PDL 3279

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3279

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro dell'istruzione
(BIANCHI)

dal ministro dell'università e della ricerca
(MESSA)

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale

Presentato il 10 settembre 2021

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale. Si tratta di misure relative alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022. Al fine di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19, sono altresì ampliate le categorie dei soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario.
Il provvedimento consta di tre articoli. In particolare, l'articolo 1, comma 1, inserisce due articoli aggiuntivi (9-ter.1 e 9-ter.2) dopo l'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
L'articolo 9-ter.1, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture in ambito scolastico, educativo e formativo, al comma 1, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli istituti tecnici superiori (ITS). Le verifiche del rispetto delle prescrizioni previste, la cui inosservanza comporta inter alia la sospensione del rapporto di lavoro, sono demandate ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni sopra citate.
Il comma 2 dispone che, sino al 31 dicembre 2021, il possesso e l'esibizione della certificazione verde COVID-19 costituiscono condizioni necessarie per l'accesso da parte di chiunque presso ogni struttura nella quale siano erogati servizi di istruzione, formazione ed educazione, fatta eccezione per i bambini, gli alunni e gli studenti che frequentano le classi e i corsi nonchè per coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione. L'eccezione non opera, invece, per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, in quanto parte dell'offerta formativa terziaria, al pari di quella universitaria.
Il comma 3 esclude dall'obbligo di cui al comma 2 i soggetti esentati dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
Il comma 4 demanda ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 la verifica del rispetto dell'obbligo del possesso e della esibizione della certificazione verde COVID-19, ai fini dell'accesso alle suindicate strutture. Nel caso di lavoratori esterni che accedono alle predette strutture per ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle medesime prescrizioni viene posta anche in capo ai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche sono effettuate, fatta salva la possibilità del Ministero dell'istruzione di stabilirne ulteriori con propria circolare, secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Il comma 5 dispone che sia comminata una sanzione amministrativa pecuniaria sia per la violazione del divieto di accesso senza certificazione verde COVID-19 sia per la mancata verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 2 da parte dei responsabili nonchè dei datori di lavoro.
L'articolo 9-ter.2, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore, interviene, nell'imminenza dell'inizio dell'attività didattica in presenza per l'anno accademico 2021/2022, in funzione di tutela contro il rischio di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.
In particolare, al comma 1, si estende, analogamente a quanto previsto in ambito scolastico, l'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, a chiunque acceda a qualsiasi titolo alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate all'università. Resta fermo quanto già previsto dall'articolo 9-ter del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in merito all'obbligo di possedere ed esibire la predetta certificazione da parte del personale del sistema universitario, nonché degli studenti universitari.
Il comma 2 prevede che l'obbligo di certificazione di cui al comma 1 non si applichi nei confronti di coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il comma 3 stabilisce che i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 siano tenuti a verificare a campione, con modalità individuate dalle predette istituzioni, il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Si prevede, inoltre, che qualora l'accesso alle strutture delle istituzioni sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle prescrizioni sia effettuata, oltre che dai responsabili delle istituzioni stesse, anche da parte dei rispettivi datori di lavoro. Si demanda poi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, di stabilire le modalità di svolgimento delle verifiche sulle certificazioni verdi COVID-19.
Il comma 4 disciplina il regime sanzionatorio, prevedendo che la violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde COVID-19 e di eseguire le prescritte verifiche sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il quale stabilisce, tra l'altro, l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. La disposizione fa in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce, infine, che alle violazioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge, si applichino le sanzioni del citato articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
L'articolo 2 introduce l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, estendendo il campo di applicazione dell'obbligo vaccinale già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario. In particolare, il comma 1 del citato articolo 4-bis introduce, a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'obbligo della vaccinazione contro il COVID-19 per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali.
La ratio dell'intervento normativo è quella di rafforzare le misure di sicurezza in ambienti caratterizzati dalla presenza di soggetti fragili che si trovano in una condizione di maggiore esposizione al rischio di infezione da SARS-CoV-2 e, conseguentemente, di contrarre la malattia in forma grave.
Il comma 2 del medesimo articolo 4-bis esonera dall'obbligo vaccinale, e dalle conseguenze dello stesso, i soggetti dichiarati esenti, anche provvisoriamente, dalla campagna vaccinale, secondo precisi criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il successivo comma 3 disciplina le modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni relative all'obbligo vaccinale e ne affida il controllo ai responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis del citato decreto-legge n. 44 del 2021, nonché ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, prestano la propria attività lavorativa all'interno delle stesse sulla base di diversi rapporti di lavoro, regolati da contratti con terzi esterni. Per quest'ultima finalità, è consentito, agli stessi, di acquisire tutte le informazioni necessarie per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale. Le modalità operative di acquisizione del dato saranno definite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Il comma 4 del medesimo articolo 4-bis prevede che agli esercenti le professioni sanitarie, agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, continuano ad applicarsi le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 4, ad esclusione dell'ipotesi di cui al comma 8, relativa alla possibilità di adibire a mansioni anche inferiori il dipendente del quale è stata accertata l'inosservanza all'obbligo vaccinale.
Agli stessi, come conseguenza dell'accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. La norma, nel richiamare integralmente l'applicazione del comma 10 del citato articolo 4 stabilisce, comunque, la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire i soggetti di cui al comma 2, nonché i soggetti per i quali la vaccinazione risulti documentalmente differita, anche a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, ove ciò sia necessario per ridurre il rischio di diffusione di contagio da SARS-CoV-2.
Il comma 5 dell'articolo 4-bis, infine, disciplina il regime sanzionatorio prevedendo l'applicazione dell'articolo 4, commi 1, 3, 5, e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, laddove l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis avvenga in violazione delle disposizioni di cui al comma 1. La medesima sanzione si applica alle violazioni delle prescrizioni che regolano il sistema dei controlli a carico dei responsabili delle medesime strutture e dei datori di lavoro di coloro che, a qualunque titolo, svolgono attività lavorativa, all'interno delle citate strutture, sulla base di contratti esterni.
L'articolo 3 prevede che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, in vista dell'imminente inizio delle attività didattiche dell'anno scolastico e accademico 2021/2022, di introdurre ulteriori misure in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative, alle sedi universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, estendendo in tali ambiti l'obbligo di certificazione verde, al fine di garantire la maggiore efficacia delle misure di contenimento del virus SARS-CoV-2;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus ampliando le categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute;
emana
il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter.1. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Le verifiche di cui al comma 4 dell'articolo 9-ter sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo.
2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).
3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 9-ter.2. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore)1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. La misura di cui al comma 1 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al predetto comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle medesime Istituzioni. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

2. La violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-ter.1 del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, di cui al comma 1 del presente articolo, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.
3. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2.
(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. – (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) – 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, ad eccezione del comma 8, e la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionato ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La stessa sanzione si applica alla violazione delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo.».

Articolo 3.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'università e della ricerca
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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