PDL 3366-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 03
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Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3366-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
l'11 novembre 2021 (v. stampato Senato n. 2401)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

dal ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

e dal ministro della transizione ecologica
(CINGOLANI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 novembre 2021

(Relatore: GALLI )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), III (Affari esteri e comunitari), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea). La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) il 17 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3366.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3366 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 6 articoli, per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 8 articoli, per un totale di 14 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, a due finalità ben distinte: l'introduzione di misure di contenimento dei costi delle bollette di elettricità e gas e la semplificazione della legislazione vigente attraverso l'abrogazione o la modifica di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in realtà, in base al testo, la ratio prevalente dell'intervento appare riconducibile alla prima delle due finalità mentre alla seconda appare riconducibile il solo articolo 4, comma 1; si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio indicata delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 (corso di specializzazione per attività di sostegno didattico); 3 (sorveglianza radiometrica EURATOM) e 3-bis (disposizioni finanziarie sulle scuole italiane all'estero);

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che solo uno dei quattordici commi richiede l'adozione di provvedimenti attuativi;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

segnalato positivamente come il provvedimento abbia la finalità principale di fornire misure di sostegno volte al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, particolarmente importanti nell'ambito dell'emergenza pandemica;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia innanzitutto riconducibile alle materie, di esclusiva competenza legislativa statale, «sistema tributario e contabile dello Stato», «tutela della concorrenza», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», di cui, rispettivamente, all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

osservato inoltre come l'articolo 4 attenga anche alla materia «norme generali sull'istruzione», sempre di esclusiva competenza legislativa statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

segnalato che rileva anche la materia università, rispetto alla quale la Costituzione, pur non espressamente citandola nell'articolo 117 della Costituzione, stabilisce, all'articolo 33, sesto comma, della Carta, che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

richiamato, infine, che, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1996 – e confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310 del 2013 – l'autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3366 Governo, approvato dal Senato, decreto-legge n. 130 del 2021 recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 130 del 2021, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

preso atto che il provvedimento è stato adottato per far fronte allo straordinario aumento dei prezzi delle materie prime, che – unitamente alle alte quotazioni dei permessi di emissione di CO2 che pure hanno inciso, sia pure in misura minoritaria – avrebbe portato, senza l'intervento del Governo, ad un aumento superiore al 45 per cento della bolletta dell'elettricità e di oltre il 30 per cento di quella del gas;

premesso che:

l'articolo 1 conferisce risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui 700 milioni specificamente destinati al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica;

l'articolo 3-ter integra le competenze del MITE, inserendo lo specifico riferimento alla «garanzia di resilienza» nell'ambito dell'attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema;

l'articolo 4, al comma 1 abroga talune disposizioni indicate nell'allegato che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, e, tra queste, l'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, con il quale erano state introdotte disposizioni per snellire la procedura di VIA per gli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti, ricadenti in alcune specifiche categorie progettuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3366, approvato dal Senato della Repubblica, che dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

condivisa la finalità del provvedimento, che intende introdurre misure di sostegno alle imprese, alle famiglie e ai soggetti in condizione di fragilità economica e fisica mediante il contenimento dei costi derivanti dall'aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas;

rilevato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge proroga al 30 novembre 2021 il regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, in vista dell'applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom, e riordino della normativa di settore;

considerato che la proroga prevista dal menzionato articolo 4, comma 3, è motivata dalla complessità della procedura di adozione del decreto ministeriale al quale è affidata la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi;

rilevato che la stessa proroga si è resa necessaria anche per rinviare l'applicazione integrale dell'allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, anche in considerazione delle criticità segnalate dagli operatori, che hanno evidenziato il rischio di un potenziale rallentamento delle attività portuali e aeroportuali, con conseguenze negative sul sistema logistico italiano, anche in termini di concorrenzialità rispetto agli altri operatori europei,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 130 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale;

evidenziato, in particolare, il contenuto dell'articolo 3, che reca misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale attraverso il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3366 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 130/2021, recante: «Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale»;

considerato che il provvedimento prevede riduzioni tariffarie e fiscali per l'energia elettrica e il gas, nonché agevolazioni specifiche per fasce di utenti socialmente o economicamente svantaggiati;

segnalato che, il 13 ottobre 2021, la Commissione europea ha adottato la comunicazione, dal titolo «Risposta all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno» (COM(2021) 660), cosiddetto Toolbox, che contiene una serie di indicazioni per l'utilizzo di una serie di strumenti e misure nel breve periodo, tra cui riduzioni dei costi energetici per gli utenti finali ed esenzioni e sgravi fiscali, soprattutto per le fasce vulnerabili;

considerato l'articolo 4, comma 3, volto a estendere ulteriormente, dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine dell'applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiometrica, di cui al decreto legislativo n. 100 del 2011, scaduto il 25 dicembre 2020, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di regolazione della materia previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

ricordato in proposito che per il mancato recepimento della citata direttiva 2013/59/Euratom entro il termine previsto, scaduto il 6 febbraio 2018, è stata avviata una procedura di infrazione (2018/2044) giunta a sentenza, emessa il 14 gennaio 2021, dalla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 258 del TFUE;

segnalata pertanto l'opportunità dell'adozione del decreto interministeriale previsto dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom in materia di sorveglianza radiometrica,

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PARERE FAVOREVOLE

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