PDL 3243-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
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Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3243-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 30 luglio 2021 (v. stampato Senato n. 2272)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(DRAGHI)

dal ministro per la pubblica amministrazione
(BRUNETTA)

e dal ministro della giustizia
(CARTABIA)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(FRANCO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 30 luglio 2021

(Relatori: CECCANTI per la I Commissione; ZANGRILLO per la XI Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato), il 3 agosto 2021, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 3243.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3243 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 19 articoli, per un totale di 104 commi, risulta incrementato, dopo l'esame al Senato, a 39 articoli, per un totale di 198 commi; esso è riconducibile, sulla base del preambolo, alla necessità ed urgenza di rafforzare la capacità funzionale della pubblica amministrazione in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riferimento all'amministrazione della giustizia; si valuti l'opportunità di approfondire la coerenza con questa finalità unitaria delle disposizioni di cui all'articolo 17-octies, commi 6 (modifica della disciplina sui commissari per le bonifiche dei siti di interesse nazionale di Crotone e Brescia-Caffaro) e 7 (istituzione di un commissario straordinario per la depurazione del lago di Garda), e all'articolo 17-duodecies (disposizioni urgenti per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026), tutte disposizioni peraltro originariamente contenute nel decreto-legge n. 92 del 2021, confluito nel provvedimento in esame;

per quanto attiene al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure contenute nel decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 198 commi 19 necessitano di provvedimenti attuativi; in particolare è richiesta l'adozione di 1 decreto del Presidente della Repubblica, 6 decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, 4 decreti ministeriali e 8 provvedimenti di altra natura; in 5 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in 5 casi l'attuazione delle disposizioni è subordinata all'approvazione del PNRR in sede europea, evento peraltro già verificatosi con la decisione del Consiglio dell'Unione europea dello scorso 13 luglio; in un caso è richiesto il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

il provvedimento rientra tra le misure legislative previste dal PNRR; in particolare il Piano richiede l'adozione con decreto-legge, entro giugno 2021, di semplificazioni per le assunzioni connesse al PNRR e, con legge, entro dicembre 2021, di ulteriori misure per le medesime assunzioni;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

alcune disposizioni appaiono suscettibili di approfondimenti per quel che attiene alla formulazione; in particolare, l'articolo 3-bis introduce una modalità di reclutamento del personale negli enti locali basata su elenchi di idonei previo interpello ed eventuale prova selettiva ai fini dell'assunzione; in proposito, appaiono meritevoli di considerazione diversi aspetti; in termini generali, andrebbe chiarita l'eventuale equiparazione di queste procedure selettive ai concorsi pubblici, anche ai fini della valutazione del rispetto dell'articolo 97, quarto comma, della Costituzione; inoltre al comma 1, si stabilisce che gli enti locali possano organizzare e gestire in forma aggregata la formazione di elenchi di idonei per l'eventuale successiva assunzione nei ruoli dell'amministrazione sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato; al riguardo occorre però ricordare che l'accesso ai ruoli è riservato a coloro che sono assunti a tempo indeterminato; non appare inoltre specificato che cosa avvenga nel caso in cui, per il posto bandito da uno specifico ente locale vi sia, tra gli appartenenti all'elenco di idonei, un solo candidato e, in particolare, se in tal caso l'ente locale possa procedere all'assunzione senza lo svolgimento della prova scritta o orale; con riferimento al comma 9, andrebbero meglio specificati gli obblighi di pubblicità a cui sono soggette le selezioni; il comma 4 dell'articolo 13 prevede, all'ultimo periodo, che per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato, l'attestazione di servizio prestato con merito da parte del personale assunto a tempo determinato di supporto delle linee progettuali giustizia del PNRR può costituire titolo di preferenza a parità di titoli e di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, senza indicare in quale ordine tale titolo si collochi nell'elencazione dei titoli di preferenza contenuta al comma 4 del citato articolo 5; con riferimento, invece alla possibilità di scorrimento delle graduatorie per il reclutamento di personale presso i commissari per il dissesto idrogeologico, di cui all'articolo 17-octies, comma 3, si valuti l'opportunità di specificare se trovino o meno applicazione le disposizioni che, nell'ambito della programmazione triennale del personale, subordinano le nuove assunzioni a tempo determinato alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco (di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) nonché all'espletamento dell'apposita procedura di mobilità del personale (di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001);

