PDL 3254

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3254

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata DI GIORGI

Disciplina della professione di guida turistico-culturale

Presentata il 4 agosto 2021

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Onorevoli Colleghi! – L'obiettivo della presente proposta di legge è quello di introdurre una regolamentazione della professione di guida turistico-culturale, la cui disciplina, in base all'articolo 117 della Costituzione, rientra tra le materie di legislazione concorrente, attraverso misure che siano coerenti con la necessità di valorizzare il patrimonio culturale italiano tramite il riconoscimento della professionalità di coloro che lo illustrano ai visitatori, esaltandone la bellezza e la ricchezza in tutti gli aspetti: storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale, anche in relazione al contesto demo-etno-antropologico, paesaggistico ed enogastronomico che caratterizza le specificità dei territori. Il nostro Paese, che ha il numero più alto di siti tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), è esso stesso l'espressione di un patrimonio esteso e diffuso che, incontrandosi con le tradizioni e le specificità proprie di ciascun territorio, diventa unico al mondo e, come tale, deve essere valorizzato e salvaguardato. Proprio per la sua natura di vero e proprio monumento «a cielo aperto», costituito da migliaia di realtà culturali diverse e specifiche, è opportuno che chi illustra professionalmente tali realtà sia competente e abbia una conoscenza specifica dei territori. In mancanza di un intervento normativo ad hoc si corre il rischio di non riuscire a valorizzare fino in fondo tutte le tipicità proprie di ogni singola area. Per questo è urgente prendere coscienza di questa esigenza e dare un forte segnale di impegno, rafforzando le politiche di formazione e attivando le necessarie misure di tutela verso le guide turistico-culturali italiane. Per fare ciò è necessario chiarire definitivamente la natura dell'attività della guida turistico-culturale, che non è quella di un mero «servizio» turistico, ma di una vera e propria professione. Come è noto, era stata aperta da parte dell'Unione europea una procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) nei confronti dello Stato italiano sulla base del presupposto che la disciplina della professione di guida turistica rientrasse nell'ambito della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nota come «direttiva Bolkestein». Con l'entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), il contenzioso con l'Europa è stato definito ma a danno delle guide turistiche nazionali che, per garantire la libera prestazione di servizi su tutto il territorio nazionale imposta dall'Europa, hanno subìto una dequalificazione della propria professione, a svantaggio degli interessi generali dello Stato e della migliore valorizzazione del patrimonio culturale italiano. La presente proposta di legge è l'occasione per chiarire definitivamente che le guide turistico-culturali, essendo una vera e propria categoria di professionisti specializzati, non possono rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, nella quale sono indicate per un mero errore di traduzione. Nel considerando (33) della citata direttiva 2006/123/CE, infatti, sono individuati i servizi turistici dei «tour guides», che sono quelli offerti dagli «accompagnatori turistici», addetti alla supervisione e all'organizzazione del viaggio. Questo termine è stato erroneamente tradotto come «guide turistiche» e ciò ha creato confusione tra due figure professionali che, sebbene in Italia siano entrambe regolamentate, risultano tuttavia ben distinte e definite «accompagnatore» e «guida turistica», come peraltro ben chiarito in una sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, che conferma la distinzione tra le figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico. Il termine inglese corretto che identifica le guide turistiche non è, infatti, «tour guides», ma «tourist guides», come stabilito, peraltro, da tutti i Paesi europei, essendo la definizione stata adottata dal Comitato europeo di normalizzazione. La guida turistica, intesa come «persona che guida i visitatori nella loro lingua e interpreta il patrimonio culturale e naturale di un'area per la quale possiede una qualifica specifica, riconosciuta e certificata dall'autorità preposta», esula pertanto dal campo dei servizi organizzativi, rientrando a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, sulle qualifiche professionali. La stessa direttiva europea 2006/123/CE prevede deroghe alla sua applicazione per motivi di salute pubblica, politica sociale, salute e sicurezza dei lavoratori, dipendenti e autonomi, protezione dell'ambiente, salvaguardia del patrimonio culturale e per altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto europeo. Altre deroghe sono previste dalla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 febbraio 1991, nella causa C-180/1989, per la quale: «i musei e monumenti storici richiedono l'intervento di una guida specializzata». Inoltre, le restrizioni territoriali non sono inserite tra i «requisiti vietati» ai sensi dell'articolo 14 della citata direttiva, facendo ritenere che per le guide turistiche gli ambiti territoriali sono ambiti di competenza professionale conseguibile. Ritenendo, quindi, che le guide turistico-culturali siano le uniche figure professionali specializzate a illustrare correttamente ai visitatori il patrimonio culturale italiano, migliorandone la divulgazione e contribuendo così alla sua valorizzazione e tutela, in linea con quanto stabilito dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1996, con la presente proposta di legge si intendono perseguire le seguenti finalità: a) introdurre una formazione specifica, teorica e pratica, della durata complessiva di 800 ore, necessaria per l'accesso all'esame di abilitazione; b) istituire, presso il Ministero del turismo, l'albo nazionale delle guide turistico-culturali, al quale sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione. L'esercizio della professione avviene a seguito del superamento dell'esame di abilitazione professionale e alla contestuale iscrizione all'albo.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di professione di guida turistico-culturale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistico-culturale nel rispetto dei princìpi fondamentali della presente legge.

