PDL 3313

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3313

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAVETTO, ANDREUZZA, BAZZARO, BIANCHI, BOLDI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FANTUZ, FIORINI, FOGLIANI, FRASSINI, GIACOMETTI, GOBBATO, IEZZI, LUCCHINI, LUCENTINI, PATASSINI, PATELLI, TATEO, TONELLI, VALBUSA

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, in materia di protezione delle vittime di atti persecutori

Presentata il 12 ottobre 2021

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Onorevoli Colleghi! – Con il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è stato introdotto nel nostro ordinamento l'articolo 612-bis del codice penale, concernente il reato di atti persecutori o stalking. Ai sensi di tale articolo, lo stalking si sostanzia in una condotta idonea a cagionare nella vittima un «perdurante e grave stato di ansia o di paura» e un «fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva». Obiettivo della norma era quello di garantire un inasprimento delle pene per i persecutori e, al contempo, una più efficace tutela dei diritti e della libertà morale di coloro che subiscono le molestie. Purtroppo, come evidenziano i dati del Ministero dell'interno, nel corso degli anni le segnalazioni di stalking hanno registrato una crescita costante, passando dalle 3.840 dell'anno 2017 alle 15.929 dell'anno in corso. Allo stesso modo, i reati di femminicidio, di cui molto spesso lo stalking è solo un preludio, sono arrivati a toccare, nel solo anno in corso, il numero di 105.
È quindi necessario chiedersi se sia stato fatto tutto il possibile per tutelare – anche fisicamente – le vittime di persecuzioni o se invece restino delle strade ancora da percorrere in tale direzione.
Ad oggi la legge rimette al Ministro dell'interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza, la competenza ad adottare i provvedimenti e a impartire le direttive per la tutela e la protezione delle persone esposte a particolari situazioni di rischio. Tali provvedimenti sono emanati sulla base delle segnalazioni e delle valutazioni provenienti dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito all'interno del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.
Tra i pericoli o minacce tassativamente elencati sono previsti quelli di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o di parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici o biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere. Non è invece contemplata la possibilità di ricorrere a meccanismi di controllo ravvicinato per i soggetti vittime di atti persecutori che risultino esposti a rischi concreti e attuali per la propria incolumità.
La presente proposta di legge si prefigge di porre rimedio a questa lacuna e inserisce le condotte persecutorie tra le ragioni che giustificano la decisione di assegnare una scorta per proteggere i soggetti considerati a rischio di pericoli o minacce.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ad atti persecutori».

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