PDL 3264-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                      Articolo 01  
                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                      Articolo 2-bis  
                      Articolo 2-ter  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                      Articolo 5-bis  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                    Articolo 10    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3264-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro dell'istruzione
( BIANCHI )

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

e dal ministro della salute
( SPERANZA )

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Presentato il 6 agosto 2021

(Relatore: NOVELLI )

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 16 settembre 2021, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3264 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 10 articoli, per un totale di 29 commi, è riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali; a ciò si aggiunge l'esigenza, richiamata nel preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subìto dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021; ciò premesso, si valuti l'opportunità di approfondire la riconducibilità alla ratio unitaria sopra richiamata della disposizione dell'articolo 9 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 29 commi 2 necessitano di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 2 circolari del Ministro della salute;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

gli articoli 1 e 2 prevedono l'applicazione delle disposizioni in materia di obbligo della certificazione verde COVID-19 per scuole, università e alcune tipologie di trasporti «fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato d'emergenza»; si tratta di una formulazione che merita apprezzamento in quanto, nel parere reso nella seduta del 3 agosto 2021, sul decreto-legge n. 105 del 2021 il Comitato ha segnalato come invece quel provvedimento preveda «che a far data dal 6 agosto 2021 sia necessario per l'accesso a determinati servizi e attività il possesso della certificazione verde COVID-19» senza però che sia «stabilito un termine finale»; invitando, con un'osservazione, ad approfondire tale aspetto;

appare suscettibile di approfondimento la formulazione di alcune disposizioni; in particolare, i commi 2 e 6 dell'articolo 1 individuano come ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione»; ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non sono comprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso; il comma 3 dell'articolo 1 stabilisce, al primo periodo, che, per il trattamento dei soggetti positivi all'infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia, si applichino i protocolli e le linee guida adottati per lo svolgimento delle attività economiche e sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 14 del decreto-legge n. 33 del 2020 e dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021; non è però richiamata la possibilità di adottare con una diversa procedura prescrizioni specifiche per l'ambito scolastico, come effettivamente avvenuto (si vedano da ultimo le indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico del 1° settembre 2021); il secondo periodo del medesimo comma 3 prevede che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità; il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università; al riguardo andrebbero specificate le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19; si ricorda però che le certificazioni verdi COVID-19 allo stato sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione»; sul punto occorre anche considerare che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni; il comma 7 dell'articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall'articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale; il comma 1 dell'articolo 2 prevede che l'accesso e l'utilizzo di alcune tipologie di mezzi di trasporto sia consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde COVID-19; al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire se si intenda includere anche i conducenti e il personale addetto a tali mezzi;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 4 introduce, ai commi 1 e 2, modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021 ancora in corso di conversione (C. 3223-A); le medesime considerazioni valgono per l'articolo 5, comma 1, che integra, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere; si ritiene tuttavia di non ribadire la raccomandazione per il provvedimento in esame, alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso (come d'altra parte il Comitato ha già fatto nel parere reso nella seduta del 5 maggio 2021 sul disegno di legge C. 3045 di conversione del decreto-legge n. 52 del 2021); peraltro, merita segnalare con apprezzamento che i decreti-legge n. 105 e n. 111 sembrano destinati a seguire ciascuno un autonomo iter di conversione, evitando la «confluenza» tra diversi decreti-legge, anche in questo caso recependo un'altra raccomandazione giunta in più occasioni dal Comitato e la sollecitazione del Presidente della Repubblica nella sua lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2021;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR); si può comunque ritenere che il provvedimento rientri tra le fattispecie di esclusione dall'AIR indicate dall'articolo 6, comma 1, lettera c) del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 (disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 1;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad approfondire l'articolo 2, comma 1.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), n) e q), della Costituzione;

osservato che rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo» e «grandi reti di trasporto e di navigazione», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

ricordato che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

richiamato inoltre che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 5 del 2018, ha richiamato il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002), che deve essere garantita in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, evidenziando come la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richieda necessariamente l'adozione di misure omogenee in tutto il territorio nazionale;

segnalato altresì come la Corte costituzionale abbia evidenziato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 della Costituzione se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale;

