PDL 3429

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3429

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato BALDELLI

Istituzione di una Convenzione costituente per la revisione
della parte II della Costituzione

Presentata il 28 dicembre 2021

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Onorevoli Colleghi! — Dopo l'intervento di riduzione del numero dei parlamentari (legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1), a cui non ha fatto seguito alcun contrappeso e alcun correttivo, il quadro istituzionale e, in particolare, l'istituzione parlamentare necessitano di un intervento organico che ne ripristini, tuteli e valorizzi la rappresentatività e la funzionalità, al netto delle misure di revisione dei Regolamenti parlamentari, necessarie ma non sufficienti, dato il loro perimetro di azione limitato, e di quelle costituzionali più recenti, di natura microsettoriale, che non sono andate in questa direzione.
Il confronto sul tema delle riforme istituzionali negli ultimi tempi ha avuto difficoltà a decollare sul piano concreto e ogni volta ha finito per cedere sotto il peso di altre dinamiche di natura politica, come quelle attinenti al rapporto tra il Governo e il Parlamento, a quello tra la maggioranza e l'opposizione o, ancora, ai rapporti interni alle coalizioni che, con geometrie variabili, si sono alternate nella maggioranza o all'opposizione nel corso del tempo.
A questo va aggiunto che, negli anni, anche al netto della situazione inedita prodotta dall'emergenza collegata alla pandemia, sono andate consolidandosi quelle che, in modo sostanzialmente unanime, vengono considerate delle cattive prassi, come, ad esempio, quella dell'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza abbinato alla posizione della questione di fiducia o quella, più recente, dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge con la pratica possibilità di apportare modificazioni al testo del decreto solamente nel corso della prima lettura, in una sorta di bicameralismo paritario a senso unico alternato.
In assenza dell'avvio di un vero e proprio dibattito di merito su questi e su altri temi, come quello della possibile revisione della forma di governo, e in considerazione della brevità del tempo che rimane fino al termine naturale della XVIII legislatura, nasce la proposta di istituire una Convenzione costituente, da eleggere contestualmente al prossimo Parlamento, che possa operare esclusivamente su questo genere di riforme, al riparo dalle perturbazioni politiche ed elettorali più o meno variabili e ricorrenti e dalle conseguenti dinamiche di incontro e scontro politico quotidiano tra gruppi e coalizioni sugli argomenti presenti nel calendario parlamentare.
Tale organo, in un tempo definito, avrebbe il compito di redigere, approvare e presentare alle Camere una proposta di revisione della Costituzione, da sottoporre, eventualmente, al corpo elettorale attraverso un referendum popolare, ove ne ricorrano le condizioni: ciò avverrebbe in via facoltativa, qualora le Camere approvino il testo a maggioranza assoluta, o in via obbligatoria, qualora anche in una sola delle due Camere non si raggiunga la prescritta maggioranza assoluta. Non si fa comunque luogo a referendum qualora il testo sia approvato da entrambe le Camere con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
La presente iniziativa offrirebbe dunque al Parlamento attualmente in carica l'occasione per costruire una nuova sede, dedicata e distinta dalle ordinarie dinamiche parlamentari, in cui svolgere un confronto serio e costruttivo, auspicato da tempo da molte forze politiche ma che sino ad oggi, per diverse ragioni, non si è mai sviluppato in modo talmente compiuto e risolutivo da poter produrre soluzioni organiche di revisione costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. È istituita una Convenzione costituente, di seguito denominata «Convenzione», con il compito di procedere alla revisione della parte II della Costituzione secondo le disposizioni della presente legge costituzionale.

Art. 2.

1. La Convenzione è composta da centocinquanta membri elettivi.
2. I membri della Convenzione sono eletti a suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.
3. Sono eleggibili alla carica di membro della Convenzione tutti i cittadini che abbiano i requisiti per l'elezione alla Camera dei deputati.

Art. 3.

1. L'elezione della Convenzione si svolge nella stessa data stabilita per le elezioni delle Camere della legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Con il decreto di convocazione dei comizi elettorali è stabilito il giorno della prima riunione della Convenzione.

Art. 4.

1. Le circoscrizioni elettorali per l'elezione della Convenzione e i relativi capoluoghi sono stabiliti come segue:

a) I circoscrizione, capoluogo Milano: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia;

b) II circoscrizione, capoluogo Venezia: Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna;

c) III circoscrizione, capoluogo Roma: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;

d) IV circoscrizione, capoluogo Napoli: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria;

e) V circoscrizione, capoluogo Palermo: Sardegna, Sicilia.

