PDL 3264

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3264

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

dal ministro dell'istruzione
( BIANCHI )

dal ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
( GIOVANNINI )

e dal ministro della salute
( SPERANZA )

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Presentato il 6 agosto 2021

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Articolo 1. – (Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università) – Il comma 1 recepisce quanto rilevato dal Comitato tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, in merito all'importanza dell'attività didattica in presenza, qualificata «non solo come strumento essenziale per la formazione degli studenti, ma anche come momento imprescindibile e indispensabile nel loro percorso di sviluppo psicologico, di strutturazione della personalità e dell'abitudine alla socializzazione, la cui mancanza può negativamente tradursi in una situazione di deprivazione sociale e psico-affettiva delle future generazioni». A tal proposito, la norma dispone che nell'anno scolastico 2021-2022, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia nonché l'attività scolastica e didattica delle scuole di ogni ordine e grado e le attività didattiche e curriculari delle università siano svolti in presenza.
Il comma 2 elenca una serie di misure di sicurezza minime finalizzate a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, da adottarsi fino al 31 dicembre 2021 in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università al fine di prevenire la diffusione del virus:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Al comma 3 si prevede che la gestione di casi di infezione da SARS-CoV-2 confermati o sospetti avvenga secondo linee guida e protocolli adottati in base alla normativa vigente, i quali possono disciplinare ogni ulteriore aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche. Si tratta di linee guida e protocolli adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei princìpi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. I protocolli e le linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
I predetti protocolli e linee guida, come pure le università, possono derogare all'obbligo di indossare la mascherina qualora a determinate attività partecipino solo studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
Al comma 4 si prevede che i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i sindaci, per territori situati nella zona rossa o arancione, possano sospendere, ove sussistano circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica e solo per istituti scolastici singoli o situati in specifiche aree del territorio, lo svolgimento delle attività didattiche ed educative in presenza, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità. È fatta salva la garanzia dell'attività in presenza per l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Al comma 5 si dispone che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, quando siano rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto e dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3, al personale scolastico si applichi l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Tale norma prevede che i datori di lavoro pubblici e privati adempiano all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. La norma stabilisce altresì che, qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Al comma 6 si disciplina l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, inserendo nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, l'articolo 9-ter, rubricato «Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario». Tale articolo è composto da 5 commi, il cui contenuto è il seguente:

comma 1: si prevede che dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 il personale scolastico e universitario ha l'obbligo di possedere ed esibire una certificazione verde COVID-19. Lo stesso obbligo riguarda gli studenti universitari. In particolare, le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione dal COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;

comma 2: il mancato rispetto del predetto obbligo da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, comporta la sospensione del rapporto di lavoro con la conseguenza che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento;

comma 3: sono esenti dall'obbligo di certificazione coloro che sono impossibilitati a ricevere il vaccino sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

comma 4: i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni secondo le modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Con riferimento al rispetto dell'obbligo di certificazione verde da parte degli studenti universitari, le verifiche sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università;

comma 5: disciplina il regime sanzionatorio. In particolare, prevede che la violazione degli obblighi di munirsi di certificazione verde e di eseguire le prescritte verifiche sia sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Tale norma, al primo comma, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e che non si applichino le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge previgente attributiva di poteri per ragioni di sanità. Il comma 5 dell'articolo in esame fa salvo comunque quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Tale disposizione stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto- legge, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

Al comma 7 si specifica che le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il comma 9 prevede che Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica per l'anno 2021 con lo scopo di fornire elementi utili ad adeguare le misure di sanità pubblica al variare dello scenario epidemiologico. Lo scopo è instaurare un sistema di sorveglianza attiva di identificazione precoce dei casi positivi in un ambito caratterizzato da elevata frequenza di contatti sociali, al fine di ridurre la probabilità di diffondere l'infezione nella scuola.
Il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 per consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato.
Il comma 11 prevede che il Ministero dell'istruzione provveda al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico e trasmetta gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale.