rilevato, sotto il profilo della formulazione e della chiarezza normativa dell'articolo 1, come:

i commi 2 e 6 dell'articolo individuino quale ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche le «istituzioni del sistema nazionale di istruzione», ma come tuttavia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione non siano comprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, alle quali fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione del medesimo articolo 1, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso;

il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo preveda che protocolli e linee guida possano derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità e il successivo terzo periodo prevede la stessa possibilità di deroga per le università, senza tuttavia di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione e in particolare se si intenda utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19;

evidenziato come i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge introducano modifiche non testuali alla disciplina in materia di partecipazione ad eventi sportivi e a spettacoli, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituiti dall'articolo 4 del decreto-legge n. 105 del 2021, ancora in corso di conversione (S. 2382, approvato dalla Camera) e come, analogamente, l'articolo 5, comma 1, integri con finalità di coordinamento, senza operare modifiche testuali, il contenuto dell'articolo 9, comma 10-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, del predetto decreto-legge n. 105 del 2021;

segnalato come il provvedimento sia riconducibile, anche sulla base di quanto indicato nel suo preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 con particolare riferimento all'istruzione scolastica, all'università, ai trasporti e alle attività sociali, a ciò aggiungendosi l'esigenza, richiamata nel predetto preambolo, di introdurre una disciplina speciale per i procedimenti amministrativi della regione Lazio di cui all'articolo 7 a seguito dell'attacco informatico subìto dai sistemi di quella regione tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

rilevato come l'articolo 9, modificando l'articolo 21 del decreto legislativo n. 128 del 2003, preveda che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega alle politiche spaziali e aerospaziali, non solo ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, ma anche ad un Ministro, con o senza portafoglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento ai commi 2 e 6 dell'articolo 1, del decreto-legge, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riavvio in sicurezza delle attività scolastiche si estende anche alle scuole non paritarie e ai centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

b) con riferimento al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare le modalità con le quali si intende accertare i requisiti del completamento del ciclo vaccinale o della guarigione ed in particolare se si intendano utilizzare a tal fine le certificazioni verdi COVID-19, tenendo presente che queste ultime, allo stato, sono rilasciate anche in presenza di un test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo e che l'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 dispone che «la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (il cosiddetto QR code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione», e considerando altresì che allo stato non è previsto, per gli studenti non universitari, il possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso alle lezioni;

c) con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 e all'articolo 5, comma 1, si segnala come in diverse occasioni sia stato raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di approfondire la riconducibilità delle disposizioni recate dall'articolo 9 alla ratio unitaria del provvedimento richiamata nel preambolo del decreto-legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il decreto-legge n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

premesso che:

il provvedimento reca norme che contengono, principalmente, misure per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali, nonché in materia di trasporti, ponendosi in rapporto di successione e consequenzialità rispetto ad una serie normativa di decreti-legge che, a partire da febbraio 2020, hanno posto misure restrittive a fini di contenimento dell'epidemia di COVID-19;

rilevato che:

l'articolo 1 dispone che, nell'anno scolastico e nell'anno accademico 2021-2022, le attività dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado si svolgano in presenza, prevedendo possibili deroghe solo per le cosiddette zone rosse o arancioni e in circostanze eccezionali;

il medesimo articolo prevede, altresì, che il personale scolastico e universitario, nonché gli studenti universitari, dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass);

preso atto che l'articolo 2 prescrive, invece, a tutti i soggetti che intendano accedere a determinati mezzi di trasporto di munirsi della certificazione verde COVID-19;

