PDL 3361

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'ARRANDO, CATALDI, GRIPPA, LOREFICE, NAPPI, RUGGIERO, SEGNERI, ELISA TRIPODI, VILLANI

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità

Presentata il 10 novembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – Non vi è dubbio che il quadro normativo del nostro Paese sul tema della disabilità deve essere riordinato e aggiornato, tenendo conto anche degli sviluppi intervenuti in ambito internazionale.
Negli ultimi trenta anni l'evoluzione normativa ha modificato profondamente il sistema di classificazione e di riconoscimento della disabilità nonché il quadro degli interventi di sostegno agli individui e alle famiglie, ma tale evoluzione non è stata coordinata né armonizzata.
Giova ricordare, in primis, che il 22 maggio 2001 l'Organizzazione mondiale della sanità ha messo a punto una definizione della condizione di disabilità e delle sue diverse forme e ha sollecitato tutti gli Stati verso una nuova consapevolezza circa le condizioni delle persone affette da disabilità e la conseguente necessità di riconoscere e promuovere i diritti delle persone disabili. Lo sviluppo di una nuova consapevolezza sulla disabilità è evidenziato dall'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18. Secondo la nuova prospettiva internazionale la disabilità non è più una condizione circoscritta alle condizioni fisiologiche, sensoriali e psichiche della persona ma si estende al contesto ambientale e alle barriere in esso presenti e che limitano il pieno sviluppo sociale delle persone affette da disabilità.
Tra gli interventi più recenti in ambito sovranazionale, si ricorda la Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, approvata dalla Commissione europea nel 2010 con l'obiettivo di promuovere una società europea priva di barriere alle disabilità. In essa sono individuate otto aree di azione prioritarie per favorire l'abbattimento delle barriere alle persone con disabilità: accessibilità, partecipazione, uguaglianza, occupazione, partecipazione, istruzione e formazione, protezione sociale, sanità e azione esterna. Sulla base degli esiti di tale strategia il 3 marzo 2021 la Commissione europea ha adottato una nuova Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030.
La presente proposta di legge, dunque, partendo da un rinnovato quadro giuridico sovranazionale, reca alcune deleghe al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, al fine di garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità, la partecipazione a ogni tipologia di attività professionale, sociale, economica e politica, una qualità della vita dignitosa, indipendente e non istituzionalizzata, la protezione sociale da ogni forma di discriminazione e violenza e la non discriminazione sul lavoro.
Gli ambiti d'intervento della delega sono ampi e riguardano il tema della disabilità nel suo complesso, a partire, in primis, dalla necessità di prevedere una definizione univoca della condizione di disabilità, a fronte della coesistenza attuale di diverse definizioni aventi finalità diverse (articolo 2).
La presente proposta di legge reca, altresì, la delega volta al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di disabilità, prevedendo un meccanismo che renda finalmente trasversale il tema della disabilità e permetta, da un lato, di valutare l'impatto di ogni normativa e regolamentazione sulla disabilità e, dall'altro, di orientare in favore della disabilità le politiche pubbliche adottate a livello nazionale, regionale e locale. Il Governo è, inoltre, delegato alla redazione del codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in ambito nazionale, europeo e internazionale e compendiando in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità e il collocamento lavorativo (articolo 2).
Nell'ambito del riordino normativo sarà importante unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo esistente, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico. Il processo di unificazione delle risorse dovrà prevedere anche la rimodulazione del riparto delle risorse medesime tenendo conto dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale. Parimenti sarà necessario unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti e delle finalità di ciascun beneficio economico e delle diverse disabilità, fermi restando i benefìci attualmente spettanti alle persone e la possibilità di migliorarli (articolo 2).
