PDL 3298-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3298-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro della giustizia
( CARTABIA )

dal ministro della difesa
( GUERINI )

dal ministro dell'economia e delle finanze
( FRANCO )

e dal ministro per le pari opportunità e la famiglia
( BONETTI )

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Presentato il 30 settembre 2021

(Relatore: CECCANTI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 novembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3298 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 7 articoli, per un totale di 8 commi, appare prevalentemente configurabile come un provvedimento di proroga di termini legislativi; recano infatti disposizioni di proroga tre dei cinque articoli sostanziali; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di «intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento» e di «incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale»; al tempo stesso si rileva che tale ratio unitaria non è indicata nel preambolo del provvedimento; si valuti altresì l'opportunità di approfondire la riconducibilità a tale ratio unitaria dell'articolo 1 (disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale) e dell'articolo 2 (disposizioni in materia di procedura di nomina del Capo di stato maggiore della difesa);

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3298, di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 30 settembre 2021, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 132 del 2021, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (n. 3298 Governo);

considerato che:

tra le disposizioni del provvedimento rileva in particolare, ai fini del prescritto parere, l'articolo 2 che reca una novella all'articolo 25 del codice dell'ordinamento militare, introducendo la possibilità per l'Autorità politica di individuare il Capo di stato maggiore della difesa, oltre che tra tutti i generali di corpo d'armata o equivalenti in servizio permanente, come previsto dalla normativa previgente, anche tra quelli che si trovino a ricoprire la carica di Capo di stato maggiore di Forza armata in posizione di richiamo in servizio automatico ai sensi del comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare;

ricordato che:

con la legge 18 febbraio 1997, n. 25 (legge di riforma dei vertici militari), il Capo di stato maggiore della difesa, da figura di primus inter pares, è stato sovraordinato rispetto ai Capi di stato maggiore delle tre Forze armate e, insieme al Segretario generale della difesa e Direttore nazionale agli armamenti, è stato posto alle dipendenze del Ministro della difesa;

il Capo di stato maggiore della difesa, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l'alto consigliere tecnico-militare, e fa parte del Consiglio supremo di difesa;

il comma 4 dell'articolo 1094 del codice dell'ordinamento militare prevede che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, se raggiunti dai limiti di età, siano richiamati d'autorità fino al termine del mandato;

rilevato che la norma risulta pienamente coerente con il quadro delle vigenti disposizioni in tema di vertici militari che attribuiscono, al Capo di stato maggiore della difesa, competenze il cui esercizio presuppone un'autorevolezza derivante non solo dalle attitudini e dalle capacità, ma anche dalle pregresse esperienze professionali;

considerato, inoltre, che l'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha modificato gli articoli 1053, comma 1, 1242, comma 2, e 2233-quater (inserendo il comma 3-ter) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, anticipando la data di formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali al grado superiore, a regime, dal 31 ottobre di ciascun anno al 15 settembre e, in via transitoria, per gli anni 2021 e 2022, dal 31 ottobre al 15 ottobre;

valutata l'esigenza di non penalizzare gli ufficiali che, in conseguenza del nuovo regime, sarebbero esclusi dall'aliquota per non aver potuto concludere in tempo utile, talvolta per pochissimi giorni, i previsti periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco;

ritenuto necessario prevedere, in via transitoria per gli anni 2021, 2022 e 2023, la riduzione degli stessi di trenta giorni, consentendo, così, alle Forze armate di riprogrammare nel triennio i piani di impiego degli ufficiali coerentemente con il progressivo anticipo della data di chiusura delle aliquote di valutazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito di prevedere, all'articolo 2233-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, dopo il comma 3-ter, l'inserimento del seguente comma:

«3-quater. I periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono ridotti di trenta giorni».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

