PDL 3387

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3387

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BALDELLI, SAITTA, IEZZI, PRISCO, MARCO DI MAIO, D'ETTORE, FORNARO, SCHULLIAN

Riduzione del numero dei componenti di organi parlamentari bicamerali

Presentata il 30 novembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'entrata in vigore della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, che ha sancito la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, rende necessaria la definizione di un contesto sistematico e armonico di norme e regole, al fine di garantire la salvaguardia della rappresentatività e della funzionalità del sistema istituzionale.
A tale riguardo, la presente proposta di legge interviene sulla composizione numerica della Commissione parlamentare per le questioni regionali, delle Commissioni bicamerali consultive, di indirizzo, vigilanza e controllo e del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, istituiti con legge ordinaria e composti da un egual numero di deputati e senatori, il cui rapporto proporzionale tra i gruppi, è bene ricordarlo, è e resta calcolato sulla considerazione globale dell'organo Parlamento e non della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica distintamente considerati.
La riduzione dei componenti delle due Camere, infatti, impone una riflessione sulla conseguente necessità funzionale di adeguare, parallelamente ai quorum assoluti e all'eventuale numero delle Commissioni permanenti previste dai Regolamenti di ciascuno dei due rami del Parlamento, anche la composizione numerica di questi organismi bicamerali, in attesa di una possibile riflessione aggiuntiva sull'aggiornamento organico del quadro complessivo di tali organismi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da quindici deputati e da quindici senatori nominati, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».

Art. 2.
(Composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Essa è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo».

Art. 3.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, le parole: «da venti senatori e da venti deputati» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici senatori e da quindici deputati».

Art. 4.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14, comma 19, primo periodo, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: «composta da venti senatori e venti deputati» sono sostituite dalle seguenti: «composta da quindici senatori e da quindici deputati».

Art. 5.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale)

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 5 maggio 2009, n. 42, le parole: «composta da quindici senatori e da quindici deputati» sono sostituite dalle seguenti: «composta da dieci senatori e da dieci deputati».

Art. 6.
(Modifica della composizione del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)

1. All'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato parlamentare di cui al comma 1 è composto da otto senatori e da otto deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».

Art. 7.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale)

1. All'articolo 56, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, le parole: «una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza e proporzionalmente ai vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «una Commissione parlamentare composta da sette senatori e da sette deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».

Art. 8.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria)

1. All'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione è composta da quattro senatori e da quattro deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari».

Art. 9.
(Decorrenza dell'efficacia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso alla data della sua entrata in vigore.

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