Articolo 2. – (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto) – L'articolo 2 integra le previsioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, individuando i casi nei quali l'accesso ai mezzi di trasporto e il loro utilizzo nel territorio nazionale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge.
In particolare, al comma 1, si prevede che, dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 è necessario in relazione ai seguenti mezzi di trasporto:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone, siano essi di linea o non di linea (esemplificativamente: charter e aerotaxi);

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, con esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di tipo intercity, intercity notte e alta velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

In considerazione della tassatività dell'elencazione contenuta nel comma 1, non è richiesto, per contro, il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso e dell'utilizzo, nel territorio nazionale, di mezzi di trasporto diversi da quelli indicati nel citato comma 1, quali, a titolo esemplificativo: metropolitane e mezzi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico, ivi compresi quelli impiegati nell'erogazione dei servizi aggiuntivi; mezzi adibiti al trasporto scolastico dedicato; navi e traghetti impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e con le isole minori; impianti nei comprensori sciistici. In relazione a detti mezzi di trasporto, resta comunque fermo l'obbligo di osservare le misure anti-contagio, ivi comprese quelle previste dai protocolli e dalle linee guida di settore.
Il comma 2 prevede una deroga all'obbligo della certificazione verde COVID-19 introdotto dal comma 1, ai fini dell'accesso e dell'utilizzo dei mezzi di trasporto, in favore dei soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e dei soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Il comma 3 pone a carico dei vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché dei loro delegati, l'obbligo di verificare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto avvenga secondo le modalità e le condizioni previste dal comma 1, accertando altresì l'autenticità, la validità e l'integrità delle certificazioni verdi COVID-19, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.
Il comma 4 individua le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 3.

Articolo 3. – (Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020) – La disposizione rende facoltativo il parere, attualmente previsto come obbligatorio, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, nel procedimento di emissione dell'ordinanza con cui il Ministro della salute individua, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, le regioni nel cui territorio si manifesta un più elevato rischio epidemiologico, ai fini dell'applicazione delle specifiche misure previste per le diverse zone di classificazione del rischio («bianca», «gialla», «arancione» o «rossa»).
Per effetto dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha in tal senso modificato il comma 16-septies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, infatti, la collocazione delle regioni nelle diverse zone ha assunto connotati di automatismo e, dunque, discende direttamente dall'applicazione dei parametri normativi ai dati elaborati dalla cabina di regia, di guisa che la previsione di un parere obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico si appalesa oramai quale inutile aggravamento del procedimento.
La norma salvaguarda, tuttavia, la facoltà del Ministro della salute di richiedere il parere del Comitato tecnico-scientifico, ogniqualvolta lo ritenga necessario ai fini dell'emissione della descritta ordinanza.

Articolo 4. – (Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico) – Al comma 1, la disposizione statuisce che con le linee guida previste dall'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, alcune delle quali già possono stabilire un numero massimo di spettatori diverso da quello fissato dalla legge per gli eventi e le competizioni sportivi all'aperto, è possibile, per la partecipazione del pubblico ai medesimi eventi e competizioni all'aperto, decidere anche modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
Al comma 2, si stabilisce che, in zona bianca, sia per gli eventi e le competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, sia per gli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata.
Al comma 3, si prevede, infine, che sempre in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, i quali si svolgono esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, la capienza massima consentita al chiuso passa dal 25 al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.
Le misure di cui ai commi 2 e 3 incidono sulle percentuali previste all'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, successivamente modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021.

Articolo 5. – (Disposizioni di coordinamento) – Al comma 1 si interviene sull'elenco di disposizioni del decreto-legge n. 52 del 2021 per le cui esclusive finalità possono essere utilizzate le certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che le stesse possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021 (spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa, accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali, spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, servizi e attività elencati nell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021), anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, come modificato dal presente decreto (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario e nei mezzi di trasporto).
Il comma 2 è volto a specificare che le somme già confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19. Al trasferimento alla suddetta contabilità si procederà previa iscrizione nel Fondo per le emergenze nazionali.

Articolo 6. – (Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino) – Si prevede di non applicare, nel territorio italiano, le disposizioni concernenti l'utilizzo della certificazione verde COVID-19 nei confronti dei soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione rilasciato dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino. La disposizione si applica fino all'adozione di un'apposita circolare del Ministero della salute che dovrà definire le modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali e, comunque, non oltre il 15 ottobre 2021.

