PDL 3320

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3320

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, BUTTI, CAIATA, CIABURRO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GALANTINO, VARCHI, VINCI

Introduzione dell'articolo 187-bis del codice penale in materia di risarcimento, da parte dello Stato, del danno derivante da reato

Presentata il 14 ottobre 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'immigrazione clandestina rappresenta uno dei principali fenomeni emergenziali che – ormai da lungo tempo – colpisce la nostra nazione, con conseguenze negative che attengono non solo agli aspetti strettamente demografici, ma anche a quelli sociali, assistenziali e criminali.
Tra il 2014 e il 2021 in Italia sono sbarcati oltre 700.000 immigrati molti dei quali, incuranti delle norme nazionali che tutelano la pubblica sicurezza, si sono uniti alla criminalità organizzata, commettendo reati quali furti, rapine, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni, violenze e omicidi.
Secondo i dati statistici, la popolazione straniera è responsabile di circa il 31 per cento dei reati commessi nel territorio nazionale e la maggior parte di questi vengono perpetrati da immigrati irregolari che sovente non solo si sottraggono alle responsabilità penali derivanti dalle condotte illecite ma, in virtù della loro condizione personale ed economica, non sono in grado di risarcire i danni cagionati alle vittime dei reati.
Nelle aule di giustizia, infatti, si registra costantemente la carenza di un'efficace tutela risarcitoria della persona offesa, in particolare quando l'autore del reato è una persona straniera nullatenente o irreperibile irregolarmente presente in Italia.
Le conseguenze di questa effettiva mala gestio della politica migratoria – ispirata a una retorica dell'accoglienza incapace di gestire i problemi concreti e di confrontarsi con la realtà – ricadono esclusivamente sui cittadini e, nel caso di commissioni di reati, sulle relative vittime.
La figura della vittima nel processo penale ruota intorno a tre diversi pilastri: il diritto della vittima a partecipare attivamente «alla giustizia», che si sostanzia sia nel prendere parte al processo penale sia nell'avvalersi di mezzi alternativi di definizione dei conflitti, il diritto alla protezione e il diritto alla compensazione monetaria per il danno subìto in conseguenza del reato.
In relazione a tale ultimo profilo, l'esigenza di garantire una maggiore tutela anche risarcitoria delle vittime è stata oggetto di un lungo processo politico-legislativo fortemente voluto dagli organismi europei stante la necessità di potenziare e di armonizzare negli Stati membri dell'Unione europea gli strumenti di protezione delle vittime, in particolare prevedendo un sistema pubblico di indennizzo per le vittime qualora non possano beneficiare del risarcimento ad altro titolo.
In ambito sovranazionale la principale fonte in materia di risarcimento statale alle vittime del reato è costituita dalla Convenzione europea sul risarcimento alle vittime dei reati violenti, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa e firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983, in cui viene manifestata la necessità di creare, ovvero di rafforzare se già esistenti, sistemi statali di risarcimento economico nei confronti delle vittime dei reati violenti, soprattutto laddove i rei non siano stati identificati o siano privi di risorse economiche.
La necessità di un sistema pubblico di risarcimento per le vittime che non possono essere risarcite da altre fonti è stata riconosciuta anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nella dichiarazione sui princìpi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime dell'abuso di potere del 1985 (Assemblea generale delle Nazioni Unite – risoluzione n. 40/43 del 29 novembre 1985).
La Convenzione europea sul risarcimento delle vittime dei reati violenti del 1983, peraltro non ancora ratificata dall'Italia, obbliga le parti a prevedere, nelle loro legislazioni o pratiche amministrative, un sistema di compensazione per risarcire, con fondi pubblici, le vittime di infrazioni violente dolose che abbiano causato gravi lesioni corporali o la morte e, oltre a individuare le previsioni minime che devono essere contenute in tale sistema, indica i danni che devono essere necessariamente risarciti, quali il mancato guadagno subìto da una persona immobilizzata in seguito alle lesioni, le spese mediche, le spese di ospedalizzazione, le spese funebri e, in caso di persone a carico, la perdita di alimenti.
A partire dalle disposizioni dettate dalla citata Convenzione, si sono susseguiti una serie di atti tendenti, più genericamente, a impegnare i Governi degli Stati membri a tutelare e a risarcire quanti subiscono danni in conseguenza di reati, in ragione della nota ineffettività del risarcimento del danno a carico del reo, soprattutto nei casi in cui quest'ultimo non sia identificato ovvero versi in una situazione di insolvenza.
