PDL 3388

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3388

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARELLI, DE GIROLAMO, NAPOLI, PARISSE,
RIZZONE, RUFFINO, SILLI

Disposizioni per la tutela dei diritti fondamentali degli utenti delle piattaforme sociali telematiche

Presentata il 1° dicembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – Il tema della sicurezza dei dati informatici sta diventando sempre più serio con il progredire dei servizi resi disponibili in internet, dall'home banking alle transazioni telematiche, dai blog alle reti sociali. Al giorno d'oggi, infatti, con il computer si svolgono molte attività e questo fa sì che un'enorme massa di dati, anche sensibili, circoli in pochi secondi sulla rete internet.
La sicurezza, peraltro, viene messa in pericolo non solo quando i dati sono immessi in rete, ma altresì quando sono conservati all'interno del personal computer (si pensi ai virus che si installano per il solo fatto di avere una porta aperta su internet).
Esistono, infatti, pratiche molto sofisticate per ottenere informazioni personali.
In Italia, uno dei primi interventi legislativi in materia di protezione dei dati personali fu compiuto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, legge di recepimento italiana della direttiva 95/46/CE e introdotta per rispettare l'Accordo di Schengen. L'articolo 1 di tale legge, seguendo anche i modelli europei di tecnica redazionale dei testi di legge, indica l'ambito di applicazione della normativa e ciò che essa garantisce, ossia che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione».
Tale articolo definisce i diritti oggetto della legge in maniera più ampia e completa di quanto prospettato dalla citata direttiva della Comunità europea includendo, oltre alla tutela della vita privata, anche la dignità umana; proprio questo riferimento ha fatto pensare, forse con un eccesso di enfasi, che la legge sulla protezione dei dati personali abbia rappresentato la prima legge italiana sui diritti umani.
L'opera dell'interprete è quanto mai complessa, perché questi si trova di fronte a categorie, quali i diritti e le libertà fondamentali, i cui confini sono poco netti, ovverosia di fronte a concetti, quali la riservatezza e l'identità personale, di derivazione giurisprudenziale, per la cui individuazione non ha a disposizione precisi riferimenti normativi. Con tale disciplina normativa, il legislatore ha inteso colmare la distanza tra i valori espressi dall'ordinamento e quelli emergenti dalla quotidianità, dando impulso anche in Italia a uno sviluppo evolutivo del concetto di privacy, fino a quel momento frutto solo di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
La presente proposta di legge è diretta a tutelare e a proteggere i diritti fondamentali degli utenti delle piattaforme sociali telematiche.
In dettaglio, l'articolo 1 espone l'ambito di applicazione della proposta di legge.
L'articolo 2 enuncia alcune definizioni generali.
L'articolo 3 disciplina gli obblighi di trasparenza a carico del responsabile giuridico della piattaforma.
L'articolo 4 determina le informazioni che il responsabile giuridico della piattaforma deve fornire nel caso in cui intenda sospendere o disabilitare l'accesso ai propri servizi o esercitare altre attività di moderazione nei confronti dell'utente; esso stabilisce altresì le modalità di presentazione di reclamo avverso le stesse da parte dell'utente.
L'articolo 5 disciplina la gestione dei reclami interni.
L'articolo 6 individua i mezzi di tutela giurisdizionale esperibili dall'utente nei confronti del responsabile giuridico della piattaforma.
L'articolo 7 determina le sanzioni da irrogare al responsabile giuridico della piattaforma per la violazione degli obblighi stabiliti nei precedenti articoli.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai fornitori dei servizi di utilizzazione di piattaforme sociali telematiche e definisce un quadro di tutele e protezione dei diritti fondamentali degli utenti improntato ai princìpi di trasparenza, buona fede, responsabilità e contraddittorio.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le piattaforme che forniscono e gestiscono servizi di comunicazione individuale e quelle che offrono contenuti giornalistico-redazionali dei quali il fornitore dei servizi è direttamente responsabile.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «piattaforme sociali telematiche»: le piattaforme telematiche che consentono agli utenti di archiviare, condividere e scambiare con altri utenti qualsiasi tipo di contenuto o di renderlo accessibile al pubblico;

b) «utenti»: le persone fisiche o giuridiche iscritte ad una piattaforma sociale telematica e connesse ad essa da un indirizzo IP italiano o geolocalizzate nel territorio italiano;

c) «condizioni generali del contratto»: l'insieme delle clausole che disciplinano il rapporto tra la piattaforma e l'utente e da questo espressamente accettate;

d) «condotta indebita»: qualsiasi condotta, posta in essere dall'utente o dal responsabile giuridico della piattaforma sociale telematica, non conforme a quanto previsto dalle condizioni generali del contratto ovvero da leggi e regolamenti;

e) «attività di moderazione»: qualsiasi misura sanzionatoria, prevista dalle condizioni generali del contratto, applicata dal responsabile giuridico della piattaforma nei confronti dell'utente per una condotta indebita.