Articolo 7. – (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio) – Il recente attacco di pirateria informatica subìto dal sistema informatico della regione Lazio nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto ha determinato l'inutilizzabilità dell'infrastruttura informatica creando, tra l'altro, problemi di continuità nei procedimenti amministrativi, con grave nocumento alla continuità dell'amministrazione e al buon andamento della stessa. Allo stato attuale non è dato sapere quando i sistemi potranno essere ripristinati.
La norma in esame si occupa dei procedimenti amministrativi, per i quali dispone la sospensione dei termini. In particolare, si stabilisce che nel computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, gestiti tramite le strutture informatiche dalla regione e dai suoi enti strumentali, non si tenga conto del periodo compreso tra il 1° agosto 2021 e il 15 settembre 2021.
Per il medesimo periodo sono sospesi altresì gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Articolo 8. – (Proroga del contingente «Strade sicure») – L'intervento regolatorio permette di prorogare, per ulteriori 92 giorni, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, l'incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 1025, della legge n. 178 del 2020, prorogato fino al 31 luglio 2021 dall'articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021, poste a disposizione dei prefetti in ragione delle incrementate esigenze di contenimento della diffusione del COVID-19. La norma, inoltre, al fine di assicurare all'intero strumento i consueti livelli di operatività ed efficienza, riconosce e finanzia per l'intero periodo, ossia dal 1° agosto al 31 ottobre 2021, la corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura pari a quello effettivamente reso, ossia mediamente 47 ore al mese.

Articolo 9. – (Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128) – Si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa conferire la delega per le politiche spaziali e aerospaziali non solo a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (come stabilito dalla norma vigente), ma anche a un Ministro, con o senza portafoglio, il quale eventualmente presiede il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale.

Articolo 10. – (Entrata in vigore) – La disposizione prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021.

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

Considerata la necessità di disporre misure urgenti a seguito dell'attacco informatico subìto dai sistemi della Regione Lazio tra il 31 luglio e il 1° agosto 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università)

1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolti in presenza. Le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza.
2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

3. In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico e dei servizi educativi dell'infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Le università possono derogare alle disposizioni di cui al comma 2, lettera a), qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità.
4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui al primo periodo sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento al loro ambito di applicazione. Laddove siano adottati i predetti provvedimenti di deroga, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l'articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3.
6. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

«Art. 9-ter
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19
in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui al presente comma sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università.
5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

7. Le disposizioni al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università.
8. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento, delle misure occorrenti per l'anno 2021 per il contenimento e il contrasto dell'emergenza COVID-19 predispone e attua un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27
10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato, è autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
11. Il Ministero dell'istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
12. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-ter, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater
(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)

1. A far data dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;

b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;

c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;

d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;

e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi di cui al comma 1 avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.».

Articolo 3.
(Modifiche al decreto-legge n. 33 del 2020)

1. All'articolo 1, comma 16-bis, secondo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «altresì sui dati monitorati» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto necessario,».

Articolo 4.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi
e in materia di spettacoli aperti al pubblico)

1. Per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all'aperto, con le linee guida di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli spettacoli aperti al pubblico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, in zona bianca la capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35 per cento di quella massima autorizzata nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore a 2500.

Articolo 5.
(Disposizioni di coordinamento)

1. Le certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate, oltre che per i fini indicati dall'articolo 9, comma 10-bis, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, anche per quelli di cui agli articoli 9-ter e 9-quater del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dal presente decreto.
2. Le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 6.
(Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino)

1. Ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Articolo 7.
(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio)

1. In considerazione dell'attacco subìto dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021.
2. La Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 1, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
3. In caso di inoperatività dei siti istituzionali della Regione Lazio e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 8.
(Proroga del contingente «Strade sicure»)

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unità di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021.
2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 7.626.780 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Ai fini dell'immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128)

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la parola «individua» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero»;

b) al comma 3, dopo le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal», sono aggiunte le seguenti: «Ministro, anche senza portafoglio, o dal».

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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