PDL 3223

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3223

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
( DRAGHI )

e dal ministro della salute
(SPERANZA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Presentato il 23 luglio 2021

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Onorevoli Colleghi! – Con il presente disegno di legge il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Art. 1. (Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

Si prevede l'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali del COVID-19.

Art. 2. (Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

Al comma 1 si provvede a coordinare i termini che consentono di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020 con il nuovo termine di durata dello stato di emergenza, ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021.
Al comma 2 si novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020.
In particolare, al comma 16 del citato articolo 1 si prevede la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la modifica del decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, che stabilisce i criteri per accertare l'andamento della situazione epidemiologica sul territorio.
Si abroga, inoltre, il successivo comma 16-quinquies, il quale prevede che le medesime misure della zona arancione si applichino anche alla zona gialla qualora in tale zona si attesti un livello di rischio alto.
Si modifica, infine, il comma 16-septies del predetto articolo 1, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.
In particolare, sono denominate «Zona bianca» le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
Sono poi denominate «Zona gialla» le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca; 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.
Per «Zona arancione» si intendono, inoltre, le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre Zone.
Infine, sono denominate «Zona rossa» le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.

Art. 3. (Impiego certificazioni verdi COVID-19)

Al comma 1 si introduce un articolo aggiuntivo al decreto-legge n. 52 del 2021 (articolo 9-bis), il quale, al comma 1, prevede dal 6 agosto 2021 la possibilità di accedere ad una serie di servizi, in zona bianca, soltanto ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Nello specifico, si tratta delle seguenti attività:

servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;

spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;

sagre e fiere, convegni e congressi;

centri termali, parchi tematici e di divertimento;

centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

concorsi pubblici.

Il comma 2 dell'articolo inserito stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 si applichi anche nelle zone gialla, arancione e rossa, qualora le sopraelencate attività siano state autorizzate.
Il successivo comma 3 esclude l'applicabilità della medesima disposizione di cui al comma 1 ai soggetti non compresi per età nella campagna vaccinale, nonché ai soggetti esentati dalla vaccinazione per motivi di salute. È demandata ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni rilasciate ai soggetti esentati, i quali, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possono utilizzare le certificazioni in formato cartaceo.
Il comma 4, infine, pone a carico dei titolari e gestori delle attività di cui al comma 1 l'obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni previste dal medesimo comma.
In particolare, la verifica delle certificazioni deve essere effettuata secondo le modalità individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021. Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire ulteriori misure per l'attuazione della disposizione introdotta.
Il comma 2 dell'articolo in esame estende l'utilizzo esclusivo delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini della partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché dell'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

Art. 4. (Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

L'articolo 4, comma 1, reca le seguenti modificazioni al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87:

alla lettera a), sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 1, che prevedono, rispettivamente, il periodo in cui le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e il periodo in cui i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive in ulteriori province e aree a determinate condizioni;

alla lettera b), viene integrato il comma 1 dell'articolo 2-bis, al fine di prevedere che gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, nonché gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità possano permanere anche nelle sale d'attesa delle strutture ospedaliere oltre che dei dipartimenti d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso;

alla lettera c), sono apportate modificazioni all'articolo 5. Al comma 1 sono previste le seguenti modifiche: anche nella zona bianca, oltre che in quella gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2; nella zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. Al comma 2 sono apportate le seguenti integrazioni: anche nella zona bianca, oltre che in quella gialla, le misure restrittive previste al comma 1 per la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico sono applicate, oltre che agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), anche agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati; in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso; nella zona gialla si applicano le vigenti percentuali di capienza massima. Si prevede, inoltre, che anche nella zona bianca siano applicate le disposizioni di cui al comma 3, relative alla possibilità che, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, possa essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori. A fini di coordinamento della disciplina vengono altresì abrogati i commi 2-bis e 4, che prevedono, rispettivamente, le modalità di svolgimento, nella zona gialla, di eventi e competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2 e la possibilità che linee guida indichino la necessità di certificazioni verdi in relazione a determinati eventi;

