PDL 3491

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3491

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

e dal ministro della difesa
( GUERINI )

Conversione in legge del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina

Presentato il 25 febbraio 2022

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere per la conversione in legge il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
Gli sviluppi militari della crisi ucraina e le conseguenti decisioni che l'Italia, insieme con le nazioni alleate, ha assunto comprendono l'attivazione di una serie di misure, preventivamente pianificate, relative al rafforzamento della postura militare in grado di garantire il necessario livello di deterrenza e, ove occorra, di difesa a fronte della grave situazione di crisi in atto. Il dispositivo che l'Alleanza atlantica (NATO) ha convenuto di attivare, in base alle decisioni del Consiglio atlantico, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze militari della Federazione russa consta delle forze dispiegate dalle nazioni nel contesto delle operazioni della NATO già attive e di un contingente di forze in elevata prontezza che le nazioni rendono disponibili per affrontare le situazioni di crisi, quale quella attuale. La pronta attivazione di questo dispositivo complessivo, attraverso la proroga, per l'anno in corso, dei dispositivi della NATO già in atto, e l'avvio di contribuzioni aggiuntive attraverso la mobilitazione delle forze ad alta prontezza costituiscono l'indispensabile contributo che il nostro Paese è chiamato a garantire nell'alveo dell'impegno condiviso con gli alleati ai fini della difesa collettiva.
Si rende inoltre necessario potenziare la funzionalità e la sicurezza della rete diplomatica e consolare, nonché adottare le misure occorrenti a tutela degli interessi italiani e dei cittadini italiani all'estero che, nel particolare contesto internazionale attuale, vedono accresciuti in maniera sensibile i rischi già in precedenza sussistenti a livello elevato.
Il provvedimento è composto di sette articoli.
L'articolo 1 prevede disposizioni per la partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO.
In particolare, il comma 1 autorizza, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
L'autorizzazione consente l'attivazione delle capacità nazionali rese disponibili nell'ambito delle Forze alleate ad elevata prontezza VJTF, la cui attuazione è disciplinata dai piani a risposta progressiva dell'Alleanza atlantica relativi alla difesa dei diversi Paesi alleati potenzialmente minacciati (Graduated Response Plan 20100 «Eagle Defender» – 20200 «Resilient Defender» – 20300 «Integral Defender» – 20400 «Frontier Defender» – 20500 «Enduring Defender»).
Il rafforzamento dei dispositivi di difesa e deterrenza della NATO è inteso a preservare l'integrità dell'Alleanza, rafforzando la capacità di sorveglianza e la prontezza nel rispondere a eventuali minacce. Inoltre, esso è inteso a dimostrare la capacità e la determinazione della NATO nel rispondere solidalmente alle minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza.
L'area geografica di intervento si estende all'area di responsabilità (AoR) della NATO (preminentemente sul fianco est), con sedi da definire in tale area.
Il contributo nazionale è così articolato:

un comando di componente per operazioni speciali e capacità operative correlate;

un'unità del Genio militare per il supporto alle operazioni terrestri;

aeromobili per la ricerca e il soccorso di personale isolato, la raccolta informativa, il trasporto tattico e il rifornimento in volo.

Le unità navali in prontezza sono invece già associate ai dispositivi navali permanenti dell'Alleanza.
La consistenza massima del contingente nazionale è di 1.350 unità, di cui 1.278 facenti parte della VJTF e le restanti per il supporto logistico alle fasi di schieramento.
È previsto l'invio dei seguenti assetti: 77 mezzi terrestri; 2 mezzi navali; 5 mezzi aerei. I mezzi navali sono previsti nel solo secondo semestre dell'anno 2022. Il contributo navale alle forze in prontezza alleate è garantito dai gruppi navali Standing Naval Forces, che comprendono un contributo nazionale per il primo semestre 2022 [articolo 1, comma 2, lettera b)].
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 86.129.645.
Il comma 2 autorizza, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO, già autorizzata, per l'anno 2021, dalle risoluzioni della Camera dei deputati (n. 6-00194) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 48) approvate, rispettivamente, il 15 luglio 2021 e il 4 agosto 2021.
In particolare, la lettera a) autorizza la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.
Il potenziamento del dispositivo della NATO è inteso a rafforzare le attività di raccolta di dati e di sorveglianza dello spazio aereo della NATO mediante l'impiego dei velivoli di proprietà comune dell'Alleanza. Si inserisce nell'ambito delle cosiddette «Assurance Measures», progettate dalla NATO a causa del mutato contesto di sicurezza dei confini dell'Alleanza. Esse consistono in una serie di attività terrestri, marittime e aeree svolte all'interno, sopra e intorno al territorio dell'Alleanza, intese a rafforzare la loro difesa, a rassicurare le loro popolazioni e a scoraggiare le potenziali aggressioni.
Il potenziamento del dispositivo risponde altresì all'esigenza di:

porre in essere una serie di misure di rassicurazione specifiche per la Turchia (cosiddette «Tailored Assurance Measures for Turkey»);

contribuire alle attività di sorveglianza e focus collection activities all'interno dello spazio aereo dell'Alleanza;

sostenere le eventuali richieste della coalizione internazionale anti Daesh rimanendo all'interno dello spazio aereo alleato.

