PDL 3471

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3471

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLLICONE, CARETTA, CIABURRO, DEIDDA, ROTELLI, SCANU,
SILVESTRONI, SPESSOTTO, VINCI

Disposizioni per il sostegno del settore del turismo matrimoniale

Presentata il 17 febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge è volta a garantire sostegno e riconoscimento al settore del turismo matrimoniale (wedding tourism), movimento turistico che trae origine dalla celebrazione di un matrimonio in una località differente dal luogo di origine degli sposi (destination wedding).
Il fenomeno in questione viene osservato con particolare interesse dagli operatori del settore matrimoniale e soprattutto da quelli dal settore turistico, poiché è in grado di offrire numerosi vantaggi per le località ospitanti, che consistono non solo nei guadagni immediati derivanti dall'evento, ma soprattutto, attraverso il passaparola, nella promozione gratuita dell'immagine della località scelta e nel favorire la destagionalizzazione del prodotto turistico. Il mercato del wedding tourism, sebbene sia sempre esistito, negli ultimi anni ha assistito ad una crescita vertiginosa, arrivando ad essere uno dei principali settori emergenti del mercato del turismo. Un mercato che vale, per l'appunto, più di 90 miliardi di dollari a livello globale e che in Italia ha conosciuto un vero e proprio boom. Già nel 2018 si sono registrati dati record (oltre 8.700 eventi, per un totale di 1,5 milioni di presenze e un fatturato di oltre 500.000 milioni di euro) e il 2019 ha confermato una crescita senza precedenti rallentata, purtroppo, dalla pandemia di COVID-19. Un settore in ripresa e in ampia espansione che coinvolge circa 75.000 aziende. Tra le varie iniziative, preme citare il progetto «Matrimonio nel borgo», promosso dal comune di Città Sant'Angelo, con la compartecipazione della camera di commercio di Chieti Pescara, che ha l'obiettivo di rendere la celebrazione delle nozze un'occasione di sviluppo economico e culturale nonché di internazionalizzazione per le strutture e gli operatori del paese e del territorio abruzzese.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Potenziamento del portale «Italia.it» e istituzione della sezione «sposarsi in Italia»)

1. Al fine di migliorare la promozione dell'offerta turistica nazionale basata sul turismo matrimoniale, di garantire la libera concorrenza tra gli operatori del settore e di favorire la competitività, la commercializzazione e la fornitura diretta dei servizi ricettivi e di ospitalità, nel portale «Italia.it», di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è istituita una sezione denominata «sposarsi in Italia», accessibile attraverso un'interfaccia multilingue, volta a favorire l'intermediazione tra la domanda e l'offerta dei predetti servizi. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento della sezione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.
(Contributi a fondo perduto per il settore del turismo matrimoniale)

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore delle imprese operanti nel settore del turismo matrimoniale sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 3.
(Credito d'imposta per le cerimonie nuziali)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, per gli anni 2022 e 2023 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute in occasione della celebrazione del matrimonio, quali l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di trucco e acconciatura, il servizio fotografico, il servizio di consulenza e organizzazione della cerimonia e le spese di alloggio.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari a 200.500.000 euro per l'anno 2022 e a 500.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, valutati in 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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