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

nel provvedimento risulta essere confluito il decreto-legge n. 92 del 2021 in materia di rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e di sport; al riguardo si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2835-A, di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo «ad operare per evitare la “confluenza” tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari»; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A, di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cosiddetto «decreto-legge proroga termini») il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo «a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10»; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 23 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decreto-legge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che «la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare»; su quest'ultimo punto merita segnalare che sul disegno di legge S. 2301, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2021, si è svolta sostanzialmente una sola seduta in sede referente presso la 13ª Commissione ambiente del Senato, con lo svolgimento della relazione del relatore e l'annuncio da parte del rappresentante del Governo dell'intenzione di far confluire il decreto-legge nel provvedimento in esame, senza tuttavia esplicitare le motivazioni alla base della decisione; in sede consultiva si sono espresse le Commissioni 4ª (Difesa), 7ª (Istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali;

il comma 7-quater dell'articolo 3 modifica implicitamente il contenuto di una fonte non legislativa, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 108 del 2004;

l'articolo 6 prescrive l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione da parte delle pubbliche amministrazioni, piano che dovrebbe convogliare, in un unico atto, una pluralità di piani programmatori previsti dalla normativa vigente. In tale contesto, al comma 5, si prevede che, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, in un obiter dictum della sentenza n. 149 del 2012, ha lasciato impregiudicata la possibilità di pronunciarsi sulla «correttezza della prassi di autorizzare l'emanazione di regolamenti di delegificazione tramite decreto-legge»;

il comma 7 dell'articolo 17-octies nomina ex lege il prefetto di Brescia commissario straordinario per la depurazione del lago di Garda, in deroga, peraltro solo implicita, all'articolo 11 della legge n. 400 del 1988 che prevede, per la nomina di commissari straordinari, un decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3-bis, l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 17-octies, comma 3;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire l'articolo 3, comma 7-quater, l'articolo 6, comma 5, e l'articolo 17-octies, comma 7;

il Comitato raccomanda infine:

abbiano cura il Parlamento e il Governo di evitare, per il futuro, la confluenza di decreti-legge in altri provvedimenti di urgenza, limitando tale fenomeno a circostanze eccezionali, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari, e tenendo altresì conto delle esigenze di rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto e di effettuare la confluenza con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare del decreto-legge.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

La IV Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia (C. 3243 – Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

nel provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica nella seduta dello scorso 30 luglio, è stato trasfuso anche il decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;

le disposizioni che intervenivano sulla disciplina del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dei carabinieri, recate dal citato decreto-legge n. 92, sono state ora riprodotte dall'articolo 17-septies, comma 3, del decreto-legge in esame;

considerato che la norma in commento novella l'articolo 174 del codice dell'ordinamento militare, sancendo la dipendenza funzionale del CUFAA dal Ministro della transizione ecologica, in luogo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e facendo, comunque, salve la dipendenza dell'Arma dei carabinieri dal Capo di stato maggiore della difesa, tramite il Comandante generale, per i compiti militari, la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno, per i compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e la dipendenza funzionale dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare per lo svolgimento delle funzioni riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero;

rilevato che la norma prevede il collocamento in soprannumero, rispetto all'organico dei generali di corpo d'armata previsto dal codice dell'ordinamento militare, del comandante del CUFAA, garantendo la copertura degli oneri attraverso una riduzione di organico di 3 unità del ruolo ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nel grado di tenente colonnello;

valutate favorevolmente le disposizioni che interessano i profili di competenza della Commissione difesa;

ritenuto, altresì, necessario, stante la situazione di emergenza in cui versano talune regioni in relazione al verificarsi di significativi casi di reati ambientali – con particolare riferimento al fenomeno degli incendi boschivi – che siano potenziate le dotazioni organiche e strumentali dei reparti che fanno riferimento al Comando carabinieri per la tutela forestale, che ha alle dipendenze il Nucleo informativo antincendio boschivo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di prevedere misure volte ad implementare le dotazioni organiche e strumentali dei reparti del Comando carabinieri per la tutela forestale in considerazione del necessario contributo svolto in relazione alle attività di difesa del territorio e di prevenzione, contrasto e repressione dei reati ambientali.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3243 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia;

premesso che:

l'articolo 3, comma 10-bis, dispone che il Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, provveda ad avviare un processo di semplificazione dell'iter per ottenere il riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, definendo un elenco di atenei internazionali;

