in data non anteriore al decennio.

3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico dell'istituto o alla sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e indirizzi.

4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo.
8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi connessi alla licenza.
9. L'ammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è commisurato alle caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di ulteriori licenze.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea di guardie giurate.

Art. 3.
(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative)

1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni, all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato all'approvazione, da parte dell'autorità competente al rilascio della licenza, del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore, delle regole tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini del controllo dell'istituto;

b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo ambito territoriale;

c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità organizzative dell'istituto;

d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si intendono impiegare;

e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.

3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.

Art. 4.
(Disciplina generale delle attività autorizzate)

1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:

a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio o da un funzionario da questi delegato;

b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal regolamento di attuazione o dall'autorità;

c) comunicare al prefetto e al questore gli elenchi del personale disciplinato dalla presente legge dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione;

d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;

e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e con la sicurezza pubblica nella provincia.

2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla qualità dei servizi assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.
3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive, sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:

a) di aggiungere alle regole tecnico operative specifiche prescrizioni per esigenze di ordine e sicurezza pubblica;

b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei luoghi in cui il servizio è svolto;

c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;

d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o agenti disciplinati dalla presente legge.

5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative, nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria ed altre connesse.

Art. 5.
(Diniego, sospensione e revoca delle
autorizzazioni)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:

a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio della licenza;

b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;

c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;

d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessata acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività;

e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.

3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei contratti in corso.

Art. 6.
(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria)

1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il responsabile.
2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità competente per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 3, svolte a mezzo di custodi o altro personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente alle attività svolte dagli istituti autorizzati.

Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria)

1. È istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un prefetto ed è composta:

a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;

b) da un questore;

c) da quattro rappresentati del Ministero della giustizia e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

d) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia amministrativa presso uffici territoriali del Governo e da due preposti agli stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati a rotazione biennale;

e) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di vigilanza privata, designati a rotazione biennale;

f) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni, anche commerciali, designati a rotazione biennale;

g) da non più di due rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero crediti, designati a rotazione biennale;

h) da non più di due rappresentanti dei sindacati rappresentativi delle guardie giurate, designati a rotazione biennale;

i) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 8, comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero crediti;

l) da non più di due rappresentanti delle associazioni o società di livello almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza sussidiaria.

2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e di un rappresentante del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma 2, lettere f) e g).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento della pubblica sicurezza.
6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. I componenti designati a rotazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con la partecipazione dei nuovi componenti è assicurato il criterio della rotazione. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti. L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e l), regolarmente invitati, non inficia la regolarità delle sedute.
8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge, nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia e Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo.
9. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 8.
(Registro professionale)

1. È istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle seguenti sezioni:

a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza;

b) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;

c) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;

d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro coadiutori.

2. Al registro possono iscriversi le persone che:

a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) hanno maggiore età;

c) godono dei diritti civili;

d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste per le attività da esercitare;

e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;

f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed e), per i rischi di responsabilità civile per fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro dell'interno;

g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate le disposizioni regolamentari relative:

a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7 incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata rappresentanza delle categorie interessate;

b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro, compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;

c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali occorre un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 13;

d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e l'albo di cui all'articolo 18, comma 2;

e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da predisporre a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a);

f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.

4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

Capo II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE

Art. 9.
(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze)

1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, il trasporto e la scorta di valori e per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di direzione e di gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto, d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza e custodia di cui all'articolo 1, comma 4, che richiedono l'impiego continuativo di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:

a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio;

b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto, fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti rispettivamente competenti;

c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto competente per il luogo di inizio dei servizi, nel caso di attività di vigilanza di cantieri mobili.

Art. 10.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni)

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4, gli istituti di vigilanza e di sicurezza sono tenuti:

a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;

b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;

c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.

3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

Art. 11.
(Impiego delle guardie giurate)

1. Gli istituti autorizzati a norma dell'articolo 9 svolgono le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 2, avvalendosi delle guardie giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i servizi:

a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;

b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;

c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili;

d) di scorta al trasporto di valori o di altri beni.

3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza, di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria, procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge attribuisce compiti di esecuzione di speciali disposizioni di legge o di regolamento dello Stato e di repressione delle infrazioni ivi previste, che sono in possesso dei requisiti prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione delle direttive del Ministro dell'interno e sulla richiesta delle amministrazioni interessate, può attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo, approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere autorizzate dal prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.

