PDL 3293

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3293

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIPRINI, BARZOTTI, INVIDIA

Disposizioni concernenti l'accesso anticipato al trattamento pensionistico e delega al Governo in materia di disciplina previdenziale per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose e rischiose

Presentata il 23 settembre 2021

torna su

Onorevoli Colleghi! – L'articolo 1 della presente proposta di legge reca disposizioni concernenti l'istituto sperimentale per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico delle lavoratrici, cosiddetto «opzione donna», estendendone la possibilità di fruizione alle lavoratrici che abbiano maturato determinati requisiti entro il 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020 attualmente previsto.
La disposizione – modificando l'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – prevede che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole del sistema contributivo è riconosciuto, nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2021 – in luogo del 31 dicembre 2020 e indipendentemente dal momento della decorrenza del trattamento pensionistico che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data – un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal richiamato articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita, mentre a tale trattamento pensionistico si applica quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (cosiddetta «finestra») si consegue trascorsi dodici mesi per le lavoratrici dipendenti e diciotto mesi per le lavoratrici autonome.
Conseguentemente, la disposizione in esame – modificando il comma 3 dello stesso articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 – posticipa al 28 febbraio 2022 (in luogo del 28 febbraio 2021) il termine entro il quale il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico. Sul punto, si ricorda che il richiamato comma 3 dispone che al suddetto personale si applica la speciale disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In base a tale disciplina, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è stabilita all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno.
Le modifiche proposte, in sintesi, riguardano l'istituto del trattamento pensionistico anticipato riservato alle donne, (opzione donna), estendendo la possibilità di accedere a tale trattamento, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020.
L'articolo 2 della presente proposta di legge introduce una misura che permette alle lavoratrici madri di accedere al trattamento pensionistico anticipato rispetto alla normativa vigente, senza subire riduzioni sull'importo della pensione, e di a percepire quanto spettante determinato secondo il sistema contributivo con riguardo ai periodi di lavoro effettivi. A tale fine si introduce, in deroga alle disposizioni vigenti, compresa quella che prevede l'adeguamento all'aspettativa di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, solo per le lavoratrici madri che hanno compiuto almeno 64 anni di età, una riduzione dei requisiti di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, pari a un anno per ciascun figlio, fino a un massimo di tre anni. La riduzione dei requisiti di anzianità contributiva è applicata anche alle lavoratrici madri adottive.
L'articolo 3, comma 1, della presente proposta di legge, alla lettera a), numero 1), prevede la proroga dell'anticipo pensionistico (APE sociale) fino al 31 dicembre 2026.
Il numero 2) dispone l'ampliamento dei soggetti che possono beneficiare dell'APE sociale a favore della categoria di cui alla lettera a) del comma 179 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (soggetti disoccupati). In particolare, si prevede che potranno beneficiare dell'indennità dell'APE sociale anche coloro che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo.
La lettera b) del medesimo comma 1 prevede un ampliamento anche dei soggetti che rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del citato comma 179 (caregiver). In particolare, potranno beneficiare dell'indennità dell'APE sociale anche i titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da una pensione estera, non superiore a un quarto del trattamento minimo erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
L'articolo 4 reca una delega al Governo al fine di prevedere l'aggiornamento, sulla base delle conclusioni della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2015, n. 205, delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla legge n. 232 del 2016 per le quali è richiesto un impegno lavorativo particolarmente gravoso e rischioso con la previsione per tali categorie di lavoratori di una sensibile riduzione dell'anzianità anagrafica e contributiva richiesta ai fini dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico, tenendo conto anche del divario di genere e dei carichi di cura familiare.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Proroga del regime «opzione donna»)

1. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 3, le parole: «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022».

2. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2020 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Art. 2.
(Disposizioni per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico delle lavoratrici madri)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici madri iscritte all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età è riconosciuta una riduzione dei requisiti di anzianità contributiva per l'accesso anticipato al trattamento pensionistico, pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di trentasei mesi.
2. La riduzione dei requisiti di anzianità contributiva ai sensi del comma 1 si applica anche in caso di figli adottivi.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.
(Modifiche ai requisiti per l'accesso all'APE sociale)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 179:

1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, ovvero non abbiano diritto alla prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo, e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno trenta anni;»;

b) al comma 180 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dei soggetti di cui al citato comma 179, lettera b), già titolari di un trattamento pensionistico diretto, anche derivante da pensione estera, non superiore a un quarto del trattamento minimo erogato dall'INPS».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera a) del comma 1 del presente articolo, pari a 46,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 56,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 47 milioni di euro per l'anno 2023, a 30,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della lettera b) del comma 1 del presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 0,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,1 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina previdenziale per i lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose e rischiose)

1. Al fine di ampliare le tutele previdenziali e di favorire l'accesso anticipato al trattamento pensionistico da parte di nuove categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente gravose e rischiose, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'aggiornamento, sulla base delle conclusioni della Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, delle professioni indicate nell'allegato C annesso della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le quali è richiesto un impegno lavorativo particolarmente gravoso e rischioso prevedendo, altresì, per tali categorie di lavoratori una sensibile riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva richiesti ai fini dell'accesso anticipato al trattamento pensionistico, tenendo conto anche del divario tra i sessi e dei carichi di cura familiare;

b) disciplinare le procedure di presentazione della domanda di accesso anticipato al trattamento pensionistico e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 1 e 2, disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.

torna su