nell'ordinamento vigente le procedure in materia di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero e la relativa competenza sono diversificate in base alle finalità del riconoscimento e rimandano, quanto alla competenza, a più amministrazioni statali, oltre che al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, alle università e alle regioni, laddove la disposizione citata non esplicita per quali tipologie di riconoscimento si prevede la semplificazione dell'iter, né chiarisce la finalità, nell'ambito del procedimento suddetto, della definizione di un elenco di «atenei internazionali»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1-bis, comma 3, il riferimento alle «Soprintendenze archivistiche» dovrebbe essere corretto con quello alle «Soprintendenze archivistiche e bibliografiche»;

b) all'articolo 3, comma 10-bis, si valuti l'opportunità di chiarire se si prevede la semplificazione dell'iter per tutte le procedure di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero ovvero di specificare per quali procedure, nonché di esplicitare la finalità della definizione dell'elenco degli atenei internazionali.

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo;

ricordato che nel provvedimento in esame sono confluite le disposizioni – che investono in gran parte la competenza della Commissione – in origine presenti nel decreto-legge n. 92 del 2021, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica (MITE) e in materia di sport, di cui l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione dispone contestualmente l'abrogazione e la salvezza degli effetti prodottisi;

premesso che:

l'articolo 17-quinquies, dispone in materia di assunzione di personale specializzato presso il MITE;

l'articolo 17-sexies definisce l'articolazione della struttura di missione presso il MITE per il coordinamento della fase attuativa del PNRR;

l'articolo 17-septies, commi 1 e 2, dispone che il MITE può avvalersi dell'ENEA e dell'ISPRA per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e il comma 3 del medesimo articolo sancisce la dipendenza funzionale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) dal medesimo ministero;

l'articolo 17-octies sostiene le attività dei Commissari che si occupano di contrasto del dissesto idrogeologico nonché di quelli deputati alle bonifiche dei siti di interesse nazionale di Crotone e Brescia-Caffaro, e dispone infine la nomina del prefetto di Brescia a Commissario straordinario per le nuove opere per il collettamento e la depurazione della sponda bresciana del lago di Garda;

l'articolo 17-novies prevede la nomina, da parte del Ministro degli affari esteri e del MITE, di un «inviato speciale per il cambiamento climatico»;

l'articolo 17-decies eleva da tre a cinque il numero dei componenti il consiglio di amministrazione dell'ENEA;

l'articolo 17-undecies interviene sulla composizione e sul funzionamento della Commissione istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti PNRR-PNIEC;

l'articolo 17-duodecies reca modifiche alla disciplina concernente la società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», cui è affidato il compito di realizzare le opere previste per lo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimipiadi invernali 2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, recante disposizioni finalizzate al rafforzamento delle capacità delle pubbliche amministrazioni e del sistema della giustizia, in attuazione di quanto previsto nel PNRR;

rilevato che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato – che hanno, tra l'altro, trasposto nel corpo del decreto-legge le disposizioni del decreto-legge n. 92 del 23 giugno 2021, contestualmente abrogato – il provvedimento si compone di 39 articoli e sei allegati;

rilevato, in particolare, che l'articolo 8, comma 3, attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, i compiti di: assicurare il raccordo con il semestre europeo, in cui rientrano le raccomandazioni specifiche per Paese, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR, e con il Programma nazionale di riforma; curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR; verificare eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza;

considerato che il reclutamento di personale per gli incarichi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 13 è subordinato all'approvazione del PNRR da parte della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) 2021/241, e che il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, fornendo una valutazione globalmente positiva del PNRR presentato dall'Italia, e successivamente, il 13 luglio 2021, il Piano è stato definitivamente approvato con decisione di esecuzione del Consiglio, che ha recepito la proposta della Commissione europea;

rilevato che gli articoli da 11 a 17 stabiliscono interventi coordinati finalizzati a dare attuazione alle misure di rafforzamento dell'amministrazione della giustizia, previste dal PNRR;

considerato che numerose modifiche apportate dal Senato sono volte a rafforzare altri comparti della pubblica amministrazione, al fine del loro efficace concorso alla realizzazione dei progetti inclusi nel PNRR, e che in tale ambito è auspicabile un ulteriore rafforzamento delle azioni di sostegno agli enti territoriali, con particolare riferimento al reclutamento di personale tecnico funzionale all'attuazione degli investimenti del PNRR;

rilevata l'assenza di profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza

PARERE FAVOREVOLE

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