Un ulteriore ambito d'intervento riguarda la necessità di aggiornare e di semplificare i processi di valutazione di base relativi all'accertamento della condizione di disabilità e quelli multidimensionali necessari a definire un progetto di vita secondo i princìpi della valutazione bio-psicosociale (articolo 3).
Occorre semplificare e uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure di accertamento, le modalità di certificazione e le misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità e, conseguentemente, adottare una procedura unica che comprenda tutti i processi valutativi afferenti alle diverse tipologie di invalidità e di disabilità, semplificando e razionalizzando gli aspetti procedurali e organizzativi in modo che siano assicurate la tempestività, l'efficienza, la trasparenza oltreché la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità. A tale riguardo dovrà essere assicurata una valutazione socio-contestuale multifattoriale della persona, evitando che la valutazione della condizione di disabilità avvenga principalmente sulla base della condizione di salute individuale e, in particolare, sul grado di invalidità reso dalle menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (articolo 3).
Al Governo è richiesto, quindi, di promuovere e di agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare e a favorire le potenzialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, dando finalmente attuazione alla progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e in cui siano previste forme di cogestione degli interventi sanitari e sociali tra loro integrati. Dovrà, quindi, essere assicurato il corretto richiamo a una normativa di settore specifica sull'assistenza socio-sanitaria da compiersi attraverso l'utilizzo del budget di salute, affinché ne usufruiscano ovvero vi possano rientrare a pieno diritto anche le persone con disabilità (articolo 3).
L'esperienza pandemica, almeno per taluni aspetti, ha senza dubbio evidenziato l'efficacia dei processi telematici e digitali per il superamento delle rilevanti barriere burocratiche, anche nel campo della disabilità. Appare, dunque, necessario che nell'esercizio della delega si persegua l'obiettivo di non disperdere il patrimonio di esperienza maturata nella digitalizzazione e nella semplificazione delle procedure di accertamento e di valutazione della condizione di disabilità, delle modalità di certificazione e delle misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità. Parimenti, anche sul fronte dell'assistenza occorre preservare l'esperienza dell'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità (articolo 3).
Un intervento attento e puntuale sulla disabilità non può ignorare il tema dell'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri. Sarà, pertanto, necessario intervenire, in particolare, nella pubblica amministrazione affinché presso ciascuna amministrazione sia individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative nonché introdurre, tra gli obiettivi di produttività delle medesime amministrazioni, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità (articolo 4).
In riferimento alla necessità di istituire un organismo unico di riferimento per la disabilità, la proposta di legge in esame delega il Governo a istituire l'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale, quale organismo indipendente e permanente. All'Agenzia sono, dunque, attribuite funzioni rilevanti tra le quali si segnalano, oltre alle funzioni già spettanti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui si prevede la soppressione, anche la valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità, l'ausilio agli enti pubblici per garantire l'accessibilità e la progettazione universale nonché la formazione e la divulgazione informativa; la raccolta delle segnalazioni e la correlata assistenza; la formulazione di raccomandazioni e di pareri e la promozione di una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità (articolo 4).
Per garantire l'ampio intervento di riordino in materia di disabilità si prevede, infine, la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le risorse previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferme restando le ulteriori necessità di finanziamento che dovessero emergere in sede di attuazione delle disposizioni di delega (articolo 5).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)

