PDL 3287

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3287

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LICATINI, CHIAZZESE, DEL MONACO, FARO, GRIPPA, MARAIA, PENNA, SCANU

Disposizioni per favorire la riduzione dell'uso
di attrezzi da pesca in plastica

Presentata il 17 settembre 2021

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Onorevoli Colleghi! – I pescatori italiani utilizzano una moltitudine di attrezzi ai fini della cattura destinati a «specie bersaglio» diverse, con maglie differenti e con caratteristiche che fanno sorgere alcuni problemi legati anche all'impatto ambientale. Se in passato nulla veniva detto in merito alle puntuali caratteristiche di ogni attrezzo e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, era ritenuto sufficiente, con l'innovazione e l'evoluzione che hanno contraddistinto anche tale settore sono sorte preoccupazioni in merito, tra l'altro, al loro impatto ambientale.
Gli attrezzi utilizzati, il più delle volte, sono composti, infatti, da plastica o, più genericamente, da materiali polimerici i quali, rimanendo spesso a lungo nell'ambiente marino, possono ridursi in frammenti sempre più piccoli, contribuendo all'aumento della presenza di microplastiche nei mari e negli oceani. Inoltre, una volta abbandonate, le attrezzature da pesca diventano vere e proprie trappole che occupano i fondali o che, trascinate dalle correnti, continuano a imprigionare e a pescare mettendo in pericolo la fauna e la flora marine, con il risultato che ogni anno circa 100.000 mammiferi marini e un milione di uccelli marini muoiono a causa dell'intrappolamento in reti da pesca fantasma o ingestione dei relativi frammenti.
L'utilizzo della canapa, o di altri materiali ecosostenibili, ridurrebbe e con il tempo annullerebbe gli effetti derivanti dall'utilizzo di un materiale così negativamente impattante per il mare e per l'ambiente. Del resto, già nell'ottocento le reti da pesca erano prodotte con la canapa: una volta terminato l'uso, venivano gettate in mare e diventavano, dopo qualche anno, cibo per pesci. Le alternative esistono, anche se attualmente sono solo in via di sperimentazione. Per questo motivo è necessario prevedere un contributo, un'agevolazione per rendere questo mercato più forte e la richiesta più consistente. Prevedere un credito d'imposta per l'acquisto di tale materiale, biodegradabile ed ecosostenibile disincentiverebbe l'utilizzo di materiale altamente inquinante che, ormai, ha distrutto buona parte dei nostri mari e della nostra terra.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Misure per la riduzione dell'uso di attrezzi da pesca in plastica)

1. Al fine di tutelare l'ambiente marino, di prevenire la dispersione in mare e nelle acque interne degli attrezzi da pesca contenenti plastica e di promuovere l'uso di prodotti alternativi, agli imprenditori ittici che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano per gli attrezzi da pesca previsti dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, materiali di ridotto impatto ambientale, ecosostenibili e biodegradabili, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, fino all'importo massimo annuale di 5.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo di cui al comma 1.
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare il primo comma dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, eliminando la previsione che le reti possano essere costituite da filati di qualsiasi natura.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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