valutate favorevolmente le disposizioni di diretto interesse della Commissione recate dall'articolo 8, che prorogano – per ulteriori 92 giorni, dal 1° agosto al 31 ottobre 2021 – l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell'operazione «Strade Sicure» impiegate per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, autorizzando una spesa di 7.626.780 euro per l'anno 2021, comprensiva degli oneri connessi alle prestazioni di lavoro straordinario, pari a euro 1.875.015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3264 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, dispone che siano svolti in presenza i servizi educativi per l'infanzia e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (comprese, quindi, le scuole non paritarie); laddove al comma 2, alinea, con riferimento ai predetti servizi e attività, si prevede l'adozione delle misure minime di sicurezza solo nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, è formato dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali (e non comprende, quindi, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie); al medesimo comma 2, lettera c) si fa riferimento solo ai locali scolastici e universitari (e non anche ai locali dei servizi educativi per l'infanzia); e all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si fa riferimento solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (e non anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, alle parole: «Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza» si valuti l'opportunità – per uniformità con la formulazione del primo periodo, riferito all'anno scolastico – di premettere le seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022»;

b) all'articolo 1, comma 2, al fine di evitare dubbi interpretativi, si valuti l'opportunità di chiarire (nell'alinea e nella lettera c)) che l'adozione delle misure minime di sicurezza ivi elencate riguarda anche i servizi educativi per l'infanzia e le scuole non paritarie (che non sono parte del sistema nazionale di istruzione);

c) all'articolo 1, comma 2, lettera a), si valuti l'opportunità di esentare dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale i bambini che non frequentano ancora la scuola primaria, piuttosto che quelli di età inferiore ai 6 anni, considerato che nella scuola dell'infanzia possono esserci bambini con più di 6 anni e nella scuola primaria bambini con meno di 6 anni;

d) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, si valuti l'opportunità di chiarire come si raccordino le disposizioni ivi contenute (in base alle quali per la gestione di casi positivi o sospetti si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) con le previsioni recate, da ultimo, dalle «Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)» pubblicate il 1° settembre 2021;

e) all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo – dove peraltro si fa riferimento solo a due delle tre fattispecie che (ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021) possono essere attestate dal certificato verde COVID-19 (non è, infatti, contemplata la fattispecie dell'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con risultato negativo) – si valuti l'opportunità di chiarire in che modo devono essere accertate le condizioni ivi previste per derogare all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (ossia che tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione);

f) all'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si valuti l'opportunità di fare riferimento non solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, ma anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l'infanzia (che, come detto, non fanno parte del predetto sistema);

g) al medesimo capoverso «Art. 9-ter», comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire a chi spetti la verifica del possesso della certificazione verde da parte dei dirigenti scolastici e di indicare le modalità della verifica; si valuti altresì se chiarire espressamente che il dirigente scolastico (o il responsabile dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole paritarie e delle università) può delegare la verifica ad altro personale della medesima istituzione;

h) al medesimo capoverso «Art. 9-ter», comma 5 – dove si prevede una sanzione amministrava pecuniaria per la violazione dell'obbligo di esibire la certificazione verde o di procedere alla verifica del possesso della stessa – si valuti l'opportunità di dettare un'apposita disciplina sanzionatoria, anche chiarendo a chi spetti l'irrogazione della sanzione, anziché rinviare all'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 (che tra l'altro non prevede sanzioni per casi di mancata verifica del rispetto di un obbligo);

i) all'articolo 1, comma 7 – secondo cui le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università – si valuti se non si debba fare riferimento anche alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP); si valuti, inoltre, l'opportunità di fare riferimento, nell'articolo 1, anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

rilevato che l'articolo 2 del decreto-legge prescrive di munirsi della certificazione verde COVID-19, ossia del cosiddetto «green pass», a tutti i soggetti che intendano utilizzare i mezzi di trasporto specificamente indicati dalla norma;

rilevato che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2 gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;

considerato che le misure adottate per gli impianti dei comprensori sciistici nella scorsa stagione a fini di contenimento della pandemia si sono basate su limitazioni al numero di biglietti e abbonamenti che potevano essere venduti al pubblico, con ricadute negative sul turismo di interi territori;

rilevato che l'emergenza pandemica ha reso evidenti gli attuali limiti della disciplina del trasporto pubblico locale, per la quale risulta ormai ineludibile una riforma complessiva,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ai fini dell'esercizio in sicurezza delle attività nei comprensori sciistici, al fine di garantire l'espletamento delle medesime attività anche in caso di «zona gialla» o «arancione» e dunque scongiurare la chiusura degli impianti per il terzo anno consecutivo, valuti la Commissione di merito di introdurre la richiesta del cosiddetto green pass quale strumento per accedere agli impianti sciistici;