1. In attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione, per garantire cittadinanza piena e integrale ai soggetti più vulnerabili la presente legge contiene disposizioni di delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, al fine di assicurare alle persone con disabilità la piena accessibilità, la partecipazione a ogni tipologia di attività professionale, sociale, economica e politica, una qualità della vita dignitosa, indipendente e non istituzionalizzata, la protezione sociale da ogni forma di discriminazione e violenza e la non discriminazione sul lavoro.
2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, uno o più decreti legislativi nei seguenti ambiti:

a) definizione univoca della condizione di disabilità, riordino e semplificazione della normativa in materia di disabilità, nonché introduzione di un meccanismo di valutazione trasversale volto a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, tenendo conto dell'impatto di ciascun processo normativo sulle persone con disabilità;

b) aggiornamento e semplificazione dei processi valutativi di base e multidimensionali effettuati da équipe multi professionali e secondo i princìpi della valutazione bio-psicosociale;

c) digitalizzazione e semplificazione delle procedure di accertamento e di valutazione della condizione di disabilità, delle modalità di certificazione e delle misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità, nonché realizzazione dell'assistenza telematica ove compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità;

d) accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri e istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale.

3. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al comma 2, provvede al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, anche di recepimento e di attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando ad esse le opportune modifiche volte a garantire e a migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa di settore, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei citati decreti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dalla presente legge.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi per la definizione della condizione di disabilità e per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di disabilità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo provvede alla definizione della condizione di disabilità e al riordino e alla semplificazione della normativa in materia di disabilità nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superare la pluralità di definizioni di disabilità previste a livello nazionale, europeo e internazionale e individuare una definizione univoca che tenga conto delle diverse condizioni di svantaggio nonché delle modalità di individuazione dei requisiti fisici, psichici e sensoriali, dei benefìci e dei servizi a cui hanno accesso i singoli e le famiglie, assicurando l'invarianza delle prestazioni economiche e assistenziali, comprese le prestazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 recante la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. La definizione deve, altresì, tenere conto della persona con disabilità nella sua complessità e in una prospettiva multidimensionale, caratterizzata da esigenze materiali, esistenziali, relazionali, affettive, formative e culturali, nonché connesse al contesto ambientale e considerare altresì la condizione di disabilità come un insieme di barriere di varia natura che limitano, ostacolano o impediscono, anche temporalmente, il pieno e armonico sviluppo nella società della personalità in relazione alla complessiva condizione psico-fisica e sensoriale;

b) adottare il codice unico sulla disabilità, tenendo conto dell'evoluzione della normativa in materia in ambito nazionale, europeo e internazionale, raccogliendo in un unico testo le disposizioni concernenti il superamento e l'eliminazione delle barriere fisiche e virtuali, l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, e il collocamento lavorativo;

c) unificare le risorse destinate strutturalmente alla disabilità e alla non autosufficienza, nel rispetto delle finalità e delle destinazioni istitutive di ciascun fondo, con particolare riguardo al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, al Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, al Fondo per le non autosufficienze, al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, al Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, provvedendo a rimodularne il riparto sulla base dei bisogni epidemiologici di ciascuna realtà territoriale;

d) unificare l'erogazione dei trattamenti pensionistici e indennitari, tenendo conto delle diverse componenti, delle finalità di ciascun beneficio economico e delle diverse disabilità;

e) definire un meccanismo di valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità in relazione alle proposte di modifica della normativa che introducono nuove disposizioni o modificano le disposizioni vigenti, al fine di contribuire a identificare le opzioni normative idonee al raggiungimento di un determinato obiettivo e a orientare le politiche pubbliche a livello nazionale, regionale e locale in favore della disabilità.

Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi per il riordino, la semplificazione e la digitalizzazione dei processi di valutazione e di accertamento della condizione di invalidità)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo procede al riordino, alla semplificazione e alla digitalizzazione dei processi di valutazione e di accertamento della condizione di invalidità, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale le procedure di accertamento, le modalità di certificazione e le misure di accesso ai diritti e ai servizi riservati ai cittadini con disabilità;

b) individuare una procedura unica per tutti i processi valutativi afferenti alle diverse tipologie di invalidità e di disabilità, semplificando e razionalizzando gli aspetti procedurali e organizzativi in modo da assicurare la tempestività, l'efficienza, la trasparenza nonché la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità;

c) aggiornare i criteri finalizzati all'aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

d) rafforzare il sistema dei controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante, al fine di monitorare l'adeguatezza delle prestazioni rese;

e) assicurare una valutazione socio-contestuale multifattoriale, evitando che la valutazione della condizione di disabilità avvenga principalmente sulla base della condizione di salute individuale e, in particolare, sul grado di invalidità reso dalle menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali;

