PDL 3374-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 06
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Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3374-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 18 novembre 2021 (v. stampato Senato n. 2409)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro della salute
(SPERANZA)

dal ministro della cultura
(FRANCESCHINI)

dal ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

dal ministro dell'interno
(LAMORGESE)

e dal ministro della giustizia
(CARTABIA)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 18 novembre 2021

(Relatori: PITTALIS , per la II Commissione;
STUMPO , per la XII Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 25 novembre 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3374.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3374 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 32 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 15 articoli per un totale di 50 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a distinte finalità; vi è in primo luogo la finalità di aggiornare il quadro delle misure di contenimento da COVID-19; tale finalità, che appare suscettibile di coinvolgere diversi ambiti, prefigura il provvedimento come «provvedimento ab origine a contenuto multiplo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020) per indicare quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; a questa si aggiungono, in base al preambolo, altre specifiche finalità: 1) la riorganizzazione del Ministero della salute; 2) il potenziamento dell'Ufficio centrale per i referendum della Corte di cassazione; 3) le esigenze di accoglienza umanitaria derivanti dalla situazione in Afghanistan; 4) la tutela della minoranza linguistica della regione Friuli-Venezia Giulia; 5) la semplificazione in materia di trattamento dei dati personali; 6) la tutela delle vittime del revenge porn; in proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione, in precedenti analoghe occasioni, ha raccomandato di «avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza “ab origine a contenuto plurimo” ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo [...] di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità» (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 novembre 2021 sul disegno di legge n. 3354 di conversione del decreto-legge n. 152 del 2021); ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità sopra indicate delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis (esclusione dall'obbligo di biglietto nominativo per manifestazioni carnevalesche, corsi mascherati, rievocazioni storiche e giostre), all'articolo 9, comma 1, lettera h) e lettera l) e commi 13 e 14 (in materia di indennità dei componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di trattamento economico e ruolo organico del personale) e all'articolo 9, commi da 9 a 12 (sospensione dell'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale); con riferimento alle due disposizioni da ultimo richiamate in particolare andrebbe approfondita la connessione tra il loro contenuto e la semplificazione in materia di trattamento dei dati personali;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 50 commi, 7 richiedono provvedimenti attuativi; nel complesso il decreto-legge richiede, ai fini della sua attuazione, 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 3 decreti ministeriali, 3 provvedimenti di altra natura; in un caso è prevista un'intesa tra Stato e la regione Friuli-Venezia Giulia; in un caso è richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, l'articolo 2-bis prevede, tra le altre cose, che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, l'accesso a bordo degli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazioni verdi COVID-19 «come previsto dall'articolo 9-quater del decreto-legge n. 52 del 2021», senza prevedere un termine finale per l'applicazione della disposizione, termine invece individuato dall'articolo 9-quater nel 31 dicembre 2021; andrebbe pertanto chiarito se la volontà del Legislatore sia quella di introdurre una disposizione a regime in luogo di quella provvisoria stabilita dalla disposizione richiamata; il comma 1 dell'articolo 4-bis prevede che le disposizioni recate dall'articolo in materia di accesso all'elenco nazionale degli idonei alla nomina a direttore generale delle aziende del Servizio sanitario nazionale si applichino «fino al termine dello stato di emergenza connesso al COVID-19»; al riguardo, si ricorda che il termine di durata dello stato di emergenza è stato da ultimo «legificato» in quanto individuato nel 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2021; in tal senso può ritenersi superata la censura operata in precedenza dal Comitato con riferimento alle forme di «rinvio mobile» alla durata dello stato di emergenza fissata, ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018) con atto non legislativo (la deliberazione del Consiglio dei ministri; si veda in proposito, da ultimo, il parere reso nella seduta del 9 giugno 2021 sul disegno di legge C. 3132 di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021); ciò premesso, andrebbe comunque valutata, per una maggiore chiarezza della durata dei regimi normativi connessi con l'emergenza sanitaria, l'opportunità di individuare comunque un termine temporale fisso, utilizzando altre formule pure presenti nella recente normativa e nello stesso provvedimento in esame quali «termine dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105» (cioè il 31 dicembre 2021) ovvero «31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza»;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

due disposizioni appaiono ricollegabili al fenomeno della «fuga dal regolamento»; in particolare l'articolo 9, comma 3, lettera a), numero 2), «retrocede» da regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988 a decreti del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno gli atti di determinazione per i trattamenti o le categorie di trattamenti non occasionali di dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali; l'articolo 9, comma 4, lettera b), prevede un decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute anziché un regolamento adottato con decreto del Ministro per l'individuazione delle tipologie di dati che possono essere trattati per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione; con riferimento a questa seconda disposizione si ricorda che la Corte costituzionale ha qualificato i decreti dei quali venga esplicitata la natura «non regolamentare» come «atti dall'inqualificabile natura giuridica» (sentenza n. 116 del 2006);

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione; si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 2-bis e l'articolo 4-bis, comma 1;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 9, comma 3, lettera a), numero 2) e comma 4, lettera b);