b) si valuti l'opportunità di chiarire esplicitamente, per il settore dei bus turistici, l'esclusione dal limite di capienza dell'80 per cento, considerando l'obbligo del cosiddetto green pass e di prenotazione per questo servizio;

c) si segnala la necessità ed urgenza di procedere ad una riforma organica del settore del trasporto pubblico locale che possa consentire alle aziende di divenire competitive a livello europeo ed investire al meglio le risorse anche provenienti dal piano Next Generation EU, a partire dallo studio elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo);

preso atto che l'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, inserendovi l'articolo 9-quater il cui comma 1 prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario per l'accesso ai mezzi di trasporto tassativamente ivi elencati e per il loro utilizzo nel territorio nazionale, non essendo quindi necessario negli altri casi, e il cui comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

rilevato con favore quanto disposto dall'articolo 4 che, al comma 3, prevede che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2.500;

evidenziato che l'articolo 9 modifica l'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 3264, di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

considerato che l'articolo 1 reca disposizioni per consentire lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche e universitarie e, in tale ambito, il comma 5 prevede che, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal decreto in esame e dai relativi protocolli e linee guida, al personale scolastico e universitario si applichino le prescrizioni dell'articolo 29-bis del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, secondo cui gli obblighi del datore di lavoro in materia di tutela delle condizioni di lavoro si considerano rispettati con l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni, e negli altri protocolli e linee guida adottati in materia, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste;

rilevato che il comma 6 del medesimo articolo 1, introducendo l'articolo 9-ter nel decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, disciplina l'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale scolastico e universitario nonché degli studenti universitari, con riferimento al periodo 1° settembre-31 dicembre 2021, termine dello stato di emergenza, ad eccezione di coloro che sono esentati dal vaccino in base ad idonea documentazione rilasciata secondo criteri individuati con circolare del Ministero della salute;

segnalato che, sulla base di tale disciplina, il mancato rispetto dell'obbligo del possesso e dell'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altri compensi o emolumenti, comunque denominati;

rilevata l'opportunità di introdurre nel decreto disposizioni che estendano l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, attuale termine dello stato di emergenza, delle disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relative alla tutela sul piano previdenziale dei lavoratori privati nei casi di quarantena, alla equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti ai lavoratori «fragili» nonché alla facoltà per i medesimi lavoratori di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la possibilità di individuare risorse aggiuntive da destinare alla liquidazione dell'indennità previdenziale di malattia ai lavoratori privati nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, previsti dall'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione sia agli eventi già verificatisi e non indennizzati per l'esaurimento delle risorse stanziate per l'anno 2020, sia a quelli che si verificheranno entro il 31 dicembre 2021, per i quali allo stato non è riconosciuta tutela sul piano previdenziale;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'estensione fino al 31 dicembre 2021 dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che, fino al 30 giugno 2021, hanno riconosciuto l'equiparazione al ricovero ospedaliero dei periodi di assenza dal servizio prescritti, dalle competenti autorità sanitarie o dai medici di assistenza primaria, ai lavoratori «fragili», che non possano svolgere la propria prestazione in modalità agile, escludendo i medesimi periodi di assenza dal computo del periodo di comporto;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria contenuta nell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che permette ai medesimi lavoratori «fragili» di svolgere di norma la propria prestazione in modalità agile, attualmente prorogata fino al 31 ottobre 2021, al fine di allineare il termine di applicazione della disciplina alla durata dello stato di emergenza.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

premesso che:

per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono stati adottati il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 («certificato Covid digitale dell'Ue»), e il regolamento (UE) 2021/954 che estende il citato quadro comune anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen;

il predetto regolamento (UE) 2021/953, nel considerando n. 6, stabilisce che, «in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica», specificando che «tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475». Il medesimo considerando afferma che è necessario che «tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione e che tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica»;

il considerando n. 13 del medesimo regolamento (UE) 2021/953 afferma inoltre che esso lascia «impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2», il regolamento è infatti diretto a «contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475», e in esso si fa altresì riferimento al fatto che tali restrizioni possano «essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione»;

