PDL 3317

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3317

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
IEZZI, MOLINARI, BORDONALI, DI MURO, FOGLIANI, INVERNIZZI, RAVETTO, STEFANI, TONELLI, ZIELLO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELOTTI, BIANCHI, BILLI, BISA, BONIARDI, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, COLLA, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DE ANGELIS, DONINA, FERRARI, FIORINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GRIMOLDI, LEGNAIOLI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MAGGIONI, MORRONE, MOSCHIONI, PAOLIN, PATASSINI, PATELLI, PICCHI, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, TATEO, TOCCALINI, VALBUSA, VALLOTTO, ZANELLA, ZOFFILI, ZORDAN

Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari, di disciplina dei casi speciali di permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario, nonché di divieti di espulsione e respingimento

Presentata il 13 ottobre 2021

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Onorevoli Colleghi! – Con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (primo «decreto-sicurezza»), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, emanato durante il cosiddetto «Governo giallo-verde», si era tentato di riformare il complesso sistema dell'accoglienza dei migranti, per coniugare – bilanciandoli – due interessi primari di base: da una parte, l'adeguata tutela da garantire alle persone realmente in stato di bisogno; dall'altra, l'interesse nazionale al controllo delle frontiere, un valore, quest'ultimo, immancabilmente connesso al principio di sovranità statale.
A tale fine, tra gli strumenti che la normativa del 2018 ha inteso riformare, c'era anche quello della protezione umanitaria. Quest'ultima costituiva un elemento poco chiaro tramite il quale si finiva per concedere a un numero sempre più alto di migranti la possibilità di rimanere in Italia, senza una vera ragione che la giustificasse. Al posto della protezione umanitaria, abolita dal decreto-legge, è stata così introdotta la cosiddetta «protezione speciale», grazie alla quale si è giunti a specificare espressamente i motivi per i quali è possibile accedere ai piani di accoglienza. Secondo l'impianto originario del menzionato decreto-legge, poteva richiedere la protezione speciale chi fosse affetto da critiche condizioni di salute, chi si fosse distinto per atti di particolare valore civile e chi fosse stato vittima di violenza, di sfruttamento ovvero di calamità naturali.
Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, ha però parzialmente stravolto l'impianto originario della normativa in materia di immigrazione emanata nel 2018 sotto vari aspetti. Infatti, si è, innanzitutto, proceduto a un allargamento dell'elenco delle condizioni per richiedere la protezione speciale.
In secondo luogo, la soglia di pericolo in caso di ritorno nel Paese d'origine a cui era condizionato il rilascio di molti permessi di soggiorno è stata irragionevolmente stemperata.
In terzo luogo, si è disposta la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di un ampio novero di permessi di soggiorno, tra cui quello per protezione speciale.
In quarto luogo, si sono limitate molte ipotesi di respingimento e di espulsione.
Infine, si sono eliminati il requisito reddituale per gli studenti stranieri, il loro obbligo ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio o maternità, così come la subordinazione del rinnovo del permesso di studio dei minori stranieri non accompagnati al parere favorevole del Comitato per i minori stranieri.
La dimostrazione del fallimento dell'attuale strategia di accoglienza si evince innanzitutto dagli stessi dati degli ingressi irregolari. Secondo il cruscotto statistico del Ministero dell'interno del 13 ottobre 2021 il numero di migranti sbarcati dal 1° gennaio 2021 al 13 ottobre 2021 è pari a 48.987, a fronte di 25.920 e di 8.154 riferiti rispettivamente allo stesso periodo degli anni 2020 e 2019. Il risultato di queste scelte è quello di aver portato un rapido aumento dei flussi migratori verso il nostro Paese, mettendo così ancora più in difficoltà il sistema di accoglienza e di integrazione.
Le persone che hanno ottenuto lo status di protezione sussidiaria nel 2019 e nel 2020 sono state circa l'1-2 per cento, ma tutto fa pensare che, con l'allargamento delle opzioni a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 130 del 2020, la percentuale di persone a cui sarà concesso tale status sarà sensibilmente maggiore.
Un sistema di accoglienza come quello attuale, pieno di falle e sbilanciato verso la distribuzione «a pioggia» di titoli di soggiorno, non è in grado di reggere nel medio e lungo termine le sfide che i numeri dell'immigrazione pongono al nostro Paese.
La presente proposta di legge, composta da un solo articolo, intende porre rimedio a questi problemi attraverso la reintroduzione, nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, delle disposizioni previste dall'assetto concettuale originario del decreto-legge n. 113 del 2018, successivamente abrogate.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) al comma 6, le parole: «, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano» sono soppresse;

b) all'articolo 6, il comma 1-bis è abrogato;

c) all'articolo 19:

1) al comma 1, le parole: «di orientamento sessuale, di identità di genere,» sono soppresse;

2) al comma 1.1:

2.1) le parole: «o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6» sono soppresse;

2.2) le parole: «Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine» sono soppresse;

3) il comma 1.2 è soppresso;

4) al comma 2, lettera d-bis):

4.1) le parole: «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie» sono sostituite dalle seguenti: «condizioni di salute di particolare gravità»;

4,2) le parole: «e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;

d) all'articolo 20-bis:

1) al comma 1, la parola: «grave» è sostituita dalle seguenti: «contingente ed eccezionale»;

2) al comma 2:

2.1) dopo la parola: «rinnovabile» sono inserite le seguenti: «per un periodo ulteriore di sei mesi»;

2.2) la parola: «grave» è sostituita dalla seguente: «eccezionale»;

2.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro»;

e) all'articolo 27-ter:

1) al comma 9-bis, primo periodo:

1.1) sono premesse le seguenti parole: «In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

1.2) dopo le parole: «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

2) al comma 9-ter, le parole: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis, lo straniero» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno di cui al comma 9-bis del presente articolo, lo straniero, oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3,»;

f) all'articolo 32, comma 1-bis, i periodi secondo e terzo sono soppressi.

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