Art. 12.
(Nomina delle guardie giurate)

1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e il possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13;

d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;

e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della riabilitazione;

f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata;

h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida per un anno e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o un funzionario di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 non sono necessari per le guardie giurate iscritte nell'apposito registro nazionale tenuto dal Ministero dell'interno. Le modalità di iscrizione nel registro, le professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 13.
(Requisiti professionali delle guardie giurate)

1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento professionali provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi alla formazione.
4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione ai registri professionali di cui alla presente legge è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia municipale.

Capo III
DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI
DI SICUREZZA SECONDARIA

Art. 14.
(Disciplina delle licenze)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5 dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolto attraverso dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i controlli a norma dell'articolo 4.

Art. 15.
(Impiego dei custodi abilitati)

1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14, comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa, ufficio o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 5 e 6, né attività o interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate. Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la repressione dei reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al comma 1, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate, devono essere approvate dal prefetto.

Art. 16.
(Registro dei custodi abilitati)

1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 14, addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, devono ottenere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la questura competente per territorio.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno. Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;

b) maggiore età;

c) idoneità psico-fisica e attitudinale;

d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di custode;

g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed antinfortunistici prescritti.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, non riservate alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

Capo IV

DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE
E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

Art. 17.
(Disciplina delle licenze)

1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2.
2. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1 debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze.
3. La licenza per l'esercizio individuale delle attività di investigazione, ricerca e raccolta delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione professionale o di rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al comma 1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8 e abbia i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è quinquennale e non è trasmissibile.
4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma.
5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e agli iscritti all'albo di cui all'articolo 18 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità e la qualità professionale dell'interessato.
6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui ai commi 1 e 3 non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri soggetti investiti di pubbliche funzioni.
7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la licenza di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta per la ricerca e la raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.

Art. 18.
(Albo degli investigatori difensivi)

1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, e dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo stesso articolo 17, comma 3, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al comma 2.
2. Il presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede l'istituto o il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il procuratore generale e il questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente sezione istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone l'iscrizione dell'interessato in apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello, la cui tenuta, comprese le disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, è determinata con regolamento da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale e il questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono a carico degli iscritti.

Art. 19.
(Obblighi inerenti alla licenza)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, devono:

a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini o degli accertamenti, nonché i riferimenti relativi agli atti d'archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento di attuazione;

b) comunicare al presidente della corte d'appello, nel caso di istituti abilitati all'esercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta;

c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), fatte salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle indagini difensive previste dal codice di procedura penale;

d) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Le informazioni e le notizie raccolte ai sensi del comma 1 possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), e quelli di cui al comma 2 devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 17, comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al citato comma 1, lettera d), e di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 17 sono, altresì, tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto di cui hanno avuto notizia nell'esercizio dell'attività autorizzata. Relativamente alle attività di investigazione difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi.

Art. 20.
(Vigilanza e controlli)

1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 17, comma 3, è sottoposto alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.
2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di vigilanza e di controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del presidente della corte d'appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 18 e di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro delegati.
3. Il presidente della corte d'appello di cui al comma 2, per le attività di investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà:

a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;

b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva, le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi;

c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli investigatori privati titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi di cui al medesimo articolo 17, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è disposto il ritiro immediato del tesserino di cui al citato articolo 17, comma 5;

d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre quelli di competenza di altra autorità, osservate le procedure previste dalla presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui all'articolo 18, comma 2.

Capo V
DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
CREDITI

Art. 21.
(Disciplina delle licenze e delle attività)

1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale crediti per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la direzione operativa dell'impresa al titolare che:

a) è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero crediti ovvero della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;

b) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) è in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2.

2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di recupero crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di recupero.
3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 3 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 22, ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di recupero crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero crediti devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 del presente articolo devono:

a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le somme riscosse e quelle versate al committente;

b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il regolamento di attuazione della presente legge;

c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni dell'autorità.
6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c), e di cui al comma 5 devono essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 22.
(Registro degli agenti di recupero)

1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) maggiore età;

c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali richiesti;

d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di condanna.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle attività di recupero crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di recupero crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto, il quale rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 13, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.
6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli iscritti.

Capo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 23.
(Disposizioni penali)

1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino 100.000 euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei registri, elenchi o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a 1.200 euro.
4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge, dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.

Art. 24.
(Agevolazioni finanziarie)

1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie giurate.

Art. 25.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.
3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che è disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o degli elenchi previsti dalla presente legge provvedono, con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a quello previsto dagli articoli 2 e seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero stragiudiziale dei crediti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per l'applicazione della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16, 18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal regolamento di attuazione.
7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti utilizzando le risorse strumentali ed umane degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni interessate.

Art. 26.
(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni:

a) del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle agenzie di recupero crediti.

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