PDL 3452

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3452

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BITONCI, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, RIBOLLA, CANTALAMESSA, TARANTINO, ZENNARO, BADOLE, BAZZARO, BILLI, BOLDI, VANESSA CATTOI, COMENCINI, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FURGIUELE, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LAZZARINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, PAOLIN, PATASSINI, PRETTO, RACCHELLA, SNIDER, TATEO, TONELLI, VALBUSA, VALLOTTO, ZORDAN

Introduzione del capo IV-bis del titolo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di transazione finalizzata alla conciliazione degli accertamenti tributari

Presentata il 1° febbraio 2022

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Onorevoli Colleghi! – Il contribuente che riceve un accertamento fiscale dispone di tutta una serie di strumenti, normativamente previsti, per evitare di instaurare un contenzioso con l'Amministrazione finanziaria o di incorrere nella riscossione coattiva dei tributi. Sono strumenti che mirano ad assicurare il giusto equilibrio tra la pretesa erariale, da un lato, e i diritti del contribuente in relazione alla sua effettiva capacità contributiva, dall'altro. Si tratta degli istituti dell'autotutela, del ricorso tributario, della conciliazione giudiziale, dell'acquiescenza e dell'accertamento con adesione. In particolare, quest'ultimo consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l'insorgere di una controversia tributaria. Esso è un accordo tra il contribuente e l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria, che può essere raggiunto sia prima dell'emissione di un avviso di accertamento sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso innanzi al giudice tributario. La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere promossa tanto dal contribuente quanto dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.
La presente proposta di legge, anche al fine di agevolare e decongestionare il carico di lavoro delle commissioni tributarie, introduce la possibilità di negoziare una transazione fiscale tra l'amministrazione e il contribuente, con finalità conciliative che operano in via preventiva rispetto all'avvio del processo tributario o a possibili controversie fiscali. La procedura di transazione fiscale è già prevista nel nostro ordinamento dall'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (cosiddetta «legge fallimentare»), quale strumento per le imprese che versano in uno stato di crisi, le quali, nell'ambito della procedura di concordato preventivo, possono proporre un accordo di pagamento parziale o anche dilazionato del debito tributario o contributivo. Mediante la transazione fiscale, oggetto della presente proposta di legge, l'imprenditore potrà godere di diversi benefìci, tra i quali il consolidamento del proprio debito o la riduzione della propria esposizione verso l'erario.
L'articolo 1 introduce nel titolo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il capo IV-bis, riguardante la transazione fiscale, composto del solo articolo 14-bis. Il comma 1 attribuisce alle persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la facoltà di avvalersi della procedura di transazione fiscale al fine di definire la pretesa tributaria. Tale strumento andrebbe a coordinarsi con gli strumenti deflativi già previsti dalla legislazione vigente in sede amministrativa, quali l'accertamento con adesione o la mediazione, o nei procedimenti giurisdizionali, come la conciliazione. Il comma 2 definisce l'oggetto della transazione fiscale, ossia i tributi e i relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, gli altri tributi spettanti agli enti locali nonché i contributi amministrati dagli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Possono rientrarvi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fra i tributi statali, le pretese relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle società, l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta di registro, le imposte ipotecaria e catastale, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni; inoltre, tra i contributi amministrati dai gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono compresi i contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il comma 3 consente al contribuente di avviare un procedimento di transazione fiscale anche su rapporti tributari che, a legislazione vigente, non sono soggetti all'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 218 del 1997. Il comma 4, infine, autorizza le regioni a introdurre nei propri ordinamenti un analogo istituto applicabile ai tributi propri.
L'articolo 2 demanda a un successivo regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione delle disposizioni occorrenti per l'attuazione delle norme introdotte.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione della transazione fiscale, finalizzata alla conciliazione degli accertamenti relativi ai tributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali)

1. Nel titolo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il capo IV è aggiunto il seguente:

«Capo IV-bis
TRANSAZIONE FISCALE

Art. 14-bis. – (Transazione fiscale)1. Fermo restando quanto previsto in materia di accertamento con adesione ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, di reclamo e mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e di accordi conciliativi ai sensi degli articoli 48 e 48-bis del medesimo decreto legislativo n. 546 del 1992, le persone fisiche e giuridiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato hanno sempre la facoltà di avvalersi della procedura di transazione fiscale per la definizione delle pretese tributarie ad esse riferite.
2. Possono essere oggetto della transazione fiscale di cui al comma 1 i tributi e i relativi accessori amministrati dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, i tributi degli enti locali nonché i contributi dovuti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.
3. Il procedimento di transazione fiscale è altresì instaurato ad iniziativa del contribuente quando, a seguito di un'attività di controllo sostanziale cui è seguita una formale pretesa tributaria da parte dell'Amministrazione finanziaria o dell'ente, le fattispecie contestate non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accertamento con adesione ai sensi del presente decreto.
4. Le regioni possono introdurre nei rispettivi ordinamenti l'istituto della transazione tributaria, disciplinandone l'applicazione ai tributi propri secondo i princìpi desumibili dal presente articolo».

Art. 2.
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del capo IV-bis del titolo I del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

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