Art. 2.
(Definizione della professione di guida turistico-culturale)

1. È definito guida turistico-culturale il professionista che effettua visite guidate rivolte a persone singole o a gruppi di persone, a piedi o con mezzi di trasporto, a luoghi e a beni di interesse culturale, storico, religioso, paesaggistico e produttivo, quali musei, gallerie, siti e complessi archeologici, complessi religiosi, architettonici, urbanistici, ville storiche, mostre, cantine o altri siti della produzione agroalimentare tradizionale e che illustra gli aspetti storici, artistici, religiosi, sociali, demo-etno-antropologici, enogastronomici e naturalistici del patrimonio materiale e immateriale costituenti l'identità culturale nazionale e regionale.
2. La guida turistico-culturale, nello svolgimento della propria attività professionale di valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, assicura la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza di tale patrimonio nonché la sensibilizzazione e l'educazione dei visitatori al rispetto dei luoghi e dei beni visitati.

Art. 3.
(Esercizio della professione di guida turistico-culturale)

1. L'esercizio della professione di guida turistico-culturale è subordinato al possesso del diploma di laurea triennale quale requisito minimo, previo superamento dell'esame di abilitazione di cui al comma 2 del presente articolo e contestuale iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 4.
2. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistico-culturale è indetto dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame.

Art. 4.
(Albo nazionale delle guide turistico-culturali)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito l'albo nazionale delle guide turistico-culturali, di seguito denominato «albo nazionale», al quale sono iscritti tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione all'albo nazionale.

Art. 5.
(Corsi di formazione)

1. I corsi di formazione per l'esercizio della professione di guida turistico-culturale, a contenuto teorico e pratico, sono propedeutici all'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 2, e sono organizzati dalle regioni in convenzione con le università.
2. I corsi di formazione hanno una durata complessiva di 800 ore, al fine di acquisire le conoscenze relative ai seguenti ambiti:

a) patrimonio storico, culturale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale;

b) patrimonio demo-etno-antropologico, paesaggistico, produttivo ed enogastronomico.

3. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di formazione sono poste a carico delle regioni nell'ambito dei programmi di collaborazione per l'istruzione universitaria.

Art. 6.
(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistico-culturale rilasciato a seguito del superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'iscrizione all'albo nazionale, di svolgere le attività di cui all'articolo 2, in violazione delle disposizioni della presente legge e della legislazione vigente in materia. L'esercizio abusivo della professione di guida turistico-culturale è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.
2. È fatto divieto a chiunque non è in possesso del titolo di guida turistico-culturale ai sensi del comma 1 di fare uso di tessere o di altri segni distintivi propri delle guide turistico-culturali.
3. È fatto divieto a chiunque di avvalersi delle prestazioni professionali di guida turistico-culturale svolte da soggetti non iscritti all'albo nazionale.

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