alla lettera d), viene prevista l'applicazione anche nella zona bianca dell'articolo 5-bis, che stabilisce le modalità di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

alla lettera e), viene modificato l'articolo 9. Al comma 3 viene stabilito che la certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. Viene inoltre, sostituito il comma 9 richiamando direttamente i regolamenti dell'Unione europea nel frattempo entrati in vigore (regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021). Al comma 10 viene eliminato il riferimento al periodo necessario per adottare il decreto del Presidente del Consiglio volto a individuare le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale – Dgc, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo, adottato in data 17 giugno 2021;

alla lettera f), viene modificato l'articolo 13, comma 1, inserendo l'articolo 9-bis, introdotto dal presente decreto, fra le disposizioni la cui violazione comporta sanzioni e prevedendo che dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 del citato articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Si prevede l'applicazione del comma 2 anche alle condotte aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 digitali.

Art. 5. (Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

La disposizione prevede che il Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2020, n. 27, definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19. A tal fine è autorizzata a favore dello stesso Commissario straordinario la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

Art. 6. (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2021, prevista data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative tassativamente elencate nell'allegato A annesso al decreto (si veda l'illustrazione delle suddette disposizioni, esposta in calce alla presente relazione).

Art. 7. (Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

Molte delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno dato buona prova di sé e – dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi – non hanno incontrato resistenze significative da parte degli operatori.
Soprattutto, il complesso degli interventi effettuati ha consentito l'esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza. Molti degli istituti introdotti hanno anche permesso recuperi di efficienza complessiva del sistema e semplificato alcune incombenze, avviando percorsi di ammodernamento e semplificazione delle procedure, tanto da essere ora indicati anche come utili esiti da stabilizzare nell'ambito dei più complessivi progetti di riforma sia della procedura penale che della procedura civile.
Anche per questa ragione, un ulteriore prolungamento della loro efficacia potrebbe consentire l'estensione dell'operatività di essi fino alla loro eventuale stabilizzazione nell'ambito di quei progetti di riforma e, al contempo, permettere un'ulteriore fase di concreta sperimentazione, utile anche a dare all'assetto definitivo degli istituti la struttura più congeniale a tutte le esigenze cui essi sovvengono.
Stante, da un lato, la necessità di completare il piano vaccinale tuttora in corso e, dall'altro lato, l'incremento della diffusione sul territorio nazionale delle nuove varianti del SARS-CoV-2, rispetto alle quali non è stata ancora compiutamente appurata l'efficacia dei vaccini attualmente utilizzati, è prevedibile che la definitiva uscita dall'emergenza sanitaria non sia prospettabile prima della fine del 2021. È, quindi, certamente necessario mantenere in vigore almeno alcuni degli istituti che hanno permesso di eliminare i rischi di contagio per tutti gli operatori del settore giustizia.
In molti casi, inoltre, gli istituti introdotti hanno comportato l'attivazione di interventi organizzativi anche di rilievo da parte degli uffici, che andrebbero dispersi ove non vi fosse una proroga della loro efficacia.
Altri istituti, invece, sono parsi maggiormente legati al contesto più intensamente emergenziale e sono stati accolti con maggiori ritrosie da parte degli operatori interessati. A fronte del contrarsi, al momento, dell'intensità dell'emergenza sanitaria, appare quindi opportuno non protrarne l'operatività. Per questa ragione, si dispone la proroga dell'efficacia solo di alcune disposizioni: proroga che richiede un intervento normativo urgente, attesa la prossima scadenza del termine di vigenza originariamente previsto (fissato al 31 luglio 2021).
Con riguardo ai tempi dell'intervento, infatti, un'esigenza fortemente rappresentata dagli operatori è di avere quanto prima indicazioni certe circa la prospettiva futura di applicazione degli istituti in esame, per la necessità di programmare le diverse attività avendo chiara contezza di quali saranno le disposizioni in concreto applicabili.
