PDL 3318-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 13

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3318-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
( DI MAIO )

di concerto con il ministro dell'interno
( LAMORGESE )

con il ministro della giustizia
( CARTABIA )

con il ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
( PATUANELLI )

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
( ORLANDO )

con il ministro dell'università e della ricerca
( MESSA )

e con il ministro della salute
( SPERANZA )

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021

Presentato il 13 ottobre 2021

(Relatrice: DI STASIO )

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 19 gennaio 2022, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3318, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

evidenziato come l'Accordo in esame regoli l'apertura di una sede in Italia dell'Istituto forestale europeo, istituito con la Convenzione di Joensuu del 28 agosto 2003, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 30 dicembre 2008, n. 219;

sottolineato come la proposta di aprire una sede italiana dell'Istituto intenda rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia in materia di protezione e salvaguardia del patrimonio forestale e boschivo, sui temi legati alla ricerca scientifica e di sostegno alle politiche gestionali di tutela;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3318, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo X dell'Accordo, in materia di regimi di previdenza sociale per il personale impiegato presso l'Ufficio per la forestazione urbana, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'equilibrio tra contribuzioni e prestazioni è assicurato nel quadro del sistema previdenziale generale e del finanziamento del sistema sanitario nazionale, non essendo previsti meccanismi più favorevoli di calcolo delle prestazioni o dei contributi dovuti rispetto alle regole generali applicabili alle contribuzioni volontarie e alle iscrizioni volontarie al Servizio sanitario nazionale;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) procederà nell'ambito delle proprie risorse di bilancio alla ristrutturazione dei locali da destinare alla sede del predetto Ufficio, in vista della quale sono già stati effettuati sopralluoghi operativi nel mese di dicembre 2021 da parte dei referenti italiani dell'Istituto medesimo;

considerata l'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2021 e la natura della spesa oggetto di copertura, all'articolo 3, comma 1, appare necessario aggiornare la decorrenza degli oneri a far data dall'anno 2022 e imputare la relativa copertura finanziaria al triennio 2022-2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2022»;

sostituire le parole: «ai fini del bilancio triennale 2021-2023» con le seguenti: «ai fini del bilancio triennale 2022-2024»;

sostituire le parole: «per l'anno 2021» con le seguenti: «per l'anno 2022».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3318, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

preso atto che l'oggetto dell'Accordo consiste nella apertura di una sede dell'IFE in Italia;

valutata favorevolmente l'indicazione che l'attività della sede in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane e intende essere complementare alle attività di altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come la FAO e l'IFAD,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3318, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

ricordato che l'Italia ha aderito alla Convenzione sull'Istituto forestale europeo, ratificata con la legge 30 dicembre 2008, n. 219;

considerato che l'Istituto svolge attività volte a facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, a promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura, nonché a sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali;

preso atto che il disegno di legge in esame prevede l'apertura in Italia di un Ufficio dell'Istituto, la cui attività di ricerca si concentrerà sul tema delle foreste urbane, nel quadro del tema prioritario della resilienza, indicato nella strategia dell'Istituto per gli anni 2017-2021, con particolare riferimento alla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici;

considerato che il comma 1 dell'articolo X, che disciplina il regime previdenziale e sanitario applicabile al personale dell'Ufficio e ai familiari, prevede che l'Istituto provveda affinché il personale e i relativi familiari, che non abbiano cittadinanza italiana o residenza permanente in Italia, siano coperti da un'adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale tramite enti assicurativi pubblici o privati italiani o di altro Stato, i cui termini devono essere portati a conoscenza delle competenti autorità italiane;

rilevato che il comma 2 del medesimo articolo X esonera l'Ufficio e il suo personale da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, se non su base volontaria, a fronte del riconoscimento delle relative prestazioni, e che tale disposizione, in base al comma 4 dello stesso articolo, è estesa ai familiari del personale dell'Ufficio, tranne nel caso di lavoratori autonomi in Italia che abbiano diritto alle prestazioni previdenziali previste dalla Repubblica italiana;

osservato che il comma 3 dell'articolo X prevede la possibilità di concludere accordi o intese complementari finalizzati ad autorizzate il personale dell'Ufficio e i relativi familiari a beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario pubblico italiano;

segnalato che l'articolo XIV consente ai soggetti che facciano parte del nucleo familiare del personale stabilito in Italia di svolgere un lavoro autonomo o dipendente in Italia, in relazione al quale si prevede il rilascio di un tesserino di riconoscimento da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che l'articolo XV stabilisce il dovere dell'Ufficio e del suo personale di rispettare le leggi italiane e disciplina i casi di rinuncia all'immunità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

La XIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 3318, d'iniziativa del Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021;

premesso che:

come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, l'Istituto forestale europeo persegue una strategia diretta a promuovere la ricerca sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici;

l'attività dell'Istituto è complementare a quella delle organizzazioni internazionali che hanno sede a Roma e operano nel campo dello sviluppo sostenibile (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura – FAO, Programma alimentare mondiale – PAM, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo – IFAD, Biodiversity International);

in particolare, la FAO sviluppa un programma sulle foreste urbane e peri-urbane, che potrebbe essere oggetto di collaborazione tra diverse organizzazioni e che beneficerebbe della presenza di una sede italiana dell'Istituto forestale europeo;

l'apertura della sede italiana, la cui attività si concentrerà sul tema delle foreste urbane, consentirà di rafforzare il ruolo internazionale dell'Italia sul tema, in complementarità con recenti progetti quali il bosco verticale di Milano e il Congresso mondiale sul verde urbano di Mantova del novembre 2018;

e rilevato che:

l'accordo, che si compone di diciannove articoli, riprende clausole consuetamente utilizzate per analoghi accordi di sede, tra le quali assumono particolare rilievo quelle di cui all'articolo II, riferito ai locali messi a disposizione dell'Ufficio per il tramite del CREA, agli articoli III, IV e V, che dispongono l'inviolabilità dei locali e gli obblighi di protezione e di fornitura di pubblici servizi da parte del Governo, nonché quelle di cui all'articolo VI, dedicato alla delimitazione della sfera di immunità dell'Ufficio dalla giurisdizione italiana;

all'articolo XVII è previsto, inoltre, un contributo annuo di 500 mila euro che l'Italia si obbliga a versare all'Ufficio a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIX dell'Accordo stesso.

Identico.

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Identico.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Identico.

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