2. L'assegnazione dei seggi alle singole circoscrizioni di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo 3.
3. I seggi sono assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. Nel calcolo dei seggi da assegnare si tiene conto dei quozienti interi e dei più alti resti.
4. Le liste dei candidati alla Convenzione devono essere presentate per ciascuna circoscrizione e devono essere sottoscritte da non meno di trentamila e non più di trentacinquemila elettori, fermi restando i casi di esclusione previsti dall'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18. In ciascuna lista presentata in ogni circoscrizione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima.
5. L'elettore esprime il proprio voto tracciando sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul contrassegno della lista prescelta. I seggi sono ripartiti in ragione proporzionale fra le liste concorrenti dapprima in sede di collegio unico nazionale e successivamente nelle singole circoscrizioni. La ripartizione dei seggi spettanti alle liste nelle circoscrizioni è effettuata ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In ciascuna circoscrizione sono proclamati eletti, nel limite dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Concorrono alla ripartizione dei seggi anche le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una circoscrizione in cui è compresa una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le cui norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.
6. Per quanto non previsto dalla presente legge costituzionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ad esclusione degli articoli 12, ottavo comma, secondo e terzo periodo; 14; 15, secondo comma; 18, primo comma, numero 2); 20, numeri 3) e 4); 21, primo comma, numero 3); 22, commi secondo e terzo.

Art. 5.

1. La carica di membro della Convenzione è incompatibile con quelle di Ministro e di Sottosegretario di Stato; ai membri della Convenzione si applicano altresì le norme in materia di incompatibilità previste dalla legge per i membri del Parlamento.
2. Le situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 sono risolte con opzione espressa entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse, in mancanza della quale il membro della Convenzione è dichiarato decaduto.
3. Al membro della Convenzione che cessi di farne parte a seguito di opzione o decadenza subentra il candidato che nella stessa lista e nella stessa circoscrizione segue immediatamente l'ultimo eletto.
4. Ai membri della Convenzione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 della Costituzione.

Art. 6.

1. Nella prima seduta, la Convenzione, presieduta provvisoriamente dal membro più anziano d'età, elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e quattro Segretari, che ne costituiscono l'Ufficio di presidenza.
2. La Convenzione approva il proprio regolamento, a maggioranza assoluta dei componenti, entro quindici giorni dalla data della prima seduta. Nelle more dell'approvazione di tale regolamento, si applica il Regolamento della Camera dei deputati.
3. La Convenzione può demandare lo svolgimento di funzioni referenti a commissioni permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in essa costituiti.
4. Nella sede plenaria della Convenzione e nelle commissioni le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, tranne quelle riguardanti persone, che sono effettuate a scrutinio segreto. Le deliberazioni della Convenzione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti; esse sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 7.

1. La Convenzione ha sede in Roma e si avvale delle strutture e del personale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la Convenzione può altresì disporre di personale comandato dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

1. La Convenzione, entro tre anni dalla prima seduta, conclude i propri lavori con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, di un testo di revisione della Costituzione. Il termine di tre anni previsto dal primo periodo è prorogabile di un anno con deliberazione della Convenzione a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Il testo approvato è trasmesso ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i quali, entro trenta giorni, lo sottopongono direttamente e nel suo complesso, senza modifiche, al voto delle rispettive Assemblee. Il testo approvato dalle Camere è immediatamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Se entrambe le Camere hanno approvato il testo con la maggioranza assoluta, esso è sottoposto a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla data di tale pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Se una o entrambe le Camere non hanno approvato il testo con la prescritta maggioranza assoluta, il testo medesimo è in ogni caso sottoposto a referendum popolare.
3. Partecipano al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Il testo promulgato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di svolgimento del referendum ed entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione.
4. Non si fa luogo a referendum se il testo è stato approvato da ciascuna Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti. In tal caso, il testo è promulgato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data dell'ultima deliberazione parlamentare ed entra in vigore tre mesi dopo la pubblicazione.

Art. 9.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale fino alla conclusione dei lavori della Convenzione è precluso al Parlamento l'esercizio del potere di revisione costituzionale nelle materie attribuite alla competenza della Convenzione medesima.
2. I soggetti di cui all'articolo 71 della Costituzione possono presentare alla Convenzione progetti di legge costituzionale di revisione della parte II della Costituzione.

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