Art. 3.
(Obblighi di trasparenza)

1. Il responsabile giuridico della piattaforma ha l'obbligo di rendere facilmente conoscibili le condizioni generali del contratto mediante la loro pubblicazione in modo chiaro, completo e accessibile nella piattaforma.
2. In caso di modifica delle condizioni generali del contratto, il responsabile giuridico della piattaforma:

a) notifica agli utenti l'avvenuta modifica;

b) espone, anche mediante comparazione, il contenuto della modifica;

c) chiede l'accettazione espressa, da parte degli utenti, delle condizioni generali modificate.

Art. 4.
(Attività di moderazione e comunicazione della stessa)

1. Qualora il responsabile giuridico della piattaforma decida di sospendere o disabilitare l'accesso dell'utente ai propri servizi ovvero di esercitare altre attività di moderazione nei confronti di un utente che abbia tenuto una condotta indebita, comunica all'interessato tale decisione, corredata almeno delle seguenti informazioni:

a) il tipo e la durata della misura adottata nell'esercizio dell'attività di moderazione;

b) la condotta indebita che ha determinato tale decisione;

c) la norma giuridica o la clausola contrattuale violata;

d) la disciplina del procedimento di reclamo interno che l'utente può esperire per opporsi alla decisione;

e) la facoltà dell'utente di presentare ricorso giurisdizionale all'esito del procedimento di reclamo interno.

2. La disciplina del procedimento di reclamo interno e le modalità di presentazione del ricorso giurisdizionale sono indicate nelle condizioni generali del contratto e pubblicate in modo chiaro, completo e accessibile nella piattaforma.
3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese in lingua italiana, in forma chiara e facilmente comprensibile dall'utente.

Art. 5.
(Gestione dei reclami interni)

1. Il responsabile giuridico della piattaforma garantisce agli utenti la possibilità di chiedere il riesame della decisione di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentando un reclamo motivato tramite un sistema di gestione dei reclami interni di facile accesso che assicuri un controllo effettivo e una determinazione tempestiva adottata attraverso procedure di decisione non automatizzate.
2. Il responsabile giuridico della piattaforma, a seguito dell'avvio del procedimento di reclamo interno, conferma, modifica o revoca la decisione di cui al comma 1 dell'articolo 4, comunicando all'utente mediante posta elettronica certificata le proprie determinazioni motivate entro settantadue ore dalla presentazione del reclamo.
3. La revoca della decisione comporta la cessazione immediata degli effetti prodotti dalla misura sanzionatoria.

Art. 6.
(Ricorso giurisdizionale)

1. Nei casi di conferma o di modifica della decisione adottata ai sensi del comma 2 dell'articolo 5, l'utente, entro trenta giorni dalla ricezione della determinazione motivata del responsabile giuridico della piattaforma, può presentare ricorso al tribunale competente per il luogo in cui risiede.
2. Al ricorso è allegata la seguente documentazione:

a) copia della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) copia del reclamo di cui all'articolo 5, comma 1;

c) copia della determinazione di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Il giudice può confermare, modificare o revocare le misure sanzionatorie irrogate dal responsabile giuridico.
4. Il ricorso è comunque ammesso nel caso in cui la misura sanzionatoria sia adottata in violazione delle prescrizioni della presente legge.

Art. 7.
(Sanzioni)

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge, il responsabile giuridico della piattaforma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento dei seguenti importi:

a) da euro 100 a euro 500.000, in relazione alla gravità della violazione e al fatturato mondiale annuo del responsabile giuridico della piattaforma, qualora non siano osservati gli obblighi di chiarezza e di accessibilità delle informazioni previsti dall'articolo 3;

b) fino al 2 per cento del fatturato mondiale annuo del responsabile giuridico della piattaforma, qualora non sia osservato l'obbligo di pubblicare nella piattaforma, in modo chiaro, completo e accessibile, la procedura per la gestione dei reclami, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;

c) fino al 2 per cento del fatturato mondiale annuo del responsabile giuridico della piattaforma, qualora per adottare la determinazione sui reclami interni presentati siano impiegate procedure di decisione automatizzate, in violazione dell'articolo 5, comma 1; l'importo è raddoppiato qualora, nei tre anni precedenti, il responsabile giuridico della piattaforma sia stato sottoposto a sanzione per la medesima violazione;

d) fino al 2 per cento del fatturato mondiale annuo del responsabile giuridico della piattaforma, in caso di omessa o incompleta comunicazione all'utente della decisione adottata ai sensi dell'articolo 4; l'importo è raddoppiato qualora, nei tre anni precedenti, il responsabile giuridico della piattaforma sia stato sottoposto a sanzione per la medesima violazione;

e) fino al 2 per cento del fatturato mondiale annuo del responsabile giuridico della piattaforma, in caso di mancata cessazione immediata degli effetti della misura sanzionatoria irrogata nei confronti dell'utente, in violazione dell'articolo 5, comma 3; l'importo è raddoppiato qualora, nei tre anni precedenti, il responsabile giuridico della piattaforma sia stato sottoposto a sanzione per la medesima violazione.

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