il considerando n. 36 del regolamento, nel ribadire che è «necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», richiama espressamente i soggetti che non sono vaccinati «per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate»; il regolamento fa dunque riferimento a coloro i quali non possono essere vaccinati o ai quali non è stata data l'opportunità di vaccinarsi, e con riguardo a queste categorie di soggetti declina il principio di non discriminazione, affermando che non può essere richiesto il possesso di un certificato di vaccinazione come condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione;

considerato che in base alla richiamata normativa gli Stati membri dell'Unione possono legittimamente limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica, purché tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione;

rilevato che il principio di non discriminazione è un principio di diritto europeo il quale implica che persone o gruppi di persone, in presenza di situazioni equiparabili, non siano trattati in maniera diversa, irragionevolmente meno favorevole e che esso non mira pertanto a garantire una parità di trattamento tra i soggetti che si sono vaccinati e quelli che, invece, hanno deciso di non farlo, bensì tra le categorie di soggetti che, in base alle evidenze mediche, presentano un rischio ridotto sia di contrarre il virus in forme acute, sia di contagiare altre persone, e non costituiscono pertanto un rischio significativo per la salute pubblica, come le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 o che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti: ovvero, proprio le persone che hanno diritto ad utilizzare il certificato verde ai sensi della disciplina vigente. Negli altri casi, ossia per i soggetti che presentano un maggior rischio di contagio, ciascuno Stato membro è perfettamente legittimato ad adottare possibili limitazioni alla libera circolazione per tutelare la vita e la salute pubblica, ragionevoli e proporzionate rispetto al perseguimento di questo obiettivo imperativo di interesse generale;

rilevato, in particolare, che, nell'attuale contesto di rischio, la previsione dell'estensione dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 disposta dal decreto-legge in oggetto per l'esercizio in sicurezza di talune attività, appare coerente con gli obiettivi di tutela della salute pubblica e rispettosa dei citati principi di proporzionalità e non discriminazione;

considerata l'esigenza di proseguire nelle iniziative intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3264 di conversione del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie «ordinamento civile», «norme generali sull'istruzione» e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) n) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «istruzione», «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «reti di trasporto e di navigazione» attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» le misure di contrasto dell'epidemia in corso;

il provvedimento appare volto ad integrare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19, disciplina già definita con normativa statale e rispetto alla quale, nelle materie di loro competenza, le regioni possono ulteriormente intervenire (in proposito si richiamano ad esempio i protocolli e le linee guida per lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali che, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021, devono essere adottati d'intesa con le regioni);

con riferimento all'articolo 1, si rileva che, in base all'articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema nazionale di istruzione, cui si applicano, ai sensi dei commi 2 e 6, le norme dell'articolo in materia di esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, non sono ricomprese le scuole non paritarie; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell'ambito di applicazione dell'articolo, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero dell'istruzione del 13 agosto scorso; potrebbe risultare opportuno un chiarimento su tale aspetto, anche al fine di fornire indicazioni agli enti territoriali a vario titolo coinvolti nell'organizzazione del sistema di istruzione;

più in generale, e fermo restando il mantenimento di una gestione unitaria del contrasto della pandemia, appare opportuno individuare modalità idonee per un maggiore coinvolgimento di comuni, città metropolitane e province nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell'ottica di una maggiore flessibilità e autonomia decisionale; per quanto concerne il sistema scolastico, potrebbe risultare opportuno un maggiore coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, nel rispetto della loro autonomia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) approfondire l'articolo 1, commi 2 e 6;

b) individuare, nel quadro di una gestione da mantenere unitaria del contrasto della pandemia, modalità idonee per un maggiore coinvolgimento di istituzioni scolastiche, comuni, città metropolitane e province nella definizione delle misure di contenimento, con particolare riferimento ai temi connessi al sistema scolastico e agli impianti sportivi, nell'ottica di una maggiore flessibilità e autonomia decisionale.

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TESTO
del disegno di legge

TESTO
della Commissione

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Art. 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

1. Il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 122 del 2021.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. 01. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19) – 1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “dall'esecuzione del test” sono inserite le seguenti: “antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare”».

