PDL 3248

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3248

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Misure urgenti in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici, connesse all'emergenza da COVID-19

Presentata il 30 luglio 2021

torna su

Onorevoli Deputati! – Il legislatore regionale ha assunto, nel corso degli anni 2020 e 2021, una serie significativa di iniziative a sostegno di quanti operano nel settore dell'attività motoria e sportiva, uno degli ambiti maggiormente incisi dai provvedimenti di chiusura delle attività, disposti e reiterati in vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19: basta segnalare la legge regionale 20 maggio 2020, n. 17, recante iniziative a sostegno dei soggetti che operano nel settore della cultura e della attività motoria e sportiva, la cui efficacia è stata prorogata per l'anno 2021.
In occasione di incontri e confronti in sede di Consulta regionale per lo sport, organismo con funzioni consultive sulla materia, previsto e disciplinato dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, recante «Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva», il tema è stato portato all'attenzione del consiglio regionale, d'intesa con i presentatori di questa proposta di legge e su particolare iniziativa del primo firmatario, consigliere Alberto Bozza, nella sua qualità di componente della Consulta.
D'altro canto, il tema del sostegno agli operatori del comparto degli impianti sportivi e in particolare, in questa sede, degli impianti sportivi pubblici affidati in regime di concessione a società e associazioni, era emerso sia nelle interlocuzioni intercorse fra consiglieri regionali – e in particolare con il cofirmatario della presente iniziativa, consigliere Marzio Favero – che del tema erano stati interessati dai comuni dei rispettivi territori e dalla stessa Associazione nazionale dei comuni italiani del Veneto, nel suo ruolo istituzionale e di rappresentanza dei temi all'attenzione dei comuni del Veneto, come peraltro nella sede istituzionale, ovvero in occasione di diverse sedute della sesta commissione consiliare.
Varie sono le considerazioni emerse: dal contesto, anche giuridico, di perdurante incertezza in ordine a tempi e modalità di possibili riaperture, alle condizioni delle stesse in funzione della concreta possibilità di fruizione dell'offerta degli impianti sportivi pubblici in regime di concessione: e ciò ridonda sull'effettività di ogni ipotesi di programmazione di riaperture e di gestione della stagione, per non parlare degli investimenti anche per la manutenzione degli impianti.
Ora si ritiene, anche sulla base degli elementi acquisiti e degli esiti dei confronti nelle diverse sedi istituzionali e nei limiti di competenza e disponibilità del legislatore regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, di assumere un'iniziativa di legge statale.
Si tratta, infatti, di operare con un intervento afferente alla materia «ordinamento civile» che rientra tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, così fornendo la necessaria base giuridica per legittimare iniziative da parte degli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio finalizzate non alla risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio, ma alla sua riduzione ad equità, atteso che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha avuto inizio fin dal febbraio 2020, ha significativamente alterato l'equilibrio delle prestazioni e delle controprestazioni fra ente pubblico proprietario dell'impianto e soggetto che ne ha assunto la gestione e la manutenzione.
All'articolo 1 della presente proposta di legge vengono individuate le iniziative configurate come ammissibili le quali, esemplificativamente, vanno da un prolungamento della durata del rapporto concessorio, ad una revisione delle clausole del medesimo, fino a contemplare la possibilità di una riduzione del canone; in altri termini, si tratta di forme di rinegoziazione del rapporto concessorio, nel quale il rapporto e l'equilibrio originario fra prestazioni e controprestazioni si è alterato per circostanze assolutamente imprevedibili (la sopravvenienza dell'evento pandemico da COVID-19).
Lo scopo è anzitutto quello di garantire il mantenimento degli impianti sportivi pubblici e di evitare un irreversibile non funzionamento degli stessi durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da COVID-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.
In tal modo, inoltre, si garantisce fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, assicurando al pubblico la possibilità di iniziative sportive che favoriscano il benessere psico-fisico delle persone.
Dato lo scopo anche sociale delle disposizioni proposte, si è previsto che le iniziative ivi indicate siano compatibili, e non alternative, con altre misure di sostegno, stabilite da altre disposizioni, statali o regionali.
Si evidenzia che, tra le iniziative previste dall'articolo 1, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio, inclusa la proroga della durata del rapporto, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati, in particolare tenendo conto del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminando l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore.
Come noto, la terminologia utilizzata, «rischio operativo», «rischio di costruzione», «rischio di disponibilità», «rischio di domanda», «equilibrio economico e finanziario», ossia la tipologia di rischi individuata come propria della natura del rapporto concessorio e la necessaria presenza nelle concessioni delle condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria, ricalca quanto disposto rispettivamente in sede di definizioni dall'articolo 3, comma 1, lettere zz), aaa), bbb), ccc) e fff), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
L'articolo 2 della presente proposta di legge considera il caso nel quale fra le diverse soluzioni trovi applicazione anche una revisione del rapporto concessorio con la «riduzione del canone concessorio» limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi, il quale determina un minor introito a valere sul bilancio dell'ente locale. A tal fine si prevede la possibilità di finanziare con risorse a carico del bilancio dello Stato i comuni che optano per tale soluzione, mediante un contributo concesso ai sensi di quanto previsto dal fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023».
Si evidenzia che al fine di poter accedere al fondo in questione, come debitamente rifinanziato per fare fronte agli oneri conseguenti alla presente proposta di legge, la misura della riduzione del canone concessorio deve necessariamente accompagnarsi ad altre misure complementari, volte a incidere sul rapporto concessorio, attualizzandolo alle nuove condizioni.
Infine, la presente proposta di legge si completa all'articolo 3 con la previsione della norma finanziaria, stimata in prima applicazione e all'articolo 4 con la previsione dell'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su

RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La proposta di legge in oggetto, composta da quattro articoli, intende porre la base giuridica per legittimare le iniziative tra gli enti locali proprietari di impianti sportivi in regime concessorio e i gestori di tali impianti al fine di favorire una modificazione dei rapporti concessori in essere tra tali soggetti nel caso in cui, a causa delle limitazioni alla fruizione degli impianti per far fronte allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 iniziato fin dal febbraio 2020 e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, tali rapporti concessori abbiano subìto una significativa alterazione dell'equilibrio delle prestazioni e controprestazioni.
Lo scopo è di evitare la risoluzione per eccessiva onerosità del rapporto concessorio mediante la sua riduzione ad equità, consentendo in tal modo la continuazione delle attività motorie e sportive svolte dai cittadini a tutela del loro benessere psico-fisico e della salute durante l'attuale emergenza pandemica da COVID-19 ed evitando che eventuali risoluzioni del rapporto concessorio portino a un non funzionamento degli impianti con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico.
Nel dettaglio la presente proposta di legge:

all'articolo 1 prevede che le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione dello stesso, inclusa la proroga della durata, che consenta ai soggetti gestori degli impianti di raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, anche rideterminando l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrando la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o altri investimenti sulle attività oggetto della concessione;

all'articolo 2 stabilisce che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 823, della legge n. 178 del 2020 opera anche per la concessione di contributi ai comuni che concordano una revisione del rapporto concessorio che comporti una riduzione del canone dovuto dal gestore e da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente;

all'articolo 3 quantifica in euro 2.000.000 per il 2021, sulla base di una stima del numero di enti interessati e di impianti che possono ricadere nel campo di applicazione della norma, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge, che trovano copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»;

all'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per quanto concerne in particolare la copertura finanziaria, alla stessa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio pluriennale 2021-2023 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Disposizioni per la ridisciplina del rapporto concessorio afferente alla gestione degli impianti sportivi di proprietà degli enti locali a seguito della sospensione delle attività sportive per l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In ragione del ricorrere delle condizioni di sospensione delle attività sportive disposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi della legge statale, fatte salve le misure di sostegno previste da altre disposizioni, al fine di garantire il mantenimento e di evitare un irreversibile non funzionamento degli impianti sportivi pubblici durante il periodo di sospensione delle attività sportive disposto dalla normativa statale o regionale connessa all'emergenza da COVID-19, con conseguente depauperamento del patrimonio pubblico e al fine di consentire fin dal momento della riapertura degli impianti l'immediato funzionamento degli stessi, garantendo un servizio al pubblico per favorire il benessere psico-fisico delle persone, le parti del rapporto di concessione possono concordare la revisione del rapporto concessorio in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusa la proroga della durata del rapporto, che consenta ai soggetti gestori degli impianti l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ivi compresa la manutenzione degli impianti, anche con un graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
2. Ai fini di cui al comma 1, le parti del rapporto concessorio possono in particolare, sulla base del tempo necessario a raggiungere la contemporanea presenza di condizioni di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria del rapporto concessorio, rideterminare l'ammontare del canone concessorio, le condizioni del rischio operativo, del rischio di disponibilità, del rischio di domanda o di altri rischi previsti a carico del gestore, nonché riparametrare la nuova durata della concessione ai tempi necessari all'ammortamento di mutui o di altri investimenti sulle attività oggetto della concessione.

Art. 2.
(Integrazione delle modalità di utilizzo del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

1. Il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 823, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, opera anche per la concessione di contributi ai comuni che, limitatamente al periodo di sospensione dell'attività degli impianti sportivi pubblici in regime concessorio, concordano una revisione del rapporto concessorio ai sensi della presente legge che disponga, tra le altre misure, anche la riduzione del canone dovuto dal gestore da cui consegue come effetto l'introito di minori entrate nel bilancio di previsione dell'ente.

Art. 3.
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 2.000.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

torna su