La V Commissione,

esaminato il progetto di legge n. 3298 Governo, di conversione in legge del DL 132/2021 recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la modifica introdotta all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2021, dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che stabilisce che per le domande di assegno temporaneo per figli minori presentate entro il 31 ottobre 2021, anziché entro il 30 settembre del medesimo anno, siano corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021, non risulta suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

infatti, ad oggi, i minori che risultano interessati dalla misura, ivi inclusi quelli facenti capo a nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza, risultano pari a circa 1 milione e 600 mila, ossia un numero largamente inferiore a quello a suo tempo quantificato ai fini della stima dell'onere derivante dall'introduzione dell'assegno temporaneo per il secondo semestre 2021, pari a circa 2,7 milioni di minori;

risulta necessario riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6, al fine di precisare, da un lato, che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altro, che ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 6, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3298, di conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132 del 2021 recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP (n. 3298 Governo);

ritenuto condivisibile il contenuto dell'unica disposizione di competenza della XII Commissione, recata dall'articolo 4 del decreto-legge in esame, che dispone la proroga, dal 30 settembre 2021 al 31 ottobre 2021, del termine entro il quale con la presentazione della domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo per i figli minori, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3298 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 132 del 2021, recante «Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»;

valutato in particolare, per quanto di competenza, l'articolo 1, in materia di accesso ai dati relativi al traffico telefonico, che modifica l'articolo 132 del codice della privacy al fine di limitare la possibilità di accesso ai dati di traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale ai soli casi di gravi o specifici reati e a fronte di una richiesta del pubblico ministero convalidata da parte del giudice;

tenuto conto che tale intervento normativo deriva dall'esigenza di dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 marzo 2021 (causa C-746/18), vertente sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE);

ricordato che la citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE – interpretato alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – impone agli Stati membri di limitare l'accesso, per fini penali, ai dati di traffico relativi alle comunicazioni elettroniche ai soli casi in cui tale accesso sia necessario allo scopo di contrastare gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica, prevedendo altresì che tale accesso possa essere autorizzato solo a seguito di un controllo preventivo dei presupposti effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente diversa dall'autorità che chiede l'accesso ai dati;

valutato inoltre, per quanto di competenza, l'articolo 5, che proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2021 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto «decreto rilancio»), in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

rilevata l'assenza di profili ostativi dal punto di vista della compatibilità del provvedimento in esame con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della commissione

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3, le parole: «ai fini della prosecuzione delle indagini» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accertamento dei fatti» e le parole: «presso il fornitore con decreto motivato del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato,»;

alla lettera b):

al capoverso 3-bis, il terzo periodo è soppresso;

dopo il capoverso 3-ter è aggiunto il seguente:

«3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati»;

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.
1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: “indica le ragioni” sono sostituite dalle seguenti: “indica le specifiche ragioni”».

All'articolo 2:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni”».

All'articolo 6:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

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Decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 30 settembre 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la possibilità di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalità e di garantire che dette attività siano soggette al controllo di un'autorità giurisdizionale;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le disposizioni sul procedimento di nomina del Capo di stato maggiore della difesa, anche in considerazione dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una più ampia possibilità di scelta per il conferimento di tale carica di vertice delle Forze armate;

Ritenuta parimenti la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori e di cui all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di versamenti IRAP;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunità e la famiglia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale)

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

a) identico:

«3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;

«3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

b) identico:

«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.

3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».

3-ter. Identico.

3-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis non possono essere utilizzati».

1-bis. I dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell'imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l'accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi.

1-ter. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 267 del codice di procedura penale, le parole: «indica le ragioni» sono sostituite dalle seguenti: «indica le specifiche ragioni».

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

Articolo 2.
(Disposizioni urgenti in materia di difesa)

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;

b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».

1-bis. All'articolo 2233-quater del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quater. Per gli anni 2021, 2022 e 2023 i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco, previsti dal presente codice ai fini dell'inserimento degli ufficiali nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, sono ridotti di trenta giorni».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di referendum)

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di referendum)

1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.

Identico.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di assegno temporaneo per figli minori)

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».

Identico.

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di versamenti IRAP)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».

Identico.

Articolo 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Articolo 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Guerini, Ministro della difesa
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Visto, il Guardasigilli: Cartabia.

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