f) prevedere, nelle commissioni di valutazione, la presenza di componenti che siano in grado di valutare, secondo i princìpi della valutazione bio-psicosociale, la capacità di integrazione del soggetto all'interno di un contesto sociale, educativo e lavorativo e di determinare lo stato di salute globale dell'individuo avuto riguardo alla condizione fisica e psichico-affettiva, allo stato cognitivo e alle capacità funzionali e mettendo in relazione tali indicatori personali con i fattori socio-economici e ambientali; assicurare la massima partecipazione della persona al processo di valutazione, tenendo conto dei desideri, delle aspettative e delle preferenze individuali e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nelle fasi successive di monitoraggio e di valutazione;

g) promuovere e agevolare il soddisfacimento dei bisogni sanitari, sociali, relazionali e ambientali della persona sulla base di progetti personalizzati e di vita indipendente che siano idonei a valorizzare e a favorire le potenzialità delle persone con disabilità, delle loro famiglie e della comunità in cui vivono, realizzando la progettualità di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con forme di cogestione degli interventi sanitari e sociali tra loro integrati;

h) con riguardo alla digitalizzazione dei processi valutativi, realizzare piattaforme informatiche interoperabili idonee a supportare i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti personalizzati, a consentire la consultabilità delle certificazioni, delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e degli interventi di assistenza socio-sanitaria spettanti alla persona con disabilità, a garantire la semplificazione delle condizioni di esercizio dei diritti delle persone con disabilità e la possibilità di effettuare controlli e a contenere le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona con disabilità;

i) realizzare e agevolare l'assistenza telematica qualora la stessa sia compatibile, anche parzialmente, con il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari delle persone con disabilità.

Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi per l'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali e per l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo provvede al rafforzamento dell'accessibilità agli ambienti fisici e virtuali, alle tecnologie, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ai beni e ai servizi, compresi i trasporti e le infrastrutture, quale fattore abilitante dei diritti e prerequisito per la piena partecipazione delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere presso ciascuna amministrazione l'individuazione di una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative e introdurre, tra gli obiettivi di produttività delle medesime amministrazioni, quelli specificamente volti a rendere effettiva l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità, assicurando che la programmazione strategica dell'accessibilità delle funzioni amministrative sia inserita tra gli obiettivi da valutare ai fini della performance del personale dirigenziale e che alla stessa programmazione partecipino i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità;

b) con riguardo all'istituzione di un'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale, prevedere la definizione delle competenze, i poteri, la composizione e la struttura organizzativa nonché sopprimere l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18; in particolare, attribuire all'Agenzia nazionale per le persone con disabilità e l'accessibilità universale le seguenti funzioni:

1) compiti e funzioni già attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18;

2) valutazione dell'impatto della regolamentazione in materia di disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

3) ausilio alle amministrazioni pubbliche per la redazione di atti amministrativi conformi alla progettualità dell'accessibilità e della progettazione universale;

4) formazione e divulgazione in materia di accessibilità e di progettazione universale in favore di altre amministrazioni o enti per consentire al personale di acquisire le competenze specifiche per adottare in autonomia le strategie necessarie per la progettazione di un ambiente accessibile, secondo i princìpi della progettazione universale, dell'accomodamento ragionevole e della vita indipendente;

5) raccogliere segnalazioni e fornire assistenza alle persone con disabilità che subiscono discriminazioni o violazioni dei propri diritti, anche attraverso la realizzazione di un centro di contatto dedicato;

6) formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a situazioni specifiche e nei confronti di singoli enti;

7) promuovere una cultura del rispetto dei diritti delle persone con disabilità attraverso campagne di sensibilizzazione e di comunicazione nonché progetti di azioni positive, in particolare nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con le amministrazioni competenti per materia.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni di delega di cui all'articolo 1, comma 2, si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché delle risorse previste per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientranti nell'ambito del presente provvedimento.
2. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 6.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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