L'Italia partecipa alle attività della NATO garantendo la capacità di rifornimento in volo tramite un velivolo KC-767 e un ulteriore assetto aereo per potenziare le capacità di raccolta di dati e di sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza. Il personale nazionale inserito nel Coalition ISR Team (5 unità) presso Ramstein (EUCOM/AFRICOM) nonché quello in reachback dall'Italia ha il compito di gestire i processi ISR legati alle attività a supporto della NATO (Focus Collection Activity e, più in generale, per le Assurance Measures).
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 3.264.360.
La lettera b) autorizza la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza (Mar Mediterraneo e Mar Nero).
Il potenziamento del dispositivo della NATO è inteso a rafforzare le attività di sorveglianza navale e di raccolta di dati nell'area sud dell'Alleanza.
Le misure di potenziamento adottate dalla NATO sono intese a colmare i «critical shortfalls» in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell'Alleanza. La struttura delle SNFs si articola su due gruppi funzionali distinti, a loro volta ripartiti in due entità operative, più precisamente:

Standing NATO Maritime Group (SNMG), composto da SNMG1 e SNMG2;

Standing NATO Mine Countermeasures Group (SNMCMG), anch'esso composto da SNMCMG1 e SNMCMG2.

I Gruppi «2» sono schierati nel Mar Mediterraneo. Le unità navali assegnate alle SNFs sono poste sotto il controllo operativo della NATO per un periodo di circa sei mesi e costituiscono la componente marittima della NATO Response Force (NRF).
Gli assetti potranno contribuire alle attività di focus collection activities, qualora richiesti dall'Alleanza, e partecipare alle attività di Naval Diplomacy, in linea con le decisioni del Consiglio atlantico. Tali attività, di carattere prettamente diplomatico, sono tese al rafforzamento e al consolidamento dei rapporti di amicizia tra l'Alleanza e i Paesi dell'area.
Per il 2022 è previsto l'impiego di assetti nazionali con funzione di Comando.
Sono previste altresì, ad invarianza di contributo, attività di presenza e di sorveglianza navale nelle aree di interesse strategico nazionale.
La consistenza massima del contingente nazionale è pari a 235 unità. È previsto l'impiego dei seguenti assetti: 2 mezzi navali (a cui si aggiunge una unità navale «on call», che potrà essere resa disponibile attingendo ad assetti impiegati in operazioni nazionali); 1 mezzo aereo.
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 17.690.219, di cui euro 4.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
La lettera c) autorizza la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento della presenza della NATO in Lettonia (Enhanced Forward Presence).
La Enhanced Forward Presence in Lettonia è intesa a dimostrare la capacità e la determinazione della NATO nel rispondere solidalmente alle minacce esterne lungo il confine orientale dell'Alleanza. La presenza militare nelle parti orientali e sudorientali del territorio dell'Alleanza è una componente importante del rafforzamento della deterrenza e della posizione di difesa della NATO. È difensiva, proporzionata e coerente con gli impegni internazionali.
La Enhanced Forward Presence della NATO in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, decisa dal vertice di Varsavia del 2016, è costituita dallo schieramento di quattro Battlegroup multinazionali, ciascuno guidato da una Framework Nation (Canada in Lettonia, Germania in Lituania, Regno Unito in Estonia e Stati Uniti d'America in Polonia) complementari alle forze dei Paesi ospitanti. I Battlegroup sono sotto il comando della NATO, attraverso il Multinational Corps Northeast Headquarters con sede a Szczecin, in Polonia.
La consistenza massima del contingente nazionale è pari a 250 unità. È previsto l'impiego di 139 mezzi terrestri. Il contributo nazionale è inserito nell'ambito del Battlegroup a framework canadese (con sede ad Adazi in Lettonia) e prevede una componente di manovra e una logistica, che verranno ulteriormente potenziate e rafforzate anche attraverso il rischieramento permanente di un team per la protezione cibernetica delle reti non classificate. Sarà inoltre possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per realizzare e incrementare l'interoperabilità con gli assetti aerei nazionali impegnati nelle attività di Air Policing nell'area.
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 30.229.104, di cui euro 6.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
La lettera d) autorizza la proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento dell'Air Policing della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.
Il potenziamento dell'Air Policing della NATO è inteso a preservare l'integrità dello spazio aereo europeo dell'Alleanza rafforzando l'attività di sorveglianza. In particolare, l'Air Policing è una capacità di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà del secolo scorso e consiste nell'integrazione, in un unico sistema di difesa aerea e missilistico della NATO, dei rispettivi e analoghi sistemi nazionali messi a disposizione dai Paesi membri. Il potenziamento di tale capacità si inserisce nell'ambito delle già citate Assurance Measures, progettate dalla NATO a causa del mutato contesto di sicurezza dei propri confini. L'attività di Air Policing, comprensiva di attività operative e addestrative, è condotta sin dal tempo di pace e consiste nella continua sorveglianza e identificazione di tutte le violazioni dell'integrità dello spazio aereo della NATO. L'attività di Air Policing è svolta nell'ambito dell'area di responsabilità del Comando operativo alleato della NATO (Allied Command Operation) di stanza a Mons (Belgio) e viene coordinata dal Comando aereo (Air Command) di Ramstein (Germania). L'attività di Interim Air Policing è invece condotta nei Paesi dell'Alleanza che non possiedono le capacità sufficienti ad assicurare in proprio la difesa del pertinente spazio aereo. Le relative operazioni sono intese a garantire, tramite l'apporto di altri Paesi membri dell'Alleanza, la sorveglianza dello spazio aereo anche sui Paesi membri che non dispongono di componenti pilotate di difesa aerea.
La consistenza massima del contingente nazionale è pari a 130 unità. È previsto l'impiego di 12 mezzi aerei. Sarà inoltre possibile, compatibilmente con la missione, svolgere attività per realizzare e incrementare l'interoperabilità con gli assetti terrestri presenti nel teatro operativo.
Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 37.267.925, di cui euro 11.000.000 per obbligazioni esigibili nell'anno 2023.
Il comma 3 prevede l'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145. Le disposizioni richiamate prevedono norme sul personale, in materia penale e in materia contabile ordinariamente applicate alle missioni internazionali.
Il comma 4 autorizza la spesa in riferimento, partitamente, alle disposizioni di cui al comma 1 (euro 86.129.645, per l'anno 2022) e al comma 2 (euro 67.451.608 per l'anno 2022 ed euro 21.000.000 per l'anno 2023).
Complessivamente, per la partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO, di cui all'articolo 1:

la consistenza massima annuale dei contingenti impiegati è pari a 1.970 unità; la consistenza media è pari a 1.074 unità;

il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari a euro 174.581.253. Al riguardo, la relazione tecnica di quantificazione degli oneri riferiti alla durata programmata tiene conto delle quote di spesa relative all'adempimento di obbligazioni esigibili nell'anno 2022 ovvero nell'anno 2023, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica) in materia di impegno e pagamento di spese. Il fabbisogno finanziario complessivo risulta, pertanto, così distribuito:

2022: euro 153.581.253;

2023: euro 21.000.000.

L'articolo 2 prevede la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari alle autorità governative dell'Ucraina . La disposizione è volta a corrispondere alle richieste di supporto indirizzate alla comunità internazionale, compresa l'Italia, rendendo disponibili equipaggiamenti per la sicurezza individuale e più in generale per la protezione della popolazione civile dagli effetti del conflitto in atto (materiali Counter-IED per la rilevazione di oggetti metallici e ordigni esplosivi, elmetti e giubbotti antiproiettile).
L'articolo 3 accorda al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo la possibilità di adottare interventi di assistenza o di cooperazione in favore del Governo e della popolazione ucraina, in deroga alla vigente normativa, ad eccezione delle norme penali, di quelle in materia di contrasto della criminalità organizzata e di quelle derivanti da obblighi inderogabili discendenti dall'appartenenza all'Unione europea. Ciò al fine di potenziare gli strumenti vigenti e garantire una più efficace e tempestiva erogazione degli interventi di aiuto e di assistenza al Governo e alla popolazione ucraina. La disposizione sarà applicabile fino al 31 dicembre 2022.
L'articolo 4, al comma 1, prevede un incremento della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria per l'importo di 10 milioni di euro, allo scopo di potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell'aggravamento delle tensioni in Ucraina. La disposizione autorizza inoltre il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a sostenere le spese per il vitto e per l'alloggio del personale e di tutti i cittadini che, per ragioni di sicurezza, si trovano a dover risiedere in alloggi individuati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare. Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti, al fine di potenziare le misure di protezione delle sedi e del relativo personale. Ai militari inviati è assicurato un trattamento economico pari a quello del restante personale dell'Arma in servizio all'estero presso la rete diplomatica e consolare.
L'articolo 5 rafforza le attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. I commi 1 e 2 incrementano, rispettivamente, gli stanziamenti per gli interventi destinati a potenziare la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero nonché quelli destinati al finanziamento delle indennità aggiuntive per il personale dell'Unità. Il comma 3 prevede il differimento, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023, dei termini entro cui potersi registrare, tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), nel sito internet «Dove siamo nel mondo» (portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all'Unità di crisi la propria ubicazione esatta all'estero, in modo da consentire, in caso di eventi bellici, tensioni politiche o disastri naturali, di orientare i soccorsi o realizzare evacuazioni). L'aggravarsi degli scenari di crisi pone la necessità di semplificare al massimo i meccanismi di registrazione nel sito, in modo da consentire all'Unità di crisi la massima operatività nello svolgimento delle funzioni di assistenza ai connazionali.
L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria.
L'articolo 7 stabilisce che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022.

Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 del Trattato del Nord-Atlantico, ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465;

Vista la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante «Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, connessa alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare disposizioni in deroga alla predetta legge 21 luglio 2016, n. 145 per assicurare la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF);

Viste le risoluzioni della Camera dei deputati (6-00194) e del Senato della Repubblica (Doc. XXIV, n. 48) approvate, rispettivamente, in data 15 luglio 2021 e 4 agosto 2021, nelle parti in cui autorizzano la prosecuzione, per l'anno 2021, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO previsti dalle schede 36/2021, 37/2021, 38/2021 e 40/2021, contenute nell'allegato 1 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, adottata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni, in deroga alla predetta legge 21 luglio 2016, n. 145, per assicurare la prosecuzione, per l'anno 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei citati dispositivi della NATO;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per la cessione di mezzi e materiali di equipaggiamento militari alle autorità governative dell'Ucraina e per semplificare le procedure di erogazione di aiuti alle autorità e alla popolazione del medesimo Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare la sicurezza e la funzionalità degli uffici all'estero e le misure di tutela degli interessi italiani e dei cittadini all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2022;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Partecipazione di personale militare al potenziamento di dispositivi della NATO)

1. È autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).
2. È autorizzata, per l'anno 2022, la prosecuzione della partecipazione di personale militare al potenziamento dei seguenti dispositivi della NATO:

a) dispositivo per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza;

b) dispositivo per la sorveglianza navale nell'area sud dell'Alleanza;

c) presenza in Lettonia (Enhanced Forward Presence);

d) Air Policing per la sorveglianza dello spazio aereo dell'Alleanza.

3. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 86.129.645 per l'anno 2022. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 67.451.608 per l'anno 2022 e di euro 21.000.000 per l'anno 2023.

Articolo 2.
(Cessione di mezzi ed equipaggiamenti militari non letali di protezione)

1. È autorizzata, per l'anno 2022, la spesa di euro 12.000.000 per la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell'Ucraina.

Articolo 3.
(Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore dell'Ucraina)

1. Per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono autorizzati a procedere in deroga alla legge 11 agosto 2014, n. 125, alle relative disposizioni attuative e a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Gli interventi di cui al presente articolo sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Vice Ministro delegato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti per la funzionalità e la sicurezza degli uffici e del personale all'estero)

1. Per il potenziamento della protezione degli uffici all'estero e del relativo personale e degli interventi a tutela dei cittadini e interessi italiani realizzati dai medesimi uffici, la dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Nei limiti dell'importo di cui al primo periodo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a provvedere alle spese per il vitto e per l'alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare.
2. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 per l'invio di dieci militari dell'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 158 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici all'estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio. Ai predetti militari si applica il trattamento economico di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Nelle more dell'istituzione dei posti di organico, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante ai sensi del secondo periodo.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Per il potenziamento delle attività realizzate dall'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2022.
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022.
3. Per l'Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.

Articolo 6.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 4 e 5, commi 1 e 2, pari a euro 177.681.253 per l'anno 2022 e a euro 21.000.000 per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 165.681.253 euro per l'anno 2022 e a 21.000.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 4 della legge 21 luglio 2016, n. 145;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalla restituzione da parte delle competenti organizzazioni internazionali dei contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane, già erogati alle predette organizzazioni in applicazione dei provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali adottati fino all'anno 2020, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono acquisite all'erario;

d) quanto a 19.355.333 euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 2, e 5, comma 2.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al settantacinque per cento della spesa quantificata nella relativa relazione tecnica, a valere sugli stanziamenti di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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