In ossequio a quest'esigenza, tanto più importante per gli istituti che onerano le parti di un'attività da compiere prima dell'udienza (ad esempio le cosiddette udienze cartolari), è certamente necessario intervenire con urgenza per stabilire che la loro applicazione proseguirà dopo il 31 luglio 2021. La fissazione di un nuovo termine al 31 dicembre 2021 risulta coerente con le esigenze, sopra rappresentate, di completamento del piano vaccinale, nonché con le prospettive di riforma attualmente all'esame del Parlamento, legate anche all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per questo motivo si è specificamente intervenuti con una norma apposita che individua le singole disposizioni degli articoli 23, 23-bis e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui efficacia va prorogata, fissandone la data finale al 31 dicembre 2021. Uno specifico regime transitorio è previsto per le disposizioni che disciplinano l'udienza cosiddetta cartolare nei giudizi di impugnazione, considerato che le stesse prevedono la concessione di termini dilatori «a ritroso», rispetto alla data di udienza, il cui corso è sospeso nel periodo dal 1° al 31 agosto, secondo quanto disposto dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.
In concreto, si sono confermati i seguenti istituti: il deposito telematico è obbligatorio per tutti gli atti nel processo civile (articolo 221, comma 3), l'udienza cosiddetta cartolare nel processo civile (articolo 221, comma 4, e 23, comma 6), il deposito telematico presso la Corte di cassazione (articolo 221, comma 5), la partecipazione a distanza di alcune parti alle udienze civili (articolo 221, comma 6), lo svolgimento da remoto delle udienze civili (articolo 221, comma 7, e 23, comma 7), la semplificazione delle modalità di giuramento del consulente tecnico (articolo 221, comma 8), la possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto per il compimento di alcuni atti nel corso delle indagini preliminari (articolo 23, comma 2), la partecipazione alle udienze da parte delle persone detenute mediante collegamenti da remoto (articolo 23, comma 4), l'udienza cosiddetta cartolare nei giudizi penali dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 23, comma 8), l'udienza cosiddetta cartolare nei giudizi civili dinanzi alla Corte di cassazione (articolo 23, comma 8-bis), la possibilità di effettuare alcune deliberazioni con collegamenti da remoto (articolo 23, comma 9), il rilascio con modalità telematica della copia esecutiva della sentenza (articolo 23, comma 9-bis), l'udienza cosiddetta cartolare nei giudizi penali di appello (articolo 23-bis), la semplificazione delle attività di deposito di atti nel processo penale, con l'attuazione del deposito telematico per alcuni atti e l'utilizzo della posta certificata per altri (articolo 24).
Si è, inoltre, confermata l'operatività del disposto già dettato nel comma 10 dell'articolo 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che estende le disposizioni indicate nel medesimo articolo 23, comprese, quindi, quelle di cui all'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in quanto compatibili, anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.
La norma, infine, intende consentire la prosecuzione delle modalità di fruizione dei colloqui a distanza da parte dei detenuti, attualmente prevista dall'articolo 221, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui vigenza temporale, disciplinata dall'articolo 23 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, è stata fissata al 31 luglio 2021 dall'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Il ricorso allo strumento telematico per l'effettuazione di tali colloqui, introdotto durante il periodo pandemico per consentire alle persone detenute di mantenere i contatti con i propri familiari senza esporre al rischio di contagio la collettività degli altri detenuti e del personale che operava all'interno degli istituti – rischio che, come sopra evidenziato, non può dirsi ancora del tutto scongiurato – risulta peraltro aver incontrato un generalizzato apprezzamento.

Art. 8. (Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

La modifica al comma 6 all'articolo 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è volta a ricondurre a pieno regime la collegialità della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, in caso di deferimento, nel rispetto dei princìpi della legge n. 20 del 1994 e del Regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.

