PDL 3474

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SIANI, LATTANZIO, LEPRI, RIZZO NERVO, SOVERINI, DE MARIA, LACARRA, CARNEVALI, MURA, LA MARCA, CARLA CANTONE, DELRIO, SERRACCHIANI, CAPPELLANI

Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare

Presentata il 18 febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, presentata sulla base delle indicazioni avanzate dal Tavolo nazionale delle associazioni e delle reti di famiglie affidatarie in occasione del Convegno nazionale del 4 maggio 2021 «Verso la Giornata Nazionale dell'affidamento familiare», individua proprio la giornata del 4 maggio quale Giornata nazionale dell'affidamento familiare.
L'affidamento familiare rappresenta un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a favore di un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità.
Con l'affidamento familiare si garantisce al minore di abitare in un ambiente idoneo, con persone che siano in grado di provvedere al suo mantenimento, all'educazione, all'istruzione e alle relazioni di affetto delle quali necessita.
Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono la temporaneità, il mantenimento dei rapporti tra il minore e la famiglia di origine e la previsione del rientro dello stesso nel suo nucleo familiare al momento della cessazione della causa di impedimento.
La proposta di istituire la Giornata nazionale dell'affidamento familiare proprio nel giorno in cui era stata promulgata la legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento familiare, rappresenterebbe:

un momento, ufficiale e stabile, di riconoscimento del valore dell'accoglienza familiare svolto da migliaia di famiglie italiane;

un'occasione per rilanciare e rinnovare l'invito alle famiglie all'accoglienza e alla solidarietà;

un'occasione per avanzare alle istituzioni proposte per un impegno concreto al fine di dare ad ogni bambino o ragazzo il diritto a vivere in un contesto familiare.

Si è consapevoli che l'obiettivo non è tanto quello di istituire una nuova Giornata nazionale analoga alle tante ricorrenze attualmente presenti nel nostro calendario dal significato esclusivamente simbolico, quanto di riuscire a far sì che l'istituenda Giornata nazionale, da celebrare in una data fissa, sia effettivamente ricca di iniziative organizzate in tutto il territorio nazionale e con almeno un evento centrale rivolto alle istituzioni.
Sebbene si sia consapevoli che il percorso possa apparire lungo ed impegnativo, si ritiene necessario affrontarlo, auspicabilmente in modo ampiamente condiviso.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della Giornata nazionale dell'affidamento familiare)

1. La Repubblica riconosce il 4 maggio di ogni anno quale «Giornata nazionale dell'affidamento familiare», al fine di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'accoglienza familiare di minori, anche in attuazione dei princìpi generali della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.
(Iniziative)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono promuovere e organizzare, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con altri soggetti operanti nel settore sociale, cerimonie, incontri, convegni, dibattiti e ogni altra iniziativa idonea a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della solidarietà al fine di dare ad ogni bambino il diritto di vivere in una famiglia e a sviluppare politiche pubbliche di promozione e di sostegno dell'affidamento familiare.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alla medesima legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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