PDL 3417

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3417

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

e con il ministro dello sviluppo economico
( GIORGETTI )

Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021

Presentato il 20 dicembre 2021

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica del Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

1. Scopo, motivi e oggetto del provvedimento.

Il Protocollo apporta una serie di emendamenti all'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015.
L'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva ha consentito, fin dalla sua originaria stipulazione nel 1987, una pacifica «convivenza» nel servizio radioelettrico tra i due Stati, regolando l'uso delle frequenze assegnate. Inoltre l'Accordo ha costituito la base della cooperazione culturale tra i due enti concessionari del servizio pubblico, la RAI-Radiotelevisione italiana e la San Marino RTV.
L'esigenza di rinegoziare l'Accordo in vigore (stipulato nel 2008, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 29 settembre 2015, n. 164) deriva dall'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive per consentire la realizzazione del sistema a tecnologia 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre del 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.
Nell'ambito delle amichevoli relazioni fra i due Stati e nel comune interesse a proseguire la cooperazione in ambito radiotelevisivo, il Protocollo emendativo impegna l'Italia a facilitare la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano al fine di assicurare il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale nel territorio italiano.
Il Protocollo emendativo prevede inoltre che la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB.
A fronte di tali impegni, il Protocollo emendativo ridetermina l'importo della somma forfetaria annuale per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo nella misura di 4.898.000 euro per l'anno 2021, di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.
Il Protocollo emendativo modifica altresì le attribuzioni della Commissione mista tra i due Stati, affidandone il coordinamento ai rispettivi Ministeri degli affari esteri e incaricandola di verificare la corretta applicazione dell'Accordo.
Il Protocollo emendativo modifica infine il termine per la denuncia, portandolo da due a sei mesi e obbligando le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026.

2. Illustrazione del Protocollo.

Il testo del Protocollo si compone di un preambolo e 2 articoli.
Le principali disposizioni sono le seguenti.
L'articolo 1 prevede la modifica degli articoli 3, paragrafi 2 e 3, 5, paragrafo 2, 7, paragrafi 1 e 2, e 9 dell'Accordo di cooperazione radiotelevisiva vigente. Per effetto di tali modifiche, la Repubblica di San Marino, in una data compresa tra il 15 e il 30 ottobre 2021, cesserà dall'uso del canale 51 sia nell'estensione della rete sul territorio italiano, sia nei propri confini; le Parti faciliteranno la conclusione di un accordo tra la San Marino RTV e un operatore nazionale italiano per il trasporto di un programma di San Marino RTV su una rete che fornisca la copertura di ambito nazionale; la Repubblica di San Marino non porrà in esercizio i canali 7, 26 e 30 DVB nonché 12B e 12C DAB; la parte italiana faciliterà il raggiungimento di un accordo che l'operatore sammarinese stipulerà autonomamente con uno degli operatori nazionali nella tecnologia Digital audio broadcasting (DAB) per il trasporto di un programma DAB sammarinese su una rete nel territorio della Repubblica italiana; viene rideterminata la somma forfetaria versata dall'Italia per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo; le attribuzioni della Commissione mista vengono modificate; i termini di denuncia vengono estesi da due a sei mesi.
L'articolo 2 obbliga le Parti a non esercitare il diritto di denuncia fino al 31 dicembre 2026 e disciplina le modalità di entrata in vigore del Protocollo emendativo.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo del Protocollo emendativo è quello di rafforzare la cooperazione reciproca in materia radio-televisiva fra le due società concessionarie del servizio pubblico, nell'interesse dello sviluppo culturale, economico e sociale dei due Stati.
L'iniziativa risponde all'esigenza di innovare l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva, fatto a Roma il 5 marzo 2008 ed entrato in vigore il 7 dicembre 2015, per l'intervenuta necessità di ridefinire l'assetto delle frequenze radio-televisive allo scopo di consentire la realizzazione del sistema 5G in Italia: in tale contesto, il canale 51, il cui uso su parte del territorio italiano è stato riconosciuto alla Repubblica di San Marino nell'ambito dell'Accordo attuale, dovrà essere da quest'ultima improrogabilmente dismesso entro l'ultimo trimestre 2021, per consentire allo Stato italiano di dedicare le relative frequenze al nuovo sistema 5G nel rispetto delle scadenze previste.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La legge 9 aprile 1990, n. 99, ha ratificato lo scambio di lettere tra l'Italia e la Repubblica di San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e l'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino.
La legge 29 settembre 2015, n. 164, ha ratificato l'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo 2008.
L'atto che si propone è coerente con la normativa italiana vigente, contenuta nel codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e nel testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché con gli atti finali adottati dalla Conferenza regionale delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, svoltasi a Ginevra nel 2006. Trattasi degli atti di pianificazione del servizio di radiodiffusione terrestre digitale delle bande di frequenze 174-230 MHz (per la radiodiffusione sonora e televisiva) e 470-862 MHz (per la radiodiffusione televisiva) nei Paesi aderenti agli accordi tecnico-normativi del settore, in particolare in quelli della Regione 1.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'atto non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i princìpi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il Protocollo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'accordo non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali, essendo dunque compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistano giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

L'intesa, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il Protocollo non appare in contrasto con altre convenzioni internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

L'intesa è coerente con gli indirizzi prevalenti della Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Nulla da rilevare.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il Protocollo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Il testo del Protocollo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dal Protocollo medesimo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti normativi attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.

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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'A.I.R.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo emendativo dell'Accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino, con Allegato, del 5 marzo 2008, fatto a Roma il 27 settembre 2021.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, paragrafo 2, del Protocollo stesso.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 4.492.000 euro per l'anno 2022, di 4.530.000 euro per l'anno 2023, di 4.581.000 euro per l'anno 2024, di 4.648.000 euro per l'anno 2025 e di 4.718.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 1.613.431 euro per l'anno 2022, a 1.651.431 euro per l'anno 2023, a 1.702.431 euro per l'anno 2024, a 1.769.431 euro per l'anno 2025 e a 1.839.431 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

b) quanto a 2.878.569 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 29 settembre 2015, n. 164.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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