PDL 3363-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3363-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 10 novembre 2021 (v. stampato Senato n. 2394)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro della salute
(SPERANZA)

dal ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(ORLANDO)

dal ministro dello sviluppo economico
(GIORGETTI)

e dal ministro della giustizia
(CARTABIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 novembre 2021

(Relatore: FEDERICO )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia). La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 12 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso del Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3363.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3363 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 11 articoli, per un totale di 13 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 17 articoli, per un totale di 22 commi; esso appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria dell'introduzione di misure per lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative, economiche, sociali e culturali attraverso l'uso della certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità a questa ratio unitaria della disposizione di cui all'articolo 6 che prevede la riassegnazione a due specifici fondi per l'attività sportiva di somme trasferite a Sport e Salute Spa per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all'emergenza da COVID-19 e non utilizzate;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 22 commi, 4 prevedono il ricorso a provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e tre circolari del Ministero della salute;

il provvedimento è stato trasmesso dal Senato a nove giorni dal termine per la conversione in legge; si tratta di una circostanza che, pur in presenza di precedenti, va valutata alla luce dell'esigenza – segnalata anche dalla Corte costituzionale nella recente ordinanza n. 60 del 2020 – di mantenere un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, in particolare garantendo la possibilità di un esame effettivo e compiuto da parte del secondo ramo; in proposito si richiama la raccomandazione già formulata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020, sul disegno di legge n. 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020;

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, al capoverso articolo 9-quinquies, comma 2, del comma 1 dell'articolo 1 andrebbe valutata l'opportunità di specificare se l'applicazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi COVID-19 alle attività di formazione svolte presso le amministrazioni pubbliche comprende anche i discenti, anche alla luce della circostanza che questa specificazione è stata inserita, all'articolo 3, per le attività di formazione previste in ambito lavorativo privato; al medesimo comma, l'articolo 9-quinquies, comma 11, prevede che parte delle disposizioni in materia di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 si applicano anche ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la fattispecie delle «cariche istituzionali di vertice»;

il provvedimento non risulta correlato né di analisi tecnico-normativa né di analisi di impatto della regolamentazione;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione del testo:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 9-quinquies, commi 2 e 11.

il Comitato raccomanda altresì:

abbiano cura il Legislatore e il Governo di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell'ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 60 del 2020.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3363, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento appaia riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «profilassi internazionale», entrambe attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e q), della Costituzione;

osservato come rilevino inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le materie «attività produttive» e «commercio» attribuite alla competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

ricordato che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le misure di contrasto alla pandemia di COVID-19 sono ricondotte alla materia «profilassi internazionale», e che la competenza legislativa per il contenimento della pandemia spetta, dunque, in esclusiva allo Stato,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

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