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza, in un provvedimento d'urgenza «ab origine a contenuto plurimo» ma caratterizzato da un'unitarietà di scopo (sentenze n. 244 del 2016 e n. 149 del 2020 della Corte costituzionale), di misure riconducibili ad ulteriori specifiche finalità.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3374, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

evidenziato come il provvedimento risponda, in primo luogo, alla finalità di aggiornare il quadro delle misure di contenimento del COVID-19, con particolare riferimento all'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative;

evidenziato come il provvedimento rechi altresì misure in materia di riorganizzazione del Ministero della salute, di potenziamento dell'Ufficio centrale per il referendum, di accoglienza umanitaria in relazione alla situazione in Afghanistan, di tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia, di semplificazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, di tutela delle vittime del revenge porn;

sottolineato come il provvedimento si configuri, pertanto, come ab origine a contenuto plurimo;

rilevato come, in sede di conversione, siano state introdotte nel provvedimento, nel corso dell'esame al Senato, ulteriori disposizioni in materia di indennità dei componenti del collegio del Garante per la protezione dei dati personali e di trattamento economico e ruolo organico del personale del Garante medesimo e di sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale;

segnalato, a quest'ultimo proposito, come sulla materia dell'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale sia all'esame in sede referente presso la I Commissione la proposta di legge n. 3009 Sensi, recante «Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti al pubblico» e come le previsioni dei commi da 9 a 11 dell'articolo 9 del decreto-legge risultino letteralmente identiche al contenuto della predetta proposta di legge n. 3009, salva la durata della sospensione, che la proposta di legge fissa al 31 dicembre 2021;

segnalato come la Corte costituzionale, con riferimento all'eterogeneità delle disposizioni introdotte in sede di conversione, abbia da ultimo precisato, con la sentenza n. 247 del 2019, che la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione per difetto di omogeneità si determina «solo quando le disposizioni aggiunte siano totalmente “estranee” o addirittura “intruse”, cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione (sentenza n. 251 del 2014), per cui “solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge” (sentenza n. 22 del 2012) o la “evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge” (sentenza n. 154 del 2015) possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione» (sentenza n. 181 del 2019, nonché, da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 226 del 2019);

evidenziato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione, e come rilevino altresì le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato come con la sentenza n. 37 del 2021 la Corte costituzionale abbia ricondotto alla materia «profilassi internazionale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione, la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia di COVID-19,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 3374, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (n. 3374 Governo, approvato dal Senato);

valutato favorevolmente quanto recato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), che consente, a decorrere dall'11 ottobre 2021, in zona bianca e nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, limitando l'accesso ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 e prevedendo il tracciamento dell'accesso alle strutture, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, fissando peraltro i limiti di capienza delle predette strutture;

rilevato che per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera b), l'accesso alle attività che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati è consentito anche ai soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e a quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti, sotto il profilo clinico, una controindicazione relativa alla predetta vaccinazione;

considerato che l'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria, valida per il periodo 15 ottobre 2021-31 dicembre 2021, che richiede, per i lavoratori, pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro disponendo che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico o privato, derivante da specifiche esigenze organizzative, volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare le suddette esigenze;

rilevato, altresì, quanto recato dall'articolo 9, comma 7 che, al fine di rendere più rapido l'iter per l'adozione di atti riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030, riduce il termine per i pareri del Garante per la protezione dei dati personali su di essi;

valutato con favore quanto previsto nell'articolo 9, comma 8, in materia di Registro delle opposizioni, che dispone che i diritti dell'utente iscritto al registro pubblico delle opposizioni, nonché gli obblighi in capo agli operatori di call center, operino indipendentemente dalle modalità in cui il trattamento delle numerazioni è stato effettuato,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 3374, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali, approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che l'articolo 3 del decreto-legge prevede che i lavoratori, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, pubblico e privato, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza della certificazione verde con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze;

preso atto delle disposizioni degli articoli 4 e 5, che riguardano, da un lato, la riorganizzazione del Ministero della salute e, dall'altro, il temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione;

osservato che l'articolo 9 prevede, tra l'altro, l'incremento del ruolo organico dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, l'aumento delle unità di personale delle pubbliche amministrazioni che possono essere collocate in posizione di fuori ruolo o equiparata di cui l'Ufficio del Garante, nonché l'equiparazione del trattamento economico del personale della medesima autorità a quello dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

rilevato che il comma 14 del medesimo articolo 9, con una norma di portata sistematica, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definiti meccanismi regolatori di armonizzazione della disciplina del trattamento economico nell'ambito delle autorità amministrative indipendenti incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3374 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 139 del 2021, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

valutato in particolare l'articolo 9, che interviene in materia di protezione di dati personali, prevedendo, tra l'altro, che il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri possa trovare fondamento e base giuridica, oltre che nella legge e – nei casi previsti dalla legge – nel regolamento, anche in «atti amministrativi generali» e che tale ampliamento della base giuridica valga anche per il trattamento dei dati particolari (sanità pubblica, medicina del lavoro, archiviazione nel pubblico interesse o per ricerca scientifica o storica o a fini statistici) disciplinato dall'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196 del 2003 (cosiddetto Codice della privacy) e per il trattamento dei dati personali per fini di sicurezza nazionale o difesa, disciplinato dall'articolo 58 del Codice;

considerato che il trattamento dei dati personali, perché sia lecito, deve fondarsi sul consenso dell'interessato o su altra base legittima prevista dal regolamento europeo generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), o dal diritto dell'Unione o degli Stati membri come indicato nel medesimo regolamento;

tenuto conto che il provvedimento richiama espressamente il necessario rispetto dell'articolo 6 del citato Regolamento (UE) 2016/679, al fine di assicurare che il trattamento dei dati personali per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico non arrechi pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e rilevato che il regolamento comunitario, al considerando n. 41, non impone che la base giuridica del trattamento dei dati personali per compiti di interesse pubblico debba essere costituita da un atto legislativo,

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PARERE FAVOREVOLE

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