PDL 3416

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3416

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CECCHETTI, MOLINARI, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BITONCI, BOLDI, CAPITANIO, CAVANDOLI, COLLA, COLMELLERE, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FERRARI, FIORINI, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GOLINELLI, GRIMOLDI, EVA LORENZONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, VALLOTTO, ZANELLA

Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di consegna dei farmaci in aree montane, lacustri o disagiate mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto

Presentata il 20 dicembre 2021

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge apporta una modifica alla disciplina in materia sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, mediante l'introduzione di una disposizione specifica che, nel rispetto delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea che regolano la materia, attribuisce alle regioni la facoltà di promuovere, presso i soggetti che gestiscono gli esercizi farmaceutici nei territori regionali, la stipulazione di protocolli d'intesa con l'Ente nazionale per l'aviazione civile aventi ad oggetto l'elaborazione di programmi di consegna dei farmaci mediante l'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, cosiddetti «droni», da utilizzare nelle aree montane, lacustri o comunque disagiate.
In tali aree, infatti, l'adozione di modalità di consegna per via aerea consentirebbe di superare le difficoltà di natura logistica dovute alla particolare conformazione dei territori, spesso difficilmente raggiungibili mediante il tradizionale trasporto su strada, nonché di erogare un servizio più rapido e a costi ridotti in una prospettiva di lungo termine.
La presente proposta di legge attribuisce, pertanto, alle regioni la facoltà di promuovere la conclusione di protocolli d'intesa in materia di consegna dei farmaci, restando in capo ai soggetti competenti l'effettiva stipulazione dei medesimi accordi.
La presente proposta di legge non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il seguente:

«2.1. Le regioni, nel rispetto della disciplina europea e statale in materia, nonché delle convenzioni di cui al comma 2, possono promuovere la conclusione di protocolli d'intesa tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle farmacie pubbliche e private e l'Ente nazionale per l'aviazione civile, nonché tra le farmacie pubbliche e ospedaliere e il medesimo ente, finalizzati alla elaborazione di programmi di consegna dei farmaci in aree montane, lacustri o disagiate dei territori regionali mediante l'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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