PDL 3375

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3375

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
DI STASIO, EMILIOZZI, MARINO, OLGIATI

Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero

Presentata il 18 novembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – I Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono stati istituiti nel 1985, e attualmente sono disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286. Sono organi di rappresentanza dei nostri connazionali residenti fuori d'Italia e i loro membri sono eletti direttamente dai concittadini residenti in circoscrizioni consolari con almeno tremila abitanti. Attualmente esistono 101 COMITES elettivi e 5 COMITES di nomina consolare: 47 in Europa, 42 nelle Americhe, 10 in Asia e in Oceania e 7 in Africa.
Essi sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100.000 connazionali residenti.
Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del COMITES, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei membri del COMITES eletto (4 o 6 componenti).
Negli ultimi anni, anche in seguito alle profonde trasformazioni vissute dalle nostre comunità di connazionali all'estero, si è manifestata da più parti la necessità di una loro sostanziale riforma.
La presente proposta di legge si prefigge, quindi, lo scopo di innovare la disciplina vigente attraverso una profonda riforma dell'attuale legislazione in materia.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286)

1. Alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, la parola: «tremila» è sostituita dalla seguente: «diecimila»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il Comitato è un centro di informazione, contatto e sostegno delle nuove emigrazioni e delle nuove mobilità»;

3) al comma 3, le parole: «con il Ministro per gli italiani nel mondo e» sono soppresse;

4) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il capo dell'ufficio consolare riceve il presidente del Comitato almeno una volta ogni sei mesi»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il Comitato elabora un piano Paese triennale, che individua, anche attraverso studi e ricerche, le esigenze della comunità di riferimento, anche relativamente ai servizi forniti, ai rapporti con la rete diplomatico-consolare, alla promozione del sistema Paese, all'insegnamento della lingua e della cultura italiane, alla protezione delle fasce più anziane e deboli della comunità italiana, nonché all'integrazione nella realtà locale e alla tutela dei diritti dei soggetti di nuova emigrazione. Il piano Paese può essere aggiornato annualmente. Nei Paesi in cui opera più di un Comitato, il piano Paese è elaborato dall'INTERCOMITES di cui all'articolo 6, sulla base dei contributi di ciascun Comitato» e, al secondo periodo, le parole: «A tale fine» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del presente comma»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, utilizzando preferibilmente strumenti digitali per le riunioni e le deliberazioni»;

3) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Alle domande di contributo di cui al comma 4, lettere g) e h), i richiedenti allegano il preventivo di spesa e copia del consuntivo dell'anno precedente, con dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte e di quelle previste. Se l'autorità consolare esprime parere diverso da quello del Comitato, ne comunica le ragioni al Comitato stesso»;

c) all'articolo 3, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «funzionalità dei servizi,» sono inserite le seguenti: «anche erogati con modalità telematiche,»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «circoscrizione consolare» sono inserite le seguenti: «da almeno sei mesi»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La carica di componente del Comitato non è compatibile con le seguenti condizioni:

a) essere dipendente dello Stato italiano in servizio all'estero, compreso il personale a contratto;

b) essere capo di ufficio consolare di seconda categoria, corrispondente consolare o collaboratore salariato dei predetti;

c) essere amministratore o legale rappresentante di un ente, un'organizzazione o un comitato che riceve finanziamenti a carico della finanza pubblica, sulla cui concessione il Comitato è chiamato a esprimersi in base alla presente legge»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le sedute del Comitato possono svolgersi con modalità telematiche idonee ad assicurare la pubblicità dei lavori»;

e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In ogni Paese in cui opera più di un Comitato è istituito un Comitato dei presidenti, di seguito denominato “INTERCOMITES”, di cui fa parte il presidente di ciascun Comitato, ovvero un suo rappresentante membro del Comitato medesimo. L'INTERCOMITES si riunisce almeno una volta l'anno; alle riunioni sono invitati, con diritto di parola ma non di voto, i componenti del CGIE e i parlamentari italiani residenti nella ripartizione elettorale. Le riunioni sono convocate e presiedute dal coordinatore eletto tra i presidenti membri del Comitato medesimo. L'INTERCOMITES elabora, sulla base dei contributi di ciascun Comitato, il piano Paese di cui all'articolo 2, comma 1»;

f) all'articolo 7:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre ai membri eletti di cui all'articolo 5, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente il numero di tre per i Comitati composti da dodici membri e di quattro per i Comitati composti da diciotto membri»;

2) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La cooptazione può essere effettuata in qualunque momento del mandato del Comitato. I membri cooptati deceduti, dimissionari o decaduti possono essere sostituiti con le modalità di cui al comma 2»;

g) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. – (Affiliazione)1. Oltre ai membri di cui agli articoli 5 e 7, possono far parte del Comitato, per affiliazione, cittadini italiani esponenti della nuova emigrazione anche non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, in misura non eccedente il numero di tre per i Comitati composti da dodici membri e di quattro per i Comitati composti da diciotto membri.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative ai membri stranieri di origine italiana di cui all'articolo 7»;

h) all'articolo 8, comma 1, le parole: «e sono rieleggibili solo per un periodo massimo di due mandati consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «e, allo scadere del secondo mandato consecutivo, non sono immediatamente rieleggibili»;

i) all'articolo 13, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'elettore può scegliere di esprimere il voto con modalità telematica. L'opzione è espressa almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni, tramite un applicativo informatico predisposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale cui si accede con le modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In mancanza di espressione della scelta di cui al presente comma o in caso di espressione della scelta con modalità diverse da quelle ivi previste, gli elettori votano per corrispondenza»;

l) all'articolo 14:

1) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il voto è espresso con modalità telematica o per corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 1-bis»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sistema per l'espressione del voto con modalità telematica consente l'espressione del voto tramite dispositivi elettronici personali, nel rispetto dei princìpi di personalità e segretezza del voto. Il sistema garantisce la sicurezza da attacchi deliberati o comunque non autorizzati e consente all'elettore di poter ottenere conferma dell'avvenuta espressione del voto. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

m) all'articolo 15, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro i trenta giorni successivi all'indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cinquanta per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, a cento per le collettività composte da un numero di cittadini italiani fino a centomila e a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a centomila»;

n) all'articolo 16, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di effettuare le operazioni di scrutinio dei voti espressi con modalità telematica»;

o) all'articolo 17, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 13» sono inserite le seguenti: «, che non hanno espresso la scelta di votare con modalità telematica ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 13»;

p) all'articolo 19, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per corrispondenza»;

q) all'articolo 20, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Completate le operazioni di cui al primo periodo, il comitato elettorale circoscrizionale procede al computo dei voti espressi con modalità telematica e a sommarli a quelli espressi per corrispondenza»;

r) all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: «risultati dello scrutinio» sono inserite le seguenti: «e acquisite dagli interessati le dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5, comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«In caso di mancata presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità entro tre giorni dalla richiesta, il Comitato elettorale circoscrizionale procede alla proclamazione del candidato che segue nella graduatoria dei candidati della medesima lista».

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2022 e seguenti dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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