A tale riguardo, il 28 settembre 2001 (COM(2001) 536 definitivo), la Commissione europea ha presentato il Libro verde concernente il risarcimento alle vittime di reato che stabilisce l'adozione sia di norme minime relative al risarcimento delle vittime a livello europeo, obbligando gli Stati membri a garantire alle vittime un livello ragionevole di risarcimento attraverso fondi pubblici, nonché una serie di misure volte ad agevolare l'accesso al risarcimento nella pratica, indipendentemente dal luogo di verificazione del reato, purché lo stesso sia sempre avvenuto all'interno dell'Unione europea.
L'ordinamento italiano per lungo tempo ha riconosciuto misure di indennizzo solo per specifiche categorie di vittime quali quelle della mafia e del terrorismo, ma a seguito di ripetuti solleciti sovranazionali ed europei si è giunti ad approvare la legge 7 luglio 2016, n. 122 (legge europea 2015-2016), e la legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017), riconoscendo una maggiore protezione e assistenza alle vittime di reati intenzionali violenti.
Tali normative hanno rappresentato certamente un importante passo in avanti in materia di civiltà, di giustizia e di solidarietà sociale, ma occorre tuttavia constatare che si tratta pur sempre di una tutela circoscritta che ricorre solo in presenza di determinati reati, restando esclusi i reati contro il patrimonio o di violenza sulle sole cose e anche quelli contro la persona ma esercitati senza violenza.
Pertanto, in base alla disciplina vigente, restano privi di siffatta tutela da parte dello Stato coloro i quali subiscono le conseguenze di un reato, seppur non violento, commesso da persone irregolarmente presenti nel territorio nazionale che si rendano irreperibili o che siano prive di risorse economiche per risarcire il danno cagionato.
L'esigenza di prevedere il risarcimento statale delle vittime quando i reati siano commessi da persone illegalmente presenti nel territorio nazionale o da richiedenti asilo politico o protezione umanitaria che delinquono in spregio alle vigenti norme penali risponde a un'esigenza non solo solidaristica ma anche al principio di responsabilità dello Stato a far rispettare le leggi e a intervenire laddove il danno da reato sia cagionato da una persona che non si dovrebbe trovare nel territorio nazionale e che dimostra di non rispettare le norme che regolano la sicurezza dei cittadini.
Invero, l'inefficacia delle misure adottate in materia di immigrazione non dovrebbe certamente ricadere sui cittadini che, quando sono vittime di reati il cui colpevole è un immigrato irregolare, oltre a subire le conseguenze dannose derivanti dal fatto illecito, sovente restano anche totalmente prive di un'effettiva tutela che possa essere quantomeno satisfattiva in termini economici.
La presente proposta di legge vuole che non siano i cittadini a pagare il fallimento delle politiche migratorie, bensì lo Stato. In particolare all'articolo 1 si prevede l'obbligo risarcitorio a carico dello Stato, di carattere sussidiario, nei confronti delle persone offese per i danni derivanti dai reati commessi da una persona che si trova irregolarmente nel territorio nazionale, da una persona richiedente asilo politico o da chi soggiorna nel territorio nazionale a seguito del riconoscimento dell'asilo politico o da una persona richiedente tale asilo o che sia in possesso di protezione umanitaria.
La tutela risarcitoria introdotta con la presente proposta di legge presenta un carattere sussidiario in quanto potrà attivarsi nel caso in cui la persona danneggiata dal reato abbia agito infruttuosamente in sede giudiziaria per ottenere il risarcimento da parte del soggetto obbligato in forza di una sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo provvisionale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità.
L'articolo 2 stabilisce che i proventi acquisiti dallo Stato attraverso la confisca penale siano utilizzati, in via prioritaria rispetto ad altre voci di bilancio, per fare fronte alle spese derivanti dall'attuazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 187 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 187-bis. – (Risarcimento di carattere sussidiario da parte dello Stato). – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da una persona:

a) illegalmente presente nel territorio nazionale;

b) richiedente asilo politico o protezione umanitaria ovvero da una persona alla quale sia stato riconosciuto l'asilo politico o la protezione umanitaria.

Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata dal reato abbia già esperito infruttuosamente l'azione esecutiva per ottenere il risarcimento del danno da parte del soggetto obbligato in forza di una sentenza di condanna irrevocabile o di una condanna a titolo provvisionale; tale condizione non si applica quando l'autore del reato sia rimasto ignoto oppure quando quest'ultimo abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità.
Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo».

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del codice penale e delle leggi penali speciali.

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