PDL 3421

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3421

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BELOTTI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BITONCI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, FRASSINI, GOLINELLI, GRIMOLDI, MOLINARI, MURELLI, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TONELLI, VALLOTTO

Disposizioni concernenti il reimpiego delle vetrine di locali commerciali temporaneamente inutilizzati per l'esposizione di opere artistiche o di materiale promozionale dei musei e delle località turistiche

Presentata il 21 dicembre 2021

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Onorevoli Colleghi! — Per contrastare il degrado dei centri abitati causato anche dalle condizioni in cui versano numerosi locali su strada che ospitavano attività commerciali e che ora sono in stato di abbandono, alcune amministrazioni comunali hanno adottato progetti di riqualificazione degli spazi commerciali dismessi riutilizzando le vetrine per esporre opere di artisti locali e di studenti di scuole d'arte o per pubblicizzare musei o località turistiche.
Questa proposta di legge ha la finalità di mettere a sistema questo tipo di iniziative, che si sono rivelate vantaggiose sia perché evitano il depauperamento di vie e quartieri di paesi e città, sia perché offrono visibilità a giovani artisti, associazioni culturali e scuole o, per i centri più importanti, spazi per la pubblicità delle opere esposte nei musei cittadini o ancora per diffondere la conoscenza delle località turistiche della provincia.
A Perugia, ad esempio, l'amministrazione comunale, in collaborazione con la Galleria nazionale dell'Umbria, ha ideato e realizzato un progetto di decoro pubblico nell'area del centro storico della città volto a trasformare le vetrine dei negozi attualmente chiusi in spazi comunicativi attraverso vetrofanie raffiguranti opere esposte nel museo cittadino.
In altre realtà, come a Trento, a Santarcangelo di Romagna, nel padovano, in via della Spiga a Milano durante la pandemia, sono stati portati avanti progetti simili, in modo da offrire ad artisti locali degli spazi per poter esporre le proprie opere, garantendo, al tempo stesso, colore e luce ad angoli dei centri storici che altrimenti sarebbero rimasti spogli, tetri e bui.
Al fine di incentivare i proprietari dei locali sfitti a metterli a disposizione di artisti, scuole ed enti di promozione turistica, i comuni possono offrire, per il periodo di concessione delle vetrine, la sospensione della tassa sulle insegne e una riduzione del 20 per cento dell'imposta municipale propria (IMU) a scomputo dei costi di illuminazione a carico del titolare.
Questa proposta di legge vuole quindi offrire un'opportunità alle amministrazioni comunali che intendono riqualificare le vetrine dei negozi chiusi mettendo a disposizione dei contributi statali che vanno a compensare le mancate entrate per la sospensione dell'imposta sulle insegne e la riduzione dell'IMU. A tal fine si prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è volta a favorire la riqualificazione delle vetrine dei locali commerciali situati nei nuclei urbani, in particolare nei centri storici, che hanno temporaneamente sospeso la propria attività, promuovendone l'utilizzazione per l'esposizione di opere di artisti e di messaggi pubblicitari di associazioni culturali, scuole d'arte, musei e località turistiche, anche al fine di migliorare la vivibilità, il decoro e la sicurezza dei centri abitati.

Art. 2.
(Soggetti beneficiari)

1. I comuni individuano le categorie di artisti, associazioni e altri soggetti culturali e turistici di cui all'articolo 1, denominati «soggetti beneficiari», nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) i soggetti beneficiari devono avere un effettivo radicamento nel territorio della provincia cui appartiene il comune, in relazione alla propria residenza o sede legale od operativa ovvero in relazione al proprio prevalente ambito di attività;

b) nel caso di messaggi pubblicitari relativi a località turistiche o a enti di promozione turistica, la località o le attività turistiche pubblicizzate devono trovarsi nel territorio della provincia cui appartiene il comune;

c) i soggetti beneficiari devono essere in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti al comune di riferimento.

Art. 3.
(Soggetti ospitanti)

1. I titolari di locali commerciali di cui all'articolo 1, denominati «soggetti ospitanti », mettono a disposizione le vetrine degli stessi locali per l'esposizione delle opere e dei messaggi pubblicitari di cui al medesimo articolo 1 e garantiscono la fornitura di energia elettrica per la loro illuminazione.
2. I soggetti ospitanti, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta, indicano il lasso temporale per cui concedono l'utilizzazione delle vetrine, forniscono una descrizione degli spazi messi a disposizione e degli eventuali servizi logistici e di supporto offerti e possono indicare le proprie preferenze in ordine alla tipologia di opere e di messaggi pubblicitari da esporre nelle vetrine dei propri locali.
3. I soggetti ospitanti devono essere in regola con i pagamenti a qualsiasi titolo dovuti al comune di riferimento.

Art. 4.
(Enti promotori)

1. I comuni, in qualità di enti promotori, favoriscono il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, individuando le modalità per garantire l'incontro tra le richieste dei soggetti beneficiari e le offerte dei soggetti ospitanti.

Art. 5.
(Selezione delle richieste dei soggetti beneficiari)

1. L'ente promotore competente nomina una commissione di esperti al fine di valutare le richieste presentate dai soggetti beneficiari. Nell'ambito della valutazione si prevede l'assegnazione di punteggi premianti per proposte artistiche:

a) presentate da associazioni giovanili o gruppi informali di giovani;

b) che interpretino linguaggi espressivi innovativi, facendo interagire nuove tecnologie, arte e riflessione sulla contemporaneità;

c) riguardanti personaggi illustri o realtà locali che possano favorire la promozione turistica della comunità cittadina o provinciale.

2. Nell'ambito dei messaggi pubblicitari con finalità turistiche non è consentita la pubblicità di strutture ricettive private.
3. Ogni soggetto beneficiario può presentare una sola domanda.

Art. 6.
(Individuazione delle aree interessate e attribuzione degli spazi espositivi)

1. L'ente promotore competente individua, nell'ambito del proprio nucleo urbano, le zone in cui trovano applicazione le norme della presente legge, dando priorità alle vie di maggiore interesse storico-culturale e che necessitano di una particolare riqualificazione.
2. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, seleziona le richieste dei soggetti beneficiari e le offerte dei soggetti ospitanti ritenute idonee e procede al loro abbinamento, definendo altresì il lasso di tempo dell'esposizione, osservando una ripartizione equilibrata rispetto alle categorie di opere e messaggi pubblicitari da esporre e alle vetrine disponibili, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze indicate dai soggetti ospitanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
3. L'esito delle attività di cui al comma 2 è comunicato al soggetto beneficiario e al soggetto ospitante interessati, che possono confermare o negare la propria adesione all'iniziativa.

Art. 7.
(Benefìci per i soggetti ospitanti)

1. Al fine di compensare parzialmente i costi per l'illuminazione della vetrina, l'ente promotore competente, per il periodo di utilizzazione della vetrina per le finalità di cui alla presente legge:

a) sospende il pagamento delle somme eventualmente dovute dal soggetto ospitante a titolo di imposta sulla pubblicità per le insegne del locale commerciale interessato;

b) riduce del 20 per cento l'importo dell'imposta municipale propria dovuto dal soggetto ospitante per il locale commerciale interessato.

2. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 7, comma 2, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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