PDL 3403

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3403

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RACITI

Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici e di ripartizione della quota inoptata tra i partiti in proporzione alle opzioni espresse

Presentata il 9 dicembre 2021

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone di valorizzare e incrementare le misure introdotte con il decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Come è ampiamente noto, infatti, tale provvedimento ha abolito il finanziamento pubblico diretto dei partiti politici, prevedendo nello stesso tempo un sistema di finanziamento basato sulle detrazioni fiscali delle donazioni private e sulla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. In questi primi anni di attuazione il meccanismo del due per mille, fondato sulla libera e volontaria scelta dei contribuenti, ha dato ottimi risultati, raggiungendo progressivamente un numero sempre maggiore di contribuenti, ma restando sempre ancorato alla libera scelta dei medesimi ed evitando così ogni forma di arbitrario automatismo, come avvenuto in passato, nel destinare una quota di finanziamenti ai partiti politici per lo svolgimento delle loro funzioni.
Tuttavia, alla luce dei dati raccolti e fermi restando i meccanismi descritti, si ritiene necessario incrementare la quota che può essere destinata dai contribuenti ai partiti al fine di destinare a essi le risorse sufficienti a garantire la loro piena funzionalità e di scongiurare il rischio che, a fronte di risorse inadeguate, i partiti, per assicurare il loro funzionamento, si rivolgano a fonti sempre più cospicue di finanziamenti privati che – risultando indispensabili per il loro funzionamento in assenza di adeguate risorse pubbliche – possano condizionarne le politiche poste in essere. Per la stessa ragione la presente proposta di legge, all'articolo 1, prevede inoltre un meccanismo di distribuzione anche della quota di finanziamento rimasta inoptata nell'ambito del tetto massimo di 50 milioni di euro stabilito dalla legge, a decorrere dall'anno 2022, e che viene ripartita sempre sulla base delle indicazioni espresse dai contribuenti. Pur senza negare, dunque, la possibilità di accesso ai finanziamenti privati nei limiti già previsti dal nostro ordinamento, si ritiene che un finanziamento pubblico più cospicuo, sempre basato sulla scelta dei contribuenti, sia un elemento fondamentale per disincentivare fenomeni di corruttela e di condizionamento dei privati nei confronti dei partiti politici. Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, di innalzare la quota di destinazione volontaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dal due al quattro per mille, nella convinzione che ciò sia indispensabile per dare attuazione all'articolo 49 della nostra Costituzione, ai sensi del quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
Nel contempo, in un'ottica di trasparenza e per agevolare ulteriormente le modalità di espressione della scelta nella destinazione del quattro per mille, si ritiene necessario che, al pari di quanto già previsto per il meccanismo dell'otto per mille, anche per i partiti politici sia opportuna l'indicazione esplicita sulla scheda allegata alla dichiarazione dei redditi del nome dei singoli partiti, in luogo o in aggiunta ai codici di riferimento attualmente previsti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Destinazione volontaria del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici e ripartizione della quota inoptata)

1. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 10, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

b) all'articolo 12:

1) al comma 1, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

2) al comma 2, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille»;

3) al comma 2-bis, secondo periodo, dopo le parole: «ai medesimi a titolo di acconto» sono aggiunte le seguenti: «, e le restanti somme di cui al comma 6»;

4) al comma 4, le parole: «e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 25,1 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;

5) al comma 6, le parole «nuovamente riservate all'entrata del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti «ripartite in proporzione alle opzioni espresse ai sensi dei commi 1 e 2»;

6) alla rubrica, le parole: «due per mille» sono sostituite dalle seguenti: «quattro per mille».

Art. 2.
(Indicazione esplicita dei partiti politici destinatari del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

1. Al fine di agevolare ulteriormente le modalità di espressione della scelta nella destinazione volontaria di una quota del quattro per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai partiti politici da parte dei contribuenti, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come da ultimo modificato dalla presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2014, prevedendo che, ferme restando la tempestività e l'economicità di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali, sulla scheda per la scelta del quattro per mille sia riportata l'indicazione dei nomi dei partiti politici in luogo o in aggiunta ai codici di riferimento previsti.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come da ultimo modificato dalla presente legge, pari a 24,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 dicembre 2021 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 24,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

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