All'articolo 1:

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «Le attività didattiche» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «del sistema nazionale di istruzione, e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie»;

alla lettera a), le parole: «di età inferiore ai sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»;

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «nell'ambito scolastico e dei servizi educativi per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università»;

al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale»;

il terzo periodo è soppresso;

al comma 4, le parole: «o arancione» sono soppresse;

al comma 6:

all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

al capoverso Art . 9-ter:

al comma 1, le parole: «e universitario» sono sostituite dalle seguenti: «, delle scuole non paritarie e quello universitario»;

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.
1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni»;

al comma 3, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «I dirigenti scolastici» sono inserite le seguenti: «, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato,», dopo le parole: «servizi educativi dell'infanzia» sono inserite le seguenti: «e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis», dopo le parole: «scuole paritarie» sono inserite le seguenti: «e non paritarie» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1»;

dopo il capoverso Art . 9-ter sono aggiunti i seguenti:

«Art. 9-ter.1. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo) – 1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1»;

al comma 7, dopo le parole: «Le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui», dopo le parole: «per quanto compatibili, anche» sono inserite le seguenti: «ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori,» e dopo le parole: «di alta formazione artistica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 8, le parole: «di cui commi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi»;

al comma 9, le parole: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale» e le parole: «convertito con modificazioni in legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

al comma 10, le parole: «di 358 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 70 milioni di euro»;

dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi»;

alla rubrica, le parole: «del sistema nazionale di istruzione e nelle università» sono sostituite dalle seguenti: «educative, scolastiche e universitarie».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Accesso ai servizi sociali) – 1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso Art. 9-quater:

al comma 1:

alla lettera b), dopo le parole: «nello Stretto di Messina» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti»;

è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis. – (Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) – 1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

“Art. 4-bis. – (Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) – 1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.
5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

Art. 2-ter. – (Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: “30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2021”;

b) al comma 482, le parole: “282,1 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “396 milioni di euro per l'anno 2021”;

c) al comma 483, le parole: “173,95 milioni di euro per l'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “195,15 milioni di euro per l'anno 2021”.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

All'articolo 3:

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «articoli 9-ter» sono inserite le seguenti: «, 9-ter.1, 9-ter.2»;

al comma 2, le parole: «commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale,».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti) – 1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: “da SARS-CoV-2” sono aggiunte le seguenti: “e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio”».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quatersono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater».

All'articolo 7:

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subìto dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189»;

al comma 3, le parole: «dei siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «dei siti internet istituzionali».

All'articolo 8:

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “15 settembre”;

b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre”».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione».

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Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell'attacco informatico subìto dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 01.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di validità della certificazione verde COVID-19)

1. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «dall'esecuzione del test» sono inserite le seguenti: «antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare».

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Nell'anno accademico 2021-2022, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza. Sono svolte prioritariamente in presenza, altresì, le attività formative e di tirocinio dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

b) identica;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

c) identica.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e formazione nonché nelle università, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità, nonché per le classi formate da alunni che per ragioni anagrafiche sono esclusi dalla campagna vaccinale.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.

5. Identico.

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
in ambito scolastico e universitario)

«Art. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie e quello universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. Le verifiche di cui al comma 4 sono effettuate dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111.

1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 non sia stata generata e non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell'interessato di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.

4 I dirigenti scolastici, o altro personale dell'istituzione scolastica da questi a tal fine delegato, e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia e delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis nonché delle scuole paritarie e non paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 1-bis . Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università e si applicano le sanzioni di cui al comma 5, primo, secondo e terzo periodo.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

5. La violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

5-bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 attraverso modalità di controllo delle certificazioni verdi COVID-19 che non consentono la visibilità delle informazioni che ne hanno determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalità, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei dati strettamente necessari per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 9-ter.1.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo)

1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Le disposizioni del primo periodo non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro delegati sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai direttori degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte dei responsabili delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorità degli enti locali e regionali territorialmente competenti.

