PDL 3454

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3454

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ASCARI, CATALDI, GRIMALDI, MARTINCIGLIO, NAPPI

Introduzione dell'articolo 13-bis della legge 11 gennaio 2018, n. 4, in materia di cambio del cognome per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio

Presentata il 2 febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! — Il figlio, minore o maggiore di età, di genitore vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), del medesimo codice e commesso da parte dell'altro genitore, può richiedere la modificazione del proprio cognome nel caso in cui questo coincida con il cognome del genitore condannato in via definitiva. Se il figlio della vittima non ha raggiunto la maggiore età, la domanda può essere proposta dal suo tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.
Con questa disposizione, dettata dall'articolo 13 della legge 11 gennaio 2018, n. 4, il legislatore ha inteso disciplinare in modo autonomo e semplificato il procedimento di modificazione del cognome previsto dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, tenuto conto dello scopo precipuo della citata legge n. 4 del 2018 sui crimini domestici, ossia di garantire la più efficace tutela dei figli rimasti orfani a causa di un crimine domestico.
Con la presente proposta di legge si vuole estendere l'applicabilità del citato articolo 13 a tutte le donne che sfuggono ad un matrimonio forzato, a tutela della loro sicurezza.
Il cambiamento dei dati anagrafici consentirebbe, infatti, un'ulteriore possibilità di non essere rintracciate dai clan a cui la stessa appartiene.
La presente proposta di legge si pone pertanto l'obiettivo di rafforzare gli strumenti legislativi contro il fenomeno dei matrimoni forzati, sulla scia della proposta di legge A.C. 3200 già presentata dalla proponente, recante modifica all'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno alle vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo che reca modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, al fine di aggiungere l'articolo 13-bis concernente il cambio del cognome per le vittime del reato di matrimonio forzato.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 4, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis. – (Cambio del cognome per le vittime del reato di costrizione o induzione al matrimonio) – 1. Le vittime del reato di cui all'articolo 558-bis del codice penale possono chiedere la modificazione del proprio cognome.
2. Ai fini del comma 1, la domanda di modificazione del cognome è presentata, a norma dell'articolo 89 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dalla persona vittima del reato di cui al comma 1.
3. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario, con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire.
4. In deroga agli articoli 90, 91 e 92 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il prefetto, ricevuta la domanda, autorizza il richiedente a far affiggere all'albo pretorio del comune di nascita o di sua attuale residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di dieci giorni consecutivi, trascorsi i quali il prefetto provvede sulla domanda con decreto di autorizzazione alla modificazione del cognome.
5. Alla modificazione del cognome di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396».

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