Art. 9. (Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

L'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto «Cura Italia») ha previsto misure in favore dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 e che necessitano di speciali forme di tutela.
Al comma 1 si proroga sino al 31 ottobre 2021 la concessione del lavoro agile ai lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992), e ai lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento delle relative terapie salvavita, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Al comma 2 si estende espressamente l'applicabilità della disciplina di cui al comma 1 anche al periodo che va dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di non creare un vuoto normativo.

Art. 10. (Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

Come previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le guardie giurate che svolgono servizi antipirateria, ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale n. 139 del 2019 (articolo 4), devono possedere la formazione professionale prevista dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, accertata dalla Commissione di cui al medesimo articolo 6, comma 4, previo superamento dell'esame di cui al comma 5 dello stesso articolo 6.
Il protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha impedito lo svolgimento dei citati percorsi formativi previsti dalla normativa vigente.
Al momento attuale – scaduto il termine del previsto regime transitorio, già prorogato anche in ragione del ricordato stato di emergenza epidemiologica – si rende necessario adottare con urgenza le misure necessarie ad assicurare il mantenimento dei citati servizi a bordo del naviglio mercantile battente bandiera italiana.
Tale esigenza si profila, in primis, in quanto, nel perdurare delle medesime circostanze ostative, è possibile prospettare significative conseguenze, dirette e indirette, sui traffici di merci via mare, peraltro in una fase particolarmente delicata per l'economia nazionale.
Notevoli sono le potenziali ricadute, economiche e occupazionali, tanto più ove si tengano presenti i massicci volumi di merci, sia in esportazione sia in importazione, che giornalmente viaggiano affidati a vettori marittimi e che transitano in aree esposte ad elevato rischio di atti di pirateria, traffici già intensificatisi in ragione dell'attuale fase di ripresa economica post-pandemia.
In conseguenza di ciò, la disposizione qui illustrata prevede che i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, non sono richiesti fino al 31 marzo 2022; tale arco temporale è individuato al fine di consentire, pur con tempi stringenti, alle istituzioni coinvolte l'attivazione delle iniziative di competenza e un primo svolgimento delle stesse.
Viene inoltre stabilito che nel periodo indicato si applichi il regime di cui all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, dello stesso decreto-legge n. 107 del 2011.

Art. 11. (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

La norma è volta a sostenere le attività economiche pregiudicate dalla situazione epidemiologica, prevedendo di destinare una quota, pari a 20 milioni di euro, in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione sanitaria adottate.

Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali)

Al comma 1 si fa salvo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Al comma 2 si stabilisce che si applicano, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto.
Al comma 3 viene inserito un nuovo comma (comma 621-bis) nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), il quale dispone che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 13. (Disposizioni finanziarie)

L'articolo dispone che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14. (Entrata in vigore)

Si prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ILLUSTRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI CUI ALL'ALLEGATO A

1) Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

La disposizione prevede la possibilità, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e, in particolare, per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del COVID-19 mediante adeguate misure di profilassi, nonché per assicurare la diagnosi e l'assistenza sanitaria dei contagiati ovvero la gestione emergenziale del Servizio sanitario nazionale, per i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile, per i soggetti attuatori nonché per gli uffici del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanità, per le strutture pubbliche e private del Servizio sanitario nazionale e per i soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento, di effettuare trattamenti dei dati personali, ivi compresa la comunicazione tra loro, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.
Il comma 6 prevede che, al termine dello stato emergenziale, tali soggetti dovranno in ogni caso adottare misure idonee a ricondurre i trattamenti di dati personali effettuati nel contesto dell'emergenza all'ambito delle ordinarie competenze e delle regole che disciplinano i trattamenti di dati personali.

2) Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Semplificazioni in materia di organi collegiali

L'articolo 73, sino alla cessazione dello stato di emergenza, stabilisce che si possono svolgere in videoconferenza, anche ove non previsto, le sedute dei consigli dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle giunte comunali, degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado, delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative e i consorzi (commi 1, 2, 2-bis e 4 dell'articolo 73).
In tale periodo di emergenza è sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 8 e 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56, relativamente ai pareri delle assemblee dei sindaci e delle conferenze metropolitane per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché degli altri pareri richiesti dagli statuti provinciali e metropolitani (comma 3 dell'articolo 73).
L'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 aprile, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha da ultimo disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 31 luglio 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

3) Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Si prorogano al 31 dicembre 2021 le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (comma 1 dell'articolo 73-bis). Le medesime misure si applicano anche al personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (comma 2 dell'articolo 73-bis).

4) Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

Si interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, prorogando al 31 dicembre 2021 le misure ivi previste per assicurare la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle diverse attività istituzionali della Corte dei conti nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19.

5) Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

Si proroga al 31 dicembre 2021 la disposizione che prevede che il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (comma 6 dell'articolo 87). Fino alla stessa data, il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per malattia o quarantena dovuta al COVID-19 è collocato d'ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all'articolo 4 e all'articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista (comma 7 dell'articolo 87).

6) Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Con la proroga della disposizione del comma 6-ter dell'articolo 101 si consente alle Commissioni valutatrici dei candidati in attesa di conferma in ruolo a tempo indeterminato di tenere conto delle limitazioni all'attività scientifica conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza.

7) Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

La disposizione in esame prevede l'applicabilità della normativa semplificata sullo svolgimento delle assemblee di società, enti, associazioni e fondazioni di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, (già prorogata al 31 luglio 2021 dal decreto-legge n. 183 del 2020), alle assemblee societarie tenute entro il 31 dicembre 2021.
In particolare, l'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie; viene stabilito, inoltre, che le società per azioni (S.p.A.), le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possano prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Con esclusivo riferimento alle s.r.l., si consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante, si incentiva il ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti. Da ultimo, si prevede che anche le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante con delega per istruzioni di voto, previsto dall'articolo 135-undecies del TUF.

8) Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

La disposizione proroga il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

9) Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

La proroga interviene sull'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge n. 22 del 2020, al fine di continuare a consentire lo svolgimento delle riunioni, tramite sedute in videoconferenza, del «Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione», in considerazione dell'importanza riconosciuta alle funzioni di questi organismi, presenti in ogni istituzione scolastica, nella definizione del Piano educativo individualizzato e dei processi di inclusione scolastica. La proroga è giustificata dalla necessità di assicurare l'operatività di tali Gruppi di lavoro, anche rispetto all'adozione di nuove misure per il contrasto della diffusione del COVID-19, che potrebbero impedirne le riunioni in presenza.

10) Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

La proroga, intervenendo sull'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 22 del 2020, consente di applicare il termine attuale, in tema di rilascio dei pareri da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Pertanto l'organo consultivo, sino al termine prorogato, dovrà rilasciare il parere entro il ridotto termine di sette giorni dalla richiesta del Ministro (a fronte dell'ordinario termine di quarantacinque giorni incompatibile con lo stato emergenziale), decorso il quale si potrà prescindere da detto parere obbligatorio. L'intensa scansione temporale di atti e provvedimenti relativi all'avvio del prossimo anno scolastico comporta che anche la sospensione di efficacia di pochi giorni possa pregiudicare il buon esito delle operazioni, in un quadro di mutate ed eccezionali regole. Lo stato di emergenza, difatti, non è attualmente compatibile con i tempi per ottenere il parere obbligatorio del Consiglio superiore della pubblica istruzione su una serie di atti fondamentali.

11) Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

Si proroga il comma 4 che riguarda, in via residuale, tutte le professioni escluse dalle previsioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 22 del 2020, prevedendo per le stesse, ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione degli esami di Stato di abilitazione, in considerazione delle criticità emerse nel periodo di emergenza sanitaria, la facoltà da parte delle amministrazioni competenti all'organizzazione dei suddetti esami, di modificare i sopraccitati requisiti, in deroga alle disposizioni vigenti, onde consentire l'ammissione dei candidati che abbiano ritardato il conseguimento della laurea per causa a loro non imputabile.
I commi 1 e 3 del citato articolo 6 riguardano specificamente le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo (la disposizione in esame richiama le professioni regolamentate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328); le professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile; la professione di revisione legale e infine la professione forense.

12) Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

La disposizione consente, in considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina generale e la Pediatria di libera scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, il riconoscimento ai suddetti medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta dell'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati. La disposizione richiede, inoltre, l'impegno per le parti contrattuali a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie.
Per le medesime finalità si riconosce agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di settore regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

13) Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) di accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali. Si prevede, inoltre, l'espressione del parere nazionale, anche sulla base della valutazione della Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA, da parte del Comitato etico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive (INMI) «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
Il parere del Comitato etico deve essere comunicato all'AIFA, la quale dovrà provvedere alla sua pubblicazione, nonché del relativo protocollo approvato, sul proprio sito internet istituzionale.
È infine prevista la possibilità per l'AIFA di acquisire, in deroga alle vigenti procedure, le domande di sperimentazione clinica, sentito il Comitato etico nazionale dell'INMI, e di pubblicare una circolare che indichi le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

14) Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

La disposizione prevede la possibilità per le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e per le province autonome di Trento e Bolzano di riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19.
Prevede altresì il riconoscimento della specifica funzione assistenziale dell'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con decreto del Ministro della salute la specifica funzione assistenziale viene determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, con il medesimo decreto l'incremento tariffario viene determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti citati, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

15) Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Sorveglianza sanitaria

L'articolo 83, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza – ferma restando la disciplina in materia di sorveglianza sanitaria stabilita dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81– l'obbligo per i datori di lavoro di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio, in ragione di determinati fattori (età, immunodepressione, esiti di patologie oncologiche, svolgimento di terapie salvavita o comorbilità) al fine di garantire lo svolgimento delle attività produttive e commerciali in sicurezza in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.
I datori di lavoro non tenuti per legge alla nomina del medico competente alla sorveglianza sanitaria devono garantire comunque ai lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio le misure di sorveglianza sanitaria eccezionale, potendo alternativamente scegliere tra la nomina di un medico competente o la possibilità di farne richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL, che vi provvedono con propri medici del lavoro. La determinazione della tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni viene demandata ad un decreto interministeriale (Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze). Si stabilisce inoltre che l'inidoneità accertata ai sensi del citato articolo 83 non può costituire in ogni caso causa legittima di recesso del datore dal contratto di lavoro.
Per le finalità sopra descritte, l'INAIL, previa convenzione con l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), può assumere, con contratti di lavoro a tempo determinato (durata massima di 15 mesi), figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, entro uno specifico limite di spesa.
L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021, ha dapprima disposto la proroga dei termini della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, termini ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.87 del 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

16) Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

La disposizione stabilisce che in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19, sino alla cessazione dello stato di emergenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per far fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) – sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro in data 25 novembre 2019 – si avvale in via diretta, oltre che dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e del decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017. L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 183 del 2020 ha dapprima disposto la proroga dei termini di efficacia della presente disposizione sino al 30 aprile 2021, poi ulteriormente prorogati al 31 luglio 2021 dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Atteso il perdurare della situazione emergenziale connessa con la pandemia in corso, si rende necessaria l'ulteriore proroga.

17) Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Edilizia scolastica

Si proroga il termine previsto dall'articolo 232, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il quale gli enti locali possono procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia scolastica durante la fase di emergenza da COVID-19.
In tal modo, verrà consentito l'eventuale completamento, con le medesime regole procedurali semplificate già previste e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica.
Si proroga, inoltre, il regime di semplificazione procedurale, previsto dall'articolo 232, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica.
In particolare, si prevede che i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione dei predetti atti e decreti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza dì servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare.

18) Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile

Si interviene sull'articolo 26 del decreto-legge n. 137 del 2020 in materia di processo contabile. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'attuale situazione pandemica sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti, si prevede che fino al 31 dicembre 2021 le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse ai sensi dell'articolo 91, comma 2, del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.

19) Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Proroga delle udienze da remoto nel processo tributario

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 il regime degli strumenti processuali a disposizione delle parti e del giudice tributario per semplificare e accelerare la definizione delle controversie (udienza con scambio di note scritte e udienza a distanza), tenuto conto del protrarsi dello stato emergenziale e della necessità di continuare a garantire le misure di contenimento dei contagi. Ciò in considerazione dell'efficacia di tali disposizioni processuali dirette a garantire la continuità nello svolgimento della funzione giurisdizionale durante il periodo pandemico.

20) Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

Si prevede che la durata delle licenze premio concedibili ai condannati ammessi al regime di semilibertà, superiore a quella di quarantacinque giorni stabilita dal comma 1 dell'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354, possa estendersi sino al 31 dicembre 2021, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi.

21) Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Durata straordinaria dei permessi premio

La disposizione stabilisce che sino al 31 dicembre 2021 ai detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, i quali abbiano già fruito di permesso premio o siano stati già ammessi al lavoro all'esterno, all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno, possano essere concessi permessi premio anche in deroga ai limiti temporali ordinariamente previsti per tali permessi dai commi 1 e 2 dell'articolo 30-ter della legge n. 354 del 1975.

22) Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Detenzione domiciliare

Si proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità di accesso alla detenzione domiciliare per i detenuti, condannati per reati diversi da quelli di maggior allarme sociale, la cui condotta carceraria non sia stata oggetto di rilievi disciplinari, i quali debbano scontare una pena detentiva di durata non superiore a diciotto mesi, anche se parte residua di maggior pena.

23) Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

Si proroga la possibilità di espletare, anche in modo non contestuale tra i partecipanti, le prove concorsuali che si svolgono in sedi decentrate con le modalità già previste dall'articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Si prorogano, altresì, le misure di semplificazione volte a consentire lo svolgimento dei concorsi pubblici sospesi. In particolare, il comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 prevede, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ricorrano all'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché alle eventuali misure di cui al comma 2 ossia allo svolgimento delle prove in sedi decentrate e in modo non contestuale. Lo stesso comma dispone che le pubbliche amministrazioni, per i concorsi già banditi per i quali non sia stata svolta alcuna attività, possano prevedere una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale per l'ammissione alle successive fasi concorsuali, fermo restando che il punteggio dei titoli concorre alla formazione del punteggio finale. Da ultimo, in base al comma 3, le amministrazioni, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati durante lo stato di emergenza, possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di un'eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a).

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 23 luglio 2021.

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

e m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2.
(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) il comma 16-quinquies è abrogato;

c) il comma 16-septies è sostituito dal seguente:

«16-septies. Sono denominate:

a) “Zona bianca”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) “Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.».

Articolo 3.
(Impiego certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). – 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 8-bis, comma 2, e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

Articolo 4.
(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»;

e) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;

3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.»;

2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

Articolo 5.
(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei testi antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 6.
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 7.
(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 8.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

Articolo 9.
(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».
2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 10.
(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Articolo 11.
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:

«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.
(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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ALLEGATO A
(art. 6)

1.

Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale

2.

Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Semplificazioni in materia di organi collegiali

3.

Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

4.

Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile

5.

Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio

6.

Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

7.

Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti

8.

Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19

9.

Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica

10.

Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

11.

Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41
Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

12.

Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata

13.

Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40
Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19

14.

Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19

15.

Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Sorveglianza sanitaria

16.

Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

17.

Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Edilizia scolastica

18.

Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile

19.

Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Proroga udienze da remoto processo tributario

20.

Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà

21.

Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Durata straordinaria dei permessi premio

22.

Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Detenzione domiciliare

23.

Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76
Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici

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