PDL 3226

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3226

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, ANGIOLA, CIAMPI, DE FILIPPO, DE LUCA, FRAGOMELI, LATTANZIO, NAPPI, PETTARIN, ANDREA ROMANO, PAOLO RUSSO, SIANI, SIRAGUSA, SPESSOTTO, TERMINI, TOMASI, VITO

Modifica dell'articolo 74 della Costituzione, concernente il potere di rinvio delle leggi alle Camere da parte del Presidente della Repubblica

Presentata il 23 luglio 2021

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Onorevoli Colleghi! – La lettera inviata il 23 luglio 2021 dal Presidente della Repubblica Mattarella ai Presidenti delle Camere relativa alla conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che richiama anche in due punti il parere del Comitato per la legislazione, pone di nuovo il delicato problema dell'eterogeneità di materie inserite con gli emendamenti parlamentari, un tema già sollevato dall'allora Presidente della Repubblica Napolitano.
In tale caso la Presidenza della Repubblica, che ha già dato il suo assenso alla presentazione del decreto-legge, valutando – pur in maniera informale – sia i requisiti di necessità e urgenza sia la sua omogeneità, si trova spesso, nel caso di inserimento di ulteriori discusse disposizioni, anche per le diverse prassi tra le due Camere, a dover scegliere tra due opzioni entrambe riduttive: far decadere insieme a queste ultime disposizioni anche quelle originariamente emanate, oppure dover approvare le prime pur di non mettere a rischio anche le seconde.
A Costituzione invariata, il Presidente della Repubblica Mattarella ribadisce la possibilità di procedere comunque al rinvio, dato che peraltro gli effetti negativi potrebbero essere limitati da un'eventuale reiterazione, comunque possibile in questo caso.
Però niente impedisce, come il primo presentatore di questa proposta di legge costituzionale aveva già proposto al Senato della Repubblica nella XVI legislatura (atto Senato n. 797 del 18 giugno 2008), di introdurre una riforma costituzionale «chirurgica» che consenta il rinvio parziale, pensato soprattutto per le leggi di conversione dei decreti-legge, analogamente a quanto previsto per il referendum abrogativo e a quanto può fare la Corte costituzionale, ben sapendo che questa analogia è parziale, giacché queste due eventualità intervengono su una legge già perfetta, mentre la promulgazione è, evidentemente, solo una tappa all'interno del processo di formazione della legge.
Secondo la presente proposta di legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può procedere a un rinvio parziale se la parte non rinviata è autoapplicativa. In questo caso, potrebbe rinviare al Parlamento solo una o più parti e sarebbe tenuto a promulgare le parti restanti.
Il tema del rinvio parziale può suscitare dubbi di politicizzazione della figura del Capo dello Stato. È preferibile lasciare flessibile il sistema perché in alcuni casi potrebbero essere urgenti anche le normative introdotte nell'esame parlamentare; spetterà alla sensibilità presidenziale valutare se rinviare per intero o quasi integralmente le disposizioni introdotte con emendamento per prevenire tali critiche. Non sarà in ogni caso possibile rinviare parti già contenute nel decreto-legge originario.
Per le ragioni esposte si auspica un esame tempestivo della presente proposta di legge costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. – Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova deliberazione limitatamente ad una o più parti di una legge qualora la parte non oggetto del rinvio possa autonomamente sussistere. In tale caso procede alla promulgazione della parte che non ha costituito oggetto del rinvio. Nel caso delle leggi di conversione dei decreti-legge possono essere oggetto di rinvio parziale soltanto le disposizioni introdotte dalle Camere.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, o le sue parti rinviate, il Presidente della Repubblica procede alla promulgazione».

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