Art. 9-ter.2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso alle strutture della formazione superiore)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-ter, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma 1, secondo modalità a campione individuate dalle istituzioni stesse. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 3 del presente articolo è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui al comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con esclusivo riferimento al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di cui al medesimo comma 1».

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, ai sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli istituti tecnici superiori, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27

9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

10-bis. Al fine di consentire il pagamento tempestivo dei supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni scolastiche statali, è autorizzata la spesa di 288 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

11. Identico.

11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino al termine delle attività didattiche, stipulati dalle istituzioni scolastiche statali del territorio regionale per assumere personale scolastico aggiuntivo rispetto all'organico assegnato dall'ufficio scolastico regionale, sono riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione in quanto necessarie al pagamento dei contratti medesimi.

12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. Identico.

Articolo 1-bis.
(Accesso ai servizi sociali)

1. Per garantire l'accesso alle mense e ai servizi sociali ai cittadini dell'Unione europea e dei Paesi terzi, senza fissa dimora, in possesso, rispettivamente, dei codici ENI (Europeo non iscritto) e STP (Straniero temporaneamente presente) nonché dei codici fiscali numerici provvisori, sottoposti alla profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute, sono assegnati, ove possibile, una certificazione verde COVID-19 provvisoria o, in alternativa, un codice a barre personale in modo da garantire l'identificazione univoca della persona vaccinata anche mediante mezzi informatici.

Articolo 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

Articolo 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

«Art. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

1. Identico:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

a) identica;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

c) identica;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

d) identica;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

e) identica ;

e-bis) funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici, senza limitazioni alla vendita dei titoli di viaggio.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2. Identico.

3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

3. Identico.

3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19, come definite dalle linee guida e dai protocolli di cui all'articolo 10-bis del presente decreto, integrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad ogni effetto di legge e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza nazionale, il contenuto degli obblighi di servizio pubblico gravanti sui vettori e sui gestori di infrastrutture o di stazioni destinati all'erogazione ovvero alla fruizione di servizi di trasporto pubblico di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, regolati da atti, autorizzazioni, licenze, permessi, nulla osta, contratti, convenzioni, disciplinari, appalti o concessioni.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

4. Identico.

Articolo 2-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie)

1. Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'obbligo vaccinale previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresì a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e i datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

4. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 4, a eccezione del comma 8. La sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10.

5. L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74».

Articolo 2-ter.
(Disposizioni di proroga in materia di lavoratori fragili)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 481, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;

b) al comma 482, le parole: «282,1 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «396 milioni di euro per l'anno 2021»;

c) al comma 483, le parole: «173,95 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «195,15 milioni di euro per l'anno 2021».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 135,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

b) quanto a 35,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.
(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)

Articolo 3.
(Modifica al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «altresì sui dati monitorati» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto necessario,».

1. Identico.

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Identico.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.
(Disposizioni di coordinamento)

Articolo 5.
(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter, 9-ter.1, 9-ter.2 e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 5-bis.
(Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di vaccinazioni equivalenti)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo le parole: «da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorità sanitarie competenti per territorio».

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater , del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9-bis, 9-ter e 9-quater del decreto- legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

Articolo 7.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subìto dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.

1. Identico.

1-bis. In considerazione dei danni conseguenti all'attacco subìto dai sistemi informatici di cui al comma 1, la regione Lazio può chiedere agli istituti finanziatori, per i mutui concessi nel corso dell'anno 2021, esclusi quelli concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, una proroga del termine di scadenza dei pagamenti dovuti entro il 31 dicembre 2021. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

2. Identico.

3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.
(Proroga del contingente «Strade sicure»)

Articolo 8.
(Proroga del contingente «Strade sicure»)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.

1. Identico.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. Identico.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Identico.

4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Identico.

4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 1053, comma 1, e 1242, comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre»;

b) all'articolo 2233-quater, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. Per gli anni 2021 e 2022, le aliquote di valutazione degli ufficiali sono formate alla data del 15 ottobre».

Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico.

a) al comma 2, dopo la parola «individua» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;

b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal», sono aggiunte le seguenti: «Ministro, anche senza portafoglio, o dal».

Articolo 9-bis.
(Clausola di salvaguardi a)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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